REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN
DIRITTO DI SUPERFICIE E LA CESSIONE IN PROPRIETA' DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 77
DEL 25.10.1996
SOMMARIO
Capo I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 1: Contenuto e finalità.
ART. 2: Attuazione degli interventi
Capo II - INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI
ART. 3: Soggetti assegnatari
ART. 4: Bandi di selezione
ART. 5: Modalità di partecipazione
ART. 6: Criteri per la formazione della graduatoria
ART. 7: Attribuzione dei punteggi
ART. 8: Esame delle domande, verifica dei requisiti,
approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle aree
ART. 9: Cessione degli immobili
CAPO III AREE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE
ART. 10: Aree in diritto di superficie
ART. 11: Altre concessioni in diritto di superficie
ART. 12: Contenuto del diritto di superficie
ART. 13: Pagamento dei corrispettivi
ART. 14: Stipula della convenzione
ART. 15: Contenuto della convenzione
CAPO IV AREE IN DIRITTO DI
PROPRIETA'
ART. 16: Cessione delle aree.
CAPO V - NORME FINALI
ART. 17: Obblighi degli assegnatari
ART. 18: Decadenza della concessione del diritto di
superficie e risoluzione dell'atto di cessione in proprietà
ART. 19: Norma di rinvio
ART. 20: Entrata in vigore
Capo I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
CONTENUTO E FINALITA'
1. Il Presente regolamento disciplina le modalità per la concessione
in diritto di superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani di
insediamenti produttivi.
2. Tutte le aree comprese nei Piani di insediamenti produttivi,
approvati a norma dell'articolo 27 della legge n. 865 del 22.10.1971, sono espropriate a
cura del Comune di Montale secondo le procedure stabilite dalle vigenti leggi.
3. Le aree suddette, escluso quelle destinate dal Piano di insediamenti
produttivi ad opere di urbanizzazione che rimarranno di proprietà comunale, sono concesse
in diritto di superficie o cedute in proprietà esclusivamente ai soggetti e con i
procedimenti previsti negli articoli che seguono.
4. Il Consiglio Comunale individua le aree comprese nei piani di
insediamenti produttivi da concedere in diritto di superficie e quelle da cedere in
diritto di proprietà entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Ai contratti di cessione della proprietà o di concessione del
diritto di superficie delle aree, come nel caso di successivi atti di compravendita, sia
delle aree che degli immobili, dovrà essere allegato, per consentirne la trascrizione, il
presente regolamento in modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili ai
terzi. Gli atti stipulati in contrasto o comunque contenenti patti contrari alle predette
norme, sono nulli.
ARTICOLO 2
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. Con deliberazione consiliare assunta ai sensi della legge n. 131 del
26.04.1983, il Comune, per l'anno di riferimento, individua le aree da concedere agli
operatori indicando:
- il prezzo di cessione delle aree suddette;
- le aree da concedere in diritto di superficie e quelle da cedere in
proprietà.
2. Il Consiglio Comunale individua altresì con l'atto suddetto le aree
da assegnare ai soggetti di cui al successivo articolo 3 unitamente alle dimensioni
massime di tali aree ed al numero di lotti eventualmente accorpabili.
Capo II - INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI
ARTICOLO 3
SOGGETTI ASSEGNATARI
1. Hanno titolo alla assegnazione, in diritto di proprietà o di
superficie, delle aree facenti parte dei piani di insediamenti produttivi:
- le imprese artigiane e commerciali;
- i consorzi di imprese;
- le imprese cooperative;
- le industrie.
2. I soggetti di cui al precedente comma hanno titolo alla assegnazione
esclusivamente se regolarmente iscritti alla Camera di Commercio industria ed Artigianato.
3. L'assegnazione delle aree avverrà, indipendentemente dall'esito dei
bandi di cui al successivo articolo 4, nel seguente ordine di priorità:
a) Imprese aventi sede operativa principale nel territorio del Comune
di Montale;
b) Imprese, aventi sede operativa principale in altri Comuni e sedi
secondarie nel territorio del Comune di Montale;
c) Imprese, aventi sede operativa in altri Comuni, di cui almeno uno
dei titolari abbia la residenza, da almeno un anno dalla data del bando per l'assegnazione
delle aree, nel Comune di Montale;
d) Imprese aventi sede legale nel Comune di Montale.
e) Altre imprese.
4. La priorità di cui al precedente comma 3 non verrà riconosciuta
nel caso in cui l'impresa, o qualcuno dei titolari, risultino proprietari di altro terreno
idoneo (ai sensi di strumenti urbanistici vigenti o adottati), dotato di potenzialità
edificatoria uguale o superiore a quella necessaria per l'intervento proposto e ubicato
nel territorio del Comune dove l'impresa ha sede operativa principale o legale.
5. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti
alla data del bando.
ARTICOLO 4
BANDI DI SELEZIONE
1. Alla individuazione degli operatori aventi diritto alla assegnazione
delle aree in diritto di proprietà o di superficie si provvede tramite bandi pubblici, da
approvare con deliberazione di Giunta comunale.
2. In ciascun bando sono indicate:
a) le aree disponibili e le volumetrie consentite;
b) le tipologie consentite;
c) il termine entro cui devono essere presentate le istanze;
d) i requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione;
e) i criteri di selezione delle istanze.
3. Relativamente ai costi di urbanizzazione a carico degli operatori il
bando comunale stabilisce le seguenti modalità tra loro alternative:
a) pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e spese degli operatori a scomputo degli oneri relativi e pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.
ARTICOLO 5
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1. Per la partecipazione all'assegnazione delle aree individuate nel
relativo bando deve essere presentata, al Comune di Montale, specifica domanda di
assegnazione.
2. La domanda di assegnazione, in duplice copia, di cui una in bollo,
deve essere redatta utilizzando esclusivamente gli appositi stampati predisposti dal
Comune di Montale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con
firma autenticata ai sensi della legge n. 15/1968.
3. Nella domanda di assegnazione dovrà essere esplicitamente indicato
l'ordine di preferenza per il titolo di trasferimento richiesto (diritto di proprietà o
diritto di superficie) e la superficie dell'area di cui si intende conseguire
l'assegnazione.
4.Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
a) certificato in bollo, comprovante l'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria e Artigianato almeno da un anno dalla data del bando, dal quale
risulti anche che l'impresa è attiva e che a suo carico non risultano pervenute
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato
o amministrazione controllata;
b) quietanza di pagamento presso la Tesoreria Comunale o idonea
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di una somma pari al 5% del
costo dell'area quale impegno dell'Impresa. Tale importo in caso di assegnazione dell'area
verrà conguagliato sul costo totale della medesima, restituito in caso di mancata
assegnazione o mancato avvio della procedura di esproprio, o trattenuto quale penale in
caso di rinuncia dopo la deliberazione di assegnazione;
c) dichiarazione in bollo, resa nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, del legale rappresentante che attesti:
- che nè l'impresa, nè alcuno dei titolari, risulta proprietario di
altro terreno idoneo (ai sensi di strumenti urbanistici vigenti o adottati) e dotato di
potenzialità edificatoria uguale o superiore a quella necessaria per l'intervento
proposto e ubicato nel territorio del Comune dove l'impresa ha sede operativa principale o
legale.
- la regolarità degli adempimenti dell'impresa in materia di
contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE (nel caso di imprese edili);
d) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti
dell'impresa in data non anteriore a due mesi a quella del termine per la presentazione
della domanda.
e) eventuali altri documenti indicati specificatamente dal bando.
5. I richiedenti che si collocheranno in posizione utile per
l'assegnazione dei lotti hanno l'obbligo di presentare, prima della delibera di
assegnazione ed a pena di esclusione dalla graduatoria, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione indicata alla lettera c) del precedente
comma 4 entro i termini stabiliti dal bando.
6. Per i Consorzi di imprese i documenti indicati ai punti a), c) ed e)
del precedente comma 4, dovranno essere prodotti anche dalle singole imprese consorziate
che intendono conseguire l'assegnazione delle aree.
7. Potranno altresì essere allegate alla domanda una o più
dichiarazioni in bollo, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
legale rappresentante, che attestino il possesso dei requisiti necessari ai fini
dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo art. 7.
8. La presentazione della domanda di assegnazione comporta
l'accettazione incondizionata del Piano di insediamenti produttivi così come approvato,
del Regolamento e del Bando per l'assegnazione delle aree.
9. Il Comune potrà richiedere l'attuazione di interventi insediativi
organici, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione, che vedano la
partecipazione congiunta degli operatori.
ARTICOLO 6
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. La formazione della graduatoria avverrà tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) Riequilibrio territoriale, per favorire il trasferimento
delle aziende attualmente ubicate nelle zone residenziali del Comune di Montale, in
particolare quelle rumorose o moleste o che operano in condizioni igieniche precarie o
che, pur non ricorrendo detti casi, non siano suscettibili di ampliamento o comportino
problemi di traffico o di viabilità;
b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto, privilegiando
in particolare le imprese che svolgono la propria attività in zona residenziale secondo
il piano regolatore generale adottato e quelle oggetto di provvedimento di sfratto, in
data antecedente a quella del bando, non intimato per inadempienza contrattuale;
c) Utilizzo del territorio, privilegiando quelle attività che,
ai fini di un minore spreco di territorio, possono essere svolte in edifici con più
piani;
d) Rapporto superficie utile / addetti, privilegiando quelle
attività svolte con un più basso rapporto di mq. per addetto.
2. La localizzazione dell'insediamento per cui viene richiesta
l'assegnazione dell'area avverrà con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta
della Commissione di cui al successivo art. 8, che terrà conto della superficie che è
stata indicata nella domanda di assegnazione e di tutti gli elementi atti a conseguire una
distribuzione razionale ed omogenea delle varie attività nell'ambito del piano di
insediamenti produttivi.
ARTICOLO 7
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
1. Sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 6, agli
operatori verranno attribuiti i seguenti punteggi, tra loro cumulabili, con la
precisazione che, in caso di parità, si procederà mediante pubblico sorteggio:
a) Riequilibrio territoriale:
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e incompatibili con il carattere
residenziale della zona.-.punti 5
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e compatibili con il carattere
residenziale della zona.-. punti 3
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e che si svolgono in condizioni
igieniche precarie.-.punti 4
- attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e che risultino rumorose o moleste e/o
che si svolgono in condizioni igieniche precarie.-. punti 3
- attività che si svolgono in zone residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e che comportano problemi particolari
di traffico.-. punti 2
- attività che si svolgono in zone non residenziali secondo il Piano
regolatore generale adottato dal Comune di Montale e che comportano problemi particolari
di traffico.-. punti 1
- attività non ampliabili in misura superiore al 30% in termini di
superficie coperta.-. punti 2
b) Attività svolte in immobili occupati a titolo di affitto:
- in zona residenziale secondo il Piano Regolatore Generale
adottato dal Comune di Montale.-. punti 5
- in zona non residenziale secondo il Piano Regolatore Generale
adottato dal Comune di Montale.-. punti 2
- in presenza di provvedimento di sfratto.-. punti 6
c) Utilizzo del territorio:
- aziende che si impegnano a realizzare immobili costruiti su più
piani.-. punti 3
d) Rapporto superficie utile / addetti:
- attività con rapporto uguale o inferiore a 20 mq per addetto.-.
punti 3
2. I requisiti necessari per l'attribuzione dei punteggi sopra elencati
dovranno essere posseduti alla data del bando.
ARTICOLO 8
ESAME DELLE DOMANDE, VERIFICA DEI REQUISITI, FORMAZIONE ED APPROVAZIONE
DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE.
1. Le istanze presentate ai fini dell'assegnazione delle aree, verranno
esaminate da un'apposita Commissione tecnico-amministrativa composta dai seguenti membri:
- Sindaco, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- Segretario Generale;
- Funzionario esperto Tecnico, Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale;
- Istruttore Direttivo Ecologo, dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Funzionario comandante Polizia Municipale;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un
funzionario della Segreteria Generale designato dal Sindaco.
2. La Commissione si intende validamente costituita con la presenza di
tutti i suoi componenti e adotta le proprie decisioni a maggioranza.
3. La Commissione, effettuata la verifica della documentazione, dei
requisiti soggettivi ed oggettivi, delle priorità di cui al precedente art. 3, richiesti
gli eventuali chiarimenti ed informazioni in ordine alla documentazione presentata ed
effettuati gli eventuali sopralluoghi presso le imprese richiedenti (che dovranno
consentire l'accesso ai locali dove vengono svolte le attività produttive ai componenti
della Commissione stessa a pena di esclusione), attribuisce i punteggi e forma la
graduatoria degli operatori per tutte le aree rese disponibili.
4. La graduatoria, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale,
è pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimane affissa per quindici giorni consecutivi.
5. La graduatoria manterrà la propria validità per un periodo di tre
anni.
6. La Giunta Comunale, con proprio specifico atto motivato, può
dichiarare la decadenza di uno o più operatori qualora si accertino dichiarazioni
mendaci, documentazioni risultate false, mancanza di requisiti richiesti dal bando.
7. Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, la Giunta
Comunale provvede alla sostituzione seguendo l'ordine di graduatoria.
8. La dichiarazione di decadenza, per i motivi di cui al comma 6,
costituisce, a carico dell'operatore decaduto, impedimento a partecipare al successivo
bando.
ARTICOLO 9
CESSIONE DEGLI IMMOBILI
1. Le aree cedute in proprietà o concesse in diritto di superficie,
nonché le costruzioni su di esse edificate, non possono essere cedute, date in locazione,
o essere oggetto di costituzione di diritti reali parziali, ad eccezione dei diritti reali
di garanzia, prima del termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda di
agibilità completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge.
2. L'inosservanza del precedente comma comporta:
a) la decadenza della concessione del diritto di superficie;
b) la risoluzione dell'atto di cessione del diritto di proprietà.
3. E' consentita, tuttavia, l'alienazione dell'area inedificata a
società di leasing che stipuli un contratto di locazione finanziaria con l'acquirente.
4. La cessazione dell'attività prima del termine di dieci anni dalla
data di cui al comma 1 (ovvero la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad
anni due), comporta le medesime conseguenze di cui al precedente comma 2. Ai sensi del
presente comma non saranno considerati come cessazione di attività:
a) la trasformazione in altro soggetto giuridico che comunque mantenga
i requisiti previsti dal presente regolamento;
b) per le imprese individuali il trasferimento a seguito di
successione.
5. Nei casi di cui al precedente comma 2:
- il corrispettivo dell'area assegnata verrà restituito
all'assegnatario inadempiente con una riduzione del 15% a titolo di penale salvo maggiori
danni;
- il prezzo delle eventuali opere realizzate nell'area assegnata verrà
determinato a seguito di stima redatta da un collegio di tre periti nominati: uno dal
Comune, uno dall'originario assegnatario del lotto o dai suoi aventi causa ed il terzo di
comune accordo tra le parti oppure, in caso di disaccordo, su designazione del Tribunale
di Pistoia.
6. Il versamento all'assegnatario inadempiente degli importi così
determinati sarà effettuato successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo
assegnatario individuato ai sensi del successivo comma 7.
7.l'immobile verrà ceduto ad uno dei soggetti aventi i requisiti
previsti dal presente regolamento attingendo a graduatorie eventualmente vigenti oppure,
in assenza delle medesime, mediante nuovo bando.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva, nell'ipotesi di risoluzione
dell'atto di cessione o di decadenza della concessione del diritto di superficie, di
riconoscere l'eventuale ipoteca di 1° grado iscritta dall'Istituto mutuante accollandosi
il mutuo per la parte residua, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del
superficiatario decaduti, su quanto da essi dovuto. Ove l'Amministrazione Comunale non
intenda avvalersi della predetta facoltà, all'atto della risoluzione della vendita o
della dichiarazione di decacenza della concessione del diritto di superficie, dovrà darne
comunicazione all'Istituto mutuante che ha iscritto l'ipoteca di 1° grado sull'immobile;
l'Istituto potrà provvedere alla esecuzione forzata ai sensi di legge senza altra
formalità.
CAPO III AREE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE
ARTICOLO 10
AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE
1. La concessione del diritto di superficie è deliberata dal Consiglio
Comunale su proposta della Giunta Comunale, a favore degli operatori selezionati nei modi
stabiliti dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle aree elencate nei bandi di
cui al precedente art. 4.
2. Ai sensi della l. 22.10.1971 n. 865, art. 35, la concessione in
diritto di superficie ha durata massima di novantanove anni, rinnovabile per un uguale
periodo di tempo ed è regolata da una convenzione tra il Comune ed il concessionario.
3. Il rinnovo del diritto di superficie comporta il pagamento, da parte
del concessionario, di un corrispettivo pari alle spese necessarie per l'adeguamento delle
opere di urbanizzazione nonché della differenza tra il prezzo di esproprio dell'area
vigente a quel momento e quello corrisposto al momento dell'assegnazione, rivalutato
secondo gli indici ISTAT.
4. Al momento dell'avvio delle procedure di espropriazione e di
occupazione di urgenza delle aree interessate il concessionario deve presentare al Comune
di Montale polizza fidejussoria pari al costo pro quota dell'acquisizione delle aree
necessarie all'intervento nonché dell'eventuale occupazione d'urgenza. Tale fidejussione
è svincolata al momento della stipula della convenzione con il pagamento del costo
dell'area assegnata.
ARTICOLO 11
ALTRE CONCESSIONI IN DIRITTO DI SUPERFICIE
1. All'interno dei Piani di insediamenti produttivi potranno essere
individuati, dal Consiglio Comunale, lotti per la realizzazione di edifici da destinare ad
attività di supporto alle imprese (quali mense, locali di ristoro, strutture finanziarie,
ecc.). In tal caso il Consiglio Comunale individuerà anche i criteri e le procedure per
l'assegnazione dei lotti suddetti.
2. Il Consiglio Comunale potrà inoltre individuare all'interno dei
Piani di insediamenti produttivi aree e lotti da destinare ad attrezzature pubbliche di
interesse collettivo.
ARTICOLO 12
CONTENUTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
1. Il diritto di superficie è esercitato nei limiti e con le modalità
fissate dal Codice Civile, articoli 952 e 956, dalla legge 22.10.1971 n. 865, art. 35,
nonché secondo la Convenzione tra il Comune ed il concessionario e suoi aventi causa.
2. Il diritto si costituisce dalla data di stipula della convenzione,
permane fino al termine in essa stabilito e si estende:
a) alla realizzazione di edifici a carattere produttivo o di servizio e
relativi accessori e servizi, secondo il progetto approvato dal Comune;
b) al mantenimento e al godimento delle costruzioni realizzate e delle
relative aree di pertinenza.
ARTICOLO 13
PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. Prima di stipulare la Convenzione di cui agli articoli 14 e 15, gli
assegnatari provvedono:
a) al pagamento del costo dell'area loro assegnata;
b) al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 1, lettera b),
il Comune potrà consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo
parziale o totale del dovuto previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria,
comunque nel rispetto della normativa all'epoca vigente.
3. E' ammessa l'attuazione del Piano, anche in forma parziale, purché
sia garantita la piena funzionalità dei lotti ed il completo e funzionale collegamento
delle nuove opere di urbanizzazione primaria con quelle esistenti.
ARTICOLO 14
STIPULA DELLA CONVENZIONE
1. La stipula della convenzione di cui alla legge 22.10.1971 n. 865,
articolo 35, da effettuarsi per atto pubblico notarile con spese a carico
dell'assegnatario deve avvenire entro sei mesi dalla data del verbale di immissione in
possesso, da parte del Comune, delle aree interessate.
2. Durante tale semestre il concessionario deve presentare al Comune il
progetto ed ogni altro allegato necessario per il rilascio della concessione edilizia.
3. Il Comune, in presenza di documentati motivi che impediscano il
rispetto dei termini di cui al comma 1, può concedere proroghe per la presentazione del
progetto e la stipula della Convenzione.
ARTICOLO 15
CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
1. I termini per l'inizio dei lavori, le modalità di esecuzione degli
stessi, le perizie e i controlli, i criteri di utilizzazione degli immobili, le modalità
di urbanizzazione dell'area, le garanzie fidejussorie da prestarsi, le sanzioni e tutto
quanto attiene all'esercizio del diritto di superficie, nonché i tempi ed i termini di
collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri dal
concessionario, sono regolamentati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 35 della
legge 865/71
2. Il Comune ha facoltà di delegare al concessionario l'espletamento
di adempimenti connessi con l'espropriazione e l'occupazione d'urgenza delle aree.
Capo IV - AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA'
ARTICOLO 16
CESSIONE DELLE AREE
1. La cessione delle aree in diritto di proprietà è regolata dalla
stessa normativa del presente regolamento, per quanto compatibile.
2. I soggetti che concorrono alla assegnazione di aree in diritto di
proprietà, ai sensi del presente articolo, sono individuati a seguito dei bandi di cui al
precedente art. 4.
Capo V - NORME FINALI
ARTICOLO 17
OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI
1. L'assegnatario del lotto, qualora la propria attività sia
incompatibile con la destinazione urbanistica prevista dal Piano regolatore generale per
la zona dove la medesima viene svolta, si impegna, per se e per i propri aventi causa pena
la revoca dell'assegnazione del lotto, a non proseguire la propria attività produttiva
nella sede originaria una volta attuato il trasferimento nell'area assegnata.
2. Tale trasferimento dovrà comunque avvenire entro un anno dalla data
di presentazione della domanda di agibilità, completa di tutti i documenti richiesti ai
sensi di legge, relativa ai nuovi locali.
ARTICOLO 18
DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E RISOLUZIONE
DELL'ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'.
1. Nelle ipotesi previste dal codice civile, dalla legge 865/71 e
successive modificazioni e integrazioni, dal presente regolamento e dalle convenzioni, la
Giunta Comunale procederà a dichiarare la decadenza della concessione del diritto di
superficie e la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà.
ARTICOLO 19
NORMA DI RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti con particolare
riferimento alle norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
ARTICOLO. 20
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a norma
di Statuto e, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato
per quindici giorni naturali consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione. |