Indice Regolamenti

 

REGOLAMENTO

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E L'ADOLESCENZA

(approvato con deliberazione C.C. 12 del 23.2.2006 )

 

PREMESSA

 

TITOLO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 

TITOLO II – IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

Art. 2 - Finalità del sistema

Art. 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

Art. 5 - Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari

 

TITOLO III – LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 7 - Nido d'infanzia

Art. 8 - Centro dei bambini e dei genitori

Art. 9 - Centro gioco educativo

Art. 10 - Centro Infanzia Adolescenza e famiglia

Art. 11 - Servizio domiciliare


TITOLO IV - Servizi ricreativi per il tempo libero

Art. 12 - Finalità

Art. 13 -Laboratori  ludici

Art. 14 - Il ludobus

TITOLO V - Animazione del tempo libero

Art. 15 - Finalità

Art. 16 - Laboratori estivi

Art. 17 - Soggiorni estivi per ragazzi

 

TITOLO VI - Interventi di sostegno alla genitorialita’ ed al rapporto genitori-figli

Art. 18 - Finalità

Art. 19 - Spazio famiglie

 

TITOLO VII – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 20 - Immagine dei servizi e facilità di accesso

Art. 21 - Informazione sui servizi

Art. 22 - Partecipazione delle famiglie

 

TITOLO VIII – ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

Art. 23 - Utenza potenziale dei servizi
Art. 24 - Domanda di iscrizione
Art. 25 - Graduatorie di accesso
Art. 26 - Frequenza
Art. 27 - Rette

Art. 28 - Criteri per la determinazione delle tariffe

Art. 29 - Pagamento della tariffa

 

TITOLO IX – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 30 - Coordinamento tecnico-pedagogico

Art. 31 - Organizzazione del lavoro nei servizi

Art. 32 - Formazione permanente

Art. 33 - Servizio di refezione

Art. 34 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

 

TITOLO X – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 35 - Autorizzazione al funzionamento

Art. 36 -  Accreditamento

Art. 37 - Vigilanza

 

TITOLO XI – NORME FINALI

Art. 38 - Norma finale

 

 

PREMESSA

 

Il Comune di Montale riconosce e promuove i diritti dell’infanzia, così come indicati nella “Carta dei diritti” emanata dalla Commissione della Comunità Europea, riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché essi siano rispettati come persone ed in particolare ritiene che ogni bambino abbia diritto:

  • ad una vita sana;
  • alla possibilità di esprimersi spontaneamente;
  • alla considerazione di se stesso come individuo;
  • alla dignità e all’autonomia;
  • alla fiducia in se stesso e al piacere di imparare;
  • ad un apprendimento costante e ad un ambiente attento alle sue esigenze;
  • alla socialità, all’amicizia e alla collaborazione con gli altri;
  • a pari opportunità senza discriminazioni;
  • alla valorizzazione della diversità culturale;
  • al sostegno in quanto membro di una famiglia e di una comunità;
  • alla felicità.

 

In questo contesto il Comune di Montale riconosce la necessità:

1 - di garantire la presenza di servizi educativi di qualità e affidabilità per i bambini da 0 a 14 anni in tutto il territorio comunale;

2 - di coordinare le offerte esistenti nel territorio comunale, garantendo ai cittadini uguali sistemi di accesso e omogenee modalità organizzative e gestionali nei servizi educativi 0/14 anni.

 

Tutti i servizi educativi per i bambini e le bambine gestiti direttamente o tramite terzi in convenzione dal Comune di Montale sono servizi formativi di interesse pubblico, che ispirano la propria funzione e i principi educativi alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla Convenzione Internazionale sui diritti per l’Infanzia (New York 1989) e alla Carta delle Città Educative (Barcellona 1990).

 

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

Art. 1 - oggetto del regolamento
 

1.Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza nel Comune di Montale, nella direzione di un sistema pubblico integrato, nel quadro delle disposizioni nazionali e regionali vigenti

 

2. Il Comune di Montale riconosce come tipologie d’intervento rivolte ai bambini di età compresa tra 0 e 14  anni quelle previste dalla legge di settore che comprende sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Tali servizi sono classificati in:

a.      Nido d’infanzia,

b.      Servizi integrativi: Centro dei bambini e dei genitori, Centro Gioco educativo,Centro Infanzia Adolescenza e famiglia

c.      Servizio domiciliare.

 

3. Il Comune di Montale riconosce altresì come interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa ed al precedente comma 1, considerandoli quindi pienamente inseriti nel proprio sistema dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza , tutti i servizi e le azioni regolate dal presente regolamento.

 

 

TITOLO II

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

 

 

Art. 2 - Finalità del sistema

 

1.I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

2. La realizzazione di tali finalità comporta il riconoscimento dei bambini e delle bambine come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all’interno di una rete di contesti e relazioni, capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all’informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.

4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

5. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l’infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano la realtà dell’infanzia e l’adolescenza.

6. I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia, capaci di diffondere sensibilità e consapevolezze sui diritti di cittadinanza dei bambini e delle bambine nell’interesse generale della comunità.

 

Art. 3 - Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema
 

1. Il sistema dei servizi educativi per  linfanzia e l’adolescenza  è costituito dai servizi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del presente regolamento e in particolare da:

a)     servizi educativi per la prima infanzia e l’adolescenza

 

1.1.           Nido di infanzia

1.2.           Centro dei bambini e dei genitori

1.3.           Centro gioco educativo

1.4.           Centro Infanzia Adolescenza e famiglia

1.5            Servizio domiciliare

 

b)     altri servizi educativi

 

1.5.           Servizi ricreativi per il tempo libero

1.6.           Ludobus

1.7.           Laboratori

1.8.           Animazione estiva del tempo libero

1.9.           Soggiorni estivi.

 

2. Il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza  si compone dei servizi a titolarità pubblica e di quelli privati e del privato sociale autorizzati e accreditati.

3. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per l’infanzia si fonda sulla prospettiva delle diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro del regolato pubblico e privato nella gestione dei servizi.

4. Il Comune di Montale, mediante l’attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza, di cui al successivo Titolo X del presente regolamento.

 

Art. 4 - Forme di gestione dei servizi di titolarità pubblica

 

1. Il Comune di Montale gestisce i servizi educativi per l’infanzia garantendone l’integrazione con gli altri interventi socio - educativi presenti sul territorio.

2. I servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al presente regolamento, in riferimento ai quali il Comune di Montale dispone di assumere la diretta titolarità, possono essere gestiti:

  • Secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
  • In tutto o in parte tramite soggetti privati o del privato sociale , individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità del progetto pedagogico;
  • In collaborazione con soggetti del terzo settore e più precisamente:

a) Organizzazioni di Volontariato;

b) Cooperative Sociali;

c) Associazioni di Promozione Sociale;

d) Soggetti senza scopo di lucro di cui all’art. 1 comma 4, della Legge 328/2000.

3. All’interno dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza di cui al presente regolamento, in riferimento ai quali il Comune di Montale dispone di assumere la diretta titolarità, gestiti tramite il ricorso ai soggetti di cui al precedente comma 2 è garantita la presenza di almeno un educatore  comunale.

4. Le eventuali convenzioni stipulate con altri Comuni ai sensi del precedente comma 2 devono disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e del presente regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito , compresa l'ammissione dei bambini ai servizi ed il loro numero.

 

Art. 5 - Rapporti fra comune e servizi accreditati: le convenzioni

 

1. Il Comune di Montale, nell’ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza del sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, stipula rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

a) la quota di posti – parziale o totale – riservata ,  dal servizio privato accreditato , al Comune di Montale;

b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo criteri determinati dal Comune di Montale;

c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;

d) le forme di liquidazione a carico del Comune;

e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

f) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obbiettivi di qualità gestionale e educativa, come la partecipazione all’attività di formazione del personale nei servizi per la prima infanzia  e l’adolescenza progettata dal Comune di Montale.

 

Art. 6 - Albo Comunale degli educatori domiciliari

 

1. Presso il Comune di Montale è istituito, secondo le disposizioni stabilite dalla normativa di settore, l’Albo Comunale degli Educatori Domiciliari di cui verrà data informazione a mezzo stampa.

2. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al precedente comma:

a) il possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia”;

b) la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d’infanzia per un ammontare minimo di 60 ore effettuate annualmente;

c) la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l’infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta.

3. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e cooperative:

a) il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di “educatore della prima infanzia”;

b) la documentazione di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia e/o del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. b) e c), da parte degli operatori;

c) la nomina, da parte del soggetto, di un legale rappresentante.

4. L’iscrizione ha durata annuale e la sua conferma per il successivo anno è disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.

 
TITOLO III

LE CARATTERISTICHE GENERALI E GLI STANDARD DI BASE

DEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA E L'ADOLESCENZA

 

Art. 7 - Nido d'infanzia

 

1. Il Nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età da tre mesi a tre anni.

2. L’orario delle attività, la loro organizzazione ed il numero massimo di bambini ammissibili al servizio viene stabilito dall’Amministrazione comunale tenuto conto della disponibilità delle strutture, del personale e delle esigenze dell’utenza. Può essere previsto un prolungamento estivo delle attività per il solo mese di luglio rivolto a bambini che già frequentano i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Montale, per un minimo di dieci bambini con frequenza non inferiore a due settimane, garantendo, di norma, la continuità educativa .

3. In relazione al passaggio dei bambini da una sezione all’altra deve essere prevista la parziale rotazione degli educatori per garantire la continuità di rapporto tra i bambini e gli adulti.

 

4. Gli spazi interni del Nido d’infanzia sono costituiti da:

a) Servizi generali;

b) Cucina per la preparazione del pasto all’interno del Nido d’infanzia o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni;

c) Spazi riservati ai bambini;

d) Spazi riservati agli adulti (personale del Nido e genitori).

5. Nel caso in cui il Nido d’infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo restando che per i bambini fino al primo anno di età il pasto deve essere necessariamente preparato all’interno del Nido d’infanzia.

6. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni educative:

a) gioco

b) pranzo

c) riposo

d) cambio e servizi igienici.

7. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

8. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi,

c) servizi igienici.

9. La superficie degli spazi esterni del Nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all’interno della struttura.

10. Il Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dalla stessa Amministrazione Comunale .

11. Il Nido d’infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti.

12. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati per ogni gruppo sezione.

13. La ricettività minima e massima del Nido d’infanzia è stabilita dai parametri regionali in vigore relativa ai bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza. In relazione a particolari esigenze sociali ed organizzative del contesto di riferimento, la ricettività del Nido d’infanzia è compresa tra sei e diciotto bambini, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

14. L’orario di apertura del Nido d’infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

15. Il Comune di Montale definisce l’orario di apertura e di chiusura di questo servizio, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo. L’orario giornaliero di apertura è stabilito dai parametri regionali in vigore .

16. Per l’accesso al servizio nella fascia oraria 16.30 – 17.30 è richiesta obbligatoriamente la certificazione dell’attività lavorativa di entrambi i genitori. Il servizio viene attivato con un minimo di nove bambini per sezione o gruppo educativo.

17. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un’educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza. Nel Nido d’infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un’educatrice ogni nove bambini (1/9).

 

Art. 8 - Centro dei bambini e dei genitori

 

1. Il centro dei bambini e dei genitori è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa da tre mesi a tre anni accompagnati da un genitore o da un adulto accompagnatore, organizzato secondo il criterio della flessibilità.

Gli spazi interni del Centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

        a) Servizi generali;

        b) Spazi riservati ai bambini;

c) Spazi riservati agli adulti (personale del centro e genitori o adulti accompagnatori).

2. Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

a) gioco;

b) cambio e servizi igienici.

3. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’attività di piccolo gruppo.

4. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi;

c) servizi igienici.

5. La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all’interno della struttura.

6. Il Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dalla stessa amministrazione.

7. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è stabilito dai parametri regionali in vigore . Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media, è di 5 metri quadrati. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

8. L’orario di apertura del Centro dei bambini e dei genitori è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

9. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un’educatrice ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

10.  Nel Centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un educatore ogni dodici bambini (1/12).

11. Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5 , previo parere del Coordinatore pedagogico,  al numero di uno ogni venti bambini (1/20).

 

Art. 9 - Centro gioco educativo

 

1. Il centro gioco educativo è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto prioritariamente a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo il criterio della flessibilità, con fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata senza la presenza dei genitori.
Il centro è privo del servizio di mensa, non vi si effettua il riposo pomeridiano e può essere prevista l’erogazione della merenda.

2. L’orario delle attività ,la loro organizzazione ed il numero di bambini ammissibili al servizio viene stabilito dall’Amministrazione Comunale tenuto conto della disponibilità delle strutture, del personale e delle esigenze dell’utenza. Può essere previsto un prolungamento estivo delle attività per il solo mese di Luglio rivolto ai bambini che già frequentano il servizio , garantendo di norma la continuità educativa.

3. Gli spazi interni del Centro gioco educativo sono costituiti da:

a) Servizi generali;

b) Spazi riservati ai bambini;

c) Spazi riservati agli adulti (personale del centro, genitori o adulti accompagnatori).

Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni educative :

              a) gioco;

              b) cambio e servizi igienici.

4. Tutti gli spazi destinati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l’attività di piccolo gruppo.

5. Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

a) zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;

b) spogliatoi 

             c) servizi igienici

6. La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non può essere inferiore allo spazio gioco complessivamente destinato ai bambini all’interno della struttura.

7. Il Comune di Montale definisce il dimensionamento della superficie di cui al comma 5 per le strutture ubicate all’interno del centro storico e di zone di elevata densità abitativa, individuate dall’Amministrazione Comunale .
8. Il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è stabilita dai parametri regionali in vigore. Lo spazio minimo per ogni bambino, calcolato in riferimento alla frequenza media, è di 4 metri quadrati. La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadri.

9. L’orario di apertura del Centro gioco educativo è stabilito dai parametri regionali in vigore e viene definito dall’Amministrazione comunale tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo. Al suo interno sono garantite forme di frequenza saltuarie o temporanee.

10. La permanenza giornaliera del bambino nel Centro Gioco Educativo è di norma di cinque ore. Il bambino può essere iscritto preferibilmente per la frequenza mattutina o quella pomeridiana. In caso di frequenza sia mattutina che pomeridiana deve essere prevista una sospensione di almeno due ore consecutive.

11. La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, è di un educatore ogni nove bambini (1/9), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

  

Art. 10 - Centro Infanzia Adolescenza e famiglia

 

Il centro Infanzia Adolescenza e Famiglia è un servizio a carattere educativo e ludico, rivolto prioritariamente a bambini e ragazzi in età compresa tra i sei ed i quindici anni , con orario flessibile , con fruizione temporanea e saltuaria nella giornata senza la presenza dei genitori .

Le attività di cui al presente articolo, svolte in orario sia mattutino che pomeridiano, costituiscono luogo di incontro per tutti i bambini/e e ragazzi/e del territorio ai quali offrono le seguenti opportunità: 

a)  spazio studio per ragazzi/e frequentanti la scuola dell’obbligo per lo svolgimento dei compiti scolastici,per acquisire un più adeguato metodo di studio e per migliorare il proprio adattamento all'ambiente normativo e relazionale della scuola.;

b)  spazio laboratorio per tutti i bambine/i e ragazze/i in età compresa tra i 6 anni e quella di assolvimento dell’obbligo scolastico con offerta quotidiana di proposte ludiche e laboratori differenziati per età;

c)   relazioni con coetanei ed adulti che consentano di rispondere ai compiti evolutivi tipici dell’età degli utenti anche tramite l'apertura alla interculturalità;

2. Le attività sono gestite da personale dipendente del Comune, con la partecipazione di figure qualificate per il sostegno scolastico e/o da personale educativo tramite convenzione con soggetti privati i cui all’art 4 comma 2 del presente regolamento.

3. Il Comune di Montale definisce l’orario di apertura e di chiusura del servizio, tenendo conto degli orari della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo secondo i parametri regionale in vigore .
4. Le attività ludiche e scolastiche  si svolgono per tutta la settimana  anche in collaborazione ed in sinergia con le istituzioni scolastiche e le associazioni del territorio.

  Art. 11 - Servizio Domiciliare

 

1. Il Comune di Montale, verificata la conformità del servizio ai requisiti di cui ai successivi commi 3 e 4, può autorizzare gli educatori iscritti all’Albo di cui all’Art. 6 del presente regolamento, o altri educatori in possesso dei titoli idonei previsti dalla normativa di settore, a svolgere il servizio presso la propria abitazione o altra della quale abbiano disponibilità.

2. Il Comune di Montale predispone un apposito procedimento amministrativo con cui autorizzare il servizio in oggetto, che fa riferimento al Servizio Funzionale 5.

3. Il servizio è rivolto ad un numero massimo di cinque (5) bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di continuità e stabilità.

4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non deve essere inferiore a quattro (4) metri quadri per bambino e comunque non è complessivamente inferiore a 10 metri quadri.

7. Il servizio domiciliare deve attenersi ai seguenti principi:

a) utilizzo del sistema delle opportunità esistenti all’interno del sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia;

b) inserimento nei piani di politica educativa e sociale territoriale;

c) raccordo con le agenzie educative presenti sul territorio;

d) interazione degli educatori e dei bambini utenti del servizio con educatori, bambini e/o gruppi di bambini operanti ed inseriti all’interno del sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia;

e) coinvolgimento diretto della famiglia nella progettazione educativa, sia come soggetto attivo che come destinataria di consulenza e sostegno;

f) coinvolgimento significativo nella progettazione delle agenzie educative presenti sul territorio;

g) collaborazione attiva e diretta con le organizzazioni locali dell'associazionismo e del volontariato;

h) partecipazione ad iniziative capaci di intervenire a favore delle utenze quali extracomunitari, nomadi, ecc.;

i) promozione di una presa di coscienza circa i problemi connessi alla educazione dei minori ed alla genitorialità, sia nell'opinione pubblica che tra gli operatori impegnati nel servizio.

 

TITOLO IV

SERVIZI RICREATIVI PER IL TEMPO LIBERO

 

Art. 12 - Finalità

 

1. La finalità dei servizi ricreativi per il tempo libero erogati dal Comune di Montale è di creare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la cultura e la pratica del gioco come fattore di fondamentale importanza e centralità nell'ambito più complessivo della qualità della vita infantile.

2. I servizi sono finalizzati ad offrire spazi, opportunità e punti di riferimento per consentire a bambini/e e ragazzi/e di esercitare, durante il tempo libero, il loro bisogno/diritto al gioco:

a) in spazi sicuri ed in ambiti di socializzazione controllata avendo a disposizione una gamma di opportunità ludiche non usuali;
b) in spazi pubblici (piazze, strade, luoghi verdi), facilmente accessibili, nei quali i bambini e i ragazzi possano muoversi e giocare da soli.

 

Art. 13 - Laboratori ludici

  

1. I laboratori ludici sono rivolti a bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, anche non residenti nel Comune di Montale. Vengono effettuati all’interno delle strutture comunali che ospitano i servizi educativi per la prima infanzia e l’adolescenza tenuto conto della disponibilità di tali strutture.

2. L’orario delle attività ed il numero massimo di bambini ammissibili al servizio viene stabilito dall’Amministrazione Comunale tenuto conto della disponibilità delle strutture, del personale e delle esigenze dell’utenza.

3. All’interno dei laboratori non è previsto il servizio mensa, e può essere prevista l’erogazione di una colazione.

 

Art. 14 - Il ludobus

 

1. Il Ludobus è un laboratorio itinerante che opera sul territorio di Montale allo scopo di:

a) portare il gioco ovunque creando opportunità che consentano ai bambini di osservare, stare e agire nell'ambiente e riconquistare il loro diritto al gioco;

b) promuovere e diffondere attività di animazione nei più diversi luoghi del territorio (piazze, parchi, zone di periferia, borghi decentrati...) per creare momenti di aggregazione intorno a particolari allestimenti ludici o ad attività di animazione, mettendo a disposizione giochi e giocattoli, proponendo attività di laboratorio e proposte educative anche allo scopo di favorire la messa in rete dei progetti e delle esperienze educative realizzate dai vari attori del sistema pubblico dell’offerta dei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza .

2. Il Ludobus dispone di un'offerta centrata su un proprio progetto di gioco/animazione  che viene proposto tenendo conto del contesto in cui si trova ad operare. I suoi interventi possono durare poche ore ed esaurirsi nell'arco di un pomeriggio, oppure riempire più giornate, a seconda del progetto che si intende realizzare e dell'allestimento ludico che richiede.

3. Il Ludobus può operare anche su richiesta di altri Enti e associazioni, sia pubbliche che private, per un massimo di una uscita mensile e per due ore di attività, previa richiesta scritta e contribuzione economica il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale.

4. Il Ludobus può operare gratuitamente nel quadro di iniziative alle quali il Comune di Montale abbia concesso il proprio patrocinio in quanto aventi particolari valenze sociali o educative.

5. Le richieste provenienti da altri Enti e Associazioni , sia pubbliche che private, aventi sede fuori dal territorio comunale devono pervenire almeno 7 giorni prima della data di utilizzo. In caso di più richieste viene data precedenza a quelle provenienti da enti pubblici. Negli altri casi viene seguito l’ordine di arrivo delle richieste al protocollo.

6. L’operatività del Ludobus è comunque subordinata alla disponibilità del mezzo ed all’impegno a garantire le seguenti condizioni da parte del richiedente:

- messa a disposizione di un’area opportunamente delimitata e protetta con tutto ciò che comporta in termini di autorizzazioni varie;
- messa a disposizione di almeno 2 operatori per affiancare la gestione del laboratorio;

- sottoscrizione di apposito impegno con il quale il richiedente si assume ogni responsabilità per danni a persone o

- cose all’interno dell’area di svolgimento delle attività;

- avvenuto pagamento dell’importo dovuto ;

Il venir meno di una sola delle condizioni sopra indicate può determinare il mancato svolgimento del servizio senza che il richiedente possa pretendere rimborso o risarcimento alcuno per le spese eventualmente sostenute.

 

TITOLO V

Animazione del tempo libero

 

Art. 15 - Finalità
 

1. Le attività di animazione del tempo libero, quali ad esempio i laboratori, i soggiorni estivi marini e montani oppure i laboratori didattici estivi, sono finalizzati a dare risposte a bisogni ludici  dei ragazzi ed a realizzare un rapporto tra scuola ed extrascuola e tra scuola ed animazione estiva.

2. Le attività tese a qualificare il tempo libero dei ragazzi:

a)  sono rivolte ai ragazzi residenti nel Comune di Montale o frequentanti le Scuole pubbliche o private convenzionate del territorio di Montale in età compresa fra i 3 anni e l’ assolvimento dell’obbligo scolastico;

b)  rispondono a bisogni peculiari dei ragazzi quali quelli di esplorazione, comunicazione, socializzazione, costruzione, avventura in quanto esperienze attraverso cui raggiungere obiettivi specifici educativi;

c)   rivestono una finalità sociale in quanto garantiscono alle famiglie un servizio di cura in un momento in cui la scuola è chiusa per le  vacanze estive.
3. Le attività di cui al presente titolo vengono organizzate, sulla base della programmazione comunale degli interventi nel settore del diritto allo studio

 

Art. 16 - Laboratori estivi
 

1. Le attività di cui al presente articolo hanno carattere non residenziale e vengono organizzate per bambini e ragazzi residenti e non nel Comune di Montale ,dando la precedenza ai ragazzi frequentanti le scuole del territorio.

I laboratori estivi sono organizzati, di norma, in collaborazione con la Scuola  e con le associazioni presenti sul territorio, avvalendosi di personale educativo specializzato secondo le seguenti modalità:

a)   presenza del servizio di refezione;

b)  organizzazione, in base all’età dei bambini e ragazzi , iniziative collaterali, quali escursioni nel paese, gite, giochi all'aperto, sport, ecc.., al fine di coinvolgere per l'intero periodo l'interesse dei ragazzi.
2. I frequentanti potranno essere allontanati dalle attività in caso di comportamento ritenuto scorretto o dannoso per se stessi e per il gruppo. L'allontanamento verrà comunicato al genitore con lettera scritta, in tal caso non è previsto nessun rimborso all'utente della quota versata

 

Art. 17 - Soggiorni estivi per ragazzi

 

1. Le attività di cui al presente articolo sono rivolte a ragazzi residenti nel Comune di Montale in età compresa fra i 6 anni e i 14 anni e possono essere organizzate secondo le seguenti modalità:

a)     direttamente dal Comune di Montale;

b)     in collaborazione con altri Comuni;

c)      avvalendosi di soggetti privati abilitati ed in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

2. Le attività di cui al presente articolo possono prevedere soggiorni marini o montani, con la presenza di accompagnatori e di animatori qualificati, da realizzarsi:

  • in campeggi pubblici o privati;
  • in edifici messi allo scopo a disposizione da altri Enti locali o dal privato sociale autorizzato;
  • in alberghi o altre strutture ricettive private

 

titolo vi

Interventi di sostegno alla genitorialita’ ed al rapporto genitori-figli

 

Art. 18 - Finalità
 

1. Gli interventi previsti dal presente Titolo sono rivolti, mediante la previsione di spazi e tempi appositi ed alla partecipazione di esperti, a gruppi di genitori per stimolare la crescita e la diffusione di una più matura cultura dell'infanzia, per l'elaborazione comune di temi importanti quali la nascita, i ruoli genitoriali  la condivisione delle responsabilità tra padri e madri, i modi di crescere i bambini nelle diverse culture.

2. Gli interventi di cui al presente Titolo sono organizzati anche con la finalità di costituire un efficace sostegno, anche individuale, ai genitori favorendo lo scambio di esperienze e di riflessione tra le famiglie;
3. Gli orari e le modalità di incontro sono flessibili allo scopo di facilitare la presenza di entrambi i genitori

 

Art. 19 - Spazio famiglie

 

1. Lo spazio famiglie è un punto d'incontro, aperto a tutti coloro che sono interessati alle iniziative proposte . E’ uno spazio in cui la famiglia è concepita come parte integrante  del sistema educativo e viene chiamata , insieme agli altri, a fornire il proprio contributo, anche operativo, ed a confrontarsi con esperti educativi.

2. Lo spazio famiglie comprende le seguenti tipologie di iniziative rivolte alle famiglie per sostenerle nei compiti educativi e di cura dei propri bambini e ragazzi:

  • conferenze con esperti su varie tematiche;
  • occasioni di incontro per gruppi familiari (coppie, genitori, nonni) per  confrontarsi sui temi legati all'essere genitori, guidati da esperti;
  • spazio di ascolto su appuntamento con la messa a disposizione di un pedagogista;
  • proposte di laboratori manuali per adulti e famiglie;
  • momenti e occasioni gioiose di incontro in piazze, strade.

3. La partecipazione alle attività è gratuita.

 

TITOLO VII

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

 

Art. 20 - Immagine dei servizi e facilità di accesso

 

1. Il Comune di Montale  garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi attivi e su quelli in via di attivazione al fine di:

- favorire l’accesso ai servizi ;

- verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi educativi.

2. Tali obbiettivi sono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi educativi  e altre iniziative specifiche di vario genere.

3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e celerità sono garantite ai cittadini per ottimizzare l’iscrizione ai servizi.
4. Il Comune di Montale realizza le attività di cui sopra con riferimento ai servizi attivi sul proprio territorio, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano semplicemente autorizzati al funzionamento ovvero inseriti nel sistema pubblico dell’offerta

 

Art. 21 - Informazione sui servizi

 

1. Il Comune di Montale coordina annualmente per la scadenza del 28 febbraio, come previsto dal Dlgs. 267/2000, la raccolta di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio e inseriti nel sistema pubblico dell’offerta.
2. Il Comune di Montale garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi educativi.
 

Art. 22 - Partecipazione delle famiglie

 

1. Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia e l’adolescenza inserito nel sistema pubblico dell’offerta , privato e del privato sociale sono garantite idonee forme di partecipazione alle diverse tipologie di servizio.

2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l’organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei  

servizi e di promozione culturale inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza dei   

progetti educativi elaborati in ognuno di essi.

3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie esprimono proposte sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi .

4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuite ad un genitore.

5. La durata in carica egli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organi elettivi, è di 2 anni, i loro  componenti sono immediatamente rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo effettivo di frequenza dei propri figli.

 

TITOLO VIII

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

 

Art. 23 - Utenza potenziale dei servizi
 

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia e l’adolescenza inserito nel sistema pubblico dell’offerta tutti i bambini in età utile  residenti e comunque temporaneamente dimoranti per comprovati motivi nel Comune di Montale, o nei Comuni con esso convenzionati fino alla copertura dei posti disponibili.

2. L’ammissione di bambini residenti in altri Comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili; tale eventualità è sottoposta altresì al vincolo di impegno, da parte del Comune di residenza del bambino, di sostenere il costo della retta se trattasi di bambini e bambine appartenenti a famiglie con disagio socio-economico o segnalate dai Servizi Sociali.

3.  Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

4. I bambini frequentanti i servizi educativi comunali di cui al presente regolamento possono essere affidati all’uscita ai genitori o a chi esercita la patria podestà indicati per iscritto. Nel caso di genitori separati o divorziati i bambini sono affidati al genitore affidatari.

 

Art. 24 - Domande di iscrizione

 

1. Il Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia o di altro servizio per l’infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta e normato dal presente regolamento provvedono, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante apposite modalità informative.

2. Tali informazioni riguardano il tipo di servizio, il suo funzionamento e i criteri selettivi per l’accesso.

3. Le domande di iscrizione vengono  effettuate utilizzando gli appositi moduli, messi a disposizione dal Comune di Montale per le differenti tipologie di servizi, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste.

4..Le domande, redatte da uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari del minore, devono essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico:

dal 1 al 31 Marzo di ogni anno per quanto riguarda i Servizi di Nido d’infanzia e Centro gioco educativo

dal 1 al 31 Maggio  per tutti gli altri servizi oggetto del presente regolamento

5.Nei servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza , nel caso si renda necessaria la formazione di una graduatoria, le domande presentate in data successiva ai termini indicati saranno accolte solo compatibilmente con i posti disponibili . Alle graduatorie di accesso , così predisposte , deve essere garantita la trasparenza della procedura seguita.

6. Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi di cui ha la titolarità, nonché a quelli accreditati e convenzionati.
7.Alla domanda possono inoltre essere allegati tutti quei documenti ritenuti utili dai richiedenti per documentare eventuali particolari situazioni di famiglia tali da determinare la precedenza in graduatoria o l'assegnazione dei punteggi indicati in

un’apposita tabella esplicativa allegata al disciplinare dei servizi educativi e scolastici.

8.La documentazione di cui al precedente comma 7 può essere resa anche a mezzo di autocertificazione da parte dei richiedenti.

9.I richiedenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi qualsiasi variazione delle condizioni del nucleo familiare che possa produrre modifiche nell’attribuzione o meno dei punteggi.

 

Art. 25 - Graduatorie di accesso per i servizi della prima infanzia  

 

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell’offerta pubblico, privato e del privato sociale superi il numero dei posti disponibili, devono essere predisposte apposite graduatorie di accesso e deve essere garantita la trasparenza della procedura seguita.

2. Le graduatorie di accesso ai servizi  educativi comunali di cui al presente regolamento vengono approvate dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5  sulla base di un disciplinare stabilito dalla Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) viene data priorità ai bambini residenti nel Comune di Montale;

b) deve essere favorita l’ammissione diretta di bambini diversamente abili, di bambini con vulnerabilità sociali ed economiche valutati e proposti dal Servizio Sociale Professionale competente;

c) devono essere attribuiti punteggi differenziati sulla posizione lavorativa dei genitori, sull’orario ed il luogo di lavoro degli stessi, sul numero dei figli, sulla presenza dei nonni e su eventuali prestazioni di assistenza da parte dei genitori ad un familiare convivente o non, dando priorità ai bambini con entrambi i genitori occupati e, a parità di punteggio, a quelli maggiori di età.

3. Il Comune ed i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema dell’offerta pubblico, privato e del privato sociale sono tenuti a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie ed urgenti  in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

4. I bambini già frequentanti i servizi educativi della prima infanzia ed adolescenza  del Comune nell’anno scolastico precedente hanno diritto di priorità nell’accesso ai medesimi per l’anno successivo. Tale diritto è rinnovato ogni anno di permanenza nei servizi della prima infanzia dietro apposita domanda scritta .

5  Il Comune di Montale predispone un’apposita tabella relativa ai criteri e ai punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione della graduatoria secondo le disposizioni regionali in vigore.

6. Il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5  provvede a comunicare, tramite lettera raccomandata A.R., ai richiedenti che si sono collocati in posizione utile l'ammissione del proprio figlio al servizio educativo richiesto.

7. I richiedenti, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6, decidono se inserire o meno il bambino al servizio educativo richiesto dandone comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi  

8 Trascorso tale termine senza alcuna risposta l’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi non tiene più conto della richiesta e provvede a contattare altri richiedenti secondo l'ordine di graduatoria.

 

Art. 26 - Frequenza
 

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell’offerta garantiscono:

a) la realizzazione, in anticipo rispetto all’inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell’inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all’interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo;

b) la realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all’inizio della frequenza;

c) forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.

2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all’inizio della frequenza dei bambini, ove previste dal progetto educativo,  sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d’uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto educativo ed organizzativo dei servizi educativi per l’infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento stabile dei servizi.

4. Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori ai trenta giorni possono dar luogo alla esclusione dal servizio previo accertamento, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza.

5. Nel caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi, per la riammissione al servizio è necessario presentare il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione.

6. Quando l'assenza non sia dovuta a malattia la riammissione avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta da uno dei genitori.

7. Il ritiro dal servizio deve essere sempre comunicato per iscritto , da parte di uno dei soggetti esercitanti la patria potestà ovvero affidatari del bambino.

Il pagamento della quota di contribuzione cessa di decorrere alla data della rinuncia scritta .

8.  La presenza o l'assenza di ogni singolo bambino vengono giornalmente riportate su apposito registro.

9. L’ammissione di bambini diversamente abili si accompagna, in relazione all’entità del disagio, all’incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione di un posto nella quota di iscrizione della sezione di appartenenza .

10. Nei servizi per l’infanzia, i nuovi inserimenti di bambini si realizzano, di norma, nel mese di settembre.
I bambini che, all’inizio dell’anno scolastico, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola per l’infanzia, possono proseguire fino alla conclusione dell’anno scolastico.

Art. 27 - Contributo economico delle famiglie al costo dei servizi

 

1. Gli utenti dei servizi educativi per la prima infanzia e degli altri servizi educativi comunali inseriti nel sistema pubblico dell’offerta sono tenuti a contribuire economicamente alla parziale copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di una tariffa stabilita con apposito atto della Giunta Comunale.

2. Nei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell’offerta la partecipazione economica degli utenti è da calcolare relativamente alle spese di gestione, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

3. La quota di partecipazione da parte della famiglie degli utenti viene  stabilita da un apposito disciplinare nel quale sono individuati i criteri e le modalità di agevolazione delle prestazioni approvato con atto della Giunta Municipale

4. Per la determinazione della situazione  economica del richiedente il servizio si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ISEE ai servizi ed alle prestazioni agevolate comunali di cui alla delibera di C.C n 110 del 30/12/2004

 

 Art. 28 - Criteri per la determinazione delle tariffe

 

1.Coloro che intendono ottenere l’esonero o la riduzione dal pagamento dei servizi educativi per la prima infanzia e l’adolescenza  devono inoltrare domanda su apposito modulo dell’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi educativi dal 1 Maggio al 31 Luglio  a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico nel quale sono indicati i livelli ISEE .

I moduli per la compilazione delle domande devono essere presentati , entro i limiti indicati , all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Montale .

2. La quota di partecipazione da parte delle famiglie degli utenti viene  stabilita da apposito disciplinare nel quale sono individuati i criteri e le modalità di agevolazioni delle prestazioni approvato con atto della Giunta Municipale.

 

Art. 29 - Pagamento della tariffa  

 

1. Il pagamento della tariffa viene effettuato entro il termine indicato nell’apposito Bollettino di C/C postale.   

Nella quota saranno conteggiati i giorni delle presenze e delle assenze.

2. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione entro la data di scadenza del bollettino di riferimento verranno applicati gli interessi di mora previsti per legge .

3. Per quanto riguarda i servizi di animazione estiva del tempo libero di cui al titolo IV del presente regolamento si precisa che:

a)   la quota di partecipazione, deve essere pagata  prima dall'inizio delle attività tramite bollettino di C/C postale intestato al Comune di Montale;

b)   la copia della ricevuta dovrà essere esibita il primo giorno di inizio delle attività, in caso contrario il bambino non potrà essere ammesso al servizio.

4. Le famiglie utenti del servizio sono tenute a conservare le ricevute dei pagamenti per  5 anni.
5. L’Amministrazione Comunale procede alla verifica dei pagamenti effettuati , iscrivendo a ruolo coattivo chi risulterà inadempiente ai controlli effettuati.


TITOLO IX

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

Art. 30 - Coordinamento  tecnico - pedagogico

 

1. Il Comune di Montale, come pure il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta, assicura le funzioni di direzione organizzativo gestionale e di coordinamento tecnico-pedagogico. Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

a. Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;

b. Indirizzo, sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli educatori ed operatori dei servizi educativi ;

c. Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento;

d. Promozione dell’integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e l’adolescenza con gli altri servizi educativi, sociali, culturali, sanitari del territorio ;

e. Promozione e monitoraggio della qualità;

f.  Sviluppo della cultura dell’infanzia e l’adolescenza all’interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma garantisce l’unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia, anche nella direzione di ottimizzare, nell’ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l’impiego razionale delle risorse.

 

 

Art. 31 - Organizzazione del lavoro nei servizi

 

1. Il personale – educativo ed ausiliario – è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali vigenti in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell’articolazione dei turni.

2. Il personale – educativo ed ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.

3. Il Gruppo degli Operatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell’elaborazione e dell’aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste etc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell’anno.

5. Educatori e operatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l’orario di apertura del servizio all’utenza. L’orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale , aggiornamento e formazione.

6. Le attività educative all’interno dei servizi sono organizzate privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie sono adottate per consentire un inserimento  graduale e attivo dei bambini alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare. L’attenzione al rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori consente di stabilire un contesto di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l’esperienza dei bambini nei servizi educativi . Un’attenta predisposizione dell’ambiente e delle risorse di materiali al suo interno promuovono nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazioni positive fra bambini e fra bambini e adulti. L’organizzazione dei tempi di vita quotidiani sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. L’organizzazione complessiva e armonica, da parte degli educatori, delle diverse situazioni di cura, gioco e socialità è tesa a rendere piacevole e produttiva l’esperienza dei bambini all’interno dei servizi educativi .

 

Art. 32 - Titolo di studio e  Formazione permanente

 

1. Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo comunale è la qualificazione del personale che vi opera.

Gli educatori inseriti nel sistema educativo pubblico, privato e del privato sociale del Comune devono possedere i titoli previsti dalle vigenti normative e regolamenti attuativi regionali .

2. Il Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per l’infanzia, inserito nel sistema pubblico dell’offerta, provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente che rientrano nell’uso del monte ore annuale.
3. Previa autorizzazione specifica da parte del Soggetto gestore sono ammissibili situazioni di tirocinio all’interno dei Servizi inseriti nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di cui al presente regolamento.
 

Art. 33 - Servizio di refezione

 

1. Nei servizi in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa scolastica  sia per i bambini che per il personale.

2. Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menu) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda U.S.L. n°3.

Art. 34 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici
 

1. Il Comune di Montale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia e l’adolescenza  sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:

a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;

b) procedura  delle segnalazioni dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

 

TITOLO X

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO  

 

Art. 35 - Autorizzazione al funzionamento

 

1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi rivolti ai bambini 0-3, ai sensi delle normative e regolamenti attuativi regionali.

2. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:

a) il possesso dell’autorizzazione all’apertura

b)la corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento.

c)il rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal presente regolamento.

d)la partecipazione delle famiglie alle scelte educative

e)la corrispondenza dei titoli di studio degli operatori - educatore e operatore ausiliario - assegnati al servizio, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;

f)la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro unitamente ai

requisiti igienico sanitari.

3. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia di cui al presente regolamento deve rivolgere al Comune di Montale domanda di autorizzazione al funzionamento.

4. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel comma 2 e deve essere corredato da copia del documento di cui all’art. 4 comma 2 del  Lgs. 626/1994 come modificato dal D. Lgs. 242/96 ovvero dall’autocertificazione di cui all’art 4 comma 11 del medesimo D.Lgs 626/94

5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza se  il soggetto gestore non fornisce, entro il 31 gennaio di ogni anno al Comune di Montale quanto stabilito al comma 2. La domanda per il rinnovo triennale dell'autorizzazione deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di conferma della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

6. Il soggetto gestore di un servizio autorizzato al funzionamento è altresì tenuto, a pena di decadenza dell'autorizzazione in corso o di non procedibilità della sua richiesta di rinnovo, a rimettere annualmente al Comune , entro il 31 Gennaio , i seguenti dati di consuntivo:

- dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, ai fini del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;

- numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

- numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

- idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze;

- periodo di apertura e costo totale del servizio;

- ammontare della retta media mensile a carico delle famiglie.

7. Il Comune di Montale predispone un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento .L’Ufficio Comunale competente rilascia l’autorizzazione al funzionamento dopo aver acquisito dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5 il nulla-osta relativo ai requisiti di cui sopra.

8. I Servizi Educativi per la prima infanzia privati, esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione, hanno un anno di tempo per l'adeguamento a partire dalla comunicazione ufficiale trasmessa dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5. In tale periodo possono essere autorizzati al funzionamento con specifico atto in via transitoria.

 

 

Art. 36 - Accreditamento

 

1. Sono interessati al regime dell'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia disciplinati dal presente regolamento.

2. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:

a) il possesso dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;

b)l’esistenza del progetto organizzativo del servizio definito in relazione ai principi individuati nel presente regolamento;

c)l’ applicazione della normativa contrattuale vigente in materia di personale;

d) la disponibilità dichiarata ad intrattenere scambi con altri servizi della rete comunale;

e)la disponibilità dichiarata ad assicurare nell’ambito dell’orario di lavoro del personale un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Comune di Montale o altri Comuni dell’Area Pistoiese;

f)la previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;

g) disponibilità all'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;

h) disponibilità dichiarata ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione alcuna , favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio culturale e/o portatori di handicap, nonché di bambini il cui nucleo familiare sia monoparentale e di bambini nel cui nucleo entrambi i genitori siano occupati;

i) esistenza di posti riservati per le emergenze;

f) articolazione delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

3. Per i servizi privati, l'accreditamento costituisce condizione essenziale per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente convenzionamento con il Comune di Montale.

4. Il gestore privato di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune di Montale.

5. La domanda di accreditamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel precedente comma 2.

 6. L'accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza se  il soggetto gestore non fornisce al Comune,    entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni richieste quali:

-dati individuali anonimi inerenti i bambini e le famiglie, al fine del monitoraggio delle caratteristiche degli utenti;

-numero dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio;

-numero degli operatori impiegati, distinti in educatori e operatori ausiliari e titolo di studio posseduto da ognuno;

-idonea certificazione attestante la regolarità contributiva ed assicurativa in relazione al personale alle proprie dipendenze.

-periodo di apertura e costo totale del servizio;

-ammontare della spesa di contribuzione media mensile a carico delle famiglie;

-esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità, nel caso che il loro impiego sia stato richiesto nel periodo precedente;

-dichiarazione del rispetto di tutti gli elementi che costituiscono requisiti per l'accreditamento di cui al precedente comma 2.

 7.La domanda per il rinnovo triennale dell’accreditamento deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento o nella conferma annuale del possesso dei requisiti richiesti , ovvero in caso di variazioni , la loro specifica descrizione.

7. per il8. Il Comune di Montale predispone un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell’accreditamento, a cura del Funzionario Responsabile del  Servizio Funzionale n 5.

 

Art. 37 - Vigilanza
 

1. Il Comune di Montale, attraverso l’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi Educativi  vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse.
2. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, il Comune rilevi la non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida a ottemperare alle condizioni richieste, alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento dietro apposito atto redatto dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale n 5

TITOLO XI
NORME FINALI

Art. 38 - Norma finale

 

1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizione di legge in materia.

2.I