"LA DICHIARAZIONE DI RIO"
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RAPPORTO
DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE |
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Allegato I |
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La Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 Giugno 1992, riconfermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente umano, adottata a Stoccolma il 16 Giugno 1972, e cercando di considerarla come base per un ulteriore ampliamento, con l'intento dì stabilire una nuova e equa cooperazione globale mediante la realizzazione di nuovi livelli di collaborazione tra Stati, settori chiave delle società e persone, operando per raggiungere accordi internazionali nel rispetto degli interessi di tutti per proteggere l'integrità del sistema ambientale e di sviluppo globale, prendendo atto della natura integrale e interdipendente della Terra, nostra casa, proclama che: |
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Principio 1 |
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Gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto a una vita sana e produttiva in armonia con la natura. |
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Principio 2 |
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Gli Stati, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi delle leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse in funzione delle rispettive politiche ambientali e di sviluppo e hanno la responsibiltà di assicurare che tali attività nel loro ambito di competenza o di controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o terrìtori oltre i confini della giurisdizione nazionale. |
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Principio 3 |
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II diritto allo sviluppo deve essere deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future. |
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Principio 4 |
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Nel quadro delia realizzazione dello sviluppo sostenibìle, la tutela ambientale costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo. |
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Principio 5 |
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Tutti gli Stati e le persone collaboreranno al compito fondamentale di sradicamento della povertà come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità dei livelli di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggior parte della popolazione mondiale. |
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Principio 6 |
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Una speciale priorità deve essere accordata alle condizioni e ai bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli meno sviluppati e più vulnerabili sotto l'aspetto dell'ambiente. Gli interventi internazionali nel campo dell'ambiente e dello sviluppo devono essere rivolti anche agli interessi e ai bisogni di tutti i Paesi. |
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Principio 7 |
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Gli Stati devono cooperare in uno spirito di collaborazione globale per conservare, tutelare e ripristinare l'integrità e la salute dell'ecosistema della Terra. Nel quadro dei diversi contributi al degrado ambientale globale, gli Stati avranno responsabilità comuni, ma differenziate. I Paesi sviluppati prendono atto della propria responsabilità nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile, considerando le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e delle risorse finanziarie che essi controllano. |
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Principio 8 |
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Per realizzare lo sviluppo sostenibile e ottenere una migliore qualità della vita per tutte le persone, gli Stati devono ridurre ed eliminare i modelli insostenibili di produzione e di consumo e promuovere adeguate politiche demografiche. |
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Principio 9 |
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Gli Stati devono colfaborare per rafforzare la formazione endogena di competenze per lo sviluppo sostenibile, promuovendo il sapere scientifico attraverso scambi di conoscenze scientifiche e tecniche e favorendo lo sviluppo, l'adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse quelle nuove e innovative. |
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Principio 10 |
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I problemi ambientali vengono affrontati al meglio con la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ciascuno a seconda del proprio livello. A livello nazionale ogni individuo dovrà avere idoneo accesso alle informazioni riguardanti l'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, comprese le informazioni su materiali e attività pericolose nelle loro comunità, e dovrà avere la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati dovranno facilitare e incoraggiare la consapevolezza e la partecipazione dei cittadini rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Dovrà essere garantito un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e amministrativi, comprese le iniziative di riparazione e di rimedio. |
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Principio 11 |
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Gli Stati dovranno attuare un'efficace legislazione ambientale. Gli standard ambientali, gli obiettivi e le priorità di attuazione dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo cui si riferiscono. Gli standard applicati da alcuni Paesi possono risultare inadatti e con inaccettabili costi economici e sociali per altri Paesi, in particolare per quelli in via di sviluppo. |
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Principio 12 |
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Gli Stati devono collaborare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e di sostegno che possa condurre a una crescita economica e allo sviluppo sostenibile in tutti i paesi, al fine di affrontare meglio i problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciate per scopi ambientali non dovranno costituire uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificabile o una restrizione occulta nel commercio internazionale. Dovranno essere evitate le iniziative unilaterali per affrontare le sfide ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le iniziative ambientali concernenti i problemi ambientali transnazionali o globali devono, per quanto possibile, essere basati su un consenso internazionale. |
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Principio 13 |
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Gli Stati devono elaborare leggi nazionali riguardanti la responsabilità civile e l'indennizzo delle vittime dell'inquinamento e di altri danni ambientali. Gli Stati devono anche cooperare in modo più incisivo e determinato per emanare ulteriori leggi intenazionali riguardanti la responsabilità civile e l'indennizzo per gli effetti nocivi dei danni ambientali provocati nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo su zone al di fuori della loro giurisdizione. |
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Principio 14 |
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Gli Stati devono cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento e il trasferimento ad altri Stati di ogni attività e di ogni sostanza che provochi grave degrado ambientale o che sia riconosciuta nociva alla salute delle persone. |
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Principio 15 |
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Al fine di tutelare l'ambiente, gli Stati adotteranno ampliamente un approccio cautelativo in conformità alle proprie capacità. Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale. |
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Principio 16 |
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Le autorità nazionali dovranno cercare di promuovere l'internazionalizzazione dei costi ambientali e l'uso di strumenti economici, tenendo presente il principio che chi inquina deve fondamentalmente sostenere il costo dell'inquinamento, con la dovuta considerazione dell'interesse pubblico e senza distorsioni del commercio e degli investimenti internazionali. |
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Principio 17 |
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La vantazione dell'impatto ambientale deve essere adottata come strumento nazionale per le attività proposte che potrebbero avere un rilevante impatto negativo sull'ambiente e che sono soggette a una decisione da parte di un'autorità nazionale competente. |
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Principio 18 |
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Ogni Stato deve immediatamente comunicare agli altri qualsiasi disastro naturale o altre emergenze che potrebbero produrre improvvisi effetti nocivi sull'ambiente di tali Stati. La comunità internazionale farà tutti gli sforzi per aiutare gli Stati colpiti da tali emergenze. |
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Principio 19 |
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Gli Stati daranno preventiva e tempestiva comunicazione e forniranno adeguate informazioni agli Stati potenzialmente colpiti su attività che possano avere un negativo effetto ambientale transnazionale e si consulteranno con tali Stati prontamente e in buona fede. |
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Principio 20 |
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Le donne hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale. La foro piena partecipazione è pertanto essenziale per la realizzazione dello sviluppo sostenibile. |
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Principio 21 |
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La creatività, gli ideali e il coraggio della gioventù di tutto il mondo devono essere mobilitati per creare una collaborazione globale, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e assicurare un migliore futuro per tutti. |
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Principio 22 |
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Le genti indigene e le altre comunità locali hanno un ruolo fondamentale nella gestione e nello sviluppo ambientale grazie alla loro conoscenza e alle usanze tradizionali. Gli Stati devono riconoscere e debitamente sostenere la loro identità, cultura e interessi e consentire la loro efficace partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile. |
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Principio 23 |
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Le risorse ambientali e naturali dei popoli oppressi, sotto dominazione e occupazione dovranno essere tutelate. |
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Principio 24 |
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La guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli Stati pertanto dovranno rispettare le leggi internazionali assicurando la tutela dell'ambiente nei periodi di conflitto armato e, se necessario, collaborare nelle fasi successive. |
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Principio 25 |
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La pace, lo sviluppo e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili. |
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Principio 26 |
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Gli Stati risolveranno le controversie ambientali pacificamente e con gli strumenti idonei in conformità alla Carta delle Nazioni Unite. |
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Principio 27 |
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Gli Stati e le persone collaboreranno in buona fede e in uno spirito di cooperazione per l'attuazione dei principi stabiliti in questa Dichiarazione e per l'ulteriore evoluzione delle leggi internazionali nel campo dello sviluppo sostenibile. |
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