REGOLAMENTO PER I
VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE C.C. NR. 63 DEL
30.6.1998
1. Il Comune si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo
di leva da destinare al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi dell'articolo 46 della della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Ai fini del comma precedente, i competenti uffici comunali
provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine
fissato dalle vigenti disposizioni, la richiesta in tal senso e la relativa entità del
contingente, fissata con provvedimento della Giunta comunale.
Art. 2
Oneri finanziari
1. Gli oneri relativi al servizio di cui all'articolo 1 sono posti
a carico del bilancio comunale, mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa,
comprendente i costi relativi al compenso, al vitto, all'equipaggiamento ed a quant'altro
necessario ai fini della formazione, gestione ed impiego del personale di cui al presente
regolamento.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale propone
l'ammontare della spesa complessiva da inserire nel bilancio di previsione dell'anno
successivo.
Art. 3
Ricezione e amministrazione
1. Il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli altri
uffici comunali secondo le rispettive competenze, provvedono a quanto necessario ai fini
della ricezione, amministrazione, vitto, equipaggiamento ed impiego del personale
volontario di cui all'articolo 1, nel rispetto del particolare stato giuridico dello
stesso.
2. Gli uffici di cui al comma 1 mantengono i rapporti con i
competenti uffici militari e ministeriali.
Art. 4
Destinazione al Corpo di Polizia Municipale
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva
assegnato al Comune viene destinato, fuori organico, al Corpo di Polizia Municipale.
2. Tale personale è tenuto al rispetto del presente regolamento
e, per le parti non in contrasto, del regolamento del Corpo di Polizia Municipale nonchè
delle norme che disciplinano il servizio dei componenti dello stesso.
Art. 5
Stato giuridico ed economico
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva, ai
sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è equiparato, in
quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè
nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.
2. Ad essi è garantito dall'amministrazione comunale:
a) il pagamento di un compenso identico a quello spettante agli
appartenenti alle Forze Armate inquadrati nel medesimo grado;
b) il servizio mensa, comprendente un pasto giornaliero;
c) l'equipaggiamento indicato nell'articolo 14.
Art. 6
Funzioni
1. Al personale volontario in servizio sostitutivo di leva,
nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni
relative alle seguenti funzioni:
a) svolgere i servizi di polizia stradale, con
particolare riferimento alla prevenzione ed accertamento delle violazioni e alla vigilanza
all'entrata ed uscita degli alunni dalle scuole;
b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine
di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale, in particolare quelle
relative alla tutela di parchi, giardini, ambiente e igiene urbana;
c) vigilare affinchè siano tutelate l'igiene e la
salute pubblica;
d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini;
e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta
notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei compiti
istituzionali della Polizia Municipale;
g) svolgere i servizi di onore in occasione di
pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la
scorta d'onore al Gonfalone del Comune;
h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici
servizi nelle vie e piazze del Comune segnalando eventuali disservizi;
i) accertare, contestare e notificare le violazioni
nei modi e termini prescritti;
l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne
fa richiesta;
m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la
buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
n) vigilare sulla integrità della segnaletica
stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
o) impedire l'abusiva affissione murale e la
distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonchè la
lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti
condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o
assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche che rechino molestia sulle pubbliche vie,
adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a
sè stessi o agli altri;
q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che
trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del
Sindaco;
r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai
superiori gerarchici.
s) espletare i compiti inerenti alla qualifica di
agente di polizia giudiziaria nei casi e con le modalità previste dalle leggi.
2. Detto personale potrà essere impiegato in servizio anche da solo,
fermo restanto l'obbligo dell'abbinamento con personale di ruolo del Corpo in tutti i casi
in cui ciò si renda necessario.
Art. 7
Qualifiche
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva,
nell'ambito territoriale del Comune di Montale e nei limiti delle proprie attribuzioni,
riveste le qualità di:
a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del
codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi del
combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera
a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
c) agente di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
12 del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 8
Formazione
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di
leva è adibito al servizio attivo dopo essere stato adeguatamente preparato allo
svolgimento dei compiti previsti dal precedente articolo 6 mediante frequenza ad apposito
corso di formazione consistente in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
2. La parte teorica, che avrà una durata effettiva non inferiore
a 60 ore, deve dare una formazione giuridica di base, trattando in particolare:
a) dell'ordinamento dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
b) degli elementi di diritto penale, di procedura penale e di pubblica
sicurezza;
c) della legislazione principale in materia di:
- circolazione stradale;
- commercio, pubblici esercizi e polizia
amministrativa;
- sanzioni amministrative;
- urbanistica ed edilizia;
- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- protezione civile.
3. Le esercitazioni pratiche consisteranno in un tirocinio di
adeguata durata nei servizi operativi del Corpo di Polizia Municipale.
4. Il Comandante dovrà programmare, organizzare e tenere detto corso.
Gli eventuali docenti esterni dovranno essere scelti tra personalità dotate di
riconosciuta esperienza e preparazione professionale nelle materie elencate nel precedente
comma 2.
5. Il Comandante è anche tenuto ad effettuare periodici incontri
professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonchè in occasione
dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.
Art. 9
Addestramento fisico
1. Il Comandante programma e organizza periodicamente appositi
corsi di addestramento fisico.
Art. 10
Prestazione del servizio
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva sarà
inserito nei normali turni di lavoro e dovrà pertanto uniformarsi alle disposizione che
di volta in volta stabiliranno gli orari e i servizi da espletare.
2. Detto personale avrà diritto a tutto quanto concerne la normativa
militare, vale a dire licenze, congedi temporanei, eccetera.
Art. 11
Norme generali di comportamento
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva
deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità
e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena
coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere
stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere
considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
2. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle
sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad
operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato
dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle
richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
3. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di
esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'Amministrazione comunale.
4. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto
comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine
dell'Amministrazione comunale e del Corpo.
5. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al
Corpo devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il
massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti
alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e
sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.
Art. 12
Riservatezza e segreto d'ufficio
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva è
tenuto alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio
servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
Art. 13
Cura della persona
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva
deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di
evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'Amministrazione che
rappresenta.
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei
baffi devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione,
evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.
Art. 14
Equipaggiamento
1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura
dell'equipaggiamento necessario per lo svolgimento dei servizi. Le quantità delle
forniture sono indicate nell'allegata "Tabella dell'equipaggiamento".
2. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a
questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati
dall'Amministrazione comunale.
3. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa,
fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa.
4. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la
massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza l'Amministrazione
comunale procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante.
5. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva durante
l'espletamento del servizio deve indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni
di pulizia e di ordine.
6. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il
Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.
7. L'equipaggiamento deve essere riconsegnato alla cessazione del
servizio.
Art. 15
Placca e tessera di riconoscimento
1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, il
personale volontario in servizio sostitutivo di leva viene dotato di una placca e di una
tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale 31 marzo
1992, n. 56.
2. Gli stessi hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con
sè la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di
qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La placca e la tessera di riconoscimento devono essere
conservate con cura e vengono ritirate alla cessazione del servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o
la sottrazione della placca o della tessera di riconoscimento.
Art. 16
Uso di veicoli ed attrezzature
1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva
potrà utilizzare, in presenza dei necessari requisiti ed ai soli fini del servizio, i
veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche in dotazione al Corpo.
2. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo
smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei beni in dotazione.
Art. 17
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento a norma dell'articolo 25
della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne
possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Una copia sarà sempre a disposizione dei funzionari incaricati per
l'applicazione del presente regolamento.
Art. 18
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo
regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'Albo
comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
TABELLA DELL'EQUIPAGGIAMENTO |