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REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 127 del 31.03.1989, modificato con delibere di C.C. n. 213 del
14.06.1989, n. 367 del 01.12.1989, n. 18 del 13.02.1998 e n. 32 del
05.07.2007
INDICE SOMMARIO
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Finalità delle norme
Art. 2 - Competenza del servizio
CAPO II - DENUNCIA DELLA
CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art. 3 - Denuncia dei decessi
Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
Art. 5 - Denuncia della causa di morte
Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
Art. 9 - Medico necroscopo
CAPO III -
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO
Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura
Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi
CAPO IV - RISCONTRO
DIAGNOSTICO
Art. 13 - Riscontro diagnostico
CAPO V - OSSERVAZIONE
DEI CADAVERI
Art. 14 - Periodo di osservazione
Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia
infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
Art. 19 - Deposito di osservazione
Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione
Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
CAPO VI - INTERVENTI
VARI SUI CADAVERI
Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere
per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione
CAPO VII - SEPOLTURA DEI CADAVERI
Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro
Art. 24 - Obbligo del feretro individuale - Verifica
Art. 25 - Caratteristiche feretri per inumazione
Art. 26 - Casse per le tumulazioni
Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
Art. 28 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune
Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
Art. 31 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma
Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri
CAPO VIII - TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 33 - Orario e percorsi dei trasporti funebri
Art. 34 - Servizio di trasporto funebre
Art. 35 - Trasporti a carico del Comune
Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o
portatrici di radioattività
Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
Art. 38 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o
all'estero - Modalità
Art. 39 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per
malattie infettive-diffusive
Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini
scientifiche
Art. 44 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione
dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l'estero
CAPO IX - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO
Art. 47 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
Art. 48 - Ricevimento cadaveri
Art. 49 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
Art. 50 - Consegna registro al Comune
CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
Art. 52 - Disposizione campi comuni
Art. 53 - Sepolture private - Natura e concessione
Art. 54 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità
straniere
Art. 55 - Reparto speciale per prodotti abortivi
Art. 56 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero
Art. 57 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
CAPO XI - CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE -
OSSARIO COMUNE
Art. 58 - Camera mortuaria
Art. 59 - Caratteristiche camera mortuaria
Art. 60 - Sala per autopsie
Art. 61 - Ossario comune
CAPO XII - INUMAZIONI
Art. 62 - Scavatura e utilizzazione delle fosse
Art. 63 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -
Illuminazione votiva
Art. 64 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
Art. 65 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età
Art. 66 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età
Art. 67 - Deposizione del feretro nella fossa
CAPO XIII - TUMULAZIONI
Art. 68 - Spese di manutenzione
Art. 69 - Sistema di tumulazione
Art. 69bis -
Art. 70 - Tumulazioni provvisorie
Art. 71 - Divieto di riapertura sepolture
Art. 72 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette
CAPO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 73 - Esumazioni - Carattere
Art. 74 - Esumazioni ordinarie
Art. 75 - Esumazioni straordinarie
Art. 76 - Periodo di tempo per
le esumazioni straordinarie
Art. 77 - Ossa provenienti dalle esumazioni
Art. 78 - Estumulazioni ordinarie
Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate
Art. 80 - Estumulazioni straordinarie
Art. 81 - Norme particolari per le estumulazioni
Art. 82 - Norme igieniche
Art. 83 - Corrispettivi
CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 84 - Atto di concessione
Art. 85 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
Art. 86 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia e monumentali
Art. 87 - Esclusioni
Art. 88 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
Art. 89 - Concessioni speciali gratuite
Art. 90 - Rinuncia al diritto d'uso
Art. 91 - Decadenza della concessione
Art. 92 - Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R. n. 803/1975
Art. 93 - Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
Art. 94 - Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni
Art. 95 - Manutenzione sepolture private
Art. 96 - Effetti della revoca delle concessioni
Art. 97 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali
CAPO XVI - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI
Art. 98 - Soppressione cimiteri - Norme applicabili
CAPO XVII - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI
Art. 99 - Sepolcri privati fuori dei cimiteri - Norme applicabili
Art. 100 - Onoranze funebri particolari
CAPO XVIII - POLIZIA DEL CIMITERO
Art. 101 - Custodia dei cimiteri
Art. 102 - Esecuzione lavori da parte dei concessionari
Art. 103 - Trasporto materiale
Art. 104 - Materiale proveniente da scavi e demolizioni
Art. 105 - Orario
Art. 106 - Ingresso al cimitero
Art. 107 - Circolazione e sosta
Art. 108 - Accesso ai cimiteri per lavori
Art. 109 - Divieti di ingresso
Art. 110 - Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
Art. 111 - Manutenzione delle tombe - Ornamenti floreali
Art. 112 - Pulizia interna
Art. 113 - Divieti speciali
Art. 114 - Obbligo di comportamento
Art. 115 - Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali
Art. 116 - Atti a disposizione del pubblico
CAPO XIX - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI
Art. 117 - Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri
Art. 118 - Custode
Art. 119 - Relazione annuale del custode
Art. 120 - Responsabilità
Art. 121 - Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
Art. 122 - Compiti particolari del custode
Art. 123 - Necrofori - Compiti
Art. 124 - Vaccinazione del personale dipendente
CAPO XX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 125 - Trasgressioni - Accertamento - Sanzioni
Art. 126 - Ordinanze del Sindaco
Art. 127 - Richiamo norme vigenti
Art. 128 - Abrogazione precedenti disposizioni
Art. 129 - Entrata in vigore
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO IL
SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA
-
Disposizioni a carattere generale
- Norme speciali
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Finalità delle norme
-
- Il presente regolamento assunto ai sensi dell'art. 131, n. 6, del T.U.L.C.P.
1915 e dell'art. 344 del T.U.LL.SS., fatte salve le attribuzioni degli organi
statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di
polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 21
ottobre 1975, n. 803 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare
vigente in materia.
Art. 2 - Competenza del servizio
-
- Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del
Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si
avvarrà, per lo scopo, del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., dei medici
necroscopi, dei custodi dei cimiteri e dei necrofori, degli addetti al servizio
Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso,
anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza.
-
- Il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. vigila e
controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti
necessari per assicurare il regoalre servizio.
CAPO II - DENUNCIA DELLA
CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI
Art. 3 - Denuncia dei decessi
-
- Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato
all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro
delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene
nell'abitazione del defunto;
b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori
dell'abitazione del defunto;
c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in
un ospedale, collegio, istituto o qualunque altra collettività di persone
conviventi.
-
- L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
-
- La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo
dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del
R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
-
- Il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale dello stato civile delegato, riceve la
denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento
del decesso a cura del medico necroscopo.
Art. 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
-
- Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso,
avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi
per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a
sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e
l'identità del defunto.
-
- Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la
morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la
mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con l e dovute cautele
alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.
-
- Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera
mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato nel qual caso il
corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità
giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo
coprendola con un telo.
Art. 5 - Denuncia della causa di morte
-
- Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i
medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare
al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di
morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di
statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro
giudizio, ne sarebbe stata la causa.
-
- Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della
presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
-
- Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici
incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di
riscontro diagnostico.
-
- Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi
radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni
previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza
delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del regolamento nazionale di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, ove si tratti di
autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria.
-
- La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.
-
- A cura del Comune, presso l'ufficio di stato civile dovrà essere conservato e
tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa
causa di morte.
Art. 6 - Casi di morte per malattie infettive diffuse
-
- Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva il medico deve
informare immediatamente il Sindaco ed il servizio di igiene pubblica
dell'U.S.L. per i provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le
norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.
Art. 7 - Comunicazione decessi dovuti a reati
-
- Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale,
ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia
dovuta a reato, il Sindaco, o per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato,
deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di
pubblica sicurezza.
Art. 8 - Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali
-
- Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di
ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il
quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica
sicurezza.
-
- Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e
comunica i risultati egli accertamenti eseguiti all'autorità giudiziaria perchè
questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Art. 9 - Medico necroscopo
-
- Per il combinato disposto dell'art. 141 dell'ordinamento dello stato civile
approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, dell'art. 4 del regolamento nazionale
di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 e dell'art. 14
della legge 23 dicembre 1983, n. 833, le funzioni di medico necroscopo sono
esercitate da un medico del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., nominato
dal Sindaco di concerto col Presidente del comitato di gestione della stessa
U.S.L.
-
- I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Sanitario responsabile
del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. e dall'autorità sanitaria locale cui
riferiscono nell'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 365 del codice penale.
CAPO III -
AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO
Art. 10 - Autorizzazione alla sepoltura
-
- L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla
sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte,
salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della
morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato
scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito
gratuitamente dal Comune.
-
- La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15
ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Art. 11 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
-
- L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità
giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel
caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.
Art. 12 - Nati morti e prodotti abortivi
-
- Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9
luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le
disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
-
- Nella dichiarazione da rilasciare dai medici e dalle ostetriche dovrà
indicarsi l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile e le cause,
certe o probabili, della morte del feto e quelle dell'aborto.
-
- Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20
alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28
settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano
stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento
sono rilasciati dal Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica
dell'U.S.L.
-
- A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa
procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20
settimane.
-
- Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono
tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto,
domanda d seppellimento al Sanitario responsabile del servizio di igiene
pubblica dell'U.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta
età di gestazione ed il peso del feto.
CAPO IV - RISCONTRO
DIAGNOSTICO
Art. 13 - Riscontro diagnostico
-
- Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità
previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83.
-
- Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito
osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e con la sorveglianza del
personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio
1964, n. 185.
-
- I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per
l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5 da parte
de servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.
-
- Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva diffusiva si
provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 6
-
- Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico dovrà
sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria.
CAPO V - OSSERVAZIONE
DEI CADAVERI
Art. 14 - Periodo di osservazione
-
- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia,
a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere
inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del
decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei
quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di
apparecchi o strumenti.
-
- Salve diverse prescrizioni del Sanitario addetto al servizio di igiene
pubblica dell'U.S.L., la salma può essere tenuta nell'abitazione, per il periodo
di osservazione e veglia a cura della famiglia.
Art. 15 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
-
- Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte
apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il
medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo
precedente.
Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva-diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
-
- Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il
cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni
speciali lo richiedano, su proposta del Sanitario responsabile del servizio di
igiene pubblica dell'U.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a
meno di 24 ore, ordinando eventualmente il trasporto alla camera mortuaria del
cimitero, in apposito carro chiuso, per il periodo d'osservazione, fermi
restando i provvedimenti di disinfezione di cui al 1° comma del precedente art.
6.
Art. 17 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
-
- Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni
tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
-
- Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere
rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la
ritrazione della maschera.
-
- Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita
medica.
-
- Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del servizio
di igiene pubblica dell'U.S.L., la alma può essere tenuta nell'abitazione
e vegliata a cura della famiglia.
Art. 18 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività
-
- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati
somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la
contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal
Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., in relazione
agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 19 - Deposito di osservazione
-
- In apposito locale nell'ambito del cimitero - distinto dalla camera mortuaria,
salvo quanto previsto dal successivo art. 62 - per il prescritto periodo di
osservazione, devono riceversi le salme delle persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il
periodo di osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo
pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Art. 20 - Trasporto salme al deposito di osservazione
-
- Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in
modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Art. 21 - Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione
-
- Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente art.
19 i cadaveri non possono essere rimossi.
-
- E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme
anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
-
- Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le
prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale, ad assicurarne la
sorveglianza da parte del custode.
CAPO VI - INTERVENTI
VARI SUI CADAVERI
Art. 22 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio - Prelievo di parti di cadavere
per trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti di conservazione
-
- Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a
scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la
conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di
cui agli articoli da 39 a 46 del regolamento nazionale di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, con le modalità di cui ai
successivi articoli 73 e 44.
CAPO VII - SEPOLTURA DEI CADAVERI
Art. 23 - Deposizione del cadavere nel feretro
-
- Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo
prima di essere deposto nel feretro.
-
- Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffusive comprese
nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve
essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un
lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che
all'uopo impartirà il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica
dell'U.S.L.
Art. 24 - Obbligo del feretro individuale - Verifica
-
- Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
-
- Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in
una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
-
- Prima dell'impiego ogni feretro deve essere verificato dal necroforo per
accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.
Art. 25 - Caratteristiche feretri per inumazione
-
- I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno
dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
-
- Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso ella lunghezza, potranno essere
unite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con
collante di sicura presa.
-
- Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20
cm. ed assicurato con buon mastice.
-
- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40
cm.
-
- Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro
con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.
-
- Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta
costruttrice e del fornitore.
Art. 26 - Casse per le tumulazioni
-
- Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private i cadaveri
devono essere chiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo,
corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 29.
Art. 27 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile
-
- Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro
materiale non biodegradabile.
-
- L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere
autorizzato caso per caso, con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
-
- E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non
biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
Art. 28 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
-
- Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27 si osservano anche
quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune
distante meno di 25 Km. e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito
della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
-
- Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie
infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della
Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui
all'articolo seguente.
Art. 29 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune
-
- Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero,
o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto dal primo comma
dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di
legno forte e l'altra di metallo.
-
- La cassa metallica, eve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo,
deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o
di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
-
- Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona
di contatto degli elementi da saldare.
-
- Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660
mm. se è di zinco; a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i
marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
-
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.
25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è
tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo
spessore minimo di cui sopra.
-
Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo
nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso
della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e
saldate con collane di sicura e duratura presa.
-
- Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo
pezzo nel senso della lunghezza.
-
- Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani
diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel
senso della lunghezza.
-
- Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno
essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza,
congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche
delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti
riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con
collante di sicura e duratura presa.
-
- Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20
in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.;
il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.
-
- La cassa così confezionata sarà chiusa con liste di lamiera di ferro, larghe
non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente
fissate al feretro mediante chiodi o viti.
-
- Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le
indicazioni della ditta costruttrice.
-
- E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in
qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.
Art. 30 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune
-
- Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può
autorizzare, per il trasporto di salma da Comune a Comune la sostituzione delle
casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le
caratteristiche che esso deve possedere.
-
- L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di
materiali diversi da quelli della cassa, sia di legno o di metallo, applicabili
comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.
Art. 31 - Chiusura del feretro - Verbale di incassatura di salma
-
- All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed
esclusivamente con viti.
-
- A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome
del defunto e l'anno di morte impressi in modo indelebile.
Art. 32 - Fornitura gratuita dei feretri
-
- E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone
che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere
la spesa stessa, ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria
più semplice.
CAPO VIII - TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 33 - Orario e percorsi dei trasporti funebri
-
- E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa aventi
le caratteristiche prescritte.
-
- Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario
determinato con apposito provvedimento del Sindaco.
-
- I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dall'abitazione del
defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero
nel caso non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno far
soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e
dei veicoli.
Art. 34 - Servizio di trasporto funebre
-
- I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere
conformi alle norme di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.
803.
-
- Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.
-
- Semprechè il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato
dal Comune e con diritto di primativa, il servizio stesso potrà essere conferito
a ditta privata adeguatamente attrezzata ed idonea che lo gestirà sulla base di
una convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulal
base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio comunale.
-
- E' comunque consentito l'esercizio del servizio a cura di confraternite con
mezzi e personale propri.
-
- Il trasporto deve, comunque, essere effettuato in una forma che garantisca il
decoro del servizio.
-
- Il Sanitario del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. vigila e controlla il
servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari
ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
Art. 35 - Trasporti a carico del Comune
-
- Sono a carico del Comune i trasporti dei cadaveri al cimitero per i non
abbienti di cui al precedente art. 32 e sempre che la salma debba essere inumata
nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o
portatrici di radioattività
-
- Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 23, è consentito
rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie
infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della
Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il
Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L., salvo che
questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia
che ha causato la morte.
-
- Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di
radioattività, il Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica
dell'U.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il
trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione
ambientale.
Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero
-
- Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di
inumazione, tumulazione, o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella
duplice cassa di cui al precedente art. 29.
-
- Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme
devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione
nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formula F.U.
-
- Tale trattamento è eseguito dal Sanitario responsabile del servizio di igiene
pubblica dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia
trascorso il prescritto periodo di osservazione.
-
- Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per
le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto
prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga
eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
-
- Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti
a trattamento di imbalsamazione.
Art. 38 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o
all'estero - Modalità
-
- Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito
del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal
Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli da 21 a 36.
-
- Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve
avvenire il seppellimento.
-
- Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il
tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai
Sindaci di questi Comuni.
-
- Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito
carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero
nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con
accompagnamento di corteo.
-
- I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata
all'incaricato dell'accompagnamento.
Art. 39 - Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero
-
- Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato
da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato
civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.
Art. 40 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per
malattie infettive-diffusive
-
- Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista
dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che
il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella
duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni degli articoli 36
e 37.
-
- Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta
può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle
speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Sanitario
responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.
-
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di
cadaveri da e per l'estero previsti dall'art. 46 quando la morte sia dovuta ad
una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo
comma.
Art. 41 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri
-
-
Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il
trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono
autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione
è avvenuto il decesso.
-
-
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune
a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 38.
Art. 42 - Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
-
- L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita
autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del
cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
-
- L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito
del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
-
- Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave, o per aereo, il
decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.
Art. 43 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini
scientifiche
-
- Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei
cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le
norme degli articoli precedenti.
Art. 44 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione
dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
-
- Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma
dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per
l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e
confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito
il Sindaco.
Art. 45 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili
-
- Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le
autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 46 non è soggetto ad alcuna delle
misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
-
- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere
raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a
fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
-
- Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non
sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà
recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
Art. 46 - Trasporto cadaveri da e per l'estero
-
- Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli
articoli 25, 26 e 27 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.
21 ottobre 1975, n. 803.
CAPO IX - CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO
Art. 47 - Documenti d'accompagnamento feretri al cimitero
-
- Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
-
- Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere od
ossa umane di cui al precedente art. 8.
-
- Per la tumulazione occorre inoltre il certificato rilasciato dal Sanitario
responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.
-
- Per la sepoltura dei nati morti e dei prodotti abortivi si osservano le norme
di cui al precedente art.
-
- Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna
di ogni feretro e conservati presso di sè.
Art. 48 - Ricevimento cadaveri
-
- Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra
destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse
in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita,
la residenza;
c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di
esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel
cimitero del Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 12 del presente
regolamento;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
-
- Il Sindaco, nel caso ciò non comporti la rapida saturazione dei campi
cimiteriali o la mancata disponibilità dei loculi, con il rischio di non poter
garantire quanto previsto al precedente primo comma, può autorizzare il
ricevimento nel cimitero per l'inumazione o la tumulazione di cadaveri di
persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso che hanno
espresso in vita la volontà di essere ivi inumate o tumulate.
-
- Nel momento in cui si verifichino i rischi di cui al precedente secondo comma,
il Sindaco, con proprio provvedimento da rendere pubblico con appositi avvisi,
disporrà il diniego dall'accoglimento nel cimitero dei cadaveri di cui al
precedente comma.
Art. 49 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni
-
- Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè i
documenti di cui all'art. 47, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito
registro in doppio esemplare:
1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data
di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di
cui all'art. 10, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico
portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con
l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con
l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri o del luogo in cui sono state
trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione
del Sindaco;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione,
trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
Art. 50 - Consegna registro al Comune
-
- I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad
ogni richiesta dei competenti uffici comunali o governativi.
-
- Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al
Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.
CAPO X - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
Art. 51 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
-
- Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola
inumazione ed in aree per sepolture private.
-
- Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal
giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia
richiesta una sepoltura privata.
-
Sono private le sepolture fatte per tumulazione.
Art. 52 - Disposizione campi comuni
-
- Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti
possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di
comunicazione.
-
- Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli
di età inferiore ai dieci anni.
Art. 53 - Sepolture private - Natura e concessione
-
- Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al
seguente Capo XV.
-
- Esse possono consistere:
a) - nella concessione d'uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti
direttamente dal Comune;
b) - nella concessione d'uso temporaneo, di ossarietti o cellette costruiti
direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni
od estumulazioni o delle urne cinerarie.
-
- Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al
Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dal Consiglio comunale.
Art. 54 - Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità
straniere
-
- Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati
al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi
indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da
quello cattolico, che abbiano manifestato la volontà di non essere sepolte nel
cimitero comune.
-
- In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti <jure
sanguinis>.
-
- Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio
per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area
adeguata del cimitero.
Art. 55 - Reparto speciale per prodotti abortivi
-
- Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto
per accogliere i prodotti abortivi ed i feti che non siano stati dichiarati nati
morti dall'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e
seppellimento sia stato rilasciato dal Sanitario responsabile del servizio di
igiene pubblica dell'U.S.L., secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente
regolamento.
Art. 56 - Disposizione generale dei reparti nel cimitero
-
- La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle
aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche, ecc.,
saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma
degli articoli da 53 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Art. 57 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento
-
- L'ufficio comunale stato civile deve essere dotato di una planimetria in scala
1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, con bollo e firma in
originale.
-
- Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del
territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
-
- Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati
dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti
siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
CAPO XI - CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE -
OSSARIO COMUNE
Art. 58 - Camera mortuaria
-
- Ogni cimitero sarà provvisto di una camera mortuaria e provveduta di arredi
per la disposizione dei feretri.
-
- La camera mortuaria deve servire per la deposizione temporanea di tutti i
cadaveri durante e dopo il periodo di osservazione, in attesa di inumazione o
tumulazione, senza riguardo alla religione professata in vita dal defunto.
-
- Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto
dall'art. 19, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad
assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art.. 21.
Art. 59 - Caratteristiche camera mortuaria
-
- La camera mortuaria deve essere bene illuminata e ventilata.
-
- Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre
di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere
intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale
facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio,
impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da
assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere
assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
Art. 60 - Sala per autopsie
-
- Qualora il cimitero sia dotato di sala per le autopsie, questa deve rispondere
ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
-
- Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo
anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o
metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi
cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo
smaltimento.
Art. 61 - Ossario comune
-
- Ogni cimitero deve avere l'ossario comune di cui all'art. 67 del regolamento
nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
CAPO XII - INUMAZIONI
Art. 62 - Scavatura e utilizzazione delle fosse
-
- Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere
un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 24, 25 e
27.
-
- Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
-
- L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun
riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di
continuità.
Art. 63 - Numerazione e individuazione delle fosse - Segni funerari -
Illuminazione votiva
-
- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta,
da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli
agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di
seppellimento. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena
coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla
costipazione del terreno.
-
- Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale idoneo
con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.
-
- Sulla fossa possono essere collocate, a cura e spese degli interessati,
lapidi, croci, ed altri segni funerari, purché risultino decorosi e non in
contrasto con l'austerità del luogo, di grandezza non superiore a m. 1,5 e che
non presentino fenomeni di ristagno di liquidi.
-
- Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le
lapidi, le croci, e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora
non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
-
- L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune con apposito
regolamento.
Art. 64 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
-
- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità
dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il
feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia
messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla
superficie.
Art. 65 - Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età
-
- Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età
debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m.
2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50
da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq.
3,50.
-
- I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato
all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso
delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di
sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse
di inumazione.
Art. 66 - Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età
-
- Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni
debbono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50,
una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si
deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
Art. 67 - Deposizione del feretro nella fossa
-
- La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con
corde o a braccia od a mezzo di meccanismo sicuro.
-
- Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità
di cui al precedente art. 64.
CAPO XIII - TUMULAZIONI
Art. 68 - Spese di manutenzione
-
- Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in
solido, a carico dei privati concessionari.
Art. 69 - Sistema di tumulazione
-
- Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
-
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno
spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
-
- Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che
non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di
cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le
solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e
debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura
impermeabile a liquidi e a gas.
-
- E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette
celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di
spessore non inferiore a cm. 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare
impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle
celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale
annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.
-
- Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare
l'eventuale uscita di liquidi.
-
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra
naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte
esterna.
-
- E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di
spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da
rendere la chiusura a tenuta ermetica.
-
- Nella parte nuova del cimitero del capoluogo, la chiusura ornamentale dei
loculi deve essere realizzata con "Granito Sardo Rosato" e quella degli
ossarietti e delle nicchie cinerarie con "Marmo di Carrara". Il Consorzio
Intercomunale Servizi s.r.l. deve indicare negli atti di concessione di loculi,
ossarietti e nicchie, l'obbligo di effettuare la chiusura come indicato nel
punto precedente.
Art. 69bis -
-
- E' consentita la collocazione nei loculi dei cimiteri comunali già occupati da
altra salma, di cassette di zinco contenenti resti mortuali, sempre ben inteso
che il loculo offra spazio sufficiente e siano rispettate le norme di cui al
successivo art. 80 - comma 1^.
-
- Il richiedente é tenuto a versare un diritto di accantonamento per ogni
singola cassetta nella misura del 10% del valore del loculo all'atto della
collocazione.
-
- Rimane fermo che la concessione del loculo decorre sempre dalla data di
stipula del contratto.
-
- E' autorizzata l'iscrizione sulla lapide di chiusura esterna del loculo, del
nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto contenuto nella cassetta
di zinco.
-
- L'autorizzazione alla collocazione delle cassette di zinco é rilasciata dal
Sindaco.
Art. 70 - Tumulazioni provvisorie
-
- Le disposizioni degli articoli 29 e 70 si applicano anche se trattasi di
tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in
altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.
Art. 71 - Divieto di riapertura sepolture
-
- Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture
private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal
precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza
della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione
del Sindaco.
Art. 72 - Cremazione cadaveri - Urne cinerarie e cellette
-
- Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano
le norme contenute negli articoli da 79 a 82 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
-
- Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
-
- Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come
previsto dalla lettera a) dell'art. 53.
-
- Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente
collocate nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.
CAPO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 73 - Esumazioni - Carattere
-
- Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie
Art. 74 - Esumazioni ordinarie
-
- Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 83 del
regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803,
le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono
regolate dal custode, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
-
- Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove
inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
-
- Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei
cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha
l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente
sistemate negli ossari o sacrati all'uopo costruiti.
Art. 75 - Esumazioni straordinarie
-
- Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro
ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o
dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per
cremarle.
-
- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme
devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme
da detta autorità eventualmente suggerite.
-
- Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario
responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. e del custode, dai
quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice
copia, di cui una viene conservata dal custode e, l'altra, trasmessa all'ufficio
di Stato civile.
Art. 76 - Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie
-
- Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite
esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva
contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il
Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dichiari che
essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Art. 77 - Ossa provenienti dalle esumazioni
-
- Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono
essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che
coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle
in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in
concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di
zinco prescritte dall'art. 45.
-
- Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere inceneriti nell'interno
del cimitero durante le ore di chiusura al pubblico.
-
- I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) sono asportati dal custode e
rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma
del successivo art. 94.
Art. 78 - Estumulazioni ordinarie
-
- Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessine ed esse
sono regolate dal custode.
-
- I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella
cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del
processo di mineralizzazione del cadavere.
-
- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre
venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine
minimo di cinque anni.
-
- Anche in questo caso il Ministero per la sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano
le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83 del regolamento di
polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.
Art. 79 - Divieto di riduzione di salme estumulate
-
- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il
cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali
fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
-
- Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al
Sanitario responsabile del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. chiunque
esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di
reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.
Art. 80 - Estumulazioni straordinarie
-
- Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque
mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in
altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Sanitario responsabile del
servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro
e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun
pregiudizio per la pubblica salute.
-
- Qualora il Sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può
ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione
del feretro.
Art. 81 - Norme particolari per le estumulazioni
-
- Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni
dall'art. 75, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale
dell'operazione eseguita.
Art. 82 - Norme igieniche
-
- Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno
osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal servizio di igiene
pubblica dell'U.S.L. per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse
aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti
personali dei necrofori.
Art. 83 - Corrispettivi
-
- Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie tranne quelle relative a sepolture
di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
-
- Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre
1865, n. 270 e successive modificazioni.
CAPO XV - CONCESSIONI CIMITERIALI
Art. 84 - Atto di concessione
-
- La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossaretti e
cellette deve risultare da regolare scritto da rilasciarsi previa domanda al
sindaco, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei
diritti e del prezzo stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi del precedente
art. 53, comma 3.
Art. 85 - Diritto di sepoltura per tombe individuali
-
- Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è
circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la cessione.
-
- Il diritto non può essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo.
-
- Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 40 (quaranta)
(*)
(*) Tale durata non può superare i 99 anni (art. 93, D.P.R. n.
803/1975
Art. 86 - Diritto di sepoltura per tombe di famiglia e monumentali
-
- Non saranno concesse tombe di famiglia o monumentali.
Le famiglie o le persone già concessionarie possono trasmettere il diritto di
sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I
parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:
- agli ascendenti e discendenti in linea retta;
- ai fratelli e sorelle consanguinei;
- al coniuge;
-
- Le concessioni delle tombe di famiglia hanno la durata massima di anni 75
salvo rinnovo (*).
(*) Tale durata non può superare i 99 anni (art.
93, D.P.R. n. 803/1975
Art. 87 - Esclusioni
-
- Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone
od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Art. 88 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo
-
- Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art.
53, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o se anteriore -
del pagamento del prezzo.
-
- Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del
prezzo vigente al momento del rinnovo.
-
- Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze
generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei
diritti d'uso.
Art. 89 - Concessioni speciali gratuite
-
- Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per
accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerenze,
sia, tale onoranza, deliberata dal Consiglio comunale.
Art. 90 - Rinuncia al diritto d'uso
-
- E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima della utilizzazione - in tutto
o in parte - della concessione medesima.
-
- Il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario un indennizzo pari al 7 |