REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 127 del 31.03.1989, modificato con delibere di C.C. n. 213 del 14.06.1989,  n. 367 del 01.12.1989, n. 18 del 13.02.1998 e n. 32 del 05.07.2007

INDICE SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità delle norme

Art. 2 - Competenza del servizio

 

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 - Denuncia dei decessi

Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse

Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati

Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

Art. 9 - Medico necroscopo

 

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura

Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria

Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi

 

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13 - Riscontro diagnostico

 

CAPO V - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 14 - Periodo di osservazione

Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

Art. 19 - Deposito di osservazione

Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione

Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

 

CAPO VI - INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

 

CAPO VII - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 24 - Obbligo del feretro individuale - Verifica

Art. 25 - Caratteristiche feretri per inumazione

Art. 26 - Casse per le tumulazioni

Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

Art. 28 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

Art. 31 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri

 

CAPO VIII - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 34 - Servizio di trasporto funebre

Art. 35 - Trasporti a carico del Comune

Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

Art. 38 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

Art. 39 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 44 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

 

CAPO IX - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

Art. 48 - Ricevimento cadaveri

Art. 49 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 50 - Consegna registro al Comune

 

CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

Art. 52 - Disposizione campi comuni

Art. 53 - Sepolture private - Natura e concessione

Art. 54 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

Art. 55 - Reparto speciale per prodotti abortivi

Art. 56 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

Art. 57 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

 

CAPO XI - CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art. 58 - Camera mortuaria

Art. 59 - Caratteristiche camera mortuaria

Art. 60 - Sala per autopsie

Art. 61 - Ossario comune

 

CAPO XII - INUMAZIONI

Art. 62 - Scavatura e utilizzazione delle fosse

Art. 63 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - Illuminazione votiva

Art. 64 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

Art. 65 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

Art. 66 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

Art. 67 - Deposizione del feretro nella fossa

 

CAPO XIII - TUMULAZIONI

Art. 68 - Spese di manutenzione

Art. 69 - Sistema di tumulazione

Art. 69bis -

Art. 70 - Tumulazioni provvisorie

Art. 71 - Divieto di riapertura sepolture

Art. 72 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

 

CAPO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 73 - Esumazioni - Carattere

Art. 74 - Esumazioni ordinarie

Art. 75 - Esumazioni straordinarie

Art. 76 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

Art. 77 - Ossa provenienti dalle esumazioni

Art. 78 - Estumulazioni ordinarie

Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate

Art. 80 - Estumulazioni straordinarie

Art. 81 - Norme particolari per le estumulazioni

Art. 82 - Norme igieniche

Art. 83 - Corrispettivi

 

CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 84 - Atto di concessione

Art. 85 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

Art. 86 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia e monumentali

Art. 87 - Esclusioni

Art. 88 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

Art. 89 - Concessioni speciali gratuite

Art. 90 - Rinuncia al diritto d'uso

Art. 91 - Decadenza della concessione

Art. 92 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975

Art. 93 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

Art. 94 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni

Art. 95 - Manutenzione sepolture private

Art. 96 - Effetti della revoca delle concessioni

Art. 97 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

 

CAPO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 98 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili

 

CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 99 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili

Art. 100 - Onoranze funebri particolari

 

CAPO XVIII - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 101 - Custodia dei cimiteri

Art. 102 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari

Art. 103 - Trasporto materiale

Art. 104 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni

Art. 105 - Orario

Art. 106 - Ingresso al cimitero

Art. 107 - Circolazione e sosta

Art. 108 - Accesso ai cimiteri per lavori

Art. 109 - Divieti di ingresso

Art. 110 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

Art. 111 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali

Art. 112 - Pulizia interna

Art. 113 - Divieti speciali

Art. 114 - Obbligo di comportamento

Art. 115 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

Art. 116 - Atti a disposizione del pubblico

 

CAPO XIX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 117 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Art. 118 - Custode

Art. 119 - Relazione annuale del custode

Art. 120 - Responsabilità

Art. 121 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

Art. 122 - Compiti particolari del custode

Art. 123 - Necrofori - Compiti

Art. 124 - Vaccinazione del personale dipendente

 

CAPO XX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 125 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni

Art. 126 - Ordinanze del Sindaco

Art. 127 - Richiamo norme vigenti

Art. 128 - Abrogazione precedenti disposizioni

Art. 129 - Entrata in vigore

 

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO IL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

 - Disposizioni a carattere generale

 - Norme speciali

 

 

 

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Finalità delle norme

  1. - Il presente regolamento assunto ai sensi dell'art. 131, n. 6, del T.U.L.C.P. 1915 e dell'art. 344 del T.U.LL.SS., fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

 

Art. 2 - Competenza del servizio

  1. - Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., dei medici necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, degli addetti al servizio Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.

  2. - Il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regoalre servizio.

 

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3 - Denuncia dei decessi

  1. - Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
    a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
    b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
    c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o qualunque altra collettività di persone conviventi.

  2. - L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

  3. - La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

  4. - Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello stato civile delegato, riceve la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

 

Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

  1. - Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

  2. - Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con l e dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

  3. - Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

 

Art. 5 - Denuncia della causa di morte

  1. - Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

  2. - Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

  3. - Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.

  4. - Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, ove si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria.

  5. - La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.

  6. - A cura del Comune, presso l'ufficio di stato civile dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

 

Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse

  1. - Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva il medico deve informare immediatamente il Sindaco ed il servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

 

Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati

  1. - Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

 

Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

  1. - Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

  2. - Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati egli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

 

Art. 9 - Medico necroscopo

  1. - Per il combinato disposto dell'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, dell'art. 4 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1983, n. 833, le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., nominato dal Sindaco di concerto col Presidente del comitato di gestione della stessa U.S.L.

  2. - I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. e dall'autorità sanitaria locale cui  riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

 

CAPO III - AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura

  1. - L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

  2. - La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.  21 ottobre 1975, n. 803.

 

Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria

  1. - L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

 

Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi

  1. - Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

  2. - Nella dichiarazione da rilasciare dai medici e dalle ostetriche dovrà indicarsi l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause, certe o probabili, della morte del feto e quelle dell'aborto.

  3. - Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

  4. - A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

  5. - Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda d seppellimento al Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

 

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 13 - Riscontro diagnostico

  1. - Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83.

  2. - Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e con la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

  3. - I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5 da parte de servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

  4. - Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6

  5. - Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

CAPO V - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Art. 14 - Periodo di osservazione

  1. - Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

  2. - Salve diverse prescrizioni del Sanitario addetto al servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., la salma può essere tenuta nell'abitazione, per il periodo di osservazione e veglia a cura della famiglia.

 

Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

  1. - Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

 

Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

  1. - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, ordinando eventualmente il trasporto alla camera mortuaria del cimitero, in apposito carro chiuso, per il periodo d'osservazione, fermi restando i provvedimenti di disinfezione di cui al 1° comma del precedente art. 6.

 

Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

  1. - Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

  2. - Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.

  3. - Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.

  4. - Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.,  la alma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

 

Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

  1. - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

 

Art. 19 - Deposito di osservazione

  1. - In apposito locale nell'ambito del cimitero - distinto dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 62 - per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

 

Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione

  1. - Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

 

Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

  1. - Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente art. 19 i cadaveri non possono essere rimossi.

  2. - E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

  3. - Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode.

 

CAPO VI - INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione

  1. - Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 39 a 46 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, con le modalità di cui ai successivi articoli 73 e 44.

 

CAPO VII - SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro

  1. - Il cadavere deve essere vestito o,  quanto meno, avvolto in un lenzuolo prima di essere deposto nel feretro.

  2. - Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

 

Art. 24 - Obbligo del feretro individuale - Verifica

  1. - Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

  2. - Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

  3. - Prima dell'impiego ogni feretro deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

 

Art. 25 - Caratteristiche feretri per inumazione

  1. - I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

  2. - Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso ella lunghezza, potranno essere unite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

  3. - Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

  4. - Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

  5. - Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

  6. - Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

 

Art. 26 - Casse per le tumulazioni

  1. - Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 29.

 

Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

  1. - Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

  2. - L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

  3. - E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

 

Art. 28 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

  1. - Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante meno di 25 Km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

  2. - Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

 

Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

  1. - Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno forte e l'altra di metallo.

  2. - La cassa metallica, eve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

  3. - Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

  4. - Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

  5. - Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

  6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collane di sicura e duratura presa.

  7. - Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

  8. - Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

  9. - Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

  10. - Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

  11. - La cassa così confezionata sarà chiusa con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

  12. - Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

  13. - E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

 

Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

  1. - Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per il trasporto di salma da Comune a Comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

  2. - L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

 

Art. 31 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma

  1. - All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti.

  2. - A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi in modo indelebile.

 

Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri

  1. - E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

 

CAPO VIII - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

  1. - E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi le caratteristiche prescritte.

  2. - Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario determinato con apposito provvedimento del Sindaco.

  3. - I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

 

Art. 34 - Servizio di trasporto funebre

  1. - I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

  2. - Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.

  3. - Semprechè il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune e con diritto di primativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di una convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulal base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio comunale.

  4. - E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.

  5. - Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

  6. - Il Sanitario del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

 

Art. 35 - Trasporti a carico del Comune

  1. - Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per i non abbienti di cui al precedente art. 32 e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

 

Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività

  1. - Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

  2. - Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

 

Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

  1. - Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione, o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 29.

  2. - Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formula F.U.

  3. - Tale trattamento è eseguito dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

  4. - Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

  5. - Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

 

Art. 38 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero - Modalità

  1. - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 21 a 36.

  2. - Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

  3. - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

  4. - Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

  5. - I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

 

Art. 39 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

  1. - Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

 

Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive

  1. - Per i  morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere,  trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni degli articoli 36 e 37.

  2. - Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

  3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero previsti dall'art. 46 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

 

Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

  1. - Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

  2. - All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 38.

 

Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

  1. - L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

  2. - L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

  3. - Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave, o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

 

Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

  1. - Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

 

Art. 44 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

  1. - Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

 

Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

  1. - Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 46 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

  2. - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

  3. - Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

 

Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l'estero

  1. - Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.  21 ottobre 1975, n. 803.

 

CAPO IX - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 47 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero

  1. - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
    a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
    b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

  2. - Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente art. 8.

  3. - Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

  4. - Per la sepoltura dei nati morti e dei prodotti abortivi si osservano le norme di cui al precedente art.

  5. - Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso di sè.

 

Art. 48 - Ricevimento cadaveri

  1. - Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
    a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
    c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
    d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 12 del presente regolamento;
    e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

  2. - Il Sindaco, nel caso ciò non comporti la rapida saturazione dei campi cimiteriali o la mancata disponibilità dei loculi, con il rischio di non poter garantire quanto previsto al precedente primo comma, può autorizzare il ricevimento nel cimitero per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso che hanno espresso in vita la volontà di essere ivi inumate o tumulate.

  3. - Nel momento in cui si verifichino i rischi di cui al precedente secondo comma, il Sindaco, con proprio provvedimento da rendere pubblico con appositi avvisi, disporrà il diniego dall'accoglimento nel cimitero dei cadaveri di cui al precedente comma.

 

Art. 49 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

  1. - Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè i documenti di cui all'art. 47, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
    1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
    2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
    3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
    4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

 

Art. 50 - Consegna registro al Comune

  1. - I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta dei competenti uffici comunali o governativi.

  2. - Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

 

CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

  1. - Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

  2. - Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

  3. Sono private le sepolture fatte per tumulazione.

 

Art. 52 - Disposizione campi comuni

  1. - Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

  2. - Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

 

Art. 53 - Sepolture private - Natura e concessione

  1. - Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo XV.

  2. - Esse possono consistere:
    a) - nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
    b) - nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

  3. - Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio comunale.

 

Art. 54 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

  1. - Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato la volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

  2. - In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti <jure sanguinis>.

  3. - Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

 

Art. 55 - Reparto speciale per prodotti abortivi

  1. - Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati morti dall'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

 

Art. 56 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero

  1. - La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc., saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

 

Art. 57 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

  1. - L'ufficio comunale stato civile deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in originale.

  2. - Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

  3. - Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

 

CAPO XI - CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Art. 58 - Camera mortuaria

  1. - Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria e provveduta di arredi per la disposizione dei feretri.

  2. - La camera mortuaria deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante e dopo il periodo di osservazione, in attesa di inumazione o tumulazione, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.

  3. - Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 19, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.. 21.

 

Art. 59 - Caratteristiche camera mortuaria

  1. - La camera mortuaria deve essere bene illuminata e ventilata.

  2. - Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

 

Art. 60 - Sala per autopsie

  1. - Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

  2. - Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

 

Art. 61 - Ossario comune

  1. - Ogni cimitero deve avere l'ossario comune di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

 

CAPO XII - INUMAZIONI

Art. 62 - Scavatura e utilizzazione delle fosse

  1. - Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 27.

  2. - Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

  3. - L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

 

Art. 63 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari - Illuminazione votiva

  1.  - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.

  2. - Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale idoneo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

  3. - Sulla fossa possono essere collocate, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci, ed altri segni funerari, purché risultino decorosi e non in contrasto con l'austerità del luogo, di grandezza non superiore a m. 1,5 e che non presentino fenomeni di ristagno di liquidi.

  4. - Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci, e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

  5. - L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune con apposito regolamento.

 

Art. 64 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

  1. - Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

 

Art. 65 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età

  1. - Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda  (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.

  2. - I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

 

Art. 66 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età

  1. - Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

 

Art. 67 - Deposizione del feretro nella fossa

  1. - La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.

  2. - Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 64.

 

CAPO XIII - TUMULAZIONI

Art. 68 - Spese di manutenzione

  1. - Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

 

Art. 69 - Sistema di tumulazione

  1. - Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

  2. - I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

  3. - Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

  4. - E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di  cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

  5. - Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

  6. - La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

  7. - E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

  8. - Nella parte nuova del cimitero del capoluogo, la chiusura ornamentale dei loculi deve essere realizzata con "Granito Sardo Rosato" e quella degli ossarietti e delle nicchie cinerarie con "Marmo di Carrara". Il Consorzio Intercomunale Servizi s.r.l. deve indicare negli atti di concessione di loculi, ossarietti e nicchie, l'obbligo di effettuare la chiusura come indicato nel punto precedente.

 

Art. 69bis -

  1. - E' consentita la collocazione nei loculi dei cimiteri comunali già occupati da altra salma, di cassette di zinco contenenti resti mortuali, sempre ben inteso che il loculo offra spazio sufficiente e siano rispettate le norme di cui al successivo art. 80 - comma 1^.

  2. - Il richiedente é tenuto a versare un diritto di accantonamento per ogni singola cassetta nella misura del 10% del valore del loculo all'atto della collocazione.

  3. - Rimane fermo che la concessione del loculo decorre sempre dalla data di stipula del contratto.

  4. - E' autorizzata l'iscrizione sulla lapide di chiusura esterna del loculo, del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto contenuto nella cassetta di zinco.

  5. - L'autorizzazione alla collocazione delle cassette di zinco é rilasciata dal Sindaco.

 

 

Art. 70 - Tumulazioni provvisorie

  1. - Le disposizioni degli articoli 29 e 70 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

 

Art. 71 - Divieto di riapertura sepolture

  1. - Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

 

Art. 72 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette

  1. - Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli articoli da 79 a 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.  21 ottobre 1975, n. 803.

  2. - Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

  3. - Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera a) dell'art. 53.

  4. - Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

 

CAPO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 73 - Esumazioni - Carattere

  1. - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie

 

Art. 74 - Esumazioni ordinarie

  1. - Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal custode, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

  2. - Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

  3. - Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrati all'uopo costruiti.

 

Art. 75 - Esumazioni straordinarie

  1. - Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

  2. - Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

  3. - Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e, l'altra, trasmessa all'ufficio di Stato civile.

 

Art. 76 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie

  1. - Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
    a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
    b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

 

Art. 77 - Ossa provenienti dalle esumazioni

  1. - Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 45.

  2. - Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero durante le ore di chiusura al pubblico.

  3. - I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art. 94.

 

Art. 78 - Estumulazioni ordinarie

  1. - Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessine ed esse sono regolate dal custode.

  2. - I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

  3. - Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

  4. - Anche in questo caso il Ministero per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

 

Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate

  1. - E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

  2. - Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

 

Art. 80 - Estumulazioni straordinarie

  1. - Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

  2. - Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

 

Art. 81 - Norme particolari per le estumulazioni

  1. - Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 75, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

 

Art. 82 - Norme igieniche

  1. - Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

 

Art. 83 - Corrispettivi

  1. - Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie tranne quelle relative a sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

  2. - Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

 

CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 84 - Atto di concessione

  1. - La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e cellette deve risultare da regolare scritto da rilasciarsi previa domanda al sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del precedente art. 53, comma 3.

 

Art. 85 - Diritto di sepoltura per tombe individuali

  1. - Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la cessione.

  2. - Il diritto non può essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo.

  3. - Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 40 (quaranta) (*)
    (*) Tale durata non può superare i 99 anni (art. 93, D.P.R. n. 803/1975

 

Art. 86 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia e monumentali

  1. - Non saranno concesse tombe di famiglia o monumentali.
    Le famiglie o le persone già concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
    - agli ascendenti e discendenti in linea retta;
    - ai fratelli e sorelle consanguinei;
    - al coniuge;

  2. - Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata massima di anni 75 salvo rinnovo (*).
    (*) Tale durata non può superare i 99 anni (art. 93, D.P.R. n. 803/1975

 

Art. 87 - Esclusioni

  1. - Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

 

Art. 88 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo

  1. - Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 53, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o se anteriore - del pagamento del prezzo.

  2. - Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

  3. - Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

 

Art. 89 - Concessioni speciali gratuite

  1. - Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerenze, sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio comunale.

 

Art. 90 - Rinuncia al diritto d'uso

  1. - E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione - in tutto o in parte - della concessione medesima.

  2. - Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario un indennizzo pari al 7