REGOLAMENTO PER I VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE C.C. NR. 63 DEL 30.6.1998

    INDICE

    Art. 1 - Impiego del servizio
    Art. 2 - Oneri finanziari
    Art. 3 - Ricezione e amministrazione
    Art. 4 - Destinazione al Corpo di Polizia Municipale
    Art. 5 - Stato giuridico ed economico
    Art. 6 - Funzioni
    Art. 7 - Qualifiche
    Art. 8 - Formazione
    Art. 9 - Addestramento fisico
    Art. 10 - prestazione del servizio
    Art. 11 - Norme generali di comportamento
    Art. 12 - Riservatezza e segreto d'ufficio
    Art. 13 - Cura della persona
    Art. 14 - Equipaggiamento
    Art. 15 - Placca e tessera di riconoscimento
    Art. 16 - Uso di veicoli ed attrezzature
    Art. 17 - Pubblicità del regolamento
    Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento


    Art. 1
    impiego del servizio

1. Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'articolo 46 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Ai fini del comma precedente, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni, la richiesta in tal senso e la relativa entità del contingente, fissata con provvedimento della Giunta comunale.

Art. 2
Oneri finanziari

1. Gli oneri relativi al servizio di cui all'articolo 1 sono posti a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa, comprendente i costi relativi al compenso, al vitto, all'equipaggiamento ed a quant'altro necessario ai fini della formazione, gestione ed impiego del personale di cui al presente regolamento.

2. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 3
Ricezione e amministrazione

1. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli altri uffici comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale volontario di cui all'articolo 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello stesso.

2. Gli uffici di cui al comma 1 mantengono i rapporti con i competenti uffici militari e ministeriali.

Art. 4
Destinazione al Corpo di Polizia Municipale

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.

2. Tale personale è tenuto al rispetto del presente regolamento e, per le parti non in contrasto, del regolamento del Corpo di Polizia Municipale nonchè delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.

Art. 5
Stato giuridico ed economico

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

2. Ad essi è garantito dall'amministrazione comunale:
   a) il pagamento di un compenso identico a quello spettante agli appartenenti alle Forze Armate inquadrati nel medesimo grado;
   b) il servizio mensa, comprendente un pasto giornaliero;
   c) l'equipaggiamento indicato nell'articolo 14.

Art. 6
Funzioni

1. Al personale volontario in servizio sostitutivo di leva, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle seguenti funzioni:
      a) svolgere i servizi di polizia stradale, con particolare riferimento alla prevenzione ed accertamento delle violazioni e alla vigilanza all'entrata ed uscita degli alunni dalle scuole;
      b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale, in particolare quelle relative alla tutela di parchi, giardini, ambiente e igiene urbana;
      c) vigilare affinchè siano tutelate l'igiene e la salute pubblica;
      d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini;
      e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
      f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei compiti istituzionali della Polizia Municipale;
      g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune;
      h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
      i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
      l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
      m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
      n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
      o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonchè la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
      p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sè stessi o agli altri;
      q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del Sindaco;
      r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.
      s) espletare i compiti inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria nei casi e con le modalità previste dalle leggi.

2. Detto personale potrà essere impiegato in servizio anche da solo, fermo restanto l'obbligo dell'abbinamento con personale di ruolo del Corpo in tutti i casi in cui ciò si renda necessario.

Art. 7
Qualifiche

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva, nell'ambito territoriale del Comune di Montale e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste le qualità di:
      a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
      b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
      c) agente di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 8
Formazione

 1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva è adibito al servizio attivo dopo essere stato adeguatamente preparato allo svolgimento dei compiti previsti dal precedente articolo 6 mediante frequenza ad apposito corso di formazione consistente in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

2. La parte teorica, che avrà una durata effettiva non inferiore a 60 ore, deve dare una formazione giuridica di base, trattando in particolare:
   a) dell'ordinamento dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
   b) degli elementi di diritto penale, di procedura penale e di pubblica sicurezza;
   c) della legislazione principale in materia di:
      - circolazione stradale;
      - commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;
      - sanzioni amministrative;
      - urbanistica ed edilizia;
      - tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
      - protezione civile.

3. Le esercitazioni pratiche consisteranno in un tirocinio di adeguata durata nei servizi operativi del Corpo di Polizia Municipale.

4. Il Comandante dovrà programmare, organizzare e tenere detto corso. Gli eventuali docenti esterni dovranno essere scelti tra personalità dotate di riconosciuta esperienza e preparazione professionale nelle materie elencate nel precedente comma 2.

5. Il Comandante è anche tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonchè in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art. 9
Addestramento fisico

1. Il Comandante programma e organizza periodicamente appositi corsi di addestramento fisico.

Art. 10
Prestazione del servizio

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva sarà inserito nei normali turni di lavoro e dovrà pertanto uniformarsi alle disposizione che di volta in volta stabiliranno gli orari e i servizi da espletare.

2. Detto personale avrà diritto a tutto quanto concerne la normativa militare, vale a dire licenze, congedi temporanei, eccetera.

Art. 11
Norme generali di comportamento

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

2. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.  Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.

3. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'Amministrazione comunale.

4. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'Amministrazione comunale e del Corpo.

5. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 12
Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva è tenuto alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

 Art. 13
Cura della persona

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che rappresenta.

2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 14
Equipaggiamento

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura dell'equipaggiamento necessario per lo svolgimento dei servizi. Le quantità delle forniture sono indicate nell'allegata "Tabella dell'equipaggiamento".

2. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'Amministrazione comunale.

3. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa.

4. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza l'Amministrazione comunale procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante.

5. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva durante l'espletamento del servizio deve indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.

6. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.

7. L'equipaggiamento deve essere riconsegnato alla cessazione del servizio.

Art. 15
Placca e tessera di riconoscimento

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, il personale volontario in servizio sostitutivo di leva viene dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 56.

2. Gli stessi hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sè la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

3. La placca e la tessera di riconoscimento devono essere conservate con cura e vengono ritirate alla cessazione del servizio.

4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della placca o della tessera di riconoscimento. 

Art. 16
Uso di veicoli ed attrezzature

1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva potrà utilizzare, in presenza dei necessari requisiti ed ai soli fini del servizio, i veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo.

2. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei beni in dotazione.

Art. 17
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento a norma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati per l'applicazione del presente regolamento.

Art. 18
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TABELLA DELL'EQUIPAGGIAMENTO

CAPI DI VESTIARIO Ed ACCESSORI

QUANTITA' DELLA FORNITURA

Berretto o cappello

1

Giacca

2

Pantaloni

2

Camicia Manica Lunga

2

Camicia Manica Corta

2

Cravatta

2

Impermeabile

1

Giacca Impermeabile

1

Calzini

5

Scarpe

1

Cinturone

1

Guanti

1

Borsello

1

Fischetto

1

Indumenti rifrangenti

1

Placca

1

Alamari

2 paia

Distintivi

2 paia

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