REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI
Approvato
con Delibera C.C. n. 82 del 27.12.2005
INDICE
CAPO
I - DEI PRINCIPI ISPIRATORI
Articolo 1
-
Principi
Articolo 2 - Finalità ed obiettivi
Articolo
3 - Utenti ed interventi
Articolo
4 - Rapporti con il cittadino
CAPO II
- DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
5
- Partecipazione alla spesa da parte
dell’utente
Articolo
6 - Determinazione della situazione economica del richiedente
Articolo 7 - Criteri generali per l’erogazione di
servizi e prestazioni sociali
Articolo
8 - Disciplina relativa ai soggetti tenuti agli alimenti
Articolo
9 - Rivalsa sulle proprietà dell’utente
Articolo 10 - Decorrenza delle prestazioni
CAPO
IlI
- GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Articolo
11 - Tipologie e modalità degli
interventi socio-assistenziali
Articolo
12 - Interventi di sostegno economico
Articolo
13 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
Articolo
14 - Interventi educativi e di supporto alla socializzazione
Articolo
15 - Affido familiare
Articolo
16 - Interventi di aiuto personale
Articolo
17 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
Articolo
18 - Servizi residenziali e semi-residenziali
Articolo
19 - Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità residenziali
e semiresidenziali
CAPO IV -
DEL PROCEDIMENTO
Articolo
20 -
Accesso
ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
Articolo
21 - Procedimento per l’accesso
Articolo
22 - Istruttoria
Articolo 23 -
Decisione
Articolo
24 - Norme di rinvio
Articolo
25 - Entrata in vigore
CAPO I - DEI PRINCIPI ISPIRATORI
Articolo 1 - Principi
1. Il presente Regolamento determina i
criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di
Montale (di seguito denominato Comune) tenuto conto delle norme
costituzionali, di quelle impartite dalla l. 8.11.2000, n. 328 per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della
L. R. 24.2.2005, n. 41.
2. Il Regolamento individua, quali obiettivi
generali, la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone, la
tutela e il sostegno della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di
servizi e di interventi socio-assistenziali omogeneamente distribuiti sul
territorio comunale volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e a contenere
le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale
individuando gli strumenti essenziali per la loro realizzazione.
3. Il Comune persegue la finalità di
realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e
servizi del privato sociale, dove i soggetti del terzo settore e le forme di
autorganizzazione dei cittadini sono
“attori” indispensabili del sistema sociale municipale con l’obiettivo
fondamentale del “ben essere” della comunità.
4. Il sistema socio-assistenziale del
Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della
libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà
sociale, garantendo:
a) Il rispetto dei diritti inviolabili della
persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle
informazioni che riguardano la sua condizione, nel rispetto della libera
scelta dell’individuo, come definito nel D.Lgs 30.6..2003, n. 196;
b) l’eguaglianza di opportunità a condizioni
sociali e stati di bisogno differenti;
c) l’eguaglianza di opportunità tra uomo e
donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le
espressioni della società;
d) il mantenimento della persona nel proprio
ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi
istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
e) il diritto ad una maternità e paternità
consapevole;
f) la libertà di scelta fra le prestazioni
erogabili;
g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e
l’informazione sui servizi disponibili, anche mediante la predisposizione
della “carta dei servizi”;
h) l’accesso e la fruibilità delle
prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
i) l’individuazione del cittadino come
protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di
partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
j) la valorizzazione ed il rispetto delle
diverse culture.
Articolo 2
-
Finalità e obbiettivi
-
Gli interventi e i
servizi sociali
devono essere
ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:
a) Prevenire e rimuovere le cause di ordine
economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno
sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di
lavoro, garantendo il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria
personalità nell’ambito della loro famiglia e della loro comunità locale;
b) Rendere esigibile il diritto dei cittadini
alla fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali e
socio-sanitarie secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità
personale, realizzino l’eguaglianza di trattamento ed il rispetto della
specificità delle esigenze, assicurino possibilità di scelta a parità di
costi, valorizzino le capacità e le risorse della persona;
c) Agire a sostegno della famiglia e
dell’individuo garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel
proprio ambiente familiare e sociale;
d) Favorire e sostenere l’inserimento o il
reinserimento sociale, familiare, scolastico e lavorativo dei soggetti
disabili, a rischio di emarginazione o emarginati.
Articolo 3 -
Utenti e interventi
1.
Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento
tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune.
2. Gli
interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel
territorio del Comune, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Tutte
le persone dimoranti sul territorio comunale hanno diritto agli interventi
di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle
normative vigenti e secondo le
procedure definite dalla programmazione regionale e locale (art. 5 punto 4
della L.R. n. 41/2005).
4.
Hanno diritto agli
interventi e alle prestazioni previsti dal presente Regolamento i minori
cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non
residenti.
5.
Le persone
di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di
presta-zioni quali: pasto, biglietto ferroviario e/o eventuale ospitalità
per non più di tre notti presso l’Albergo Popolare dell’Area Pistoiese,
previa disponibilità di posti Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso
del medesimo anno solare. È cura del Responsabile del Servizio
Sociale Comunale segnalare al Comune di residenza l’eventuale situazione di
disagio della persona.
Articolo 4
Rapporti con il cittadino
1.
Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni
socio-assistenziali-sanitari, può rivolgersi al Presidio socio-sanitario di
appartenenza e/o agli uffici comunali competenti.
2.
L’organizzazione complessiva delle attività dei servizi sociali,
sanitari ed assistenziali è assicurata a livello dell’Ambito Distrettuale
Omogeneo (di seguito denominato A.D.O.).Il Servizio Sociale Professionale
opera all’interno dell’A.D.O., attraverso cui garantisce l’omogeneità degli
interventi e propone progetti integrati, assicurandone la realizzazione.
3.
La presa in carico degli utenti e la titolarità del progetto
socio-assistenziale sono a cura del Servizio Sociale Territoriale che
propone l’eventuale erogazione di prestazioni e servizi.
CAPO II -
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 5 - Partecipazione alla spesa da parte dell’utente
1.
L’erogazione
dei servizi e delle prestazioni sociali è vincolata all’entità delle risorse
messe a disposizione dall’Amministrazione comunale nel rispetto dei principi
della giustizia e dell’equità sociale.
2.
Gli
interventi e le prestazioni erogati possono essere forniti sia direttamente
dal Comune, sia mediante ricorso ad Enti convenzionati o accreditati a norma
dell’art. 11 della L. n. 328/2000.
Il Comune verifica,
sulla base di quanto previsto dalle normative generali di riferimento ed
esplicitato in propri specifici atti, la situazione economica del
richiedente, il quale è tenuto a contribuire del tutto o in parte al costo
dei servizi, degli interventi, delle prestazioni di cui beneficia,
sottoscrivendo appositi impegni, salvo diversa e motivata valutazione del
Servizio Sociale Professionale
Articolo 6
- Determinazione della situazione economica del richiedente
1.
Per la
determinazione della situazione economica del richiedente il servizio o la
prestazione sociale, si fa riferimento a quanto stabilito nel “Regolamento
comunale per l’applicazione dell’I.S.E.E. ai servizi ed alle prestazioni
agevolate comunali” ed ai disciplinari di cui all’art. 7 del presente
Regolamento.
2. Concorrono
alla definizione del reddito delle persone e dei nuclei interessati anche le
indennità di accompagnamento, invalidità civile e qualsiasi altra indennità
o rendita, comprese quelle esenti da I.R.P.E.F.
Per
i servizi che prevedano una quota sociale, qualora il richiedente la
prestazione agevolata e/o il nucleo familiare e le persone tenute agli
obblighi alimentari di cui all’art. 8 non siano disponibili a presentare la
documentazione I.S.E.E., i servizi saranno resi e sarà applicata la tariffa
massima.
Articolo 7- Criteri
generali per l’erogazione di servizi e prestazioni sociali
1.
Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha carattere di universalità, uguaglianza ed
imparzialità.
2.
Il processo d’aiuto si
fonda su un percorso condiviso e partecipato fra cittadino e Servizio
Sociale e si compone delle seguenti fasi:
presentazione dell’istanza-bisogno;
valutazione;
stipula di
un “contratto” di intervento sociale;
attuazione
del progetto personalizzato;
verifiche in
itinere;
conclusione.
3.
Per
l’accesso e l’erogazione dei servizi/prestazioni che prevedono l’assunzione
di una determinazione dirigenziale da parte del competente organo del Comune
si fa sempre riferimento agli specifici disciplinari che definiscono le
modalità attuative degli interventi ed i limiti I.S.E.E. da applicare per la
loro erogazione.
4.
È
competenza della Giunta Comunale l’approvazione dei disciplinari di cui al
punto precedente, l’eventuale modifica dei limiti massimi di spesa per il
Comune di cui agli artt. 11, 12 e 15, nonché l’individuazione dei
destinatari degli interventi di cui all’art. 11.
Articolo 8
-
Disciplina relativa ai
soggetti tenuti agli alimenti
-
Nell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate sono considerati, anche i parenti tenuti
agli alimenti devono compartecipare alla spesa.
-
Ai fini previsti dal
presente Regolamento, il Comune si richiama all’obbligo di prestare gli
alimenti di cui al Titolo XIII del Codice Civile nel seguente ordine:
a)
il coniuge;
b)
i figli
(legittimi, o legittimati o naturali o adottivi) e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi, anche naturali, i generi e le nuore.
-
Ai
fini del presente Regolamento, si considera altresì tenuto agli obblighi
alimentari il soggetto che ha ricevuto donazioni mobiliari od immobiliari
dal richiedente le prestazioni sociali agevolate al Comune.
-
Qualora vi siano più
persone egualmente tenute agli obblighi alimentari, sono considerate in
concorso fra loro per la partecipazione alle spese, ciascuno in
proporzione ai limiti I.S.E.E. stabiliti dagli appositi disciplinari, fino
alla copertura del costo del servizio.
Articolo 9
- Rivalsa sulle proprietà dell’utente
1.
Il Comune, a
fronte dell’inadempimento dell’obbligo alla compartecipazione al costo del
servizio o della prestazione di cui all’art. 5 comma 3, si riserva la
facoltà di rivalersi sui beni del richiedente, degli eredi e dei donatari.
2. Nei
casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale
Professionale Territoriale, le prestazioni ritenute indispensabili sono
erogate in via temporanea, fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di
rivalersi sui soggetti di cui al comma precedente.
Articolo 10 -
Decorrenza delle
prestazioni
-
Le prestazioni
assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti
autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di
presentazione della domanda.
-
Eccezioni sono ammesse, su proposta motivata del Servizio
Sociale Professionale, fatto salvo in ogni caso il limite inderogabile del
1° gennaio dell’anno in corso al momento della proposta.
CAPO
IlI - GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI
Articolo 11 - Tipologie e modalità degli interventi socio-assistenziali
1. Gli
interventi di assistenza sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo
familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e
sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino
nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostituitivi.
2. Gli
interventi socio-assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze
della persona e delle sue convinzioni personali, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza.
3. Gli
interventi devono emergere da progetti personalizzati e da programmi di
intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso
socio-assistenziale, terapeutico e riabilitativo, da proporre al cittadino
in modo condiviso e partecipato, attraverso la valorizzazione delle risorse
personali e del territorio e l’attivazione dei servizi di rete.
4.
Gli interventi consistono in:
a)
Interventi
di sostegno economico;
b)
Servizi
domiciliari e di supporto;
c)
Prestazioni
di assistenza socio-educativa
d)
Interventi
ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale;
e)
Interventi
di aiuto alla persona
f)
Prestiti
sull’onore
g)
Erogazione
di titoli sociali (buoni servizio e voucher)
h)
Servizi
semi-residenziali;
i)
Servizi
residenziali.
-
Le prestazioni ed i
servizi vengono erogati con riferimento al minimo vitale; la loro
definizione viene rinviata ai singoli disciplinari, da concertare con le
associazioni sindacali
-
l’intervento di cui al
comma 4 punto g) è subordinato all’emanazione della relativa norma
regionale.
Articolo 12
- Interventi di sostegno economico
1. Gli
interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei
bisogni fondamentali del cittadino, al fine di promuoverne l’autonomia ed il
superamento degli stati di difficoltà.
2. L’assistenza
economica, sulla base degli appositi disciplinari, è erogata nei casi in cui
le risorse finanziarie non consentano di soddisfare le esigenze vitali.
3.
Gli
interventi di sostegno economico possono essere erogati sia in concorso con
l’erogazione di altre prestazioni e/o servizi sia in forme alternative
(buoni alimentari, pasti a domicilio, esoneri dal pagamento delle rette
scolastiche ed extra scolastiche, ecc.)
Gli interventi
possono avere carattere:
a)
Ordinario/
continuativo. Il limite massimo di questa misura è fissato è di € 600,00
mensili.
b)
Temporaneo
Gli interventi d’assistenza economica temporanea sono strettamente collegati
ad un progetto individuale e globale proposto dal Servizio Sociale
Professionale. L’intervento economico, definito all’interno del progetto
individuale, avrà di norma una durata massima di sei mesi ed un limite
massimo di € 300,00 mensili. È motivo di esclusione o di interruzione
dell’assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non
attivazione da parte del richiedente.
c)
Straordinario Può essere erogato per non più di due volte l’anno, fino ad un
limite massimo complessivo di € 1.500,00 annui.
Il prestio sull’onore è
una misura economica il cui importo massimo non può superare € 5.000
,00. Tale intervento, da attuare sulla base di un progetto concordato con il
richiedente prevede la restituzione della somma concessa in forma rateale
senza interessi. Il cui eventuale rinnovo è subordinato alla totale
estinzione del debito.
Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire
prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale)
dal Servizio Sanitario Nazionale sono respinte.
Articolo 13 - Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità
-
Per assistenza
domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso
l’abita-zione dell’utente riguardanti la cura della persona, della casa e
dei bisogni relazionali.
-
Le prestazioni di
assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle
persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto
sociale, assicurando gli interventi socio-assistenziali diretti a
prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, emargi-nazione o disagio,
mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul
territorio, anche con i servizi sanitari.
-
L’assistenza domiciliare
è rivolta:
ad anziani,
soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
a nuclei
familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano
temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura
a soggetti o
nuclei familiari con grave limitazione dell’autonomia personale, temporanea
o permanente.
-
Le prestazioni sono
definite all’interno di un piano individualizzato di intervento, anche con
il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità a
livello dell’A.D.O.
-
Le prestazioni sono
assicurate in forma diretta, avvalendosi di soggetti del terzo settore
(organizzazioni del volontariato, associazioni, cooperative sociali,
ecc.), e/o in forma indiretta mediante misure economiche.
-
Le prestazioni sono
assicurate per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabili, previa
verifica della situazione socio-economica e sanitaria, e fino ad un limite
massimo di € 1.000,00.
Articolo 14
-
Interventi educativi e di supporto alla socializzazione
-
Tali interventi si
attuano attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa, di sostegno
al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando
con gli interessati un progetto volto a prevenire, contrastare e superare
situazioni di crisi, isolamento, emarginazione, disagio o devianza,
mediante il ricorso alle risorse sociali, educative e ricreative, anche
con l’eventuale collaborazione di soggetti del terzo settore.
-
Le iniziative ed i
servizi consistono in:
centri
socio-educativi,
sostegno
educativo,
centri di
aggregazione e tempo libero,
attività
estive rivolte ai minori ed ai giovani;
soggiorni
estivi climatici,
attività di
socializzazione,
progetti di
reinserimento in attività socialmente utili rivolte agli anziani ed agli
adulti diversamente abili.
Le
modalità organizzative e l’accesso ai suddetti servizi ed interventi possono
essere disciplinate da appositi regolamenti e/o convenzioni
Articolo 15 -
Affido familiare
1. È
un servizio che, nell’ambito della tutela dell’infanzia e del sostegno alle
responsabilità familiari, garantisce ai minori che si trovano
momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole l’accoglienza in
una famiglia, ai sensi della L. 4.5.1983, n. 184 come modificata dalla L.
28.3.2001, n. 149 e la circolare della Giunta Regionale n. 6/2005.
Al fine di potenziare e sviluppare l’istituto dell’affidamento familiare
quale supporto all’attività del Servizio Sociale Territoriale, si fa
riferimento al Centro Affidi dei Comuni del-l’Area Pistoiese per il
reperimento di famiglie e persone disponibili all’affidamento, la loro
selezione e preparazione, la vigilanza sull’andamento dell’affido, la
consulenza, il sostegno e la promozione sul territorio.
Articolo 16
-
Interventi di aiuto personale
-
Gli interventi di aiuto
personale di cui all’art. 9 comma 2 della L. 5.2.1992, n. 104 come
modificata dalla L. 21.5.1998, n. 162 sono diretti a soggetti accertati in
stato di gravità in tempo-ranea o permanente grave limitazione
dell’autonomia personale, non superabile con protesi o ausili tecnici o
altre forme di sostegno, in concorso con l’intervento e/o le prestazioni
dell’A-zienda U.S.L.
-
Gli interventi sono
finalizzati a permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il
mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita ed il superamento
di stati di isolamento e emarginazione.
-
Gli interventi sono
definiti dal Gruppo Operativo Multidisciplinare (G.O.M.), all’interno di
un piano personalizzato di intervento proposto dai Servizi Socio-Sanitari
Territoriali ed elaborato con il concorso delle diverse professionalità.
L’Azienda U.S.L. e il Comune si fanno carico degli oneri secondo le
rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali. L’intervento
economico del Comune viene corrisposto fino ad un limite massimo di €
700,00 mensili.
Articolo 17 - Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione
sociale
-
Tali interventi sono
rivolti a cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di
sostenere una normale attività lavorativa.
-
Al fine di facilitare e
sostenere il percorso di integrazione sociale delle persone portatrci di
handicap certificato, possono essere attivati interventi di inserimento
socio-terapeutico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con
altri Enti pubblici (Provincia ed Azienda U.S.L) e/o soggetti privati e
del terzo.
-
Il Comune si fa carico
degli oneri relativi alla stipula di assicurazioni di responsabilità
civile e di rischi di infortunio, nonché eventuali rimborsi spese.
-
Il comune, anche in
accordo con uno o più Comuni dell’Area Pistoiese, promuove percorsi per
l’inserimento lavorativo di cittadini in situazioni di disagio,
emarginazione, di ridotta capacità occupazionale, coordinandosi con la
Provincia per l’attività formativa e/o per l’accompagnamento nel mondo del
lavoro.
-
Al fine di facilitare e
sostenere il percorso di integrazione sociale dei soggetti in questione,
sono attivate apposite convenzioni tra gli Enti pubblici, quelli privati
ed il terzo settore.
-
L’Azienda U.S.L. ed il
Comune si fanno carico degli oneri relativi, secondo le rispettive
competenze terapeutiche ed assistenziali.
Qualora si attivino
inserimenti lavorativi rivolti alle persone di cui al comma 1., il Comune,
anche in coordinamento con uno o più Comuni dell’Area Pistoiese, programma
con la Provincia azioni volte a favorire percorsi di accompagnamento nel
mondo del lavoro.
Articolo
18 - Servizi residenziali e semi-residenziali
-
I servizi residenziali
sono finalizzati all’accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui
esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante
altri interventi.
-
I presidi residenziali
rivolti ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani sono:
centro di
pronta accoglienza;
casa per la
gestante e per la madre con figlio;
casa di
accoglienza per l’infanzia;
comunità a
dimensione familiare;
casa
famiglia;
gruppo
appartamento.
-
I presidi residenziali
rivolti agli adulti diversamente abili ed agli anziani sono:
residenza sociale
assistita/comunità alloggio/casa famiglia;
comunità alloggio
protetta;
centro residenziale;
residenza sanitaria
assistenziale.
4. I servizi semiresidenziali comprendono attività
assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più
giorni alla settimana.
Tali servizi, in relazione
alle caratteristiche dell’utenza, possono integrare altri interventi ed
essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di
promozione culturale e di cura della persona.
5. Il centro diurno è il presidio semiresidenziale
rivolti ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani.
6. I presidi semiresidenziali rivolti agli adulti
diversamente abili ed agli anziani sono:
-
centro diurno;
centro di
aggregazione.
Il funzionamento, le
modalità e le procedure per l’accesso degli utenti sono disciplinati da
appositi Regolamenti.
Articolo 19
- Idoneità, vigilanza e controllo sui servizi di ospitalità
residenziali e semiresidenziali
1.
I servizi, pubblici e privati, di ospitalità residenziali e
semiresidenziali per persone anziane, diversamente abili e minori sono
soggetti alla preventiva autorizzazione al funziona-mento ed a vigilanza da
parte del Comune nel cui territorio sono ubicati, sulla base delle vigenti
norme statali e regionali, nonché degli appositi Regolamenti, ai quali si
rimanda.
2.
Nell’Azienda U.S.L. sono istituite, in raccordo con i Comuni, la
Commissione Tecnica di Vigilanza e Controllo sulle strutture di ospitalità
per persone anziane e portatrici di handicap e la Commissione di Idoneità e
Vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali per minori.
È compito di tali
Commissioni esprimere i pareri tecnici al Comune competente per territorio
in ordine alle richieste di autorizzazione al funzionamento, nonché svolgere
attività sistematica e periodica di vigilanza e controllo.
3. Le rappresentanze sindacali, con modalità da
concordare con il Comune, possono visitare le strutture in esso presenti per
verificarne le modalità di erogazione dei servizi.
CAPO IV
- DEL PROCEDIMENTO
Articolo 20
- Accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali
1. L’accesso e l’erogazione delle prestazioni e dei
servizi possono essere attivati:
da parte del diretto
interessato;
da parte di un componente
della famiglia;
su segnalazione di altri
servizi Enti e Istituzione (Azienda U.S.L, Scuola, Questura, ecc.)
2. La domanda deve essere presentata al Comune presso
gli uffici individuati allo scopo.
Articolo 21 - Procedimento per l’accesso
1.
La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere
presentata in forma scritta utilizzando gli appositi stampati ed allegando
l’attestazione I.S.E.E.
2.
Il Servizio Sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto
utile per l’istruttoria della pratica, anche attraverso l’istituto
dell’autocertificazione.
3.
La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la
documentazione che il cittadino ritiene utili ai fini della valutazione
della propria domanda.
4.
Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza che possono
essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare,
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da
confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
5.
Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990, n. 241, l’interessato
viene informato dal responsabile del procedimento dell’avvio
dell’istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e
dell’esito finale dello stesso.
Articolo 22 - Istruttoria
-
La domanda, corredata di
tutta la necessaria documentazione, deve essere firmata e protocollata.
-
L’assistente sociale
che cura l’istruttoria della pratica attua la/e necessaria/e visita/e a
domicilio, redige il progetto di intervento e la conseguente proposta.
-
Per gli interventi ad
alta integrazione socio-sanitaria, il progetto di intervento deve essere
integrato dalle valutazioni delle diverse professionalità presenti nelle
Commissioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 23 - Decisione
-
La pratica, istruita
secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, viene
trasmessa al Servizio Sociale Comunale o al Servizio Sociale dell’Azienda
U.S.L. per i provve-dimenti amministrativi di competenza.
-
La decisione, da
assumere entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, deve contenere:
a)
in caso di accoglimento,
l’indicazione delle prestazioni, l’ammontare e la durata degli interventi;
b)
in caso di
non accoglimento, la motivazione del diniego.
-
Il provvedimento deciso
è comunicato per iscritto al richiedente.
Contro il
provvedimento adottato nei suoi confronti, l’interessato può presentare
istanza di riesame all’organo che lo ha emanato, sulla base di
ulteriori elementi da produrre a corredo di tale domanda (art. 10 punto 1.
b) della L. n. 241/1990), e, in caso di conferma della decisione che lo
riguarda, la stessa può essere impugnata presso il Tribunale Amministrativo
Regionale
-
I termini per il ricorso
e l’impugnazione del provvedimento sono, rispettivamente, di 30 e 60
giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
-
Deve essere redatta una
lista di attesa delle richieste non evase per mancanza di fondi che
saranno esaminate con carattere di priorità e nell’ordine cronologico di
presentazione, a condizione che nelle nuove domande presentate vi sia
parità di bisogno di intervento.
Articolo 24 -
Norme di rinvio
-
Per quanto non
esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le
disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia di
sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
Articolo 25
- Entrata in vigore
-
Il presente Regolamento
entra in vigore dopo l’approvazione dei disciplinari di attuazione degli
interventi in esso previsti
-
Dall’entrata in vigore
del presente Regolamento, sono abrogati i Regolamenti e le disposizioni
precedentemente adottate nelle materie dallo stesso disciplinate.
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