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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON ATTO C.C. NR. 77 DEL 28.10.1997, MODIFICATO CON ATTO C.C. NR. 63 DEL 27.07.2004 E MODIFICATO CON ATTO C.C. NR. 69 DEL 23.12.2008.

 INDICE

 Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Capo I - Disposizioni preliminari

 Art. 1 - Finalità
 Art. 2 - Interpretazione del regolamento
 Art. 3 - Composizione
 Art. 4 - Durata in carica
 Art. 5 - Scioglimento anticipato
 Art. 6 - La sede delle sedute

 Capo II - Il presidente

 Art. 7 - Presidenza delle sedute
 Art. 8 - Compiti e poteri del Presidente

 Titolo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

 Capo I - I consiglieri comunali

 Art. 9 - Entrata in carica
 Art. 10 - Dimissioni
 Art. 11 - Decadenza e rimozione dalla carica
 Art. 12 - Sospensione dalla carica e sostituzione

 Capo II - Diritti dei Consiglieri

 Art. 13 - Diritto d'iniziativa
 Art. 14 - interrogazioni, interpellanze e mozioni
 Art. 15 - Richiesta di convocazione del Consiglio
 Art. 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
 Art. 17 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
 Art. 18 - Diritto di sottoporre a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio

 Capo III - Esercizio del Mandato Elettivo

 Art. 19 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
 Art. 20 - Divieto di mandato imperativo
 Art. 21 - Partecipazione alle sedute
 Art. 22 - Astensione obbligatoria
 Art. 23 - Responsabilità personale

Capo IV - Nomine ed incarichi ai Consiglieri comunali

 Art. 24 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
 Art. 25 - Funzioni rappresentative

Capo V - I gruppi consiliari

 Art. 26 - Costituzione
 Art. 27 - Conferenza dei capigruppo

Capo VI - Commissioni consiliari permanenti

 Art. 28 - Costituzione e composizione
 Art. 29 - Presidenza e convocazioni delle commissioni
 Art. 30 - Funzionamento delle commissioni
 Art. 31 - Funzioni delle commissioni
 Art. 32 - Verbale delle sedute

Capo VII - Commissioni Speciali

 Art. 33 - Commissioni d'indagine
 Art. 34 - Commissioni di studio

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

 Art. 35 - Competenza
 Art. 36 - Avviso di convocazione
 Art. 37 - Ordine del giorno
 Art. 38 - Avviso di convocazione - modalità di consegna
 Art. 39 - Avviso di convocazione - termini di consegna
 Art. 40 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

Capo II - Ordinamento delle Sedute

 Art. 41 - Deposito degli atti
 Art. 42 - Sedute di prima convocazione
 Art. 43 - Sedute di seconda convocazione

Capo III - Pubblicità delle Sedute

 Art. 44 - Sedute pubbliche
 Art. 45 - Sedute segrete
 Art. 46 - Sedute aperte

Capo IV - Disciplina delle Sedute

 Art. 47 - Comportamento dei Consiglieri
 Art. 48 - Ordine della discussione
 Art. 49 - Comportamento del pubblico
 Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V - Ordine dei Lavori

 Art. 51 - Comunicazioni ed interpellanze
 Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti
 Art. 53 - Discussione - norme generali
 Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva
 Art. 55 - Fatto personale
 Art. 56 - Termine della seduta

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale - Il Verbale

 Art. 57 - La partecipazione del Segretario dalla seduta
 Art. 58 - Il verbale della seduta - redazione e firma
 Art. 59 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

Titolo IV - IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

Capo I - Le Deliberazioni

 Art. 60 - Forma e Contenuti
 Art. 61 - Approvazione, revoca e modifica

Capo II - Le Votazioni

 Art. 62 - I Consiglieri Scrutatori, Designazione e funzioni
 Art. 63 - Modalità generali di votazione
 Art. 64 - Votazioni in forma palese
 Art. 65 - Votazione per appello nominale
 Art. 66 - Votazioni segrete
 Art. 67 - Esito delle votazioni
 Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 69 - Entrata in vigore - diffusione

 Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Capo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, organizza, nel rispetto delle norme di legge e dei principi stabiliti dallo statuto, l'esercizio delle funzioni e dei lavori del Consiglio comunale .

Art. 2 - Interpretazione del regolamento

1. Sulle eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, decide il Presidente sentito il Segretario comunale ed i Capi gruppo. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può rinviare l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva seduta.

2. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 - Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge.

2. Il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la decadenza dall'incarico del Sindaco e dei Consiglieri, sono stabiliti dalla legge.

3. E' Consigliere anziano chi abbia riportato la cifra individuale più alta, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 5 - Scioglimento anticipato

1. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni previste e regolate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

3. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, del predetto art. 39, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi primo e secondo del presente articolo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Con il decreto di scioglimento del Consiglio è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.

5. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 6 - La sede delle sedute

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, in apposita sala.

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Il Sindaco, informati i capi gruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sala consiliare, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

4. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene la seduta all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica.

 Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 7 - Presidenza delle sedute

1. Il Sindaco è il presidente delle sedute del Consiglio comunale.

2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, nonché negli altri casi previsti dall'art. 37 bis della legge 142/1990, il Vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o impedito, provvede l'Assessore Anziano.

Art. 8 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. A tali fini ha facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e, previa ammonizione, può ordinare l'espulsione di chiunque ostacoli il regolare svolgimento della riunione.

4. Una volta sciolta la seduta, anche nel caso che in aula rimanga la maggioranza dei consiglieri, gli stessi non possono adottare valide e legittime deliberazioni. Il Segretario comunale non è tenuto a verbalizzare proseguimenti della seduta successivi allo scioglimento disposto dal Presidente.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

 Titolo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

 Capo I - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 9 - Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima seduta successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima seduta che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità.

Art. 10 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti di legge, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 11 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge. Il Consiglio comunale ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.

5. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle sedute consiliari è disciplinata dallo statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito dallo statuto. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

6. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.

Art. 12 - Sospensione dalla carica e sostituzione

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dalla legge.

2. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco il quale dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

4. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

 Capo II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 13 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale che esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento e sulla sua conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali. In caso positivo la proposta seguirà il dovuto iter istruttorio; nel caso che la stessa risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Gli emendamenti sono presentati, per scritto, al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello della seduta. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

Art. 14 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri, nell'esercizio del loro mandato, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni del Consiglio comunale oltre che fatti, eventi ed avvenimenti che, pur avendo una valenza più ampia dei confini comunali, interessino in senso generale la vita politica, economica, sociale e culturale della collettività.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, sempre per scritto, entro trenta giorni dalla presentazione. La risposta è inviata per conoscenza ai capi gruppo assieme a copia dell'interrogazione.

4. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi od i criteri in base ai quali siano stati presi o stiano per prendersi determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema e, in genere, i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione. L'interpellante ha diritto di illustrare la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato. L'esame delle interpellanze deve avvenire nella prima seduta consiliare convocata successivamente alla loro presentazione. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

5. Qualora l'interpellante dichiari, dopo la risposta, di non ritenersi soddisfatto, fornendone le motivazioni, e intenda promuovere una discussione ed una votazione sull'argomento, deve presentare una mozione.

6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione degli interessi generali della comunità, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta, nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio nella prima seduta consiliare convocata successivamente alla sua presentazione e nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 15 - Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interpellanze e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

4. Nel caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

4. Ai capi gruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, vengono comunicati, a cura della segreteria comunale, gli avvisi di convocazione delle assemblee dei consorzi ai quali il Comune partecipa nonchè le comunicazioni dell'organo regionale di controllo relative agli atti deliberativi del Consiglio comunale eventualmente oggetto di rilievi o annullamento.

5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 17 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei Responsabili dei Servizi Funzionali, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni, richieste e proposte presentate dai cittadini in forma singola o associata

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 18 - Diritto di sottoporre a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio

1. L'elenco della deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, assieme a loro sunto in estratto, è trasmesso ai Capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo delle deliberazioni medesime. E' facoltà dei consiglieri richiedere la visione o il rilascio di copia degli atti integrali o dei loro allegati, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 17.

2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al 38° comma dell'art. 17 della legge 127/1997, sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, con le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 17 della legge 127/1997, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al difensore civico e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al difensore civico entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta. In caso di mancata nomina, vacanza, impedimento o assenza per qualsiasi ragione della figura del Difensore civico, il controllo è esercitato dal Comitato Regionale di Controllo.

4. Il segretario comunale comunica con lettera, ai consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesto.

 Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio.

3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, e della conferenza dei Capi Gruppo.

4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le sedute del Consiglio dall'art. 10 della legge n. 816/1985 e successive modificazioni.

5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.

6. I consiglieri comunali che risiedono fuori del Comune hanno diritto, su loro richiesta, al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle altre commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

7. I consiglieri comunali formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

8. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, delibera di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 20 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 21 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

3. Ogni consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima seduta.

4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.

5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 22 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte, direttamente od indirettamente, in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dalla seduta per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 23 - Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dalla seduta o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 Capo IV - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 24 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 25 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Sindaco e dai rappresentanti dei gruppi consiliari

 Capo V - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 26 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un solo consigliere.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che abbia riportato la cifra individuale più alta, ovvero il candidato alla carica di Sindaco se non eletto.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5 Qualunque modificazione nella composizione e nella rappresentanza dei gruppi consiliari deve essere comunicata per scritto al Sindaco. La costituzione dei gruppi consiliari e le successive modificazioni devo essere assunte agli atti del Consiglio comunale.

Art. 27 - Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle sedute consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi.

3. La conferenza dei capi gruppo è presieduta dal Sindaco che la convoca, di norma, almeno sette giorni prima delle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un capo gruppo.

4. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

 Capo VI - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 28 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno le seguenti commissioni permanenti:
- 1^ Commissione - Affari Generali e del Personale, Bilancio e Finanze, Sviluppo Economico, Commercio ed Annona, Attività Produttive, Pubblica Sicurezza.
- 2^ Commissione - Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Sociale.
- 3^ Commissione - Pubblica Istruzione, Attività Culturali, Pratica e sviluppo dello Sport.
- 4^ Commissione - Edilizia ed Urbanistica, Lavori Pubblici e Viabilità, Ecologia ed Ambiente.

2. Le commissioni permanenti sono composte di norma da cinque consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio, con votazione palese, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

Art. 29 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Ogni commissione elegge nel proprio seno il Presidente e un vice Presidente, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le commissioni permanenti.

 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il vice Presidente che esercita, in tal caso, le funzioni vicarie.

 4. Il Presidente convoca, presiede e redige i verbali della la commissione, fissando la data delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno un terzo dei suoi membri. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, di norma tre giorni lavorativi prima di quello in cui si tiene la seduta, fatte salve le convocazioni per motivi di urgenza per le quali sono sufficienti 24 ore di anticipo. Della convocazione è inviata copia al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai Capi Gruppo consiliari entro lo stesso termine.

7. La riunione congiunta di più commissioni può essere promossa dal Sindaco o dai rispettivi Presidenti, ai quali compete comunque la convocazione, quando la proposta da esaminare riguarda materie di competenza di più commissioni. In tali riunioni i lavori saranno presieduti dal Presidente che risulti più anziano di età.

Art. 30 - Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Durante le riunioni congiunte è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti di ciascuna commissione.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco, i membri della Giunta ed i Capi Gruppo consiliari possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni. Gli stessi non possono partecipare alle eventuali votazioni delle commissioni di cui non sono membri effettivi.

4. Alle riunioni può essere richiesta la partecipazione, con facoltà di relazione, di funzionari del Comune, di Amministratori o funzionari di Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune e Consorzi di cui il Comune stesso fa parte.

5. Per lo svolgimento della loro attività le Commissioni si avvalgono delle strutture organizzative comunali.

6. Il Sindaco designa un dipendente comunale a svolgere funzioni di supporto amministrativo all'attività di ciascuna Commissione. Il dipendente viene scelto tenendo conto del settore di attività in cui opera lo stesso e la Commissione di riferimento.

 

Art. 31 - Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e settoriale, degli atti a valenza regolamentare di competenza del Consiglio, dei consuntivi economici e gestionali. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti od ai quali partecipa il Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni.

3. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio comunale, tramite il Presidente od altro membro delegato, con relazioni inviate precedentemente al Sindaco. D'intesa con il Presidente della Commissione può riferire alla seduta il Sindaco. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni consiliari, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 32 - Verbale delle sedute

1. Copie dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti e sottoscritti dal Presidente, sono raccolti in apposito registro e sono trasmesse al Sindaco, alla Giunta, ai capi gruppo ed al Segretario comunale. Le stesse e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi consiliari ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai consiglieri comunali.

 Capo VII - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 33 - Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, presentata anche a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei revisori dei conti o dal difensore civico, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire al suo interno le commissioni di cui al 2° comma dell'art. 54 dello Statuto comunale, osservando le modalità ivi stabilite.

2. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

3. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del collegio dei revisori, del difensore civico, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

4. La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del Presidente, della stessa commissione.

5. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

7. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 34 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale, ai sensi del 1° comma dell'art. 54 dello Statuto comunale, può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilita la composizione, designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Di tali Commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di esperti, membri esterni al Consiglio comunale.

3. Al funzionamento delle Commissioni di studio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

 Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 35 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco ai sensi di legge.

2. La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della seduta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.

3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

5. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. La seduta deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.

Art. 37 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.

3. Per le interpellanze e le mozioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dall'art. 14 del presente regolamento.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 45 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38 - Avviso di convocazione - Modalità di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

2. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 39 - Avviso di convocazione - Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le sedute convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 40 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Tali elenchi, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione del Consiglio e redatti sotto forma di locandine o manifesti, sono affissi anche nei locali pubblici maggiormente frequentati e nei luoghi di incontro dei cittadini

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
- al collegio dei revisori dei conti;
- al difensore civico;
- ai responsabili degli uffici e servizi comunali;
- agli organi d'informazione, stampa e radiotelevisione;
- alla Prefettura;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

 Capo II - ORDINAMENTO DELLE SEDUTE

Art. 41 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della seduta e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

3. Il termine entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, in apposita seduta, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione ed Il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Art. 42 - Sedute di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. Qualora nel corso della seduta risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 43 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide, escluse quelle di cui al comma successivo, purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o interrotta per mancanza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

 Capo III - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 44 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 45.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute.

Art. 45 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Qualora, nel corso di una seduta pubblica, si verifichi l'esigenza di procedere in seduta segreta il Presidente sospende i lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo quarto comma, escano dall'aula e fa riprendere i lavori in seduta segreta.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Segretario comunale o il vice Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete non possono essere usati sistemi di registrazione.

Art. 46 - Sedute aperte

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, informata la conferenza dei capi gruppo, può convocare la seduta aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche, sindacali, culturali e del volontariato interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati e dei singoli cittadini che ne facciano richiesta affinché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

 Capo IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 47 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Art. 48 - Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

2. I consiglieri partecipano alle sedute restando seduti nei posti loro assegnati e parlando dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di altro consigliere.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 49 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine uno di essi è sempre comandato di servizio per le sedute del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando, da parte di persone che assistono alla seduta, viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.

6. Quando nella sala delle sedute si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa della seduta i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 50 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

 Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 51 - Comunicazioni ed interpellanze

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. La trattazione delle interpellanze avviene, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

4. La trattazione delle interpellanze viene effettuata nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno della seduta e con le modalità stabilite dall'art. 14 del presente regolamento. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interpellanza, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.

5. Nel caso che l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

7. Le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 52 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata. In tale caso valgono le norme di cui al 2° comma del precedente art. 51.

Art. 53 - Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più' di quindici minuti e la seconda per non più' di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore. Può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente, sempre nel limite di cinque minuti, qualora il Presidente ritenga di non opporsi alla richiesta.

4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

5. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono aumentati di cinque minuti ciascuno per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più' ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

6. Il Presidente, al fine di consentire riunioni dei singoli gruppi consiliari, riunioni tra più gruppi consiliari o la riunione della Conferenza dei capigruppo, può disporre brevi sospensioni dei lavori del consiglio, ciascuna della durata massima di dieci minuti, quando ciò sia motivatamente richiesto da almeno un gruppo consiliare. Trascorso tale termine il Presidente invita i consiglieri a riprendere il loro posto ed i lavori riprendono dal punto in cui si trovavano al momento della loro sospensione.

7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più' consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9. Ogni Consigliere può sempre chiedere la parola per un richiamo al Regolamento. L'intervento deve essere contenuto nei termini strettamente necessari per il richiamo alle norme.

Art. 54 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 55 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più' di dieci minuti.

Art. 56 - Termine della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

 Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, VERBALI E RESOCONTI DELLE SEDUTE

Art. 57 - La partecipazione del Segretario alla seduta

1. Il Segretario comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione

Art. 58 - Il verbale della seduta - redazione e firma

1. Il verbale delle sedute, redatto a cura del Segretario comunale con l'ausilio di apparecchiature di registrazione audio, è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. Sono requisiti essenziali del verbale i seguenti elementi:

-        i pareri di cui all’art.49 T.U.E.L. 267/2000;

-        il parere eventualmente richiesto al Segretario in ordine alla legalità dell’atto;

-        i presenti alla votazione;

-        la premessa narrativa;

-        il numero dei votanti e il risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti; in particolare dovrà essere specificato il nome dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti;

-        se la seduta è pubblica o segreta e le modalità di votazione;

-        il dispositivo;

-         gli allegati che siano espressamente richiamati come tali dal verbale.

 

3. La discussione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene registrata e trascritta fedelmente da ditta o personale al­l'uopo incaricato o avvalendosi di mezzi informatici.

4. La discussione, ancorché conservata unitamente al verbale agli atti del Consiglio, non costituisce elemento essenziale del verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto, senza l'ausilio di apparecchiature di registrazione audio, riportando nella premessa, oltre alle motivazioni ed i fini dei provvedimenti deliberativi eventualmente assunti, solo il nominativo del relatore e dei consiglieri intervenuti nella discussione. Il resoconto della discussione viene conservato in atti in forma segreta ed è sottratto al diritto di accesso. Tali resoconti vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio in seduta segreta.

6. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario comunale.

 

Art. 59 - Verbale - deposito - rettifiche - approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale viene sottoposto alla approvazione da parte del Consiglio.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

4. Il Consiglio comunale, udite le richieste, decide in merito a maggioranza dei votanti.

5. Dopo l'approvazione del verbale da parte del Consiglio comunale decade l'obbligo della conservazione delle registrazioni audio delle relative sedute.

 Titolo IV - IL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO

Capo I - LE DELIBERAZIONI

Art. 60 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. L'istruttoria della deliberazione è coordinata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

4. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto.

Art. 61 - Approvazione, revoca e modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.