REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ART. 12 LEGGE 241/1990.-

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 27 DEL 27.5.1993

 

INDICE ARTICOLI

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

 

ART. 1

  1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241.

ART. 2

  1. Il Comune di Montale nell'esercizio delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, individua gli interessi della comunità da qualificare come interessi pubblici e meritevoli pertanto di una particolare protezione nelle forme dell'attività amministrativa al fine di assicurarne, o comunque di agevolarne, la soddisfazione.

ART.3

  1. Allorchè l'attività svolta da terzi (persone ed enti) risulti comunque idonea a soddisfare direttamente o indirettamente interessi pubblici la cui cura non sia affidata al Comune in Via esclusiva, il Comune medesimo può intervenire mediante la concessione di contributi e sovvenzioni ovvero mediante l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, al fine di favorire l'esplicazione di dette attività e rendere più agevole la realizzazione degli interessi pubblici ad esse connessi.

ART. 4

  1. Gli interventi comunali di carattere economico -finanziario a sostegno dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse possono attuarsi d'ufficio o su domanda mediante:
    a) erogazione di somme di denaro;
    b) attribuzione in godimento di beni comunali patrimoniali strumentali (come ad esempio: audiovisivi, macchine da scrivere e da calcolo, fotocopiatrici, ecc.);
    c) prestazione di servizi o di attività comunali economicamente valutabili;
    d) altre forme di interventi comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico.

ART. 5

  1. I soggetti singoli o associati che intendono avvalersi del sostegno economico-finanziario del Comune per lo svolgimento di attività di pubblico interesse devono presentare apposita domanda in carta libera, indirizzata al Sindaco del Comune di Montale, contenente:
    a) generalità della persona fisica, ovvero denominazione dell'Ente, ditta o ragione sociale dell'Impresa, statuto (generalità delle persone che ricoprono cariche associative o societarie), ivi compreso il numero di codice fiscale;
    b) descrizione dell'attività;
    c) specificazione delle finalità e degli obiettivi per cui viene richiesto il contributo ed entità del contributo medesimo;
    d) programma o progetto dell'intervento;
    e) preventivo di spesa;
    f) impegno a rendicontare le spese per l'attività inerente la concessione del contributo;
    g) dichiarazione se sussistono altri contributi privati e pubblici ricevuti o da ricevere a sostegno dell'attività o dell'iniziativa.
     

  2. Le domande pervenute entro il mese di giugno di ciascun anno dovranno essere esaminate congiuntamente ed eventualmente accolte alla stregua dei seguenti criteri:
    a) sono preferiti gli interventi che consentono la partecipazione della generalità dei soggetti rispetto a quelli diretti a singoli gruppi o categorie di persone;
    b) sono preferiti gli interventi che hanno un carattere permanente o ricorrente rispetto a quelli occasionali o "una tantum";
    c) gli interventi a favore di singoli o di categorie ristrette di soggetti sono consentiti soltanto allorchè il vantaggio ad essi arrecato corrisponda in modo evidente ad un interesse generale della comunità.

ART. 6

  1. Nei casi previsti alle lett. a) e b) del secondo comma del precedente articolo 5, la Giunta Comunale, nel determinare l'entità degli interventi a carattere permanente o ricorrente, può disporre la stipula di apposite convenzioni disciplinanti particolari obblighi a carico dei beneficiari, nonchè le modalità previste al successivo articolo B.

ART. 7

  1. Le domande pervenute dopo il mese di giugno di ciascun anno possono essere accolte nel rispetto dei medesimi criteri soltanto nel caso in cui permanga la possibilità economico-finanziaria di soddisfarle dopo la definizione delle domande di cui al precedente punto 5.

ART. 8

  1. Quando il sostegno economico-finanziario si attua mediante l'erogazione di una somma di denaro, detta erogazione può essere ripartita in due o più quote percentuali da corrispondere l'una prima dell'inizio dell'attività, le altre (a seguito della positiva valutazione circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare un pubblico interesse) a misura dell'avanzamento dell'attività, e l'ultima a conclusione della medesima.
     

  2. L'erogazione della somma può tuttavia avvenire in unica soluzione quando ciò risulti necessario in relazione alla natura dell'attività svolta.

ART. 9

  1. Sono esonerati dalla procedura di cui all'art. 5 gli interventi alla cui realizzazione partecipa direttamente il Comune, sia pure in collaborazione con altri soggetti (associazioni, comitati, ecc.), in quanto ritenuti corrispondenti ad interessi cui il Comune attribuisce carattere preminente, per essere i medesimi profondamente radicati nella collettività comunale e diretti a coinvolgere la generalità dei cittadini.
     

  2. Sono inoltre esclusi dalla procedura di cui all'art. 5 i contributi relativi a:
    a) quote di adesione ad associazioni e/o enti e istituzioni ai quali in precedenza il Comune abbia deliberato di aderire, od a cui deciderà di aderire approvando o fornendo parere favorevole agli Atti Costitutivi e Statuti;
    b) contributi finanziari o sovvenzioni e qualsiasi altra forma di sostegno attribuiti ad associazioni e/o enti pubblici e privati con lo scopo di ottenere, in collaborazione con essi, un risultato preventivamente determinato e concordato.
     

  3. Il soggetto beneficiario dei contributi comunali dovrà in ogni caso presentare al Comune un rendiconto delle spese sostenute entro tre mesi dalla conclusione dell'intervento o dell'attività;
     

  4. l'erogazione della quota di saldo del contributo è in ogni caso condizionata alla presentazione del suddetto rendiconto.
     

  5. Non potrà essere concesso un nuovo contributo al soggetto che abbia omesso di rendicontare la spesa in corrispondenza ad un precedente contributo.

ART. 10

  1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241, negli atti deliberativi di concessione dovrà risultare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento.

ART. 11

  1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
     

  2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
     

  3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte dell'Ente deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione del Comune.
     

  4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
     

  5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 12

  1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio dell'Ente e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

ART. 13

  1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione ed alla intervenuta pubblicazione a termini di legge.

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