REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA
* Approvato dal C.C. con delibera n.
54 del 12.6.1997
* Modificato dal C.C. con delibera n. 19 del 13.2.1998
TESTO COORDINATO
I N D I C E
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Istituti di bellezza
Art. 4 - Autorizzazione
Art. 5 - Svolgimento dell'attività fuori
dall'esercizio
Art. 6 - Domande per l'autorizzazione
Art. 7 - Requisiti
Art. 8 - Distanza minima tra esercizi
Art. 9 - Superficie minima dei locali
Art. 10 - Requisiti igienico sanitari e di
sicurezza
Art. 11 - Destinazione d'uso dei locali
Art. 12 - Commissione - Composizione e
funzionamento
Art. 13 - Commissione - Competenze
Art. 14 - Accoglimento o diniego della domanda
Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione
Art. 16 - Attivazione dell'esercizio
Art. 17 - Sospensione dell'attività
Art. 18 - Trasferimento della sede
Art. 19 - Ampliamento della sede
dell'esercizio
Art. 20 - Subingresso
Art. 21 - Affittanza dell'esercizio
Art. 22 - Successione ereditaria
Art. 23 - Unicità dell'autorizzazione
Art. 24 - Orario giornaliero e giornate di
chiusura
Art. 25 - Esposizione dell'autorizzazione e
pubblicità delle tariffe
Art. 26 - Controlli
Art. 27 - Sanzioni
Art. 28 - Ricorsi
Art. 29 - Norme transitorie
Art. 30 - Abrogazione norme precedenti
Art. 31 - Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di
estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o
di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono
disciplinate nel territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata
dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 74 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche
presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, in cui vengono esercitate,
siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti, non ricavati da
altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso
indipendente.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il richiedente l'autorizzazione
deve sottoscrivere atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle Autorità
competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
4. Non sono soggette alla pianificazione disciplinata dal presente
regolamento le autorizzazioni per l'attività di barbiere, di parrucchiere e di estetista
svolte all'interno di ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, carceri; tali
autorizzazioni, che possono essere a carattere permanente o temporaneo, non sono
trasferibili e sono soggette a rinnovo annuale.
Art. 2
Definizioni
1. Per attività di barbiere, di parrucchiere e di estetica si
intendono:
a) per barbiere, l'attività
relativa alle seguenti prestazioni esercitate su persone di sesso maschile: rasatura della
barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione dei capelli, applicazione di
parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico dei capelli,
prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico;
b) per parrucchiere,
l'attività relativa alle seguenti prestazioni esercitate indifferentemente su persone di
entrambi i sessi: rasatura della barba, taglio, acconciatura, colorazione e decolorazione
dei capelli, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al
trattamento estetico dei capelli, prestazioni semplici di pedicure e manicure estetico;
c) per estetista, l'attività
esercitata su persone di entrambi i sessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 gennaio
1990, n. 1, e comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso
l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi presenti. In tali attività, l'uso dei
prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e l'uso degli
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono regolamentati dalla legge regionale 17
ottobre 1994, n. 74 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1. Sono esclusi
comunque i tatuaggi e le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità
di carattere medico-curativo-sanitario per i quali necessita l'intervento del medico.
Art. 3
Istituti di bellezza
1. Per Istituto di bellezza si intende l'insieme delle attività di
parrucchiere e di estetista svolte in un'unica sede purchè i due settori siano distinti.
2. L'autorizzazione per Istituto di bellezza è rilasciata dal
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" sentita
la Commissione di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione per Istituto di bellezza può essere rilasciata
nelle tre forme seguenti:
a) Istituto di bellezza in forma societaria con
almeno due qualifiche per parrucchiere e per estetista;
b) Istituto di bellezza in forma singola con il
richiedente in possesso delle qualificazioni di parrucchiere e di estetista;
c) Istituto di bellezza nel quale vengono concentrate
le due attività di parrucchiere e di estetista con conseguente cessazione delle
autorizzazioni singole.
Art. 4
Autorizzazione
1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di barbiere,
parrucchiere ed estetista è rilasciata dal dal Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale 3 "Polizia Municipale" sentita la Commissione di cui all'articolo 12
del presente regolamento ed è subordinata ai requisiti previsti dall'articolo 7 dello
stesso.
2. Le autorizzazioni indicate al comma 1 e all'articolo 3 non sono
soggette a rinnovo annuale.
Art. 5
Svolgimento dell'attività fuori dall'esercizio
1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono
solo occasionalmente essere esercitate al domicilio del cliente dai titolari, soci,
dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di
persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione o per particolari straordinarie
occasioni.
2. E' comunque vietato esercitare le attività indicate al comma 1 in
forma ambulante o di posteggio.
Art. 6
Domande per l'Autorizzazione
1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere
redatta in carta legale e deve contenere i seguenti dati:
a) se trattasi di persona fisica: generalità,
nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico e codice fiscale;
b) se trattasi di società: denominazione o ragione e
sede sociale, eventuale insegna e numero di iscrizione al registro delle imprese, recapito
telefonico e codice fiscale.
2. Nella domanda deve essere indicata l'ubicazione dei locali in cui si
intende svolgere l'attività richiesta, con specificato se questi sono posti o meno a
piano terra, nonchè se l'attività viene svolta in un locale pubblico o presso il
domicilio dell'esercente o presso Enti, Uffici, Associazioni o negli appositi reparti
degli Alberghi diurni o Hotels, presso Palestre, Clubs privati, Case di cura, Ospedali,
Ricoveri per anziani, Istituti di estetica medica.
3. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) attestato relativo ai
requisiti professionali di cui alla legge 161/63 e successive modificazioni ed
integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere
e di parrucchiere o attestato relativo ai requisiti professionali di cui alla legge 1/90
per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista. Tali
requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o al direttore di azienda o,
quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443,
della qualificazione dei soci come previsto dalle leggi 161/63, 1142/70 e 1/90;
b) planimetria in scala
1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività, firmata dal richiedente e da un
tecnico iscritto all'albo;
c) copia dell'atto
costitutivo e dello statuto della società, aggiornati e munite di prova dell'avvenuta
registrazione.
Art. 7
Requisiti
1. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'esistenza
dei requisiti di distanza tra gli esercizi, di superficie minima dei locali, di idoneità
igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili e di destinazione
d'uso dei locali artigianale o commerciale.
2. I suddetti requisiti sono specificati negli articoli seguenti.
Art. 8
Distanza minima tra esercizi
1. L'autorizzazione all'apertura di un esercizio può essere
rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si richiede l'apertura e i preesistenti
esercizi dello stesso tipo intercorra la distanza minima di m. 400. A tal fine gli
esercizi di barbiere si considerano compresi nella stessa tipologia di quelli di
parrucchiere.
2. La distanza viene misurata secondo la via più breve. E' data
facoltà alla Commissione, nei casi di incerta interpretazione, di indicare quale debba
essere il percorso ai fini della determinazione della distanza.
3. Il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale", sentita la Commissione di cui all'articolo 12, ha facoltà comunque di
concedere discrezionalmente l'autorizzazione in deroga alle disposizioni relative alle
distanze minime stabilite, qualora si verifichino esigenze di servizi dettate da sviluppi
edilizi che superino le previsioni urbanistiche.
4. Per l'insediamento di Istituti di bellezza si dovrà tenere conto
delle distanze minime previste per i singoli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista
ed Istituti di bellezza.
Art. 9
Superficie minima dei locali
1. La superficie dell'esercizio di barbiere, di parrucchiere e di
estetista non dovrà essere inferiore a mq. 20 compreso lo spazio occupato dalle
attrezzature ed escluse le superfici di servizio.
2. La superficie dell'Istituto di bellezza non dovrà essere inferiore
a mq. 80 compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di
servizio.
Art. 10
Requisiti igienico sanitari e di sicurezza
1. I locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente
regolamento nonchè le attrezzature e le suppellettili utilizzate, devono corrispondere
alle seguenti prescrizioni igienico-sanitarie:
a) l'altezza minima netta dei locali non deve essere
inferiore a m. 2,70 e gli eventuali soppalchi devono essere conformi alle prescrizioni del
regolamento edilizio;
b) i locali devono essere convenientemente arieggiati
mediante vasistas sovrapposto alla vetrata se al piano strada o mediante finestre
regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori;
c) il pavimento deve essere di materiale
impermeabile, compatto, levigato; le pareti devono essere o di materiale lavabile o
imbiancate con vernici che si prestino allo stesso trattamento;
d) l'illuminazione naturale, ove insufficiente,
dovrà essere integrata adeguatamente da quella artificiale;
e) la porta esterna del locale, qualora abbia accesso dalla
pubblica via o cortile, quando è aperta, dovrà essere munita, se necessario, di tenda
idonea ad ostacolare l'ingresso degli insetti;
f) il retro bottega dovrà essere arieggiato mediante
finestra munita, se necessario, di rete metallica atta ad impedire l'ingresso di insetti,
ove non fosse possibile arieggiare direttamente dall'esterno, si dovrà disporre di una
canna di ventilazione corredata di idoneo aspiratore elettrico. Il retrobottega dovrà
essere fornito di idoneo recipiente con coperchio per la raccolta della spazzatura; di
idoneo armadietto e/o contenitori per la biancheria sporca e pulita;
g) salvo il caso di una nuova gestione, per gli
esercizi esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte in ordine
alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche, non è prescritto il
requisito di cui alla precedente lettera f) sempre che lo spazio di cui dispongono gli
esercizi stessi non permetta di predisporre il retrobottega, anche mediante innalzamento
di un divisorio;
h) ogni esercizio dovrà essere provvisto di
regolamentare servizio igienico proprio e antibagno con finestra, munita, se necessario,
di rete metallica atta ad impedire l'ingresso degli insetti, o di canna di ventilazione,
nel qual caso si applicherà, alla base, un elettroaspiratore collegato, per il
funzionamento, all'interruttore di accensione della luce del locale. Il servizio dovrà
essere corredato di lavandino con acqua corrente. Gli esercizi che alla data di entrata in
vigore delle norme introdotte a seguito della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modifiche non sono in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera e che per
ragioni tecniche non possono dotarsi dei servizi igienici, devono dimostrare di averne a
disposizione uno nelle immediate adiacenze;
i) tutti gli impianti tecnici e tecnologici
(elettricità, gas, acqua etc) devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti;
l) ogni posto di lavoro dovrà essere munito di
lavandino servito da acqua corrente calda e fredda;
m) i sedili dovranno essere rivestiti da materiale
lavabile o formati da altro materiale idoneo allo scopo;
n) l'esercizio dovrà disporre di un numero di
asciugamani o di accappatoi sufficienti a consentire il cambio ad ogni servizio. Comunque
detto numero non potrà essere minore di 12 (dodici) asciugamani e 6 (sei) accappatoi per
ogni posto di lavoro;
o) i rasoi, le forbici, i pettini ecc. dopo l'uso
devono essere disinfettati con idoneo antisettico o sistema di sterilizzazione. Per
cospargere cipria o borotalco si deve far uso esclusivamente di nebulizzatori di gomma o
di plastica. La detersione del volto dopo la rasatura sarà fatta con acqua corrente senza
l'uso di spugna o simili che non siamo mono uso. Tutti gli strumenti e le suppellettili
devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza;
p) tinture, fissativi e altri preparati impiegati non
devono contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e devono rispondere alle
disposizioni di legge vigenti;
2. Tutto il personale che svolge le attività disciplinate dal presente
regolamento:
a) dovrà essere in possesso di libretto sanitario di
cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rilasciata dalla competente
Azienda U.S.L. Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare tempestivamente
l'U.S.L. di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se di pelle,
che si manifestasse sul personale addetto. Le persone affette da malattie contagiose o
parassitarie della pelle o da eruzioni cutanee, non potranno essere servite negli esercizi
di cui al presente regolamento. Nel caso ciò avvenisse inavvertitamente dovrà essere
provveduto immediatamente a disinfettare la biancheria e gli strumenti usati;
b) deve indossare, durante il lavoro, una sopravveste
bianca o di altro colore chiaro sempre in stato di perfetta nettezza. Dovranno inoltre
curare l'igiene personale e particolarmente la pulizia delle mani e delle unghie;
c) qualora intenda effettuare il servizio a domicilio
di clienti dovrà recarvisi fornito di valigeria contenente gli attrezzi da lavoro
necessari ed attenersi alle disposizioni di cui alle precedenti lettere o) e p) del comma
1.
3. L'accertamento di quanto sopra viene richiesto d'ufficio agli organi
dell'Azienda U.S.L., previa presentazione da parte dell'interessato degli atti necessari.
Art. 11
Destinazione d'uso dei locali
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al certificato di
destinazione ad uso artigianale ovvero ad uso commerciale dell'esercizio ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Tale documentazione è acquisita
d'ufficio dall'Amministrazione comunale, previa presentazione da parte dell'interessato
degli atti necessari.
Art. 12
Commissione - Composizione e funzionamento
1. La commissione consultiva comunale prevista dalle leggi 14
febbraio 1963, n. 161 e 23 dicembre 1970, n. 1142, integrata ai sensi della legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 74 attuativa della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è composta:
- dal Sindaco o da un suo
delegato che la presiede;
- da 5 rappresentanti delle
categorie artigianali designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a
livello provinciale, di cui 3 per le attività di barbiere e parrucchiere e 2 per
l'attività di estetista;
- da 3 rappresentanti nominati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
- da un rappresentante dell'Azienda
U.S.L.;
- dal Comandante della Polizia
Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante della
Commissione Provinciale dell'Artigianato o suo delegato artigiano della categoria
residente nel Comune di Montale.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo possono nominare dei
supplenti.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
dipendente del Comune nominato dal Sindaco.
4. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, dura in carica
cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti nel
periodo di validità della stessa a seguito di dimissioni, decesso, o in caso di decadenza
per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo, per tre volte
consecutive.
6. La Commissione è convocata dal Presidente. L'ordine del giorno deve
essere inviato ai membri, tramite lettera raccomandata, almeno otto giorni prima di
ciascuna riunione.
7. La seduta della Commissione è valida con la presenza della
maggioranza assoluta dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto può essere
segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
Art. 13
Commissione - Competenze
1. La Commissione di cui all'articolo 12 esprime pareri preventivi
obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
a) approvazione e modifica del
regolamento comunale;
b) rilascio o diniego di
autorizzazione;
c) trasferimento
dell'attività autorizzata in altra sede;
d) ampliamento delle attività;
e) decadenza e revoca
dell'autorizzazione.
2. Non sono sottoposte all'esame della Commissione i subingressi e gli
ampliamenti delle superfici.
3. Il Sindaco ha facoltà di richiedere alla commissione la
formulazione di pareri sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e su
ogni altro problema di rilievo riguardante la disciplina del comparto.
Art. 14
Accoglimento o diniego della domanda
1. La decisione del Funzionario Responsabile del Servizio
Funzionale 3 "Polizia Municipale", sull'accoglimento o diniego motivato
dell'autorizzazione, deve essere notificata all'interessato entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 12.
2. A decorrere dalla notifica del provvedimento di rilascio
dell'autorizzazione, l'interessato ha 60 giorni di tempo per completare la documentazione
richiesta dall'Amministrazione, ai sensi del vigente regolamento e ritirare
l'autorizzazione, pena la decadenza. In caso di comprovata necessità, il termine può
essere prorogato dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale".
Art. 15
Rilascio dell'autorizzazione
1. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata
comunicazione ai seguenti uffici:
a) Commissione
Provinciale per l'Artigianato;
b) Camera di Commercio;
c) Ufficio tributi del Comune;
d) Azienda U.S.L. competente per territorio.
2. Anche per la revoca dell'autorizzazione viene data la
comunicazione di cui al comma 1.
Art. 16
Attivazione dell'esercizio
1. IL titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro
sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione pena revoca della stessa.
2. In caso di comprovata necessità il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" può prorogare il termine di cui al
comma 1.
Art. 17
Sospensione dell'attività
1. La sospensione dell'attività qualora superi i 30 giorni deve
essere motivata e comunicata dal titolare al Sindaco.
2. In caso di sospensione dell'attività superiore ad un anno, il
Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone
la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di comprovata necessità il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" può prorogare il termine di cui al
comma 2.
Art. 18
Trasferimento della sede
1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'esercizio devono
presentare apposita domanda al Sindaco osservando le norme contenute nel presente
regolamento.
2. La nuova sede dell'esercizio dovrà rispettare i requisiti previsti
dall'articolo 7 del presente regolamento.
3. Nel caso che il trasferimento dell'esercizio sia richiesto per una
posizione distante dalla sede attuale non oltre 500 metri, misurati seguendo il percorso
pedonale più breve, la distanza minima indicata nell'articolo 8 è ridotta alla metà, a
condizione che l'attività nella citata sede sia stata esercitata per almeno 3 anni.
4. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità,
fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale", sentita la Commissione, può
consentire il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle
norme sulla distanza minima tra esercizi previste dall'articolo 8 del presente
regolamento.
Art. 19
Ampliamento della sede dell'esercizio
1. L'ampliamento dei locali di un esercizio esistente deve
essere autorizzato dal Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale". L'utilizzazione dei nuovi locali è subordinata al possesso dei
requisiti igienico-sanitari e di idonea destinazione d'uso dei locali.
Art. 20
Subingresso
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio tra
vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi
subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo
trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione
prevista dall'articolo 6.
2. Nel caso di subentro per atto tra vivi, il subentrante per ottenere
a proprio nome una nuova autorizzazione, deve presentare domanda al Sindaco corredata
dalla seguente documentazione:
a) atto di trasferimento dell'azienda registrato
all'Ufficio del Registro;
b) certificato attestante la qualificazione
professionale come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
c) l'autorizzazione in originale del dante causa.
3. Nel caso di subentro per causa di morte, il subentrante per ottenere
a proprio nome una nuova autorizzazione, deve presentare domanda al Sindaco corredata
dalla seguente documentazione:
a) certificato di morte del titolare
dell'autorizzazione;
b) atto notorio dal quale risulti l'erede o gli eredi
legittimi;
c) eventuale dichiarazione di rinuncia da parte degli
eredi;
d) certificato attestante la qualificazione
professionale come richiesto dall'articolo 6 del presente regolamento;
e) l'autorizzazione in originale del dante causa.
4. Il subentro non prevede l'adeguamento alle superfici minime.
5. Il rilascio dell'autorizzazione in subingresso è subordinato
all'idoneità sanitaria del locale.
Art. 21
Affittanza dell'esercizio
1. Nel caso di trasferimento della sola gestione dell'azienda, o
parte di essa, sia tra vivi o in caso di morte, l'autorizzazione rilasciata al subentrante
è valida fino alla data in cui ha termine la gestione, ed alla cessazione della medesima,
è sostituita da nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto
ad ottenerla semprechè ne faccia richiesta al Sindaco entro centottanta giorni dalla data
di cessazione della gestione.
2. La domanda presentata da colui che prende in gestione l'azienda deve
essere corredata da:
a) qualificazione professionale di cui all'articolo
6;
b) atto d'affitto d'azienda regolarmente registrato.
Art. 22
Successione ereditaria
1. In caso di morte, di invalidità ecc. dell'intestatario
dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite
dall'articolo 5, comma 3, della legge 443/85.
2. La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla
presentazione della domanda.
Art. 23
Unicità dell'autorizzazione
1. Un solo soggetto, persona fisica o giuridica, può essere
titolare di più autorizzazioni afferenti ad esercizi distinti, a condizione che in
ciascuna sede venga assicurata la presenza di persona qualificata alla conduzione
dell'esercizio, in qualità di dipendente o socio o collaboratore di impresa.
2. I titolari di autorizzazione comprendente l'attività di
"barbiere" o di "parrucchiere" e di "estetista", hanno la
facoltà di scindere le due attività mediante l'affittanza pro-tempore ovvero la cessione
di uno dei due rami d'azienda, anche nello stesso locale.
Art. 24
Orario giornaliero e giornate di chiusura
1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di
chiusura sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria
più rappresentative a livello provinciale.
2. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per
l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti d'orario.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di rendere noto al
pubblico con l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno:
a) l'orario giornaliero;
b) le giornate di chiusura;
c) la chiusura per ferie.
Art. 25
Esposizione dell'autorizzazione e pubblicità delle tariffe
1. Il titolare dell'esercizio ha l'obbligo di esporre al
pubblico, in modo ben visibile, l'autorizzazione amministrativa e il tariffario delle
prestazioni.
Art. 26
Controlli
1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività
previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli
in tutti i locali in cui si svolgono le attività.
Art. 27
Sanzioni
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o di
parrucchiere senza i requisiti professionali e/o senza l'autorizzazione comunale, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire unmilione.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i
prescritti requisiti professionali, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duemilioni a lire diecimilioni, prevista dall'articolo 10, comma 1,
della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74.
3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza
l'autorizzazione comunale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire unmilione a lire duemilioni, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge
4 gennaio 1990, n. 1.
4. Quando è accertata una delle violazioni previste dai commi 1,
2 e 3, il Funzionario Responsabile del Servizio Funzionale 3 "Polizia
Municipale" ordina la cessazione dell'attività e la chiusura dell'eventuale locale.
Qualora l'ordine di chiudere il locale non venga eseguito, il Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" dispone l'esecuzione forzata a spese
dell'interessato.
5. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma
di lire trecentomila nei confronti di chi:
a) cede abusivamente ad altri la gestione
dell'esercizio;
b) cede abusivamente ad altri l'autorizzazione;
c) non osserva le norme igieniche-sanitarie;
d) amplia i locali dell'esercizio
senza chiedere l'autorizzazione o prima di ottenerla;
e) trasferisce l'attività in altra
sede senza chiedere l'autorizzazione o prima di ottenerla;
f) esercita l'attività in forma
ambulante o di posteggio.
6. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma
di lire centomila nei confronti di chi:
a) non tiene esposta
l'autorizzazione;
b) non rispetta l'orario;
c) non tiene esposta la tabella
indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe
delle prestazioni;
d) viola le altre disposizioni
previste dal presente regolamento.
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni
si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 28
Ricorsi
1. Contro il provvedimento del Funzionario Responsabile del
Servizio Funzionale 3 "Polizia Municipale" che rifiuti l'autorizzazione o ne
disponga la decadenza è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di notificazione delle decisioni o da quella di piena conoscenza della stessa.
Art. 29
Norme transitorie
1. Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento si
trovano in possesso di una autorizzazione con l'indicazione "barbiere",
"parrucchiere uomo", "parrucchiere donna" hanno facoltà di chiedere
al Sindaco la nuova dizione "parrucchiere" semprechè sia provata la
qualificazione professionale sia "per uomo" sia "per donna".
2. La richiesta di cui al precedente comma 1 può essere presentata
anche dal subentrante.
Art. 30
Abrogazione norme precedenti
1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali riguardanti le
attività di barbiere, parrucchiere ed estetista e, in modo particolare, quelle contenute
nel regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 274 del 15.9.1989.
Art. 31
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo
regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo
comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. |