REGOLAMENTO COMUNALE DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 110 DEL
22/12/1995
INDICE
CAPO I - NORME
GENERALI
Art. 1 - Contenuto del regolamento
Art. 2 - Comunicazione del regolamento
CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Art. 3 - Compiti
Art. 4 - Competenza territoriale
CAPO III - CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Art. 5 - Istituzione del Corpo
Art. 6 - Direzione e vigilanza
Art. 7 - Stato giuridico ed economico del personale
Art. 8 - Organico
Art. 9 - Organizzazione tecnico operativa
Art. 10 - Qualità rivestite dal personale del Corpo
Art. 11 - Gerarchia
Art. 12 - Compiti del Comandante
Art. 13 - Compiti dei Sottufficiali
Art. 14 - Compiti degli Agenti
CAPO IV - MODALITA' PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 15 - Finalità dei servizi
Art. 16 - Ordini e disposizioni di servizio
Art. 17 - Obbligo di intervento e di rapporto
Art. 18 - Presentazione in servizio
Art. 19 - Orario di servizio e orario di lavoro
Art. 20 - Prolungamento del servizio
Art. 21 - Reperibilità
Art. 22 - Mobilitazione, necessità ed emergenze
Art. 23 - Inidoneità psico-fisica
CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 24 - Norme generali di comportamento
Art. 25 - Riservatezza e segreto d'ufficio
Art. 26 - Cura della persona
Art. 27 - Il saluto
Art. 28 - Istanze e reclami
Art. 29 - Encomi, elogi e ricompense
CAPO VI - FORMAZIONE -
AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO
Art. 30 - Formazione e aggiornamento
professionale
Art. 31 - Addestramento fisico
CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO -
VEICOLI E STRUMENTI
Art. 32 - Fornitura, caratteristiche e uso
dell'uniforme
Art. 33 - Placca e tessera di riconoscimento
Art. 34 - Armamento
Art. 35 - Veicoli e strumenti in dotazione
CAPO VIII - NORME FINALI
Art. 36 - Rinvio ad altre norme
Art. 37 - Entrata in vigore
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Contenuto del regolamento
1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi
degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle leggi regionali 9 marzo 1989,
n. 17, e 17 dicembre 1992, n. 56, dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 4
marzo 1987, n. 145, e dell'articolo 12 del vigente Statuto comunale, disciplinano il
servizio di polizia municipale e l'istituzione del Corpo di polizia municipale.
Art. 2 - Comunicazione del
regolamento
1. Il presente regolamento e le successive
modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono
trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo, e al
Prefetto ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dell'articolo 11
della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Art. 3 - Compiti
1. Al servizio di polizia municipale, gestito da questo Comune in
forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle
disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
a) prevenire e reprimere le
infrazioni alle norme di polizia locale;
b) vigilare sull'osservanza delle
leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato,
dalla Regione e dagli Enti Locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
c) prestare servizio d'ordine, di
vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
d) assolvere incarichi di
informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni
istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
e) vigilare sulla integrità e
conservazione del patrimonio pubblico;
f) prestare opera di soccorso nelle
pubbliche calamità o disastri;
g) collaborare ai servizi e alle
operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
h) svolgere le funzioni di polizia
giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità
previste dalle leggi;
i) svolgere i servizi di polizia
stradale previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione;
l) assolvere alle funzioni di
polizia amministrativa attribuite al Comune;
m) collaborare, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del
Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle
competenti autorità. Nei casi d'urgenza ed in assenza del Sindaco e di chi lo
sostituisce, la disposizione compete al Comandante, che ne dà comunicazione al Sindaco
non appena possibile.
2. Gli addetti al Corpo di polizia municipale non possono
essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali.
Art. 4 - Competenza territoriale
1. Il personale addetto al servizio di polizia
municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.
2. Detto personale può compiere fuori dal territorio
comunale:
a) le operazioni di polizia
d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla
flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
b) le missioni autorizzate dal
Comandante per fini di collegamento e di rappresentanza;
c) le missioni per soccorso in caso
di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni
stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le
amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno
essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di
polizia municipale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di
appartenenza.
4. Non sono consentiti distacchi o comandi presso
altri settori dell'amministrazione comunale.
CAPO III - CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE
Art. 5 - Istituzione del Corpo
1. E' istituito il Corpo di polizia municipale del Comune di
Montale, quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di
polizia locale.
Art. 6 - Direzione e vigilanza
1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato,
nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Comandante,
vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di
ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo
di polizia municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla
competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese
fra la detta autorità ed il Sindaco. Nei casi d'urgenza ed in assenza del Sindaco e di
chi lo sostituisce, la disposizione compete al Comandante, che ne dà comunicazione al
Sindaco non appena possibile.
Art. 7 - Stato giuridico ed
economico del personale
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del
personale addetto al Corpo di polizia municipale è disciplinato dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dal regolamento organico per il personale del Comune.
Art. 8 - Organico
1. L'organico e la struttura gerarchico-funzionale del
Corpo di polizia municipale vengono stabiliti dal Consiglio Comunale in sede di
determinazione della dotazione organica dell'Ente.
2. L'attuale dotazione organica del personale del Corpo di
polizia municipale è la seguente:
a) Comandante .........................................n.
1
b) Sottufficiale ..................................... n.
2
c) Agente ............................................ n.
5
3. La corrispondenza tra le qualifiche funzionali e i
profili professionali attualmente esistenti è così stabilita:
a) qualifica funzionale V - Collaboratore: Agente
b) qualifica funzionale VI - Istruttore: Sottufficiale
c) qualifica funzionale VIII - Funzionario: Comandante
Art. 9 - Organizzazione tecnico
operativa
1. Il Corpo di polizia municipale è un Servizio
Funzionale che si articola in unità operative. Il Comandante individua le competenze
delle unità operative ed i responsabili delle stesse rispondono direttamente a lui
dell'andamento delle attività svolte.
3. Gli operatori assegnati dal Comandante alle unità
operative espletano i compiti secondo gli ordini ricevuti nel rispetto della qualifica
funzionale posseduta. Essi sono responsabili del proprio servizio nei confronti dei
superiori gerarchici e del Comandante.
Art. 10 - Qualità rivestite dal
personale del Corpo
1. Il personale del Corpo di polizia municipale,
nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della
qualifica funzionale di appartenenza, riveste le qualità di:
a) pubblico ufficiale, ai sensi
dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
b) ufficiale di polizia giudiziaria
riferita al Comandante e ai Sottufficiali e agente di polizia giudiziaria riferita agli
Agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e
5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
c) agente di pubblica sicurezza ai sensi
dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 11 - Gerarchia
1. La gerarchia nell'ambito del Corpo di polizia municipale è
rappresentata dalle qualifiche funzionali di inquadramento degli appartenenti, a parità
di qualifica dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data del
provvedimento di nomina o di inquadramento; a parità di tale data, da quella del
provvedimento di nomina o di inquadramento alla qualifica precedente, ed a parità di
tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni
ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle
graduatorie di merito.
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire
le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon
andamento.
3. Gli appartenenti al Corpo devono eseguire gli
ordini impartiti dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o
mansioni. Se ritengono che l'ordine sia palesemente illegittimo, devono farne rimostranza
al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto
hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo.
4. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero
difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il
dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve
informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra
conseguenza del proprio intervento.
5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli
aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.
Art. 12 - Compiti del Comandante
1. Il Comandante del Corpo di polizia municipale
attua le direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ed è
responsabile verso il Sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio
e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale
appartenente al Corpo.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi in
conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati
dall'Amministrazione comunale, il Comandante del Corpo:
a) emana le disposizioni e verifica
il corretto espletamento dei servizi;
b) dispone dell'impiego
tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative secondo le
specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
c) cura l'aggiornamento
tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
d) provvede a tutti i servizi diurni
e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
e) assicura i servizi del Corpo in
funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
f) coordina i servizi e le
operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al Comune;
g) fa parte, a tutti gli effetti,
delle commissioni trattanti previste dal regolamento organico per il personale del Comune,
quando esse siano chiamate a discutere istituti riguardanti gli appartenenti al Corpo di
polizia municipale.
3. Con riferimento alla peculiare attività della
polizia municipale, provvede altresì:
a) ad attività di studio, di
ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
b) al controllo e verifica dei
risultati dell'attività svolta;
c) a curare la corretta procedura
nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le
relative proposte;
d) ad esprimere pareri sui progetti,
programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano il settore di competenza;
e) a curare le relazioni con le
altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione
e complessiva coerenza operativa;
f) a mantenere rapporti con la
magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello Stato e i
Comandi di polizia municipale degli altri Comuni, nello spirito di collaborazione e
del migliore andamento dei servizi in generale;
g) ad esprimere i pareri previsti
dall'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su tutti i provvedimenti relativi
alle materie di competenza;
h) ad inoltrare al Sindaco proposte
e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del Corpo e alla maggiore
funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
i) a rappresentare il Corpo
nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni
pubbliche.
4. In caso di assenza o impedimento, il Comandante
viene sostituito secondo l'ordine gerarchico esistente nel Corpo.
Art. 13 - Compiti dei
Sottufficiali
1. I Sottufficiali coadiuvano il Comandante del Corpo e
dirigono le unità operative cui sono assegnati.
2. In particolare, i Sottufficiali:
a) sono addetti al coordinamento e
controllo delle attività svolte dal personale di qualifica inferiore, al quale forniscono
l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
b) curano che i risultati dei lavori
corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del
personale sottordinato;
c) redigono relazioni e atti giudiziari e
amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
d) istruiscono, predispongono e formano
atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di
elaborazione di dati e di attività di studio;
e) espletano ogni altro incarico loro
affidato dal Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali.
Art. 14 - Compiti degli Agenti
1. Agli Agenti di polizia municipale, nell'ambito
delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle
funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:
a) svolgere i servizi di polizia stradale
ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
b) esercitare una attenta e continua
vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
c) vigilare affinchè siano tutelati
l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
d) prestare soccorso ed assistenza ai
cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
e) partecipare alle operazioni di
protezione civile;
f) assolvere ai compiti di informazione,
di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei
propri compiti istituzionali;
g) svolgere i servizi di onore in
occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose
e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;
h) vigilare sul buon andamento di tutti i
pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
i) accertare, contestare e notificare le
violazioni nei modi e termini prescritti;
l) fornire notizie, indicazioni e
assistenza a chi ne fa richiesta;
m) vigilare sul patrimonio comunale per
garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
n) vigilare sulla integrità della
segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
o) impedire l'abusiva affissione murale e
la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonchè la
lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
p) intervenire nei confronti delle
persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico
motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche che rechino
molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per
evitare che possano nuocere a sè stessi o agli altri;
q) scortare fino al presidio sanitario i
veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione
del Sindaco;
r) adempiere a quant'altro ordinato o
disposto dai superiori gerarchici.
CAPO IV - MODALITA' PER LO
SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Art. 15 - Finalità dei servizi
1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del
personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato
svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite
dal Sindaco al Comandante per il perseguimento del pubblico interesse.
Art. 16 - Ordini e disposizioni di
servizio
1. Ai fini del raggiungimento delle finalità
istituzionali, nonché per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9
della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante del Corpo, o chi lo sostituisce, dispone
con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di
attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.
Art. 17 - Obbligo di intervento e
di rapporto
1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri
connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria
e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo devono intervenire per tutti
i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile
o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere gli
interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di
intervento o che comunque impegnano il Corpo devono essere sempre rivolte al Comandante.
E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette
richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di
riferire senza indugio al Comandante, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti
di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o
per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
Art. 18 - Presentazione in
servizio
1. Gli addetti al Corpo di polizia municipale
hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il
vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.
Art. 19 - Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato
ai sensi della vigente normativa.
Art. 20 - Prolungamento
dell'orario individuale di lavoro
1. Il prolungamento dell'orario individuale di
lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:
a) per il tempo necessario a portare a
compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
b) nei servizi a carattere continuativo,
fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità
dell'attività.
Art. 21 - Reperibilità
1. Per garantire gli interventi di urgenza, il
Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo, in conformità alle
disposizioni contrattuali.
Art. 22 - Mobilitazione,
necessità ed emergenze
1. Quando si verificano situazioni di
straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in
continuità.
2. Il Comandante può sospendere i permessi e i
congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza
necessaria.
3. Gli appartenenti al Corpo devono comunque
considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di
emergenza.
Art. 23 - Inidoneità psico-fisica
1. In caso di temporanea inabilità parziale per
motivi di salute, gli appartenenti al Corpo sono esclusi, per il periodo di tempo
necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni
dell'apposita Commissione Sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente,
si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e
la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al
Corpo, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile
eziologia delle malattie professionali.
CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 24 - Norme generali di
comportamento
1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla
normativa vigente, gli appartenenti al Corpo osservano le norme di comportamento
specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale del Corpo deve avere in servizio un
comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti
del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità
e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto
da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per
un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento
consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause
inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato
dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle
richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della
redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'Amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in
atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine
dell'Amministrazione comunale e del Corpo.
6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli
appartenenti al Corpo devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine
di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.
Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori,
colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e
prestigio.
Art. 25 - Riservatezza e segreto
d'ufficio
1. Gli addetti al Corpo sono tenuti alla massima
riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto
del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
Art. 26 - Cura della persona
1. Il personale della polizia municipale deve
avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare
giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta.
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della
barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro
dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
Art. 27 - Il saluto
1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le
Forze Armate, è dovuto: alla Bandiera Nazionale, al Gonfalone del Comune, al Sindaco e
alle autorità religiose, civili e militari.
2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori
appartenenti al Corpo i quali sono tenuti a restituirlo.
3. Gli appartenenti al Corpo debbono il saluto a tutti
i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.
4. E' dispensato dal saluto il personale che si trova
a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.
Art. 28 - Istanze e reclami
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale
possono rivolgere direttamente al Comandante richieste, istanze e reclami.
Art. 29 - Encomi, elogi e
ricompense
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale che
si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono
essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti
compiuti, come segue:
a) elogio scritto del Comandante;
b) encomio semplice del Sindaco;
c) encomio solenne deliberato dal
Consiglio Comunale;
d) proposta di una ricompensa al valor
civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare
coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa
al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.
CAPO VI - FORMAZIONE -
AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO
Art. 30 - Formazione e
aggiornamento professionale
1. Tutto il personale del Corpo è tenuto a
frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione professionale, stabiliti dall'Amministrazione comunale.
2. Il Comandante può programmare ed organizzare detti
corsi se approvati dall'Amministrazione comunale.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato
viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. Il Comandante del Corpo è tenuto ad effettuare
periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonché in
occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.
Art. 31 - Addestramento fisico
1. Il Comandante programma, organizza e propone
all'Amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico, con particolare
riguardo per l'uso delle armi in dotazione.
CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO -
VEICOLI E STRUMENTI
Art. 32 - Fornitura,
caratteristiche e uso dell'uniforme
1. L'Amministrazione comunale provvede alla
fornitura agli appartenenti al Corpo di polizia municipale delle uniformi da indossare
durante lo svolgimento dei servizi. Le quantità e i periodi delle forniture sono indicati
nell'allegata "Tabella vestiario".
2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi
e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche
determinate dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 56.
3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e
aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non
approvati dall'Amministrazione comunale.
4. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti
di essa, fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e
viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.
5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e
custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza
si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante.
6. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale
durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette
condizioni di pulizia e di ordine.
7. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di
servizio il Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.
Art. 33 - Placca e tessera di
riconoscimento
1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei
cittadini, ogni addetto al Corpo di polizia municipale è dotato di una placca e di una
tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale 31 marzo
1992, n. 56.
2. Gli addetti al Corpo hanno l'obbligo, durante il
servizio, di portare con sè la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata
a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito
civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata
con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo
smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino
permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale
comunale.
Art. 34 - Armamento
1. Gli appartenenti al Corpo di polizia municipale
in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza e con
l'osservanza delle norme contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n.
145, l'arma in dotazione, durante lo svolgimento dei servizi esterni di vigilanza, dei
servizi di vigilanza e protezione degli immobili comunali e dei servizi notturni e di
pronto intervento.
2. Per il personale che svolge in via continuativa i
servizi di cui al comma 1, viene disposta l'assegnazione dell'arma in via continuativa.
Per il personale ad essi destinato in maniera non continuativa, l'assegnazione dell'arma
è effettuata di volta in volta.
3. Agli addetti cui l'arma è assegnata in via
continuativa:
a) è consentito il porto dell'arma nei
comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio
domicilio il luogo di servizio e viceversa;
b) è consentito il porto dell'arma anche
fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge 7 marzo 1986,
n. 65, dal decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 e dal presente
regolamento;
c) è fatto obbligo, ai sensi
dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., di fare immediata denuncia al Comando Carabinieri del
luogo di residenza dell'arma ricevuta in dotazione e della riconsegna definitiva della
stessa;
d) è fatto obbligo di segnalare
immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma.
4. Le armi assegnate in via continuativa vengono
custodite da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio.
5. L'arma in dotazione è la pistola semiautomatica di
calibro 9 o di calibro 7,65 sia per il personale maschile che femminile. Il modello viene
scelto fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui
all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.
Art. 35 - Veicoli e strumenti in
dotazione
1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione al
Corpo di polizia municipale sono disciplinate dalla legge regionale toscana 31 marzo 1992
n. 56. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente al Corpo.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature
tecniche assegnate al Corpo devono essere usati correttamente ed ai soli fini del
servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli
e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo.
4. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al
Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta,
dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.
CAPO VIII - NORME FINALI
Art. 36 - Rinvio ad altre norme
1. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti generali, nei
contratti di lavoro, nello statuto dell'Ente, nel regolamento organico del personale
comunale e in ogni altra disposizione vigente in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati:
- il Regolamento Comunale concernente l'armamento degli appartenenti
alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 304 del 29 dicembre 1987 e modificato con
delibera del Consiglio Comunale n. 391 del 22 dicembre 1989;
- il Regolamento Comunale della massa vestiario per i componenti del
corpo dei vigili urbani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 30
gennaio 1985.
Art. 37 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame
dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per quindici giorni naturali e
consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di
pubblicazione. |