REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

APPROVATO CON ATTO C.C. NR. 80 DEL 29.9.1995
MODIFICATO: con  Atto C.C. n. 81 del 28.10.1997;  con Atto C.C. n. 93 del 16.11.1998, con atto C.C. n. 11/2001; con Atto C.C. n. 78/2001 e con Atto C.C. n. 24/2005 e con Atto C.C. n. 17 DEL 28.03.2007

TESTO COORDINATO

INDICE

Titolo I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
Art. 3 - Gestione del servizio
Art. 4 - Funzionario responsabile
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria

Capo II Disciplina della pubblicità

Art. 6 - Disciplina generale
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art. 8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art. 9 Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Art. 11 Autorizzazioni
Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Capo III Il piano generale degli impianti pubblicitari

Art. 13 Criteri generali
Art. 14 La pubblicità esterna
Art. 15 Gli impianti per le pubbliche affissioni
Art. 16 Caratteristiche generali dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari in centro abitato
Art. 17 Caratteristiche particolari dei cartelli e dei mezzi pubblicitari in centro abitato
Art. 18 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi delle affissioni
Art. 19 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Art. 20 Distribuzione di manifestini

Titolo II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I Disciplina generale

Art. 21- Applicazione dell'imposta e del diritto
Art. 22 - Classificazione del Comune
Art. 23 - Le deliberazioni delle tariffe

Capo II Imposta sulla pubblicità - Disciplina

Art. 24 - Presupposto dell'imposta
Art. 25 - Soggetto passivo
Art. 26 - Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 27 - Dichiarazione
Art. 28 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 29 - Pagamento dell'imposta e del diritto

Capo III Imposta sulla pubblicità - Tariffe

Art. 30 - Tariffe
Art. 31 - Pubblicità ordinaria
Art. 32 - Pubblicità ordinaria con veicoli
Art. 33 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art. 34 - Pubblicità con pannelli luminosi
Art. 35 - Pubblicità con proiezioni
Art. 36 - Pubblicità varia
Art. 37 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
Art. 38 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

Capo IV Il servizio delle pubbliche affissioni

Art. 39 - Finalità
Art. 40 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
Art. 41 - Criteri e modalità per l'espletameno del servizio

Capo V Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

Art. 42 - Tariffe - Applicazione e misura
Art. 43 - Tariffa - Riduzioni
Art. 44 - Diritto - Esenzioni

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I Sanzioni

Art. 45 - Sanzioni tributarie
Art. 46 - Interessi
Art. 47 - Sanzioni amministrative

Capo II Contenzioso

Art. 48 - Giurisdizione tributaria
Art. 49 - Procedimento

Capo III Disposizioni finali e transitorie

Art. 50 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
Art. 51 - Pubblicità annuale iniziata nel 1994
Art. 52 - Entrata in vigore - Effetti


TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito: a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360; c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; d) dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089; f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.

2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

3. Nel caso di affidamento del servizio a soggetti terzi, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4 - Funzionario responsabile

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1. spettano al concessionario

Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

- dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

- dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al comma 1 devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 47 del presente regolamento.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 47 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno delle zone degli insediamenti storici definite con la lettera A nel Piano Regolatore Generale, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.05.1994, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

6. Fermo restando le norme contenute nel vigente codice della strada, nelle immediate adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica. Quando essa è consentita deve essere effettuata nei soli giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Nei giorni festivi e negli orari non consentiti, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, politico ecc. o in concomitanza con particolari festività.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. All'interno del centro abitato:
a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal comma 4 dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20;
c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:
a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.

4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11 - Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso il competente ufficio comunale, in originale e copia, allegando:
a) una autoattestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
d) la documentazione da trasmettere all'ente proprietario della strada, per il rilascio del nulla-osta tecnico, se la stessa non è comunale;

4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

5. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.

6. L'ufficio competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne. In base ai risultati dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

7. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 15.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dal Sindaco con funzioni di Presidente, dal Segretario Comunale e dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale o loro delegati. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.

6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato annualmente con decorrenza dalla sua approvazione, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.

2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.

3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 8, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta tecnico dell'ente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

5. Il piano comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.

6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 9.978 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 200, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) mq 30, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica; (1)                                                                                                                                       b) mq 160, pari all'80% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) mq 10, pari al 5% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato 

 

(1) lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 24/2005 e successivamente modificata per effetto del comma 176 dell’art. 1 della l. 296/2006.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) posters per l'affissione di manifesti;
d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g) da altri spazi ritenuti idonei tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto, una targhetta con l'indicazione "Comune di Montale Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b) l'ubicazione;
c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Art. 16 - Caratteristiche generali dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicati deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con mate