Indice Regolamenti


REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 16.11.1998, modificato con deliberazione C.C. n.32 del 18/03/1999, con deliberazione n. 24 del 28.02.2000, con deliberazione C.C. n. 10 del 22/02/2001, con deliberazione C.C. n. 72 del 30/11/2001, con deliberazione n. 89 del 28/11/2003, con deliberazione C.C. n. 80 del 27/12/2005, con deliberazione C.C. n. 11 del 23/02/2006, con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2007 e con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008.

  INDICE

Art. 1 - Presupposto dell'imposta
Art. 2 - Definizioni di fabbricati ed aree
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
Art. 7 - Esenzioni
Art. 8 - Riduzione e detrazione dell'imposta
Art. 9 - Terreni condotti direttamente
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 - Svolgimento attività di controllo
Art. 12 - Accertamento
Art. 13 - Funzionario responsabile
Art. 14 - Riscossione coattiva
Art. 15 - Rimborsi e compensazioni
Art. 16 - Sanzioni ed interessi
Art. 17 - Contenzioso
Art. 18 - Indennità di espropriazione (abrogato)
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 - Entrata in vigore

I

INTRODUZIONE

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonchè incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni principali rispetto a quelle legali.

Art. 1
Presupposto dell'imposta

1.Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2
Definizione di fabbricati e aree

1.Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata alla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è oggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9, comma 1 del presente regolamento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari (1). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come recisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile(2).

(1) Facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 59 lettera a) del D.Lgs. 15.12.1997, n.446
(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9 -prot. 249

Art. 3
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche e non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria (1).

3. Soppresso (2).

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione(3).
(1) Vedasi modifiche apportate al D.Lgs.504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.12.1997,.446. Per il diritto di abitazione vedasi art.540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.
(2) Comma soppresso sulla base di suggerimenti che discendono da orientamento giurisprudenziale consolidato.
(3) Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880.

Art.4
Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. abrogato (5)

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera(1).

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area(2).

8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato(3).

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(4).

(1) Vedasi Circolare 26.5.97, n.144/E - Appendice 6
(2) Vedasi Circolare 26.5,97, n.144/E - Appendice 6
(3) Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(4) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.97, n.144/E

(5) Abrogato per effetto del comma 173, lettera a, dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale (5), con deliberazione da adottare entro il termine, stabilito da norme statali, per l’approvazione del bilancio di previsione. L’aliquota, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (6). In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”(7)

2. L'aliquota deve essere deliberata entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge e può essere diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune(1).

4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato(2).

4 bis. Il Comune può deliberare, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio, un’aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998, nr. 431 (4).

4 ter. I Comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, nr. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, nr. 61, e successive modificazioni, possono derogare al limite massimo dell’aliquota stabilito dalla normativa vigente,  in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (4).

 5. Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"(3).

(1) Modifiche apportate al D.Lgs 504/92 dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96
(2) Facoltà concessa dall'art.4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge 556/96
(3) Obbligo previsto dal comma 4, art.59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(4) Facoltà concessa dall'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998, nr. 431
(5) Competenze modificate dal comma 156 dell’art 1, legge 27 dicembre 2006. n. 296.
(6) Termine introdotto dall’art. 53 della legge 23.12.2000, nr. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8 della legge 31.12.2001, n. 448.
(7) Effetto del comma 169 dell’art 1, legge 27 dicembre 2006. n. 296.

Art. 7
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni,dalle Province, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4 del presente regolamento, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore o da altri soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett.c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (1).

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal precedente comma1.

(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art. 8
Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Comune, tramite l'ufficio tecnico comunale, sulla base di idonea perizia presentata dal proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone preesistenti o sopravvenute, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici e tali da non determinare le condizioni di cui al precedente comma 1.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia all'ufficio tributi oppure dalla data di presentazione allo stesso Ufficio della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento (1).

5. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili(2).

6. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (6), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 pari ad euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Le pertinenze, catastalmente autonome, sono assoggettate allo stesso regime più favorevole dell'abitazione principale a condizione che:
- Tale pertinenza deve essere destinata durevolmente e funzionalmente al servizio o ornamento dell'abitazione principale;
- Il soggetto utilizzatore deve in ogni caso coincidere con colui che abita la casa adibita ad abitazione principale;
- La pertinenza dovrà ricadere sul lotto dell'unità residenziale principale o su lotto confinante di proprietà;
- Gli immobili pertinenziali devono essere classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: C/02, C/06 e C/07 (garage, box, posti auto, soffitte o cantine);
- Inoltre l'assoggettamento della pertinenza all'abitazione principale comporta che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale deve essere a sua volta detraibile dall'imposta dovuta per le pertinenze.

7. Con la deliberazione di cui al comma 1 del precedente art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000 pari ad euro 103,29, di cui al comma 6 del presente articolo, può essere elevato, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino a lire 500.000 pari ad euro 258,23.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

9. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 pari ad euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente(4).

10. Si considera abitazione principale con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta:

a) l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, senza la concessione della detrazione relativa (5)
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (5bis).

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto, richieste per le summenzionate agevolazioni anche mediante dichiarazione sostitutiva, da presentarsi entro il termine per il pagamento della rata di saldo dell’imposta. La dichiarazione ha validità per gli anni successivi, fino a quando non variano i presupposti necessari all'ottenimento dell'agevolazione. Il venir meno delle condizioni che determinano l'agevolazione deve essere comunicato dal contribuente al Comune.

11. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96
(3) Vedasi Circolare 96/E del 4.4.97
(4) Facoltà prevista dal comma 3 dell'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(5) Facoltà concessa dal comma 1, lettera e, dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(5 bis) art. 3, comma 56 della L. n. 662/1996.
(6) Modifica introdotta dal comma 173, lettera b), art. 1, della legge 27.12.2006, nr. 296.

 

Art. 9
Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni pari ad euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire pari ad euro 25.822,84 di e fino a 120.000 milioni di lire pari ad euro 61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire pari ad euro 61.974,83 e fino a 200 milioni di lire pari ad euro 103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire pari ad euro 103.291,38 e fino a 250 milioni di lire pari ad euro 129.114,22.

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto, ai fini dell'imposta, dal primo gennaio dell'anno successivo(1). Non si individuano in tale categoria i soggetti che godendo del trattamento pensionistico, non sono più soggetti all'obbligatorietà dei versamenti suddetti, ancorché iscritti negli appositi elenchi comunali di cui alla legge nr. 9/63;

(1) Vedasi comma 2, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

Art. 10
Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima rata, da versarsi entro il 16 giugno, dovuta in ragione del 50 per cento dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata (5). Resta in ogni caso la facoltà del contribuente di versare, entro il 16 giugno, l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e i relativi contitolari (1).

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento effettuato direttamente nelle casse del tesoriere ovvero su apposito conto corrente postale ad esso intestato. La giunta può prevedere in aggiunta o in sostituzione alla precedente la modalità di pagamento tramite il sistema bancario (2).

4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad euro 5,00 (3).

5. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5 bis. L’obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI, di cui al precedente comma 5, permane fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo comunque l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs.463/1997, concernente la disciplina del modello unico informatico, da atti quindi che non confluiscono nelle dichiarazioni catastali. Restano fermi anche gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. (6)

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell’immobile (4).(7)

(1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà prevista dall’art. 52 del D. Lvo 446/1997
(3) Facoltà concessa dall'art.17 comma 88, legge 127/97 - Bassanini bis
(4) Suggerimenti che discendono dalla prassi, i quali si ritengono compatibili con l'autonomia concessa al n 446
(5) Termini di pagamento modificati dall’art 37, comma 13, D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006
(6)  Disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 53, del D.L.223/2006, convertito dallla legge 248/2006, come integrato dal comma 174, art.1, della L. 296/2006
(7) Modificato dal comma 173, lettera c) dell’art. 1 legge 296/2006.

Art.11
Svolgimento attività di controllo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art.12
Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, nr. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato , del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell’imposta, designato dal Comune di Montale. (1)

(1)Per effetto di quanto disposto dai commi 161 e 162 della legge 296/2006.

Art.13
Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

 

Art.14
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10 del presente regolamento, entro il termine di sessanta (2) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; oppure mediante l’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. (1)

3. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento, e dei relativi titoli esecutivi con le modalità stabilite nell'allegato "A" al presente Regolamento;

(1) Modifica apportata dall’art 1, comma 163, della l. 296/2006

(2) termine stabilito dal comma 173, art. 1, legge 296/2006

 

Art.15
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. A tal fine deve presentare al Comune apposita istanza sottoscritta in carta libera, contenente almeno i seguenti dati:

      1.       generalità e codice fiscale del contribuente
      2.       anno d’imposta, importo di cui si chiede il rimborso e motivazione della richiesta
      3.       Copia della documentazione a supporto dell’istanza (a titolo esemplificativo: visure catastali, contratti di acquisto o vendita immobili, dichiarazioni ICI anni pregressi o altri atti)
      4.       Copia dell’attestazione di pagamento per il quale si chiede il rimborso

L’ufficio provvede al rimborso, al suo diniego oppure alla richiesta di integrazione della documentazione prodotta, entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura e con le modalità indicate nel comma 1 dell'articolo 6 ter del vigente  Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

4. In luogo della richiesta di rimborso, il contribuente può detrarre l’eccedenza del versamento dall’imposta dovuta per l’anno in corso e, nel caso in cui la somma a credito sia maggiore del tributo dovuto, può essere portata in compensazione nei versamenti successivi. Per l’applicazione della compensazione si rimanda, comunque, a quanto disciplinato con il vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate. 

5. Per l’importo minimo rimborsabile, si rimanda a quanto stabilito con il vigente Regolamento Comunale per la gestione delle entrate.

Art.16
Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa euro 51,00 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità stabilite dal comma 4 dell’art. 6 bis del vigente  Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali. (1)

7. Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento, fissa entro i limiti minimi e massimi le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. In sede di prima applicazione si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. 56 del 25.5.1998, esecutiva.

(1) Modifiche di cui al comma 165, art. 1, l. 296/2006

Art.17
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l’ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

Art.18
Indennità di espropriazione

Abrogato

Art.19
Disposizioni transitorie e finali

1. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992. Per le violazioni avvenute prima dell'1.4.1998 e accertate in data successiva trova applicazione l'art. 3 del Decr.L.vo 472/97.

2. Ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera p) del D. Lgs 446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2Bis. Nei soli casi di emissione di avvisi di liquidazione, anche per i periodi dell'imposta antecedenti al 1.7.1998, si applicano gli interessi al tasso del 2,5% semestrale, saggio stabilito dall'art. 17 della legge 146/98.

3.Le disposizioni di cui al decreto l.vo nr. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, operano in quanto compatibili con i contenuti del presente regolamento.

Art.20
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1.1.2007 . Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il presente regolamento e la delibera consiliare di approvazione, sono inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono resi pubblici mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

  

ALLEGATO “A”

 

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE OD ISCRIZIONI A RUOLO

 

Art. 1
(Condizioni)

 1) Il Comune concede, a domanda, la rateizzazione delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione o di iscrizione a ruolo coattivo quando il pagamento per il tributo, sanzioni ed interessi è superiore a Euro:

   520,00 per le persone fisiche e le ditte individuali;
1.550,00 per le società di persone;
5.200,00 per le società di capitali.
 

 2) Devono ricorrere inoltre le seguenti condizioni:

 - Il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno precedente a quello di notificazione degli atti per i quali si chiede l’agevolazione, pari od inferiore a Euro 23.300,00. Tale cifra è aumentata di Euro 2.900,00 per ogni persona che risulta fiscalmente a carico del richiedente.
 - Il contribuente, società od impresa, si trova in temporanee condizioni di insolvenza attestate sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante;

3) In deroga alle condizioni indicate nel comma 2) del presente articolo, la rateizzazione può essere concessa quando la somma chiesta in pagamento a seguito dell’attività di  liquidazione o accertamento è superiore a Euro 7.000,00.

4) Qualora esistano fondati motivi sull’ esigibilità del contribuente l’ufficio può negare la rateizzazione anche in presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.

 

Art. 2
(Presentazione della domanda e rilascio del provvedimento)

1)       Coloro che intendono presentare domanda ai sensi del precedente articolo devono far pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune in via Gramsci, 19, Montale a mezzo raccomandata con A/R o presentandola direttamente, apposita richiesta motivata, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento (nel caso di accertamento o liquidazione) o dalla notifica della cartella esattoriale (nel caso di rateizzazione di somme già iscritte a ruolo).

 2)       Il provvedimento di rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

 3)       I provvedimenti di cui al comma 2) del presente articolo sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell’imposta.

 4)       I provvedimenti di rateizzazione di somme già iscritte a ruolo vengono trasmessi a cura dell’Ufficio Tributi al competente Concessionario per la riscossione che dovrà predisporre la nuova cartella di pagamento, maggiorata degli interessi previsti dal successivo art. 3.

 

Art. 3
(Interessi per rateizzazione)

 1)       Sui provvedimenti di rateizzazione per accertamenti o liquidazioni sono calcolati gli interessi legali, con maturazione giornaliera, dal primo giorno utile di scadenza naturale dell’atto o degli atti per i quali si richiede la dilazione fino alla data di scadenza delle singole rate.

2)       Sui provvedimenti di rateizzazione di somme già iscritte a ruolo sono applicati, a cura del competente Concessionario per la riscossione, gli interessi per dilazione di pagamento di cui all’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 

Art. 4
(Rate, garanzie, decadenze)

 1)  Il numero massimo delle rate mensili concedibili è di dodici per importi fino a Euro 1.100,00 e di ventiquattro per importi superiori.

2) Se il debito del contribuente è superiore a Euro 5.200,00, il provvedimento di rateizzazione deve essere subordinato a presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.

3) La scadenza temporale delle rate è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese; il mancato versamento anche di una sola rata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la decadenza del beneficio e l’obbligo di corrispondere per intero l’importo residuo. Nella fattispecie di rateizzazione di provvedimenti con sanzioni ridotte ad un quarto, le stesse dovranno essere corrisposte dal contribuente nella loro forma integrale.

4) abrogato (1)
(1) Abrogato per effetto dell’art. 36, comma 2bis del D.L. 248/2007, convertito nella Legge n. 31/2008