REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
- Approvato con deliberazione del C.C. n.
8 del
23.02.2006.
 INDICE
Art.
1 -
Fonti e finalità
Art. 2 - Definizione di
documento amministrativo
Art. 3 - Soggetti titolari
Art. 4
-
Consiglieri comunali
Art. 5 - Responsabile del procedimento di accesso
Art. 6 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Art. 7 - Albo pretorio
Art. 8 - Pubblicità degli atti
Art. 9 - Diritto di accesso
Art. 10 - Modalità di accesso
Art. 11 - Accesso informale
Art. 12 - Accesso formale
Art. 13 - Difensore civico
Art. 14 - Accesso sospeso
Art. 15
-
Casi di esclusione
Art. 16 -
Archivio delle istanze di accesso
Art. 17 -
Rinvio
Art. 18 -
Entrata in vigore
Art. 1
Fonti e finalità
1.
Il presente regolamento è adottato in applicazione degli articoli 22
e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei decreti del Presidente
della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e 28 dicembre 2000, n. 445, come
successivamente modificati ed integrati, e dell'articolo 34 dello Statuto
del Comune.
2.
Ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa il presente
regolamento disciplina le modalità per l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi e i casi di esclusione.
Art. 2
Definizione di documento amministrativo
1. Ai sensi
dell’articolo 1, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000 è considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell’attività amministrativa.
Art. 3
Soggetti titolari
1. Chiunque
ha diritto di accesso alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio
comunale, alle determinazioni dei Responsabili dei Servizi funzionali e del
Segretario Direttore generale ed a tutti gli atti pubblicati all'albo
pretorio secondo quanto disposto all'articolo 7 del presente regolamento.
2. Per
tutti gli altri documenti amministrativi è titolare del diritto di accesso
chiunque abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, nonché tutti i cittadini singoli ed
associati in qualità di rappresentanti di interessi pubblici o diffusi.
Art. 4
Consiglieri comunali
1. I
Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente, e per finalità
connesse all’esercizio del mandato, copia degli atti adottati dal Comune,
nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune medesimo.
Art. 5
Responsabile del procedimento di accesso
1. Il
Responsabile del procedimento amministrativo è responsabile del procedimento
di accesso.
Art. 6
Ufficio Relazioni con il Pubblico
1.
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), anche in collaborazione con
altre strutture dell’Amministrazione, spettano in generale tutte le attività
inerenti l’informazione al pubblico sui diritti dell’utenza nei rapporti con
il Comune.
2. Per le
finalità di cui al precedente comma è attivata la posta elettronica
urp@comune.montale.pt.it oppure
comune@comune.montale.pt.it.
3. E',
altresì, operativo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico un terminale a
disposizione dell'utenza per favorire l'accesso telematico agli atti
dell'Ente.
4.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) può promuovere iniziative
volte al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione ed
accelerazione delle procedure e all’incremento delle modalità di accesso.
Art. 7
Albo pretorio
1. Nella
sede del Comune, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'albo
pretorio, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e
la loro conservazione senza danneggiamenti o sottrazioni.
2. Mediante
affissione nell'albo pretorio, sono pubblicate tutte le deliberazioni del
Consiglio e della Giunta, le determinazioni dei Responsabili dei Servizi
funzionali, i decreti del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio,
i bandi di gara e di concorso.
3. Sono,
altresì, pubblicate all’Albo pretorio, ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
e successive modificazioni ed integrazioni, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni altro atto che dispone, in generale, sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero,
nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche e si dettano
disposizioni per l’applicazione di esse e, più in generale, tutti gli atti
per i quali tale forma di pubblicità sia prevista per legge o per
regolamento.
Art. 8
Pubblicità degli atti
1. Al fine
di favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne
abbia interesse, il Comune dispone la pubblicazione dello Statuto, dei
regolamenti e di altri atti di rilevanza pubblica, sul sito internet.
www.comune.montale.pt.it
2. Tale
forma di pubblicità avviene a cura del Responsabile del procedimento e si
attiva contestualmente a quella all'Albo pretorio.
Art.
9
Diritto di accesso
1. I
documenti amministrativi del Comune e da questo conservati sono liberamente
consultabili secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.
2. Il
diritto di accesso, che si esercita mediante la visione e l'eventuale
estrazione di copia dei documenti amministrativi, si intende esteso agli
atti preparatori, agli allegati che costituiscono parte integrante del
provvedimento, nonché agli atti con essi approvati ed ai documenti
richiamati, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 24 della legge
n. 241/1990 come sostituito dall’articolo 16 della legge n. 15/2005, e
successive modificazioni ed integrazioni, e da quanto stabilito ai
successivi articoli 14 e 15 del presente regolamento.
Art. 10
Modalità di accesso
1. La
visione dei documenti è gratuita e deve essere effettuata, usando ogni
diligenza e cura nel consultarli, presso l’ufficio indicato nell’atto di
accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura al pubblico
dell’ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. E’
vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i
documenti presi in visione.
2. La
riproduzione di copie dei documenti amministrativi, anche in forma
cartografica, in possesso del Comune avviene subordinatamente al rimborso
dei costi correnti di riproduzione, stabiliti con deliberazione di Giunta
comunale e salve le disposizioni di bollo in quanto dovuto o richiesto ai
sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche. Su
richiesta dell’interessato le copie potranno essere autenticate.
3. Le copie
dei dati informatizzati possono essere rilasciate su appositi supporti
forniti dall’Amministrazione ovvero mediante collegamento in rete, ove
esistente. L’uso degli strumenti informatici è riservato esclusivamente al
personale del Comune.
Art. 11
Accesso informale
1. Il
diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale,
per scritto, per telefono, fax o per mezzo di strumenti telematici,
all’ufficio competente a formare l’atto conclusivo del procedimento oppure
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2.
L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta oppure ogni altro riferimento utile per la sua individuazione.
Inoltre deve fornire la propria identità ed eventualmente i propri poteri
rappresentativi nonché, ove occorra, le motivazioni della richiesta.
3. La
richiesta, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata dal
titolare dell’ufficio interessato, dal responsabile del procedimento
amministrativo o dal legale rappresentante dell’Ente.
4.
L’informazione e consultazione di pubblicazioni ufficiali e degli atti
indicati all’articolo 7, comma 2, del presente regolamento è effettuata su
domanda informale dell’interessato, espressa verbalmente o con altre
modalità, senza che si debba procedere all’identificazione del richiedente.
5. La
richiesta, esaminata immediatamente, è accolta mediante visione del
documento e, se richiesto, rilascio di copie nel rispetto di quanto previsto
dal presente regolamento.
Art. 12
Accesso formale
1. Qualora
non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta di accesso in via
informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla
sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza
dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni
fornite o sull’accessibilità dei documenti, il richiedente è invitato
contestualmente a presentare istanza formale, in carta libera, all’ufficio
competente a formare l’atto conclusivo del procedimento oppure all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico. Della presentazione della domanda è rilasciata
regolare ricevuta.
2. Al di
fuori dei casi indicati nel comma precedente, il richiedente può sempre
presentare richiesta formale, della quale è rilasciata ricevuta.
3. Il
procedimento di accesso formale deve concludersi nel termine di trenta
giorni dalla data di protocollazione della richiesta.
4. La
comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso deve contenere
l’indicazione dell’ufficio e del responsabile, completo della sede, del
recapito telefonico al quale l’interessato potrà rivolgersi e dell’orario e
dei giorni di apertura al pubblico, nonché l’indicazione di un congruo
periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei
documenti o per ottenerne copia. Qualora sia possibile, il responsabile del
procedimento può disporre la spedizione a domicilio di copia dei documenti
richiesti, previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione.
5. Ove la
domanda sia irregolare, incompleta o generica il responsabile del
procedimento di accesso entro dieci giorni dal ricevimento, è tenuto a darne
motivata comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnando il
termine di 15 giorni per la regolarizzazione, decorso il quale la domanda
decade. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di
protocollazione della richiesta perfezionata.
6. Qualora
la domanda presentata riguardi documenti che dovessero risultare
appartenenti ad altra Amministrazione, il Comune provvederà a trasmettere la
richiesta all’Amministrazione interessata, avvisando il richiedente.
7. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla data di protocollazione della richiesta
questa si intende respinta.
8. Sono
respinte con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento le
richieste relative ad intere categorie di documenti.
9. In caso
di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento, è ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale nei termini e nei modi di
legge.
Art. 13
Difensore civico
1. Il
cittadino interessato al procedimento di accesso, in caso di diniego
dell’accesso, espresso o tacito o di differimento della richiesta, fermi
restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al
difensore civico del Comune, qualora tale organo non sia ancora istituito il
cittadino può ricorrere al difensore civico regionale.
Art. 14
Accesso sospeso
1.
L'accesso è sospeso quando si tratta di atti la cui diffusione possa
pregiudicare la riservatezza di persone, gruppi o imprese, così come
previsto dalla normativa.
2.
L'accesso è, altresì, sospeso, ove sia necessario salvaguardare le esigenze
di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere
il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. In
particolare, l'accesso è sospeso nelle seguenti ipotesi di:
a) elenchi
di ditte da invitare a gare di trattativa privata, di licitazione privata o
appalto concorso fino alla conclusione del procedimento di gara;
b)
documentazione attinente lavori delle commissioni di concorso, fino
all’adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti delle
commissioni giudicatrici;
c) verbali
di sopralluogo, denunce, contestazioni, intimazioni, procedimenti e sanzioni
amministrative a ditte e soggetti privati con cui l'Amministrazione ha
rapporto, fatta eccezione per i diretti interessati fino alla conclusione
del relativo procedimento.
4. Sono
resi accessibili dopo che il relativo procedimento è concluso i documenti
attinenti la fase preparatoria di atti normativi, amministrativi generali,
di pianificazione, di programmazione.
5. L'atto
che dispone la sospensione dell'accesso e ne indica la durata, è un
provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile del Servizio
Funzionale competente per materia.
Art. 15
Casi di esclusione
1. Sono
esclusi dall'accesso:
a)
schemi
degli impianti tecnici relativi alle sedi del Comune, nonché degli immobili
di proprietà del Comune;
b) chiavi
di accesso ai software, password, combinazioni di casseforti, sistemi di
sicurezza e gli atti in cui questi sono descritti ed elencati;
c)
atti
contabili, documenti fiscali, cessioni di credito e simili attinenti a
posizioni di soggetti con cui l'Ente ha rapporti economici, nonché ogni
altra documentazione riguardante la capacità finanziaria e di mezzi di
soggetti con cui l'Amministrazione ha rapporti, fatta eccezione per i
diretti interessati;
d) pareri
legali resi all'Amministrazione da consulenti che attengono a procedure
contenziose o precontenziose;
e) documentazione attinente situazioni private dell'impiegato: procedimenti
penali, disciplinari, vita privata, salute, carriera, trattamento economico,
accertamenti medici, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la
struttura di appartenenza. Resta salvo il diritto di accesso al dipendente
in relazione agli atti presenti nel proprio fascicolo personale;
f)
rapporti alla Procura generale e alle procure della Corte dei Conti e
richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati
soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità
amministrative, contabili e penali;
g)
documenti in possesso dell'Amministrazione o attribuibili
all'Amministrazione quale parte in un processo civile, penale,
amministrativo o fiscale, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito
del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare violazione del
segreto istruttorio;
h) i
documenti relativi agli appalti dichiarati dalle imprese coperti da brevetto
industriale, diritto d'autore e da ogni altra forma di tutela a garanzia
della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali,
finanziari, industriali e commerciali.;
i)
documenti relativi all'operato di commissioni di studio e di gruppi di
lavoro interni all'Amministrazione che non vengano acquisiti nel
procedimento quali presupposti del provvedimento finale;
j) i
documenti amministrativi contenenti informazione di carattere
psico-attitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi;
k) i
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che
li regolano.
Archivio delle istanze di accesso
1. E’
istituito presso l’URP l'archivio automatizzato delle richieste di accesso.
2.
L’archivio contiene i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici
della richiesta di accesso ed è costantemente aggiornato con le informazioni
attinenti al relativo corso, fornite dai servizi interessati.
Art. 17
Rinvio
1. Per
quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti
in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Art. 18
Entrata in vigore
1.Il presente
Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione. |