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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.
D.lgs. 15 novembre
1993, n. 507
APPROVATO CON ATTO
C.C. NR. 80 DEL 29.9.1995
MODIFICATO: con Atto C.C. n. 81 del 28.10.1997; con Atto C.C. n.
93 del 16.11.1998, con atto C.C. n. 11/2001; con Atto C.C. n.
78/2001 e con Atto C.C. n. 24/2005 e con Atto C.C. n. 17 DEL
28.03.2007
TESTO COORDINATO
INDICE
Titolo
I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
Capo
I Disposizioni generali
Art.
1 - Oggetto del regolamento
Art.
2 - Ambito territoriale di applicazione
Art.
3 - Gestione del servizio
Art.
4 - Funzionario responsabile
Art.
5 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria
Capo
II Disciplina della pubblicità
Art.
6 - Disciplina generale
Art.
7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art.
8 Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art.
9 Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art.
10 Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Art.
11 Autorizzazioni
Art.
12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Capo
III Il piano generale degli impianti pubblicitari
Art.
13 Criteri generali
Art.
14 La pubblicità esterna
Art.
15 Gli impianti per le pubbliche affissioni
Art.
16 Caratteristiche generali dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari
in centro abitato
Art.
17 Caratteristiche particolari dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
in centro abitato
Art.
18 Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi delle
affissioni
Art.
19 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi
Art.
20 Distribuzione di manifestini
Titolo
II DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo
I Disciplina generale
Art.
21- Applicazione dell'imposta e del diritto
Art.
22 - Classificazione del Comune
Art.
23 - Le deliberazioni delle tariffe
Capo
II Imposta sulla pubblicità - Disciplina
Art.
24 - Presupposto dell'imposta
Art.
25 - Soggetto passivo
Art.
26 - Modalità di applicazione dell'imposta
Art.
27 - Dichiarazione
Art.
28 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art.
29 - Pagamento dell'imposta e del diritto
Capo
III Imposta sulla pubblicità - Tariffe
Art.
30 - Tariffe
Art.
31 - Pubblicità ordinaria
Art.
32 - Pubblicità ordinaria con veicoli
Art.
33 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
Art.
34 - Pubblicità con pannelli luminosi
Art.
35 - Pubblicità con proiezioni
Art.
36 - Pubblicità varia
Art.
37 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
Art.
38 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni
Capo
IV Il servizio delle pubbliche affissioni
Art.
39 - Finalità
Art.
40 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
Art.
41 - Criteri e modalità per l'espletameno del servizio
Capo
V Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe
Art.
42 - Tariffe - Applicazione e misura
Art.
43 - Tariffa - Riduzioni
Art.
44 - Diritto - Esenzioni
Titolo
III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo
I Sanzioni
Art.
45 - Sanzioni tributarie
Art.
46 - Interessi
Art.
47 - Sanzioni amministrative
Capo
II Contenzioso
Art.
48 - Giurisdizione tributaria
Art.
49 - Procedimento
Capo
III Disposizioni finali e transitorie
Art.
50 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n.
639/1972
Art.
51 - Pubblicità annuale iniziata nel 1994
Art.
52 - Entrata in vigore - Effetti
TITOLO
I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente
regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo
Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni e
stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni,
in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
Art.
2 - Ambito territoriale di applicazione
1. Le disposizioni
del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di
pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune,
tenuto conto di quanto stabilito: a) dal Capo I del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507; b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; d)
dell'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; e) dall'art. 22
della legge 1 giugno 1939, n. 1089; f) dalla legge 18 marzo 1959, n.
132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; g) dalle
altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per
l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di
forme di pubblicità esterna.
Art.
3 - Gestione del servizio
1. La gestione del
servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla
rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in
economia diretta.
2. La scelta della
forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio
comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo
economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale
comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti
nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
3. Nel caso di
affidamento del servizio a soggetti terzi, il concessionario
subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la
gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese
occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
4. La gestione del
servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata
in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle
disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
4 - Funzionario responsabile
1. Il Sindaco
nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta
del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario
è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del
Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune
provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal
provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del
funzionario responsabile.
4. Nel caso di
gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1. spettano
al concessionario
Art.
5 - Entrata in vigore del regolamento e disciplina transitoria
1. In conformità a
quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio
1996, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge,
della relativa deliberazione.
2. Fino
all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni
direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e
delle pubbliche affissioni:
- dal D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507;
- dall'art. 23 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360;
- dagli artt. da
47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre
norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano
l'effettuazione della pubblicità esterna e che non risultano in
contrasto con quelle sopra richiamate.
CAPO
II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'
Art.
6 - Disciplina generale
1.
Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e
nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda
devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente
regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni
concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a
quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo
Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e
patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la
pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade
comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà
privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed
i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati
violando le disposizioni di cui al comma 1 devono essere rimossi in
conformità a quanto previsto dall'art. 47 del presente regolamento.
4. Le altre forme
pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in
violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare
immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti
comunali.
5. Si applicano
per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del
D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 47 del presente regolamento,
a seconda della loro natura.
Art.
7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
1. Nell'ambito ed
in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze
naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il
collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il
previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.
1497.
2. Sugli edifici e
nei luoghi di interesse storico ed artistico e sugli altri beni di
cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è vietato
collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere
autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi
adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e
stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli
stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località
di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli
edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata
l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei
segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli
artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le
strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti
previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal
paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il
D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno
delle zone degli insediamenti storici definite con la lettera A nel
Piano Regolatore Generale, adottato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 30.05.1994, non è autorizzata
l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari
che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in
contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano
le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
6. Fermo restando
le norme contenute nel vigente codice della strada, nelle immediate
adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti
ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case
di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma
di pubblicità fonica. Quando essa è consentita deve essere
effettuata nei soli giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Nei giorni festivi e negli orari non
consentiti, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di
manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso,
politico ecc. o in concomitanza con particolari festività.
7. Agli impianti,
ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente
articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i
provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente
art. 6.
Art.
8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1. L'installazione
di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse
fuori dei centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è
soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da
detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite
dal par. 3, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del
centro abitato:
a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal comma 4
dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11
del presente regolamento. Il Sindaco può concedere deroghe alle
distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di
quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le
norme in precedenza richiamate;
b) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.
6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei
veicoli la superficie non deve superare mq. 20;
c) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi
devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
Art.
9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. Le tipologie
pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate,
secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia.
2. La pubblicità
ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai
successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe,
cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa
riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8
dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni
orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati
dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità
varia". È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità
mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui,
di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione
di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come
appresso
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od
altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie di uso pubblico o privato, di seguito definita
"pubblicità ordinaria con veicoli";
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i
veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità
con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con
veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del
regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità
con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre
analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi,
lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico
o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto
altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione
tariffaria stabilita nel titolo II.
5. È compresa fra
la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi
pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti.
6. La pubblicità
varia comprende:
a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od
altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito
definita "pubblicità con striscioni";
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o
manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito
definita "pubblicità da aeromobili";
c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita
"pubblicità con palloni frenati";
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o
di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti
con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito
"pubblicità in forma ambulante";
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e
simili, definita "pubblicità fonica".
Art.
10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
1. I cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le
caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele
prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con
l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente
regolamento.
2. Le sorgenti
luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei
centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è
consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto
prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La
installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi
aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art.
9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del
Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e
cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di
mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la
procedura prevista dal quinto comma dell'art. 7.
4. I mezzi
pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in
corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini
laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza
tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una
quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e
superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle
strade.
Art.
11 - Autorizzazioni
1. Il rilascio
delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di
cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle
strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è
soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve
essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal
successivo terzo comma.
2. Il rilascio
delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di
insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri
abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto
interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda
presso il competente ufficio comunale, in originale e copia,
allegando:
a) una autoattestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che
intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e
posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la
conformità alle norme previste a tutela della circolazione di
veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente
responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con
l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene
realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende
collocare il mezzo;
d) la documentazione da trasmettere all'ente proprietario della
strada, per il rilascio del nulla-osta tecnico, se la stessa non è
comunale;
4. Per
l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola
domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene
richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è
allegata una sola copia dello stesso.
5. Copia della
domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di
ricevimento al protocollo comunale.
6. L'ufficio
competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri
tecnici delle unità organizzative interne. In base ai risultati
dell'istruttoria il Comune rilascia o nega all'interessato
l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati al
richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
7. Il Comune
provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art.
12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di
sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle
condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite
dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia
successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza
previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del
Comune.
2. In ogni
cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la
targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare
dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici
sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di
provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott'ore
successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il
cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche nel caso in cui
l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a
seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.
CAPO
III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art.
13 - Criteri generali
1. La pubblicità
esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di
questo Comune in conformità al piano generale degli impianti
pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei
criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente
regolamento.
2. Il piano degli
impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte
determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono
localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie
di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La
seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale
degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.
15.
3. Il piano
generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita
deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione
del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dal Sindaco con
funzioni di Presidente, dal Segretario Comunale e dai funzionari
comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni,
urbanistici, della viabilità e della polizia municipale o loro
delegati. Il progetto del piano è sottoposto a parere della
Commissione Edilizia. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della
Commissione, procede alla redazione del piano definitivo che è
approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in
vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti
viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti
pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati
adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993.
Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti
relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano
generale degli impianti può essere adeguato o modificato annualmente
con decorrenza dalla sua approvazione, per effetto delle variazioni
intervenute nella consistenza demografica del Comune,
dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e
di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione
del provvedimento di modifica.
Art.
14 - La pubblicità esterna
1. Il piano
comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le
posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel
territorio comunale.
2. Sono pertanto
escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente
regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per
l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri
storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le
caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione
può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita
dalla norma suddetta.
3. Per
l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati,
lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato
quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 8, individua le località e le
posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse,
determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il
collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni
delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno
dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi
pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali,
statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nullaosta
tecnico dell'ente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o
private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata
l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi
consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per
quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette
installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata
l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le
dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne,
targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi,
illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia
degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle
caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano
comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche,
strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in
disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali
può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di
messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione
visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di
proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività
pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la
collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni,
locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la
pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e
mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su
pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed
altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi
titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non
esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di
concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta
comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art.
15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
1. La seconda
parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli
impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a
quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31
dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era
costituita da n. 9.978 abitanti, la superficie degli impianti da
adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq.
200, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non
inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie
complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra
determinata, è ripartita come appresso:
a) mq 30, pari al 15% è destinata alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
(1)
b)
mq 160, pari all'80% è destinata alle affissioni di natura
commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) mq 10, pari al 5% è destinata alle affissioni di natura
commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque
diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia
appaltato
(1) lettera
modificata con deliberazione di C.C. n. 24/2005 e successivamente
modificata per effetto del comma 176 dell’art. 1 della l. 296/2006.
4. Gli impianti
per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) posters per l'affissione di manifesti;
d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali,
realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da
muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente
predisposte per questo servizio;
f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere
provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo
costruiti;
g) da altri spazi ritenuti idonei tenuto conto dei divieti e
limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli
impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100
e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale
visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici
per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun
impianto reca, in alto, una targhetta con l'indicazione "Comune di
Montale Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di
individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti
non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata
l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente
regolamento.
7. L'installazione
di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle
disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e, in
generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per
gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di
essi:
a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma
3;
b) l'ubicazione;
c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto
contiene;
e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli
impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di
riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero
distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La
ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere
rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il
31 ottobre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo,
qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti
eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo
necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in
relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha
facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti
per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario
per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di
opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti
attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette,
convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al
momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di
continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto
già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene
usufruito.
Art.
16 - Caratteristiche generali dei cartelli ed altri mezzi
pubblicitari in centro abitato
1. La collocazione
dei cartelli ed altri mezzi pubblicati deve rispettare i criteri di
un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che
architettonico.
2. I cartelli e
gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con mate |