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REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con deliberazione C.C. n. 91 del 16.11.1998, modificato con
deliberazione C.C. n.32 del 18/03/1999, con deliberazione n. 24 del
28.02.2000, con deliberazione C.C. n. 10 del 22/02/2001, con deliberazione
C.C. n. 72 del 30/11/2001, con deliberazione n. 89 del 28/11/2003, con
deliberazione C.C. n. 80 del 27/12/2005, con deliberazione C.C. n. 11 del
23/02/2006, con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.03.2007 e con
deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008.
INDICE
Art. 1 - Presupposto
dell'imposta
Art. 2 - Definizioni di fabbricati ed aree
Art. 3 - Soggetti passivi
Art. 4 - Soggetto attivo
Art. 5 - Base imponibile
Art. 6 - Determinazione dell'aliquota e
dell'imposta
Art. 7 - Esenzioni
Art. 8 - Riduzione e detrazione dell'imposta
Art. 9 - Terreni condotti direttamente
Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni
Art. 11 -
Svolgimento attività di controllo
Art. 12 - Accertamento
Art. 13 - Funzionario responsabile
Art. 14 - Riscossione coattiva
Art. 15 - Rimborsi e
compensazioni
Art. 16 - Sanzioni ed interessi
Art. 17 - Contenzioso
Art. 18 - Indennità di espropriazione
(abrogato)
Art. 19 - Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 - Entrata in vigore
I
INTRODUZIONE
Il presente regolamento rappresenta un
atto amministrativo a carattere generale. Per la puntuale individuazione
degli elementi dell'obbligazione tributaria risulta necessaria
l'individuazione di ulteriori atti amministrativi ed in particolare le
deliberazioni annuali relative alla determinazione dell'aliquota, con la
quale sarà possibile diversificare le aliquote del tributo con riferimento
alle varie tipologie oggettive di utilizzazione degli immobili, nonchè
incrementare l'importo della detrazione d'imposta spettante alle abitazioni
principali rispetto a quelle legali.
Art. 1
Presupposto dell'imposta
1.Presupposto dell'imposta è il possesso
di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio
del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è
diretta l'attività dell'impresa.
Art. 2
Definizione di fabbricati e aree
1.Ai fini dell'imposta di cui
all'articolo 1 del presente regolamento:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del
fabbricato l'area occupata alla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è oggetto all'imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono
considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del presente regolamento, sui
quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la
qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9, comma
1 del presente regolamento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei
contitolari (1). Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se
un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati
terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni
incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate
nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti
da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come
recisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile(2).
(1) Facoltà esercitata ai sensi
dell'articolo 59 lettera a) del D.Lgs. 15.12.1997, n.446
(2) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n.9 -prot. 249
Art. 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il
proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli
stessi, anche e non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi
la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione
finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui
all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo
a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del
quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria
(1).
3. Soppresso
(2).
4. L'assegnazione di alloggio a favore
del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di
soggetto passivo dalla data di assegnazione(3).
(1) Vedasi modifiche apportate al D.Lgs.504/92
dall'art. 58, commi 1 e 2, D.Lgs. 15.12.1997,.446. Per il diritto di
abitazione vedasi art.540 Codice Civile estendibile anche al coniuge
separato.
(2) Comma soppresso sulla base di suggerimenti che discendono da
orientamento giurisprudenziale consolidato.
(3) Vedasi Risoluzione Ministeriale 9.4.76, n.7/880.
Art.4
Soggetto attivo
1. L'imposta è liquidata, accertata e
riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente
regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul
proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui
all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei
diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i
quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazione della propria
circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi
comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio
risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si
riferisce.
Art. 5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il
valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto,
il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di
imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità
previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo
Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
3. Per i fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi
sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è
determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se
successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel
penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio
1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359,
applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero
delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui
al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19
aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato
sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del
comma 1dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per
il calcolo.
4. abrogato (5)
5. Per le aree fabbricabili, il valore è
costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno
di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri
per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area,
sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al
momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è
data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in
corso d'opera(1).
7. In caso di demolizione di fabbricato e
ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero
edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e,
della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori
di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque
utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area(2).
8. Per i terreni agricoli, il valore è
costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di
imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
9. Al fine di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori
delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto
passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati
dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato(3).
10. Fino alla data di entrata in vigore
delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento.
11. Fino alla data di entrata in vigore
delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per
cento.
12. Per gli immobili di interesse storico
ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base
imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita
catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5,
comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano
censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa
in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma
agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il
concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la
superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(4).
(1) Vedasi Circolare 26.5.97, n.144/E -
Appendice 6
(2) Vedasi Circolare 26.5,97, n.144/E - Appendice 6
(3) Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(4) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del
26.5.97, n.144/E
(5) Abrogato per effetto del comma 173,
lettera a, dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Art. 6
Determinazione dell'aliquota e dell'imposta
1. L’aliquota è stabilita dal consiglio
comunale (5), con deliberazione da adottare entro il termine, stabilito da
norme statali, per l’approvazione del bilancio di previsione. L’aliquota,
anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento (6). In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”(7)
2. L'aliquota deve essere deliberata
entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge e può essere
diversificata entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse
tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando
alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune(1).
4. Il Comune può deliberare una aliquota
ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone
fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato
ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che
il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale
realizzato(2).
4 bis. Il Comune può deliberare, nel
rispetto dell’equilibrio del bilancio, un’aliquota agevolata, anche
inferiore al 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a
titolo di abitazione principale immobili con contratto concordato ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998, nr. 431 (4).
4 ter. I Comuni di cui all’art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, nr. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, nr. 61, e successive modificazioni, possono
derogare al limite massimo dell’aliquota stabilito dalla normativa vigente,
in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non
locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni (4).
5. Le deliberazioni concernenti la
determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"(3).
(1) Modifiche apportate al D.Lgs 504/92
dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96
(2) Facoltà concessa dall'art.4 del Decreto Legge 437/96 convertito in Legge
556/96
(3) Obbligo previsto dal comma 4, art.59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(4) Facoltà concessa dall'art. 2, comma 4, della legge 09/12/1998, nr. 431
(5) Competenze modificate dal comma 156 dell’art 1, legge 27 dicembre 2006.
n. 296.
(6) Termine introdotto dall’art. 53 della legge 23.12.2000, nr. 388, così
come modificato dall’art. 27, comma 8 della legge 31.12.2001, n. 448.
(7) Effetto del comma 169 dell’art 1, legge 27 dicembre 2006. n. 296.
Art. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni,dalle Province, nonchè
dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'art.4 del presente regolamento, dalle Comunità Montane, dai consorzi
fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,
dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da
E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purchè
compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,
14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati
recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai
sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera
c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive, nonchè
delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985,
n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore o da altri soggetti di cui all'art.
87, comma 1, lett.c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (1).
2. L'esenzione spetta per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal
precedente comma1.
(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c,
dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
Art. 8
Riduzione e detrazioni dell'imposta
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Comune,
tramite l'ufficio tecnico comunale, sulla base di idonea perizia presentata
dal proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o
inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente
inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità
fisica o alla salute delle persone preesistenti o sopravvenute, non
superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Non possono considerarsi inagibili o
inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di
qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al
miglioramento degli edifici e tali da non determinare le condizioni di cui
al precedente comma 1.
4. La riduzione dell'imposta nella misura
del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia
all'ufficio tributi oppure dalla data di presentazione allo stesso Ufficio
della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di
inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è
portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 10
del presente regolamento (1).
5. L'aliquota può essere stabilita dal
Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili(2).
6. Dalla imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica
(6), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 pari
ad euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Le pertinenze, catastalmente autonome, sono assoggettate allo
stesso regime più favorevole dell'abitazione principale a condizione che:
- Tale pertinenza deve essere destinata durevolmente e funzionalmente al
servizio o ornamento dell'abitazione principale;
- Il soggetto utilizzatore deve in ogni caso coincidere con colui che abita
la casa adibita ad abitazione principale;
- La pertinenza dovrà ricadere sul lotto dell'unità residenziale principale
o su lotto confinante di proprietà;
- Gli immobili pertinenziali devono essere classificati o classificabili
nelle seguenti categorie catastali: C/02, C/06 e C/07 (garage, box, posti
auto, soffitte o cantine);
- Inoltre l'assoggettamento della pertinenza all'abitazione principale
comporta che la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale deve essere a sua volta detraibile
dall'imposta dovuta per le pertinenze.
7. Con la deliberazione di cui al comma 1
del precedente art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per
cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000 pari ad euro 103,29, di cui
al comma 6 del presente articolo, può essere elevato, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, fino a lire 500.000 pari ad euro 258,23.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti Autonomi per le Case Popolari.
9. La detrazione per l'abitazione
principale può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 pari ad
euro 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta
unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del
contribuente(4).
10. Si considera abitazione principale
con la conseguente applicazione dell'aliquota ridotta:
a) l’abitazione concessa in uso gratuito
a parenti di primo grado in linea retta, senza la concessione della
detrazione relativa (5)
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata (5bis).
Il soggetto interessato può attestare la
sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto, richieste per le
summenzionate agevolazioni anche mediante dichiarazione sostitutiva, da
presentarsi entro il termine per il pagamento della rata di saldo
dell’imposta. La dichiarazione ha validità per gli anni successivi, fino a
quando non variano i presupposti necessari all'ottenimento
dell'agevolazione. Il venir meno delle condizioni che determinano
l'agevolazione deve essere comunicato dal contribuente al Comune.
11. Due o più unità immobiliari contigue,
occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a
condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare
richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità
medesime. In tale caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre
dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione.
(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera
h, dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96
(3) Vedasi Circolare 96/E del 4.4.97
(4) Facoltà prevista dal comma 3 dell'art.58 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(5) Facoltà concessa dal comma 1, lettera e, dell'art. 59 D.Lgs. 15.12.1997,
n.446.
(5 bis) art. 3, comma 56 della L. n. 662/1996.
(6) Modifica introdotta dal comma 173, lettera b), art. 1, della legge
27.12.2006, nr. 296.
Art. 9
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro
attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni
pari ad euro 25.822,84 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i
predetti 50 milioni di lire pari ad euro 25.822,84 di e fino a 120.000
milioni di lire pari ad euro 61.974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120
milioni di lire pari ad euro 61.974,83 e fino a 200 milioni di lire pari ad
euro 103.291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200
milioni di lire pari ad euro 103.291,38 e fino a 250 milioni di lire pari ad
euro 129.114,22.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del
presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal
soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo
della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel
comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli
terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta
fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli
appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963,
n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto, ai
fini dell'imposta, dal primo gennaio dell'anno successivo(1). Non si
individuano in tale categoria i soggetti che godendo del trattamento
pensionistico, non sono più soggetti all'obbligatorietà dei versamenti
suddetti, ancorché iscritti negli appositi elenchi comunali di cui alla
legge nr. 9/63;
(1) Vedasi comma 2, art.59 del D.Lgs.
15.12.1997, n.446.
Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta è dovuta dai soggetti
indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto
il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3
del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta
complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle
quali la prima rata, da versarsi entro il 16 giugno, dovuta in ragione del
50 per cento dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e delle
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere
versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata (5). Resta in ogni caso la
facoltà del contribuente di versare, entro il 16 giugno, l’imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale. Si considerano
regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si
riferiscono e i relativi contitolari (1).
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2
del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento effettuato
direttamente nelle casse del tesoriere ovvero su apposito conto corrente
postale ad esso intestato. La giunta può prevedere in aggiunta o in
sostituzione alla precedente la modalità di pagamento tramite il sistema
bancario (2).
4. I versamenti non devono essere
eseguiti quando l'importo risulta inferiore ad euro 5,00 (3).
5. I soggetti passivi devono dichiarare
gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli
esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su
apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un
diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è
tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le
modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono
verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento
dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione
congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita
catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del
condominio per conto dei condomini.
5 bis. L’obbligo di presentare la
dichiarazione ai fini ICI, di cui al precedente comma 5, permane fino alla
data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei
dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni. Resta fermo comunque l’obbligo
di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti
ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le
procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs.463/1997,
concernente la disciplina del modello unico informatico, da atti quindi che
non confluiscono nelle dichiarazioni catastali. Restano fermi anche gli
adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. (6)
6. Le dichiarazioni devono essere redatte
ed i versamenti eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento
o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario
liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare
al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento
dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili, oppure dalla data di chiusura del fallimento
quando la procedura si chiuda senza la vendita dell’immobile (4).(7)
(1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma
1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
(2) Facoltà prevista dall’art. 52 del D. Lvo 446/1997
(3) Facoltà concessa dall'art.17 comma 88, legge 127/97 - Bassanini bis
(4) Suggerimenti che discendono dalla prassi, i quali si ritengono
compatibili con l'autonomia concessa al n 446
(5) Termini di pagamento modificati dall’art 37, comma 13, D.L. 223/2006,
convertito nella legge 248/2006
(6) Disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 53, del D.L.223/2006,
convertito dallla legge 248/2006, come integrato dal comma 174, art.1, della
L. 296/2006
(7) Modificato dal comma 173, lettera c) dell’art. 1 legge 296/2006.
Art.11
Svolgimento attività di controllo
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività
di controllo ed accertamento il comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,
con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed
elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici
pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Art.12
Accertamento
1. Il Comune procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o
il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli
stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, nr. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,
altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere
informazioni complete in merito all’atto notificato , del responsabile del
procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui
effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal
funzionario responsabile dell’imposta, designato dal Comune di Montale. (1)
(1)Per effetto di quanto disposto dai commi
161 e 162 della legge 296/2006.
Art.13
Funzionario Responsabile
1. Con delibera della Giunta Comunale è
designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il
predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i
rimborsi.
Art.14
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal Comune per
imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal
comma 3 dell'articolo 10 del presente regolamento, entro il termine di
sessanta (2) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive
modificazioni; oppure mediante l’ingiunzione di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
2. Il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo. (1)
3. E' ammessa la possibilità di pagamento
rateale delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di accertamento,
e dei relativi titoli esecutivi con le modalità stabilite nell'allegato "A"
al presente Regolamento;
(1) Modifica apportata dall’art 1, comma
163, della l. 296/2006
(2) termine stabilito dal comma 173, art. 1,
legge 296/2006
Art.15
Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di
cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. A tal fine deve
presentare al Comune apposita istanza sottoscritta in carta libera,
contenente almeno i seguenti dati:
1.
generalità e codice fiscale del contribuente
2. anno d’imposta, importo di cui si chiede
il rimborso e motivazione della richiesta
3. Copia della documentazione a supporto
dell’istanza (a titolo esemplificativo: visure catastali, contratti di
acquisto o vendita immobili, dichiarazioni ICI anni pregressi o altri atti)
4. Copia dell’attestazione di pagamento per
il quale si chiede il rimborso
L’ufficio provvede al rimborso, al suo
diniego oppure alla richiesta di integrazione della documentazione prodotta,
entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente
spettano gli interessi nella misura e con le modalità indicate nel comma 1
dell'articolo 6 ter del vigente Regolamento per la disciplina generale
delle entrate comunali.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi
dei commi 1 e 2 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente
da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del
provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo
di imposta comunale sugli immobili.
4. In luogo della richiesta di rimborso,
il contribuente può detrarre l’eccedenza del versamento dall’imposta dovuta
per l’anno in corso e, nel caso in cui la somma a credito sia maggiore del
tributo dovuto, può essere portata in compensazione nei versamenti
successivi. Per l’applicazione della compensazione si rimanda, comunque, a
quanto disciplinato con il vigente Regolamento Comunale per la gestione
delle entrate.
5. Per l’importo minimo rimborsabile, si
rimanda a quanto stabilito con il vigente Regolamento Comunale per la
gestione delle entrate.
Art.16
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono
infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a
elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa euro 51,00 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e
documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2
del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente
con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non
collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa
la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si
applicano gli interessi moratori nella misura e con le modalità stabilite
dal comma 4 dell’art. 6 bis del vigente Regolamento per la disciplina
generale delle entrate comunali. (1)
7. Il Consiglio Comunale, con proprio
provvedimento, fissa entro i limiti minimi e massimi le sanzioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente articolo. In sede di prima applicazione si
applicano le disposizioni di cui alla deliberazione C.C. 56 del 25.5.1998,
esecutiva.
(1) Modifiche di cui al comma 165, art. 1,
l. 296/2006
Art.17
Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, l’ingiunzione di pagamento,
il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto
ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
Art.18
Indennità di espropriazione
Abrogato
Art.19
Disposizioni transitorie e finali
1. L'applicazione dell'articolo 16 del
presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova
applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n.504 del 1992. Per le
violazioni avvenute prima dell'1.4.1998 e accertate in data successiva trova
applicazione l'art. 3 del Decr.L.vo 472/97.
2. Ai sensi dell’art. 59, primo comma,
lettera p) del D. Lgs 446/1997, possono essere attribuiti compensi
incentivanti al personale addetto all’Ufficio Tributi. Tali compensi sono
definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant’altro
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2Bis. Nei soli casi di emissione di
avvisi di liquidazione, anche per i periodi dell'imposta antecedenti al
1.7.1998, si applicano gli interessi al tasso del 2,5% semestrale, saggio
stabilito dall'art. 17 della legge 146/98.
3.Le disposizioni di cui al decreto l.vo
nr. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, operano in quanto
compatibili con i contenuti del presente regolamento.
Art.20
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore
il 1.1.2007 . Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il
presente regolamento e la delibera consiliare di approvazione, sono inviati
al Ministero dell’Economia e delle Finanze e sono resi pubblici mediante
avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO “A”
RATEIZZAZIONE
DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE
OD ISCRIZIONI A RUOLO
Art. 1
(Condizioni)
1) Il Comune concede, a domanda, la
rateizzazione delle somme dovute a seguito di emissione di avvisi di
accertamento, di liquidazione o di iscrizione a ruolo coattivo quando il
pagamento per il tributo, sanzioni ed interessi è superiore a Euro:
520,00 per le persone fisiche e le
ditte individuali;
1.550,00 per le società di persone;
5.200,00 per le società di capitali.
2) Devono ricorrere inoltre le seguenti
condizioni:
- Il contribuente, persona fisica, percepisce un reddito annuo lordo,
risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno precedente a quello di
notificazione degli atti per i quali si chiede l’agevolazione, pari od
inferiore a Euro 23.300,00. Tale cifra è aumentata di Euro 2.900,00 per ogni
persona che risulta fiscalmente a carico del richiedente.
- Il contribuente, società od impresa, si trova in temporanee condizioni di
insolvenza attestate sotto la propria responsabilità dal legale
rappresentante;
3) In deroga alle condizioni indicate nel
comma 2) del presente articolo, la rateizzazione può essere concessa quando
la somma chiesta in pagamento a seguito dell’attività di liquidazione o
accertamento è superiore a Euro 7.000,00.
4) Qualora esistano fondati motivi sull’
esigibilità del contribuente l’ufficio può negare la rateizzazione anche in
presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.
Art. 2
(Presentazione
della domanda e rilascio del provvedimento)
1) Coloro che intendono presentare
domanda ai sensi del precedente articolo devono far pervenire all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune in via Gramsci, 19, Montale a mezzo
raccomandata con A/R o presentandola direttamente, apposita richiesta
motivata, unitamente ai documenti che si offrono in prova, entro sessanta
giorni dalla notifica del provvedimento (nel caso di accertamento o
liquidazione) o dalla notifica della cartella esattoriale (nel caso di
rateizzazione di somme già iscritte a ruolo).
2) Il provvedimento di
rateizzazione o il suo diniego devono essere comunicati agli interessati
entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
3) I provvedimenti di cui al comma
2) del presente articolo sono sottoscritti dal funzionario responsabile
dell’imposta.
4) I provvedimenti di
rateizzazione di somme già iscritte a ruolo vengono trasmessi a cura
dell’Ufficio Tributi al competente Concessionario per la riscossione che
dovrà predisporre la nuova cartella di pagamento, maggiorata degli interessi
previsti dal successivo art. 3.
Art. 3
(Interessi per rateizzazione)
1) Sui provvedimenti di
rateizzazione per accertamenti o liquidazioni sono calcolati gli interessi
legali, con maturazione giornaliera, dal primo giorno utile di scadenza
naturale dell’atto o degli atti per i quali si richiede la dilazione fino
alla data di scadenza delle singole rate.
2) Sui provvedimenti di
rateizzazione di somme già iscritte a ruolo sono applicati, a cura del
competente Concessionario per la riscossione, gli interessi per dilazione di
pagamento di cui all’articolo 21 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 4
(Rate, garanzie,
decadenze)
1) Il numero massimo delle rate mensili
concedibili è di dodici per importi fino a Euro 1.100,00 e di ventiquattro
per importi superiori.
2) Se il debito del contribuente è
superiore a Euro 5.200,00, il provvedimento di rateizzazione deve essere
subordinato a presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex
art. 1944 del Codice Civile, e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale.
3) La scadenza temporale delle rate è
fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese; il mancato versamento anche di
una sola rata protratto oltre cinque giorni dalla scadenza comporta la
decadenza del beneficio e l’obbligo di corrispondere per intero l’importo
residuo. Nella fattispecie di rateizzazione di provvedimenti con sanzioni
ridotte ad un quarto, le stesse dovranno essere corrisposte dal contribuente
nella loro forma integrale.
4) abrogato
(1)
(1)
Abrogato per effetto dell’art. 36, comma 2bis del D.L. 248/2007, convertito
nella Legge n. 31/2008
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