REGOLAMENTO
COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE
AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 304 DEL 29.12.1987
INDICE
CAPO I - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 1 - (Disposizioni generali)
Art. 2 - (Numero delle armi in dotazione)
Art. 3 - (Tipo delle armi in dotazione)
CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO
DELL'ARMA
Art. 4 - (modalità di porto dell'arma)
Art. 5 - (Servizi da svolgersi con armi)
Art. 6 - (Assegnazione dell'arma)
Art. 7 - (Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)
Art. 8 - (Servizi di collegamento e di rappresentanza)
Art. 9 - (Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in
supporto)
CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 10 - (Prelevamento e versamento dell'arma)
Art. 11 - (Doveri dell'assegnatario)
Art. 12 - (Custodia delle armi)
Art. 13 - (Armadi metallici)
Art. 14 - (Distribuzione e ritiro della armi e delle munizioni)
Art. 15 - (Controlli e sorveglianza)
Art. 16 - (Doveri del consegnatario delle armi)
CAPO IV - ADDESTRAMENTO
Art. 17 - (Frequenza dei corsi di addestramento)
Art. 18 - (Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - (Norme integrative)
Art. 20 - (Entrata in vigore)
CAPO I
GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI
Art. 1
(Disposizioni generali)
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno Nr. 145
del 4 marzo 1987, l'armamento della Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge
7 marzo 1986 Nr. 65, è disciplinato dal presente regolamento.
Art. 2
(Numero delle armi in dotazione)
Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la
qualità di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.
Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi
con il relativo munizionamento in dotazione al Servizio Polizia Municipale.
Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della
qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5%
degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.
Il provvedimento di cui al comma secondo ed ogni eventuale modifica al
numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto di Pistoia.
Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale
Comando dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione degli addetti alla Polizia
Municipale.
Art. 3
(Tipo delle armi in dotazione)
L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 2 è la pistola a
funzionamento semiautomatico marca "BERETTA" calibro 7,65 sia per il personale
maschile che femminile.
Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni
pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in
possesso dell'alta uniforme.
CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA
Art. 4
(modalità di porto dell'arma)
Gli addetti di cui all'art. 2 che esplicano servizio muniti
dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna
corredata di caricatore di riserva.
Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, Nr. 65,
l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare
l'arma, questa è portata in modo non visibile.
L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere data dal
Sindaco o dall'Assessore delegato.
Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute
in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle
munizioni.
Art. 5
(Servizi da svolgersi con armi)
I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i
seguenti:
- tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, della sede
degli uffici del Servizio e degli altri immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizio di pronto intervento;
- servizio di scorta.
Art. 6
(Assegnazione dell'arma)
L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti in
possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, che svolgono in via continuativa
i servizi di cui all'articolo precedente.
Per gli altri addetti, in possesso della qualità suddetta, destinati
in modo non continuativo ai servizi di cui all'articolo precedente, l'arma è assegnata di
volta in volta a seconda della esigenza.
Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, il porto dell'arma
senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi
previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è
disposto dal Sindaco per un periodo di un anno ed il Sindaco stesso provvede annualmente
alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Pistoia.
Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via
continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a
portare sempre con sè.
Art. 7
(Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)
Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 2 che
collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7.3.1986
Nr. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo
sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente
richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.
Art. 8
(Servizi di collegamento e di rappresentanza)
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal
territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 9, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è
assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui
svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal
proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
Art. 9
(Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)
I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso in
caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati con armi. Tuttavia il Sindaco del
Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere
nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986 Nr. 65, che
un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti
non munito di arma.
Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i
contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonchè i casi e le modalità del loro
armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni
interesate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 D.M.I. Nr.
145 del 4.3.1987 ed i criteri di cui all'art. 3 dello stesso Decreto.
Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà
comunicazione al Prefetto di Pistoia ed a quello competente per il luogo in cui il
servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori
dal territorio del Comune, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della
presumibile durata della missione
CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 10
(Prelevamento e versamento dell'arma)
L'arma assegnata ai sensi del secondo comma dell'art. 6, è
prelevata, all'inizio del servizio, presso il consegnatario e allo stesso deve essere
versata al termine del servizio medesimo.
L'arma assegnata ai sensi del primo comma dell'art. 6 è prelevata
presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi del documento di cui al quinto
comma dello stesso articolo, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere
immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di
assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono
l'assegnazione.
L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al
consegnatario allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto
della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia
disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Pistoia.
Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al
Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del
successivo art. 11.
Art. 11
(Doveri dell'assegnatario)
L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi
dell'art. 6 deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati
identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la
pulizia;
c) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni
inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il
maneggio dell'arma;
e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle
esercitazioni di tiro di cui all'art. 17;
f) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi
dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al Comando Carabinieri del luogo di residenza.
Art. 12
(Custodia delle armi)
Le armi assegnate in via continuativa vengono custodite da parte
dello stesso assegnatario nel proprio domicilio.
Le armi e le munizioni assegnate di volta in volta saranno riconsegnate
al consegnatario al termine del servizio e custodite, in distinti armadi metallici
corrazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a
combinazione, collocati in uno dei locali del Servizio.
Le funzioni di consegnatario e di sub-consegnatario, per i casi di
assenza o di impedimento, delle armi e delle munizioni sono svolte da addetti al servizio
appositamente nominati dal Sindaco.
L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai
sensi dell'art. 20 della legge 18.4.1975, Nr. 110 ed ha la facoltà di eseguire, quando lo
ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità
pubblica.
Art. 13
(Armadi metallici)
Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le
munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio dal consegnatario delle armi che ne
risponde.
Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella
cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le
cui chiavi sono custodite presso di sè dal consegnatario stesso.
Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile
del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in
cassaforte.
Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico
delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal
Questore di Pistoia.
I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle
munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono
preventivamente vistate dal responsabile del Servizio.
Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e
preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio, per:
- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.
Art. 14
(Distribuzione e ritiro della armi e delle munizioni)
L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito
esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale, al consegnatario delle armi; l'accesso è altresì consentito al personale
assegnato al Servizioe ad altri se appositamente autorizzati, per il tempo strettamente
necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale se presenti.
Le armi devono essere consegnate e versate scariche.
Le oparazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo
isolato e comunque lontano dai locali in cui le armi e le munizioni sono custodite.
Art. 15
(Controlli e sorveglianza)
I controlli giornalieri alle armi e alle munizioni, sono effettuati
dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle
stesse alle risultanze del registro di carico e scarico.
L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art. 13.
Il Sindaco o l'Assessore delegato e il Responsabile del Servizio,
dispongono visite periodiche di controllo e ispezione.
Art. 16
(Doveri del consegnatario delle armi)
Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima
diligenza:
a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli
appositi armadi metallici di cui all'art. 12, dei registri e della documentazione, delle
chiavi;
b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
c) la tenuta dei registri e della documentazione;
d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse
al maneggio delle armi e delle munizioni.
Egli collabora con il Responsabile del Servizio, per la disciplina
delle operazioni relative alle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli
nonchè per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità
o necessità.
CAPO IV
ADDESTRAMENTO
Art. 17
(Frequenza dei corsi di addestramento)
Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di
pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario
addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro
a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da
sparo.
A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al
Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro a segno
nazionale sezione di Pistoia, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, Nr. 286.
E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del
Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso
dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari
servizi.
I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono
comunicati al Prefetto di Pistoia.
E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al
poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento,
da sostenere in tal caso, a proprie spese.
Art. 18
(Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)
L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di
tiro e viceversa è rilasciata dal Questore di Pistoia, ai sensi della legge 18.6.1969 Nr.
323, ed ha la durata di sei anni.
A tal fine, il Sindaco trasmette al predetto Questore l'elenco
nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed
annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data di scadenza, nel tesserino personale
di riconoscimento degli stessi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
(Norme integrative)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si
applicano le norme della legge 7.3.1986 Nr. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno
4.3.1987 Nr. 145, della legge 18.4.1975 Nr. 110 e successive modificazioni ed integrazioni
e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 Nr. 773, nonchè ogni altra disposizione
vigente in materia.
Art. 20
(Entrata in vigore)
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo all'ultimo giorno della 2^ pubblicazione, ai sensi del T.U.L.C.P. 3.3.1934, Nr.
393 e successive modifiche ed integrazioni ed è comunicato al Prefetto di Pistoia e al
Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo. |