REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E L'ADOLESCENZA
(approvato con deliberazione C.C. 12 del 23.2.2006 )
PREMESSA
TITOLO I – OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
Art. 1 -
Oggetto del Regolamento
TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
Art. 2 -
Finalità del sistema
Art. 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema
Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica
Art. 5 - Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni
Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari
TITOLO III – LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 7 - Nido
d'infanzia
Art. 8 - Centro dei bambini e dei genitori
Art. 9 -
Centro gioco educativo
Art. 10 -
Centro Infanzia
Adolescenza e famiglia
Art. 11
- Servizio domiciliare
TITOLO IV - Servizi ricreativi per il tempo libero
Art. 12 -
Finalità
Art. 13 -Laboratori ludici
TITOLO V - Animazione del tempo libero
Art. 15 -
Finalità
Art. 16 -
Laboratori estivi
Art. 17 -
Soggiorni estivi per ragazzi
TITOLO VI - Interventi di sostegno alla genitorialita’ ed al rapporto
genitori-figli
Art. 18 - Finalità
Art. 19 - Spazio
famiglie
TITOLO VII –
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Art. 20 - Immagine dei servizi e facilità di accesso
Art. 21 - Informazione sui servizi
Art. 22 - Partecipazione delle famiglie
TITOLO VIII – ACCESSO,
FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI
Art. 23 -
Utenza potenziale dei servizi
Art. 24 -
Domanda di iscrizione
Art. 25 -
Graduatorie di accesso
Art. 28 -
Criteri per la determinazione delle tariffe
Art. 29
- Pagamento della tariffa
TITOLO IX –
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 30 -
Coordinamento tecnico-pedagogico
Art. 31 - Organizzazione del lavoro nei servizi
Art. 32 - Formazione permanente
Art. 33 - Servizio di refezione
Art. 34 - Raccordo con i presidi socio-sanitari
pubblici
TITOLO X – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
Art. 35
- Autorizzazione al funzionamento
Art. 36 -
Accreditamento
Art. 37 -
Vigilanza
TITOLO XI – NORME FINALI
Art. 38 -
Norma finale
PREMESSA
Il Comune di Montale riconosce e promuove i
diritti dell’infanzia, così come indicati nella “Carta dei diritti” emanata
dalla Commissione della Comunità Europea, riconosce le bambine e i bambini quali
soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano
rispettati come persone ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia
diritto:
-
ad una vita sana;
-
alla possibilità di esprimersi
spontaneamente;
-
alla considerazione di se stesso come
individuo;
-
alla dignità e all’autonomia;
-
alla fiducia in se stesso e al piacere di
imparare;
-
ad un apprendimento costante e ad un ambiente
attento alle sue esigenze;
-
alla socialità, all’amicizia e alla
collaborazione con gli altri;
-
a pari opportunità senza discriminazioni;
-
alla valorizzazione della diversità
culturale;
-
al sostegno in quanto membro di una famiglia
e di una comunità;
-
alla felicità.
In questo contesto il Comune di Montale
riconosce la necessità:
1 -
di garantire la presenza di
servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 14 anni in tutto
il territorio comunale;
2 -
di coordinare le offerte
esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali sistemi di
accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/14
anni.
Tutti i servizi educativi per i bambini e le
bambine gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione dal Comune di
Montale sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria
funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana,
alla Convenzione Internazionale sui diritti per l’Infanzia (New York 1989) e
alla Carta delle Città Educative (Barcellona 1990).
TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.Il
presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi
educativi per l’infanzia e per l’adolescenza nel Comune di Montale, nella
direzione di un sistema pubblico integrato, nel quadro delle disposizioni
nazionali e regionali vigenti
2. Il Comune di Montale riconosce come tipologie d’intervento rivolte ai bambini
di età compresa tra 0 e 14 anni quelle previste dalla legge di settore che
comprende sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che
hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze
delle famiglie e dei bambini. Tali servizi sono classificati in:
a. Nido d’infanzia,
b. Servizi integrativi: Centro dei
bambini e dei genitori, Centro Gioco educativo,Centro Infanzia Adolescenza e
famiglia
c. Servizio domiciliare.
3. Il Comune di Montale riconosce altresì come interventi finalizzati al
conseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed al precedente comma 1,
considerandoli quindi pienamente inseriti nel proprio sistema dei servizi
educativi per l’infanzia e l’adolescenza , tutti i servizi e le azioni regolate
dal presente regolamento.
TITOLO II
IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
1.I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza costituiscono un sistema di
opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie,
l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei
bambini.
2. La realizzazione di tali finalità comporta il riconoscimento dei bambini e
delle bambine come individui sociali competenti e attivi, come soggetti
portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere
attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una
rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena
espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta
integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del
progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali,
nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione
delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di
politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento
nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali
fra madri e padri.
5. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi
con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i
servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie
le cui attività riguardano la realtà dell’infanzia e l’adolescenza.
6. I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza sono luoghi di
elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia,
capaci di diffondere sensibilità e consapevolezze sui diritti di cittadinanza
dei bambini e delle bambine nell’interesse generale della comunità.
1. Il sistema dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza è
costituito dai servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del presente
regolamento e in particolare da:
a) servizi educativi per la prima
infanzia e l’adolescenza
1.1. Nido di infanzia
1.2. Centro dei bambini e dei
genitori
1.3. Centro gioco educativo
1.4. Centro Infanzia
Adolescenza e famiglia
1.5 Servizio domiciliare
b) altri servizi educativi
1.5. Servizi ricreativi per il
tempo libero
1.6. Ludobus
1.7. Laboratori
1.8. Animazione estiva del
tempo libero
1.9. Soggiorni estivi.
2. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati
e del privato sociale autorizzati e accreditati.
3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per
l’infanzia si fonda sulla prospettiva delle diversificazione e qualificazione
dell’offerta nel quadro del regolato pubblico e privato nella gestione dei
servizi.
4. Il Comune di Montale, mediante l’attivazione delle procedure di
autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e
di vigilanza, di cui al successivo Titolo X del presente regolamento.
Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica
1. Il Comune di Montale gestisce i servizi educativi per l’infanzia garantendone
l’integrazione con gli altri interventi socio - educativi presenti sul
territorio.
2. I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al presente
regolamento, in riferimento ai quali il Comune di Montale dispone di assumere la
diretta titolarità, possono essere gestiti:
-
Secondo le modalità previste dal Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
-
In tutto o in parte tramite soggetti privati o
del privato sociale , individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata
in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del
progetto pedagogico;
-
In collaborazione con soggetti del terzo
settore e più precisamente:
a) Organizzazioni di Volontariato;
b) Cooperative Sociali;
c) Associazioni di Promozione Sociale;
d) Soggetti senza scopo di lucro di cui
all’art. 1 comma 4, della Legge 328/2000.
3. All’interno dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al
presente regolamento, in riferimento ai quali il Comune di Montale dispone di
assumere la diretta titolarità, gestiti tramite il ricorso ai soggetti di cui al
precedente comma 2 è garantita la presenza di almeno un educatore comunale.
4. Le eventuali convenzioni stipulate con altri Comuni ai sensi del precedente
comma 2 devono disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e del presente
regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito , compresa l'ammissione
dei bambini ai servizi ed il loro numero.
Art. 5 - Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni
1. Il
Comune di Montale, nell’ambito delle scelte operate in relazione alla
consistenza del sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima
infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati
attivi sul proprio territorio.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
a) la quota di posti – parziale o totale – riservata , dal servizio privato
accreditato , al Comune di Montale;
b) le forme di gestione
delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria
formata secondo criteri determinati dal Comune di Montale;
c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
d) le forme di liquidazione a carico del Comune;
e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.
f) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e
al conseguimento di obbiettivi di qualità gestionale e educativa, come la
partecipazione all’attività di formazione del personale nei servizi per la prima
infanzia e l’adolescenza progettata dal Comune di Montale.
Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari
1. Presso il Comune di Montale è istituito, secondo le disposizioni stabilite
dalla normativa di settore, l’Albo Comunale degli Educatori Domiciliari di cui
verrà data informazione a mezzo stampa.
2. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al precedente comma:
a) il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per
la professione di “educatore della prima infanzia”;
b) la documentata
partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la
professione di educatore d’infanzia per un ammontare minimo di 60 ore effettuate
annualmente;
c) la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore
presso un servizio educativo per l’infanzia inserito nel sistema pubblico
dell’offerta.
3. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al precedente comma
da parte di società, associazioni e cooperative:
a) il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti
dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia”;
b) la documentazione di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi
educativi per la prima infanzia e/o del possesso dei requisiti di cui al comma
2, lett. b) e c), da parte degli operatori;
c) la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.
4.
L’iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è
disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.
TITOLO III
LE CARATTERISTICHE GENERALI
E GLI STANDARD DI BASE
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER
LA PRIMA INFANZIA E L'ADOLESCENZA
1. Il Nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia
ed è rivolto a bambini in età da tre mesi a tre anni.
2. L’orario delle attività, la loro organizzazione ed
il numero massimo di bambini ammissibili al servizio viene stabilito
dall’Amministrazione comunale tenuto conto della disponibilità delle strutture,
del personale e delle esigenze dell’utenza. Può essere previsto un prolungamento
estivo delle attività per il solo mese di luglio rivolto a bambini che già
frequentano i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Montale, per
un minimo di dieci bambini con frequenza non inferiore a due settimane,
garantendo, di norma, la continuità educativa .
3. In relazione al passaggio dei bambini da una sezione all’altra deve essere
prevista la parziale rotazione degli educatori per garantire la continuità di
rapporto tra i bambini e gli adulti.
4. Gli spazi interni del Nido d’infanzia sono costituiti da:
a) Servizi generali;
b) Cucina per la preparazione del pasto
all’interno del Nido d’infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo
in porzioni;
c) Spazi riservati ai bambini;
d) Spazi riservati agli adulti (personale del
Nido e genitori).
5. Nel
caso in cui il Nido d’infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o
scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo
se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo
restando che per i bambini fino al primo anno di età il pasto deve essere
necessariamente preparato all’interno del Nido d’infanzia.
6. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni
educative:
a) gioco
b) pranzo
c) riposo
d) cambio e servizi igienici.
7. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il
loro uso autonomo e l’impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo
gruppo.
8. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:
a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro
individuale e in gruppo;
b) spogliatoi,
c) servizi igienici.
9. La superficie degli spazi esterni del Nido di
infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai
bambini all’interno della struttura.
10. Il
Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma
5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata
densità abitativa, individuate dalla stessa Amministrazione Comunale .
11. Il
Nido d’infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini
frequentanti.
12. La
dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere
inferiore a 8 metri quadrati per ogni gruppo sezione.
13. La
ricettività minima e massima del Nido d’infanzia è stabilita dai parametri
regionali in vigore relativa ai bambini frequentanti, calcolati con riferimento
alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a
particolari esigenze sociali ed organizzative del contesto di riferimento, la
ricettività del Nido d’infanzia è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati
con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.
14. L’orario di apertura del Nido d’infanzia è compreso fra sei e undici ore
giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.
15. Il
Comune di Montale definisce l’orario di apertura e di chiusura di questo
servizio, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente,
utente o potenziale utente del servizio medesimo. L’orario giornaliero di
apertura è stabilito dai parametri regionali in vigore .
16. Per
l’accesso al servizio nella fascia oraria 16.30 – 17.30 è richiesta
obbligatoriamente la certificazione dell’attività lavorativa di entrambi i
genitori. Il servizio viene attivato con un minimo di nove bambini per sezione o
gruppo educativo.
17. La
proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di
funzionamento del servizio, è di un’educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato
sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel Nido d’infanzia in
cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi,
la proporzione è di un’educatrice ogni nove bambini (1/9).
1. Il
centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico,
rivolto a bambini in età compresa da tre mesi a tre anni accompagnati da un
genitore o da un adulto accompagnatore, organizzato secondo il criterio della
flessibilità.
Gli spazi
interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:
a) Servizi generali;
b) Spazi
riservati ai bambini;
c) Spazi riservati agli adulti
(personale del centro e genitori o adulti accompagnatori).
2. Gli
spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:
a) gioco;
b) cambio
e servizi igienici.
3. Tutti
gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso
autonomo e l’attività di piccolo gruppo.
4. Gli
spazi riservati agli adulti consistono in:
a) zona
per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
b)
spogliatoi;
c)
servizi igienici.
5. La
superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non deve
essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all’interno
della struttura.
6. Il
Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma
5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata
densità abitativa, individuate dalla stessa amministrazione.
7. Il
limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è
stabilito dai parametri regionali in vigore . Lo spazio minimo per ogni bambino,
calcolato in riferimento alla frequenza media, è di 5 metri quadrati. La dimensione dei servizi igienici e
delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri
quadrati.
8.
L’orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e
undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza
diversificate.
9. La
proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di
funzionamento del servizio, è di un’educatrice ogni nove bambini (1/9),
calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
10. Nel
Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di
età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un educatore ogni dodici
bambini (1/12).
11.
Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti
accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli
adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può
essere ridotta con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale n 5 , previo parere del Coordinatore pedagogico, al numero di uno
ogni venti bambini (1/20).
Art. 9 - Centro gioco educativo
1. Il
centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto
prioritariamente a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con
turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni
temporanee o saltuarie nella giornata senza la presenza dei genitori.
Il centro
è privo del servizio di mensa, non vi si effettua il riposo pomeridiano e può
essere prevista l’erogazione della merenda.
2.
L’orario delle attività ,la loro organizzazione ed il numero di bambini
ammissibili al servizio viene stabilito dall’Amministrazione Comunale tenuto
conto della disponibilità delle strutture, del personale e delle esigenze
dell’utenza. Può essere previsto un prolungamento estivo delle attività per il
solo mese di Luglio rivolto ai bambini che già frequentano il servizio ,
garantendo di norma la continuità educativa.
3. Gli
spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:
a)
Servizi generali;
b) Spazi
riservati ai bambini;
c) Spazi
riservati agli adulti (personale del centro, genitori o adulti accompagnatori).
Gli spazi
riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni educative :
a) gioco;
b) cambio e servizi igienici.
4. Tutti
gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso
autonomo e l’attività di piccolo gruppo.
5. Gli
spazi riservati agli adulti consistono in:
a) zona per i colloqui, riunioni e
lavoro individuale e in gruppo;
b) spogliatoi
c) servizi igienici
6. La
superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non può essere
inferiore allo spazio gioco complessivamente destinato ai bambini all’interno
della struttura.
7. Il
Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma
5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata
densità abitativa, individuate dall’Amministrazione Comunale .
8. Il limite
numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è stabilita
dai parametri regionali in vigore.
Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza
media, è di 4 metri quadrati. La dimensione dei servizi igienici e delle
relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadri.
9.
L’orario di apertura del Centro gioco educativo è stabilito dai parametri
regionali in vigore e viene definito dall’Amministrazione comunale tenendo conto
degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente
del servizio medesimo. Al suo interno sono garantite forme di frequenza
saltuarie o temporanee.
10. La
permanenza giornaliera del bambino nel Centro Gioco Educativo è di norma di
cinque ore. Il bambino può essere iscritto preferibilmente per la frequenza
mattutina o quella pomeridiana. In caso di frequenza sia mattutina che
pomeridiana deve essere prevista una sospensione di almeno due ore consecutive.
11. La
proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di
funzionamento del servizio, è di un educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato
sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.
Art. 10 - Centro Infanzia
Adolescenza e famiglia
Il centro
Infanzia Adolescenza e Famiglia è un servizio a carattere educativo e ludico,
rivolto prioritariamente a bambini e ragazzi in età compresa tra i sei ed i
quindici anni , con orario flessibile , con fruizione temporanea e saltuaria
nella giornata senza la presenza dei genitori .
Le attività di cui al presente articolo, svolte in orario sia mattutino che
pomeridiano, costituiscono luogo di incontro per tutti i bambini/e e ragazzi/e
del territorio ai quali offrono le seguenti opportunità:
a) spazio studio per ragazzi/e frequentanti la
scuola dell’obbligo per lo svolgimento dei compiti scolastici,per acquisire un
più adeguato metodo di studio e per migliorare il proprio adattamento
all'ambiente normativo e relazionale della scuola.;
b) spazio laboratorio per tutti i bambine/i e
ragazze/i in età compresa tra i 6 anni e quella di assolvimento dell’obbligo
scolastico con offerta quotidiana di proposte ludiche e laboratori differenziati
per età;
c) relazioni con coetanei ed adulti che
consentano di rispondere ai compiti evolutivi tipici dell’età degli utenti anche
tramite l'apertura alla interculturalità;
2. Le attività sono gestite da personale dipendente del Comune, con la
partecipazione di figure qualificate per il sostegno scolastico e/o da personale
educativo tramite convenzione con soggetti privati i cui all’art 4 comma 2 del
presente regolamento.
3. Il Comune di Montale definisce l’orario di apertura e di chiusura del
servizio, tenendo conto degli orari della popolazione residente, utente o
potenziale utente del servizio medesimo secondo i parametri regionale in vigore
.
4. Le attività
ludiche e scolastiche si svolgono per tutta la settimana anche in
collaborazione ed in sinergia con le istituzioni scolastiche e le associazioni
del territorio.
Art. 11 - Servizio Domiciliare
1. Il
Comune di Montale, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai
successivi commi 3 e 4, può autorizzare gli educatori iscritti all’Albo di cui
all’Art. 6 del presente regolamento, o altri educatori in possesso dei titoli
idonei previsti dalla normativa di settore, a svolgere il servizio presso la
propria abitazione o altra della quale abbiano disponibilità.
2. Il
Comune di Montale predispone un apposito procedimento
amministrativo con cui autorizzare il servizio in oggetto, che fa riferimento al
Servizio Funzionale 5.
3. Il
servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque (5) bambini in età compresa
fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.
4. Lo
spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non deve
essere inferiore a quattro (4) metri quadri per bambino e comunque non è
complessivamente inferiore a 10 metri quadri.
7. Il
servizio domiciliare deve attenersi ai seguenti principi:
a)
utilizzo del sistema delle opportunità esistenti all’interno del sistema
pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia;
b)
inserimento nei piani di politica educativa e sociale territoriale;
c)
raccordo con le agenzie educative presenti sul territorio;
d)
interazione degli educatori e dei bambini utenti del servizio con educatori,
bambini e/o gruppi di bambini operanti ed inseriti all’interno del sistema
pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia;
e)
coinvolgimento diretto della famiglia nella progettazione educativa, sia come
soggetto attivo che come destinataria di consulenza e sostegno;
f)
coinvolgimento significativo nella progettazione delle agenzie educative
presenti sul territorio;
g)
collaborazione attiva e diretta con le organizzazioni locali
dell'associazionismo e del volontariato;
h)
partecipazione ad iniziative capaci di intervenire a favore delle utenze quali
extracomunitari, nomadi, ecc.;
i)
promozione di una presa di coscienza circa i problemi connessi alla educazione
dei minori ed alla genitorialità, sia nell'opinione pubblica che tra gli
operatori impegnati nel servizio.
TITOLO IV
SERVIZI RICREATIVI PER IL TEMPO LIBERO
Art. 12 - Finalità
1. La
finalità dei servizi ricreativi per il tempo libero erogati dal Comune di
Montale è di creare sul territorio una presenza significativa di azioni
orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco come fattore di
fondamentale importanza e centralità nell'ambito più complessivo della qualità
della vita infantile.
2. I
servizi sono finalizzati ad offrire spazi, opportunità e punti di riferimento
per consentire a bambini/e e ragazzi/e di esercitare, durante il tempo libero,
il loro bisogno/diritto al gioco:
a) in
spazi sicuri ed in ambiti di socializzazione controllata avendo a disposizione
una gamma di opportunità ludiche non usuali;
b) in spazi pubblici (piazze, strade, luoghi verdi), facilmente accessibili, nei
quali i bambini e i ragazzi possano muoversi e giocare da soli.
Art. 13 - Laboratori ludici
1. I
laboratori ludici sono rivolti a bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi,
anche non residenti nel Comune di Montale. Vengono effettuati all’interno delle
strutture comunali che ospitano i servizi educativi per la prima infanzia e
l’adolescenza tenuto conto della disponibilità di tali strutture.
2.
L’orario delle attività ed il numero massimo di bambini ammissibili al servizio
viene stabilito dall’Amministrazione Comunale tenuto conto della disponibilità
delle strutture, del personale e delle esigenze dell’utenza.
3.
All’interno dei laboratori non è previsto il servizio mensa, e può essere
prevista l’erogazione di una colazione.
Art. 14 - Il ludobus
1. Il
Ludobus è un laboratorio itinerante che opera sul territorio di Montale allo
scopo di:
a)
portare il gioco ovunque creando opportunità che consentano ai bambini di
osservare, stare e agire nell'ambiente e riconquistare il loro diritto al gioco;
b)
promuovere e diffondere attività di animazione nei più diversi luoghi del
territorio (piazze, parchi, zone di periferia, borghi decentrati...) per creare
momenti di aggregazione intorno a particolari allestimenti ludici o ad attività
di animazione, mettendo a disposizione giochi e giocattoli, proponendo attività
di laboratorio e proposte educative anche allo scopo di favorire la messa in
rete dei progetti e delle esperienze educative realizzate dai vari attori del
sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e
l’adolescenza .
2. Il
Ludobus dispone di un'offerta centrata su un proprio progetto di
gioco/animazione che viene proposto tenendo conto del contesto in cui si trova
ad operare. I suoi interventi possono durare poche ore ed esaurirsi nell'arco di
un pomeriggio, oppure riempire più giornate, a seconda del progetto che si
intende realizzare e dell'allestimento ludico che richiede.
3. Il
Ludobus può operare anche su richiesta di altri Enti e associazioni, sia
pubbliche che private, per un massimo di una uscita mensile e per due ore di
attività, previa richiesta scritta e contribuzione economica il cui importo è
stabilito dalla Giunta comunale.
4. Il
Ludobus può operare gratuitamente nel quadro di iniziative alle quali il
Comune di Montale abbia concesso il proprio patrocinio in quanto aventi
particolari valenze sociali o educative.
5. Le
richieste provenienti da altri Enti e Associazioni , sia pubbliche che private,
aventi sede fuori dal territorio comunale devono pervenire almeno 7 giorni prima
della data di utilizzo. In caso di più richieste viene data precedenza a quelle
provenienti da enti pubblici. Negli altri casi viene seguito l’ordine di arrivo
delle richieste al protocollo.
6.
L’operatività del Ludobus è comunque subordinata alla disponibilità del mezzo ed
all’impegno a garantire le seguenti condizioni da parte del richiedente:
- messa a disposizione di un’area
opportunamente delimitata e protetta con tutto ciò che comporta in termini di
autorizzazioni varie;
-
messa a disposizione di almeno 2 operatori per affiancare la gestione del
laboratorio;
-
sottoscrizione di apposito impegno con il quale il richiedente si assume ogni
responsabilità per danni a persone o
- cose
all’interno dell’area di svolgimento delle attività;
- avvenuto
pagamento dell’importo dovuto ;
Il venir
meno di una sola delle condizioni sopra indicate può determinare il mancato
svolgimento del servizio senza che il richiedente possa pretendere rimborso o
risarcimento alcuno per le spese eventualmente sostenute.
TITOLO V
Animazione del tempo libero
Art. 15 - Finalità
1. Le attività di animazione del tempo libero,
quali ad esempio i laboratori, i soggiorni estivi marini e montani oppure i
laboratori didattici estivi, sono finalizzati a dare risposte a bisogni ludici
dei ragazzi ed a realizzare un rapporto tra scuola ed extrascuola e tra scuola
ed animazione estiva.
2. Le attività tese a qualificare il tempo libero
dei ragazzi:
a) sono rivolte ai ragazzi residenti nel
Comune di Montale o frequentanti le Scuole pubbliche o private convenzionate del
territorio di Montale in età compresa fra i 3 anni e l’ assolvimento
dell’obbligo scolastico;
b) rispondono a bisogni peculiari dei ragazzi
quali quelli di esplorazione, comunicazione, socializzazione, costruzione,
avventura in quanto esperienze attraverso cui raggiungere obiettivi specifici
educativi;
c) rivestono una finalità sociale in quanto
garantiscono alle famiglie un servizio di cura in un momento in cui la scuola è
chiusa per le vacanze estive.
3. Le attività
di cui al presente titolo vengono organizzate, sulla base della programmazione
comunale degli interventi nel settore del diritto allo studio
Art. 16 - Laboratori estivi
1. Le attività di cui al presente articolo hanno
carattere non residenziale e vengono organizzate per bambini e ragazzi residenti
e non nel Comune di Montale ,dando la precedenza ai ragazzi frequentanti le
scuole del territorio.
I laboratori estivi sono organizzati, di norma, in collaborazione con la Scuola e con le associazioni presenti sul territorio,
avvalendosi di personale educativo specializzato secondo le seguenti modalità:
a) presenza del servizio di refezione;
b) organizzazione, in base all’età dei
bambini e ragazzi , iniziative collaterali, quali escursioni nel paese, gite,
giochi all'aperto, sport, ecc.., al fine di coinvolgere per l'intero periodo
l'interesse dei ragazzi.
2. I
frequentanti potranno essere allontanati dalle attività in caso di comportamento
ritenuto scorretto o dannoso per se stessi e per il gruppo. L'allontanamento
verrà comunicato al genitore con lettera scritta, in tal caso non è previsto
nessun rimborso all'utente della quota versata
Art. 17 - Soggiorni estivi per ragazzi
1. Le attività di cui al presente articolo sono
rivolte a ragazzi residenti nel Comune di Montale in età compresa fra i 6 anni e
i 14 anni e possono essere organizzate secondo le seguenti modalità:
a) direttamente dal Comune di Montale;
b) in collaborazione con altri Comuni;
c) avvalendosi di soggetti privati abilitati
ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.
2. Le attività di cui al presente articolo
possono prevedere soggiorni marini o montani, con la presenza di accompagnatori
e di animatori qualificati, da realizzarsi:
-
in campeggi pubblici o privati;
-
in edifici messi allo scopo a disposizione da altri Enti locali o
dal privato sociale autorizzato;
-
in alberghi o
altre strutture ricettive private
titolo vi
Interventi di sostegno alla genitorialita’ ed al rapporto genitori-figli
Art. 18 - Finalità
1. Gli interventi previsti dal presente Titolo
sono rivolti, mediante la previsione di spazi e tempi appositi ed alla
partecipazione di esperti, a gruppi di genitori per stimolare la crescita e la
diffusione di una più matura cultura dell'infanzia, per l'elaborazione comune di
temi importanti quali la nascita, i ruoli genitoriali la condivisione delle
responsabilità tra padri e madri, i modi di crescere i bambini nelle diverse
culture.
2. Gli interventi di cui al presente Titolo sono
organizzati anche con la finalità di costituire un efficace sostegno, anche
individuale, ai genitori favorendo lo scambio di esperienze e di riflessione tra
le famiglie;
3. Gli orari e
le modalità di incontro sono flessibili allo scopo di facilitare la presenza di
entrambi i genitori
Art. 19 - Spazio famiglie
1. Lo spazio famiglie è un punto d'incontro,
aperto a tutti coloro che sono interessati alle iniziative proposte . E’ uno
spazio in cui la famiglia è concepita come parte integrante del sistema
educativo e viene chiamata , insieme agli altri, a fornire il proprio
contributo, anche operativo, ed a confrontarsi con esperti educativi.
2. Lo spazio famiglie comprende le seguenti
tipologie di iniziative rivolte alle famiglie per sostenerle nei compiti
educativi e di cura dei propri bambini e ragazzi:
-
conferenze con esperti su varie tematiche;
-
occasioni di incontro per gruppi familiari (coppie, genitori,
nonni) per confrontarsi sui temi legati all'essere genitori, guidati da
esperti;
-
spazio di ascolto su appuntamento con la messa a disposizione di un
pedagogista;
-
proposte di laboratori manuali per adulti e famiglie;
-
momenti e occasioni gioiose di incontro in piazze, strade.
3. La partecipazione alle attività è gratuita.
TITOLO VII
INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Art. 20 - Immagine dei servizi e
facilità di accesso
1. Il
Comune di Montale garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una
informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al
fine di:
- favorire l’accesso ai servizi ;
- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di
servizi educativi.
2. Tali
obbiettivi sono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e
informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite
dirette nei servizi educativi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3.
Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza,
semplicità e celerità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l’iscrizione
ai servizi.
4. Il Comune di
Montale realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul
proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano
semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico
dell’offerta
Art. 21 - Informazione sui servizi
1. Il
Comune di Montale coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio, come
previsto dal Dlgs. 267/2000, la raccolta di tutti i dati di consuntivo relativi
ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico
dell’offerta.
2. Il Comune di
Montale garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei
servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti
gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi educativi.
Art. 22 - Partecipazione delle famiglie
1. Presso ogni
servizio educativo per la prima infanzia e l’adolescenza inserito nel sistema
pubblico dell’offerta , privato e del privato sociale sono garantite idonee
forme di partecipazione alle diverse tipologie di servizio.
2. La
partecipazione delle famiglie si attua mediante l’organizzazione di iniziative
di coinvolgimento alla vita dei
servizi e di
promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto
di trasparenza dei
progetti educativi
elaborati in ognuno di essi.
3. Gli organismi di partecipazione delle
famiglie esprimono proposte sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi .
4. La presidenza
degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuite ad un genitore.
5. La durata in
carica egli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organi
elettivi, è di 2 anni, i loro componenti sono immediatamente rieleggibili ed
i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo effettivo di frequenza
dei propri figli.
TITOLO VIII
ACCESSO, FREQUENZA E
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI
Art. 23 -
Utenza potenziale dei servizi
1.
Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima
infanzia e l’adolescenza inserito nel sistema pubblico dell’offerta tutti i
bambini in età utile residenti e comunque temporaneamente dimoranti per
comprovati motivi nel Comune di Montale, o nei Comuni con esso convenzionati
fino alla copertura dei posti disponibili.
2.
L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di
mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti
disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da
parte del Comune di residenza del bambino, di sostenere il costo della retta se
trattasi di bambini e bambine appartenenti a famiglie con disagio
socio-economico o segnalate dai Servizi Sociali.
3. Nei
servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono
essere ammessi tutti i bambini in età utile.
4. I
bambini frequentanti i servizi educativi comunali di cui al presente regolamento
possono essere affidati all’uscita ai genitori o a chi esercita la patria
podestà indicati per iscritto. Nel caso di genitori separati o divorziati i
bambini sono affidati al genitore affidatari.
Art. 24 -
Domande di iscrizione
1. Il
Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la
prima infanzia o di altro servizio per l’infanzia inserito nel sistema pubblico
dell’offerta e normato dal presente regolamento provvedono, in anticipo rispetto
ai tempi previsti per l’inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al
servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità
informative.
2. Tali
informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri
selettivi per l’accesso.
3. Le
domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando gli appositi moduli, messi
a disposizione dal Comune di Montale per le differenti tipologie di servizi, nei
quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.
4..Le
domande, redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero
affidatari del minore, devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico:
dal 1 al
31 Marzo di ogni anno per quanto riguarda i Servizi di Nido d’infanzia e Centro
gioco educativo
dal 1 al
31 Maggio per tutti gli altri servizi oggetto del presente regolamento
5.Nei
servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza , nel caso si renda necessaria
la formazione di una graduatoria, le domande presentate in data successiva ai
termini indicati saranno accolte solo compatibilmente con i posti disponibili
. Alle graduatorie di accesso , così predisposte , deve essere garantita
la trasparenza della procedura seguita.
6. Il
Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle
procedure di ammissione ai servizi di cui ha la titolarità, nonché a quelli
accreditati e convenzionati.
7.Alla domanda
possono inoltre essere allegati tutti quei documenti ritenuti utili dai
richiedenti per documentare eventuali particolari situazioni di famiglia tali da
determinare la precedenza in graduatoria o l'assegnazione dei punteggi indicati
in
un’apposita tabella esplicativa allegata al disciplinare dei servizi educativi e
scolastici.
8.La
documentazione di cui al precedente comma 7 può essere resa anche a mezzo di
autocertificazione da parte dei richiedenti.
9.I
richiedenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi
Educativi qualsiasi variazione delle condizioni del nucleo familiare che possa
produrre modifiche nell’attribuzione o meno dei punteggi.
Art. 25
-
Graduatorie di accesso per i servizi della prima infanzia
1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio
educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell’offerta pubblico,
privato e del privato sociale superi il numero dei posti disponibili, devono
essere predisposte apposite graduatorie di accesso e deve essere garantita la
trasparenza della procedura seguita.
2. Le graduatorie di accesso ai servizi educativi comunali di cui al
presente regolamento vengono approvate dal Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale n 5 sulla base di un disciplinare stabilito dalla Giunta Comunale
nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) viene
data priorità ai bambini residenti nel Comune di Montale;
b) deve essere favorita l’ammissione diretta di bambini diversamente
abili, di bambini con vulnerabilità sociali ed economiche valutati e proposti
dal Servizio Sociale Professionale competente;
c) devono essere attribuiti punteggi differenziati sulla posizione
lavorativa dei genitori, sull’orario ed il luogo di lavoro degli stessi, sul
numero dei figli, sulla presenza dei nonni e su eventuali prestazioni di
assistenza da parte dei genitori ad un familiare convivente o non, dando
priorità ai bambini con entrambi i genitori occupati e, a parità di punteggio, a
quelli maggiori di età.
3. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima
infanzia inserito nel sistema dell’offerta pubblico, privato e del privato
sociale sono tenuti a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie ed
urgenti in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.
4. I bambini già frequentanti i servizi educativi della prima infanzia
ed adolescenza del Comune nell’anno scolastico precedente hanno diritto di
priorità nell’accesso ai medesimi per l’anno successivo. Tale diritto è
rinnovato ogni anno di permanenza nei servizi della prima infanzia dietro
apposita domanda scritta .
5 Il
Comune di Montale predispone un’apposita tabella relativa ai criteri e ai
punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria
secondo le disposizioni regionali in vigore.
6. Il
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5 provvede a comunicare,
tramite lettera raccomandata A.R., ai richiedenti che si sono collocati in
posizione utile l'ammissione del proprio figlio al servizio educativo richiesto.
7. I
richiedenti, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al precedente comma 6, decidono se inserire o meno il bambino al servizio
educativo richiesto dandone comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica
Istruzione e Servizi Educativi
8
Trascorso tale termine senza alcuna risposta l’Ufficio Pubblica Istruzione e
Servizi Educativi non tiene più conto della richiesta e provvede a contattare
altri richiedenti secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 26
- Frequenza
1. I
servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico
dell’offerta garantiscono:
a) la
realizzazione, in anticipo rispetto all’inizio del ciclo annuale di
funzionamento del servizio e, comunque, prima dell’inizio della frequenza, di un
incontro con le famiglie di nuova iscrizione all’interno del servizio, per la
presentazione generale del medesimo;
b) la
realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all’inizio della
frequenza;
c) forme
di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e
rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte
le iniziative e situazioni propedeutiche all’inizio della frequenza dei bambini,
ove previste dal progetto educativo, sono orientate, in particolare, a
promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d’uso dei
servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento
dei bambini.
3. Il progetto
educativo ed organizzativo dei servizi educativi per l’infanzia e la possibilità
di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano,
in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini.
Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per
consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per
consentire un funzionamento stabile dei servizi.
4. Le
assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori ai trenta giorni
possono dar luogo alla esclusione dal servizio previo accertamento, attraverso
un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.
5. Nel
caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi, per la
riammissione al servizio è necessario presentare il certificato medico
attestante l'avvenuta guarigione.
6. Quando
l'assenza non sia dovuta a malattia la riammissione avviene dietro presentazione
di una dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori.
7. Il
ritiro dal servizio deve essere sempre comunicato per iscritto , da parte di uno
dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari del bambino.
Il
pagamento della quota di contribuzione cessa di decorrere alla data della
rinuncia scritta .
8. La
presenza o l'assenza di ogni singolo bambino vengono giornalmente riportate su
apposito registro.
9.
L’ammissione di bambini diversamente abili si accompagna, in relazione
all’entità del disagio, all’incremento del personale assegnato alla sezione o
alla diminuzione di un posto nella quota di iscrizione della sezione di
appartenenza .
10. Nei
servizi per l’infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma,
nel mese di settembre.
I bambini che,
all’inizio dell’anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la
scuola per l’infanzia, possono proseguire fino alla conclusione dell’anno
scolastico.
Art. 27 -
Contributo economico delle famiglie al costo dei servizi
1. Gli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia e degli altri servizi
educativi comunali inseriti nel sistema pubblico dell’offerta sono tenuti a
contribuire economicamente alla parziale copertura dei costi dei servizi,
mediante il pagamento di una tariffa stabilita con apposito atto della Giunta
Comunale.
2. Nei
servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico
dell’offerta la partecipazione economica degli utenti è da calcolare
relativamente alle spese di gestione, escluse le spese per costi di ammortamento
dei mutui per la realizzazione delle strutture.
3. La quota di partecipazione da parte della famiglie degli utenti viene
stabilita da un apposito disciplinare nel quale sono individuati i criteri e le
modalità di agevolazione delle prestazioni approvato con atto della Giunta
Municipale
4. Per la determinazione della situazione economica del richiedente il
servizio si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali di
cui alla delibera di C.C n 110 del 30/12/2004
Art. 28 - Criteri per la determinazione delle
tariffe
1.Coloro che
intendono ottenere l’esonero o la riduzione dal pagamento dei servizi educativi
per la prima infanzia e l’adolescenza devono inoltrare domanda su apposito
modulo dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi educativi dal 1 Maggio al 31
Luglio a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico nel quale sono
indicati i livelli ISEE .
I moduli per la
compilazione delle domande devono essere presentati , entro i limiti indicati ,
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Montale .
2. La quota di
partecipazione da parte delle famiglie degli utenti viene stabilita da apposito
disciplinare nel quale sono individuati i criteri e le modalità di agevolazioni
delle prestazioni approvato con atto della Giunta Municipale.
Art. 29 - Pagamento
della tariffa
1. Il pagamento della tariffa viene effettuato entro il termine indicato
nell’apposito Bollettino di C/C postale.
Nella quota saranno conteggiati i giorni delle presenze e delle assenze.
2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro la data
di scadenza del bollettino di riferimento verranno applicati gli interessi di
mora previsti per legge .
3. Per quanto riguarda i servizi di animazione estiva del tempo libero di cui al
titolo IV del presente regolamento si precisa che:
a) la quota di partecipazione, deve essere pagata prima dall'inizio delle
attività tramite bollettino di C/C postale intestato al Comune di Montale;
b) la copia della ricevuta dovrà essere esibita il primo giorno di inizio
delle attività, in caso contrario il bambino non potrà essere ammesso al
servizio.
4. Le famiglie utenti del servizio sono tenute a conservare le ricevute dei
pagamenti per 5 anni.
5.
L’Amministrazione Comunale procede alla verifica dei pagamenti effettuati ,
iscrivendo a ruolo coattivo chi risulterà inadempiente ai controlli effettuati.
TITOLO IX
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 30 -
Coordinamento tecnico - pedagogico
1. Il
Comune di Montale, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la
prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta, assicura le funzioni
di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico.
Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:
a. Elaborazione,
attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
b. Indirizzo,
sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori dei
servizi educativi ;
c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione
permanente e aggiornamento;
d. Promozione dell’integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e
l’adolescenza con gli altri servizi educativi, sociali, culturali, sanitari del
territorio ;
e. Promozione
e monitoraggio della qualità;
f. Sviluppo della cultura dell’infanzia e l’adolescenza all’interno della
comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle
bambine.
2. Lo
sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l’unitarietà, la
coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia,
anche nella direzione di ottimizzare, nell’ambito degli standard prescritti
dalla normativa vigente, l’impiego razionale delle risorse.
Art. 31 -
Organizzazione del lavoro nei servizi
1. Il
personale – educativo ed ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel
rispetto delle normative legislative e contrattuali vigenti in materia di
profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto del
complessivo orario di apertura e dell’articolazione dei turni.
2. Il
personale – educativo ed ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio
costituisce il Gruppo degli Operatori.
3. Il
Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile
dell’elaborazione e dell’aggiornamento permanente del progetto educativo del
servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità
collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli
educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro
partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo
un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri
di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di
discussione, feste etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell’anno.
5.
Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti
commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire
l’orario di apertura del servizio all’utenza. L’orario di lavoro degli educatori
prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione,
gestione sociale , aggiornamento e formazione.
6. Le
attività educative all’interno dei servizi sono organizzate privilegiando
situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità
individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un inserimento
graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di
frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare.
L’attenzione al rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare
riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di
stabilire un contesto di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel
tempo, l’esperienza dei bambini nei servizi educativi . Un’attenta
predisposizione dell’ambiente e delle risorse di materiali al suo interno
promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente
fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle
scelte e lo strutturarsi di contesti di relazioni positive fra bambini e fra
bambini e adulti. L’organizzazione dei tempi di vita quotidiani sollecita lo
strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse
esperienze. L’organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori,
delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e
produttiva l’esperienza dei bambini all’interno dei servizi educativi .
Art. 32 -
Titolo di studio e
Formazione permanente
1.
Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo comunale è la
qualificazione del personale che vi opera.
Gli
educatori inseriti nel sistema educativo pubblico, privato e del privato
sociale del Comune devono possedere i titoli previsti dalle vigenti normative e
regolamenti attuativi regionali .
2. Il
Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per
l’infanzia, inserito nel sistema pubblico dell’offerta, provvedono ad
organizzare programmi di formazione permanente che rientrano nell’uso del monte
ore annuale.
3. Previa
autorizzazione specifica da parte del Soggetto gestore sono ammissibili
situazioni di tirocinio all’interno dei Servizi inseriti nel sistema dei servizi
educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento.
Art. 33 - Servizio di
refezione
1. Nei
servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa scolastica sia
per i bambini che per il personale.
2. Deve essere previsto un
apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal servizio
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. n°3.
Art. 34 -
Raccordo con i
presidi socio-sanitari pubblici
1. Il Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo
per la prima infanzia e l’adolescenza sono tenuti ad assicurare gli opportuni
raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle
seguenti materie:
a) informazione, prevenzione e sorveglianza
igienico-sanitaria;
b) procedura delle segnalazioni dei casi di
disagio fisico, psicologico, sociale.
TITOLO X
AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
Art. 35 - Autorizzazione al funzionamento
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i
servizi educativi rivolti ai bambini 0-3, ai sensi delle normative e regolamenti
attuativi regionali.
2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione
al funzionamento:
a) il possesso dell’autorizzazione all’apertura
b)la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti
dal presente regolamento.
c)il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra
operatori e bambini previsti dal presente regolamento.
d)la partecipazione delle famiglie alle scelte
educative
e)la
corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore
ausiliario - assegnati al servizio, rispetto a quanto previsto dal Regolamento
Regionale vigente e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa
normativa contrattuale;
f)la
ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute
e sicurezza sul lavoro unitamente ai
requisiti
igienico sanitari.
3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al
presente regolamento deve rivolgere al Comune di Montale domanda di
autorizzazione al funzionamento.
4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni
relative a quanto precisato nel comma 2 e deve essere corredato da
copia del documento di cui all’art. 4 comma 2 del Lgs. 626/1994
come modificato dal D. Lgs. 242/96 ovvero dall’autocertificazione
di cui all’art 4 comma 11 del medesimo D.Lgs 626/94
5.
L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a
decadenza se il soggetto gestore non fornisce, entro il 31 gennaio di
ogni anno al Comune di Montale quanto stabilito al comma 2. La domanda per il
rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della
permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente
richiesta di autorizzazione o di conferma della stessa, ovvero, in caso di
variazioni, la loro specifica descrizione.
6. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì
tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità
della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune , entro il 31
Gennaio , i seguenti dati di consuntivo:
-
dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del
monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
-
numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi
di apertura del servizio;
-
numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e
titolo di studio posseduto da ognuno;
-
idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in
relazione al personale alle proprie dipendenze;
-
periodo di apertura e costo totale del servizio;
-
ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.
7. Il Comune di Montale predispone un apposito procedimento amministrativo per
il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento .L’Ufficio Comunale competente
rilascia l’autorizzazione al funzionamento dopo aver acquisito dal Funzionario
Responsabile del Servizio Funzionale n 5 il nulla-osta relativo ai requisiti di
cui sopra.
8. I Servizi Educativi per la prima infanzia privati,
esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, hanno un
anno di tempo per l'adeguamento a partire dalla comunicazione ufficiale
trasmessa dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5. In tale periodo
possono essere autorizzati al funzionamento con specifico atto in via
transitoria.
Art. 36 -
Accreditamento
1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per
la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.
2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
a) il possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;
b)l’esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai
principi individuati nel presente regolamento;
c)l’ applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;
d) la disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della
rete comunale;
e)la disponibilità dichiarata ad assicurare nell’ambito dell’orario di lavoro
del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la
formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione
a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in
collaborazione con il Comune di Montale o altri Comuni dell’Area Pistoiese;
f)la previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di
partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente
regolamento;
g) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
h) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano,
entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione alcuna , favorendo
l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o
portatori di handicap, nonché di bambini il cui nucleo familiare sia
monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;
i) esistenza di posti riservati per le emergenze;
f) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del
complessivo orario di apertura del servizio.
3. Per i servizi privati, l'accreditamento costituisce condizione essenziale per
l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente
convenzionamento con il Comune di Montale.
4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati
dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune di
Montale.
5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto
precisato nel precedente comma 2.
6. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se il
soggetto gestore non fornisce al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le
informazioni richieste quali:
-dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del
monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;
-numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi
di apertura del servizio;
-numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e
titolo di studio posseduto da ognuno;
-idonea certificazione
attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale
alle proprie dipendenze.
-periodo di apertura e costo totale del servizio;
-ammontare della spesa di contribuzione media mensile a carico delle famiglie;
-esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel
caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;
-dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono requisiti
per l'accreditamento di cui al precedente comma 2.
7.La
domanda per il rinnovo triennale dell’accreditamento deve contenere la
dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente
richiesta di accreditamento o nella conferma annuale del possesso dei requisiti
richiesti , ovvero in caso di variazioni , la loro specifica descrizione.
7. per il8. Il Comune di Montale
predispone un apposito procedimento amministrativo per il rilascio
dell’accreditamento, a cura del Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale n 5.
Art. 37 - Vigilanza
1. Il
Comune di Montale, attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi
vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul
suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora,
nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il
Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio
dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a
ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o
dell'accreditamento dietro apposito atto redatto dal Funzionario Responsabile
del Servizio Funzionale n 5
TITOLO XI
NORME FINALI
Art. 38 - Norma finale
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa
riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia.
2.I |