REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 92 DEL 16.11.1998
e modificato con deliberazioni consiliari:
n. 108 del 30.12.1998, n. 31 del 18.03.1999 e n. 59 del 26.09.2001
INDICE
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione del canone
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Classificazione del Comune
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del canone
Art. 6 - Concessionario - Soggetti passivi
CAPO II - OCCUPAZIONI E RELATIVE
CONCESSIONI
Art. 7 - Distinzione tra le occupazioni
Art. 8 - Occupazioni abusive
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza
Art. 10 - Domanda per il rilascio della concessione
Art. 11 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in
forma itinerante
Art. 12 - Rilascio della concessione
Art. 13 - Rinnovo della concessione
Art. 14 - Modifica o sospensione della concessione
Art. 15 - Decadenza della concessione
Art. 16 - Revoca della concessione
Art. 17 - Estinzione della concessione
Art. 18 - Obblighi del concessionario
Art. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE
Art. 20 - Determinazione della tariffa di base -
Criteri
Art. 21 - Suddivisione del territorio in categorie
Art. 22 - Criteri di applicazione del canone
Art. 23 - Passi carrabili
Art. 24 - Distributori di carburante
Art. 25 - Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri
prodotti
Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento -
Maggiorazioni
Art. 27 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.
Art. 28 - Riduzioni del canone per le occupazioni permanenti
Art. 29 - Riduzione del canone per le occupazioni temporanee
Art. 30 - Esenzione dal canone
Art. 31 - Esclusione dal canone
Art. 32 - Sanzioni
Art. 33 - Versamento del canone
Art. 34 - Rimborsi
Art. 35 - Riscossione coattiva
Art. 36 - Modifiche tariffarie
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 37 - Affidamento in concessione del
servizio
Art. 38 - Contenzioso
Art. 39 - Abrogazioni
Art. 40 - Decorrenza applicazione del canone e concessioni in corso
Art. 41 - Vigilanza del Ministero delle Finanze
Art. 42 - Entrata in vigore
CAPO I
NORME GENERALI
ART. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
b) la misura del Canone;
c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.
ART. 2 - Istituzione del canone
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
nr. 446, è istituito nel Comune di Montale il canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
ART. 3 - Definizioni
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la
occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo
indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio
pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti,
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà
privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una
servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si
intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi
pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle
aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini
di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree destinate a mercati anche
attrezzati, che li sottragga all'uso generale della collettività.
ART. 4 - Classificazione del Comune
1. Questo Comune, in quanto avente una popolazione inferiore a 20.000
abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone e' assegnato alla classe 1.1) di cui
all'art. 63 comma 2 lett. f punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446.
ART. 5 - Presupposto per
l'applicazione del Canone
1. Presupposto per l'applicazione del Canone per la occupazione di
spazio pubblico è la sottrazione, per la superficie comunque effettivamente occupata, del
suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di
singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad
esso sovrastante o sottostante nonché aree o spazi privati gravati da servitù di
pubblico passaggio, senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge
e del presente regolamento.
3. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui
beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
4. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi
sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con
condutture e impianti di servizi pubblici.
5. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su
tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio.
La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende
validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E'
in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù di pubblico passaggio nel caso in
cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
6. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del
canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, individuate
dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del
D.l.vo 30.4.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere
concessa a soggetti terzi.
ART. 6 - Concessionario - Soggetti
passivi
1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in
mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il
canone è dovuto, di norma, da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto
passivo del canone è l'amministratore. In assenza della figura dell'amministratore si
applica quanto previsto dal precedente comma 2.
CAPO II
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI
ART. 7 - Distinzione tra le
occupazioni
1. Le occupazioni di spazio pubblico possono essere permanenti o
temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a
seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore
all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee:
a) le occupazioni di durata inferiore all'anno solare;
b) le occupazioni abusive, non relative a passi carrabili, e quelle che, di fatto, si
protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno solare.
ART. 8 - Occupazioni abusive
1. Si intende abusiva qualunque occupazione effettuata su spazio
pubblico:
a) in assenza della prescritta concessione;
b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali è stata
rilasciata la concessione;
d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa che regola la
materia.
2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in
atto azioni legali, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a
rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte
le spese sostenute saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo all'occupante di fatto ogni responsabilità
per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste
per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, salvo
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 del presente regolamento..
ART. 9 - Occupazioni d'urgenza
1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di
provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può
essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di
concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione,
l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al
competente ufficio comunale che provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni
d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché
quelle espressamente previste dall'art. 33 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la tutela della
circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
ART. 10 - Domanda per il rilascio
della concessione
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate
da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta scritta in bollo
all'Amministrazione Comunale entro i seguenti termini:
a) almeno dieci giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione
temporanea;
b) almeno sessanta giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di
occupazione permanente.
2. Ogni domanda deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
c) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
d) le esatte misure, riportate in apposita planimetria e la durata dell'occupazione;
e) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
f) le modalità dell'uso;
g) la dichiarazione dell'impegno a rispettare tutte le condizioni contenute nel presente
Regolamento, nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione
Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del
pubblico transito e della pubblica proprietà e incolumità.
3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a fornire tutti i documenti
che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto
4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di
particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con
relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
ART. 11 - Mestieri girovaghi,
artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantante, suonatore,
ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal
Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la
Concessione per l'occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma
itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere
il prezzo non devono richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può
comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e
l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.
ART. 12 - Rilascio della concessione
1. Nell'atto di concessione rilasciato dal Comune sono indicate: il
luogo e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle
quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano
automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il
Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al
rilascio della occupazione.
3. Il Comune si esprime sulla concessione o sul diniego per le
occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla
data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3 dell'art. 10 del
presente regolamento.
4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o
diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede
l'occupazione.
5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti
ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei
concessionari.
6. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di
concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla
domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della
domanda desumibile dal protocollo generale del Comune.
Art. 13 - Rinnovo della concessione
1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità
per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni
lavorativi prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria,
copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione e, per le concessioni
rilasciate prima del 1.1.1999, copia delle ricevute di pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. La cessazione anticipata volontaria e non dovuta a causa di forza
maggiore non dà luogo alla restituzione del canone.
Art. 14 - Modifica o sospensione
della concessione
1. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il provvedimento di concessione rilasciato può
essere modificato o sospeso in qualunque momento.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni,
ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di sospensione della concessione dovrà essere
notificato al concessionario. Esso deve contenere i termini del provvedimento stesso che
si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale
ricorso da parte dell'interessato.
4. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del
provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
Art. 15 - Decadenza della concessione
1. Sono cause di decadenza della concessione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece,
delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione
dei suoli;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme
ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30
giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e
nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già
assolto non verrà restituito.
Art. 16 - Revoca della concessione
1. La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo
pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già
pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o
quant'altro.
ART. 17 - Estinzione della
concessione
1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non
sussistano motivazioni di legge:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona
giuridica;
d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa.
Art. 18 - Obblighi del concessionario
1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo
pubblico, fatto salvo quanto previsto per i passi carrabili dal successivo
art. 23, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti
addetti alla vigilanza, al personale dei competenti uffici comunali o ad altro personale
appositamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, l'atto di concessione di
occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le
specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di
ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della
concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
Art. 19 - Rimozione dei materiali
relativi ad occupazioni abusive
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di
occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario competente dispone con
propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo
termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata
d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
TITOLO III
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
Art. 20 - Determinazione della
tariffa di base - criteri
1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per
l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito
indicati:
a) alla classificazione delle strade;
b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) alla durata dell'occupazione;
d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per
la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia
dell'area stessa;
e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività
svolta dal titolare della concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sulle tariffe base indicate nell'allegato di cui al comma precedente
sono applicate le maggiorazioni e/o le riduzioni stabilite dagli articoli successivi.
Art. 21 - Suddivisione del territorio
in categorie
1. In ottemperanza all'art. 63, comma 2, lettera b del D.Lgs. 446/98,
il territorio del Comune di Montale si suddivide in 4 categorie come da elenco di
classificazione delle aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale atto n. 61 del
29.06.91.
2. Alla prima categoria si applica la tariffa base mentre alla seconda,
terza e quarta categoria si applica rispettivamente il 90, l'80 e il 70 per cento della
tariffa base.
3. Qualora la singola occupazione non possa essere frazionata e risulti
effettuata sul territorio afferente a due o più categorie, si applica il canone più
favorevole al contribuente.
Art. 22 - Criteri di applicazione del
canone
1. Le occupazioni, permanenti e temporanee, sono assoggettate al canone
proporzionalmente alla durata stabilita nell'atto di concessione e nella misura prevista
per le singole tipologie.
2. Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa
in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra
contenente decimali. In caso di più occupazioni, anche della medesima natura, il canone
si determina autonomamente per ognuna di esse.
3. Non si fà comunque luogo all'applicazione del canone per le
occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente
inferiori al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie
assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in
base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
Art. 23 - Passi carrabili
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti
generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei
marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso
dei veicoli alla proprietà privata.
1bis.
I Passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa
autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada. Per i
passi carrabili posti su strade provinciali all’interno dei centri
abitati individuati con appositi atti, l’autorizzazione è rilasciata
dal Comune previo nulla osta dell’Amministrazione Provinciale.
1ter.
Nella zona antistante ai passi carrabili di cui al precedente comma 1,
vige il divieto di sosta segnalato dall’apposito segnale di cui al
precedente comma 1bis.
2. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si
determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del
terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare
"convenzionale".
3. Il Canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o
pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi
un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso
pubblico.
4. Per gli accessi di cui al precedente comma 3 il Comune, su espressa
richiesta dei proprietari degli accessi medesimi e tenuto conto delle esigenze di
viabilità e sicurezza, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la
sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi assoggettando in questo
caso il richiedente al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al
precedente comma 2.
5. I titolari dei passi carrabili di cui al precedente comma 1, nel
caso in cui non intendano proseguire nell'utilizzo del passo medesimo, possono richiedere
l'esclusione dal pagamento del canone, previa restituzione del cartello, provvedendo al
ripristino degli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o della modifica del piano
stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e comunque
effettuando gli interventi necessari ad impedire fisicamente l'accesso dei veicoli.
6.
Le autorizzazioni a passo carrabile sono rilasciate dal responsabile del
procedimento, acquisiti i pareri tecnici inerenti agli aspetti urbanistici
ed alle norme sulla circolazione stradale, nonché acquisito l’eventuale
nulla osta dell’ente proprietario della strada. L’autorizzazione è
negata in caso di incompatibilità con le vigenti norme di legge e
regolamentari.
7.
Il responsabile del procedimento predispone apposita modulistica per
facilitare l’iter procedurale per la richiesta ed il rilascio delle
autorizzazioni di passo carrabile. Lo stesso responsabile comunica
l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni e le volturazioni di cui ai
successivi commi, all’ufficio tributi comunali per l’applicazione del
dovuto canone.
8.
Le autorizzazioni dei passi carrabili, in caso di decesso del titolare, di
cessione o variazione del conduttore della proprietà privata sul quale è
ubicato il passo, possono essere volturate al nuovo titolare.
9.
La richiesta di volturazione dell’autorizzazione è presentata dal nuovo
titolare su apposito modulo predisposto dall’Ente. Alla richiesta
debbono essere uniti, nelle forme di legge, i documenti giustificativi
l’assunta proprietà o utilizzazione dei beni immobili sul quale il
passo carrabile è ubicato. Nella richiesta dovrà essere formalmente
dichiarata l’assunzione di tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e
quant’altro contenuto nell’autorizzazione originaria.
10.
La volturazione dell’autorizzazione, previa istruttoria, è disposta con
apposito atto del responsabile del procedimento.
Art. 24 - Distributori di carburante
1. Il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico
occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. So il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è
occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del
sottosuolo pubblico occupato.
3. Per le occupazioni permanenti effettuate dai distributori di
carburanti si applica la maggiorazione del 100% della tariffa base con le modalità di cui
al precedente art. 22.
Art. 25 - Apparecchi automatici per
la distribuzione dei tabacchi ed altri prodotti
1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi ed altri prodotti e la conseguente occupazione del suolo o
soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.
Art. 26 - Occupazioni temporanee -
Criteri e misure di riferimento - Maggiorazioni
1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla
effettiva superficie occupata ed è graduato in base alla suddivisione del territorio
comunale così come prevista dall'art. 21 del presente regolamento.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:
- del 50% fino a 100 MQ.
- del 25% della superficie eccedente i 100 MQ. e fino a 1000 MQ.
- del 10% per la parte eccedente i 1000 MQ.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se in
prima categoria, del 10% se in seconda terza e quarta categoria.
Art. 27 - Occupazioni permanenti con
condutture, cavi, impianti ecc.
1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi,
impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi
medesimi, il canone è determinato nella misura di lire 1.250 per utente.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le
occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni
permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle
suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000.
3. La misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 28 - Riduzioni del canone per le
occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti
e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 %.
3. La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti
direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non
utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da
altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro
rapporto.
4. La tariffa è ridotta al 30% per l'occupazione di passi carrabili di
accesso ai distributori di carburante.
5. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni effettuate da
apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o di altri prodotti.
Art. 29 - Riduzione del canone per le
occupazioni temporanee
1. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo il canone è ridotto ad un terzo.
2. Per le occupazioni effettuate da operatori commerciali in mercati
settimanali il canone è ridotto del 40%;
3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni il canone è
ridotto del 20%.
4. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per
quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, il canone è ridotto del 50%.
5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con l'installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per quelle poste in essere
in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive e folcloristiche
il canone è ridotto dell'80%.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o
che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%. Ai fini della
individuazione del carattere ricorrente viene utilizzato il criterio oggettivo basato
sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate per il deposito di
materiali connesso alla posa e installazione di condutture, cavi e impianti in genere, la
tariffa è ridotta del 50%.
Art. 30 - Esenzione dal canone
1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti
religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di
assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non
contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità,
sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di
linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei
posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il
tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia
prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune
al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul
suolo pubblico;
i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle
aree pubbliche a ciò destinate;
l) le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere
politico, sindacale, benefico, promosse da organizzazioni senza fine di lucro, purché
l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione
di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è
esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per
piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti,
coperture di durata non superiore alle 6 ore;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od
effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati
per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di
alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
Art. 31 - Esclusione dal canone
1. Il canone non si applica:
a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bacheche e simili infissi di
carattere stabile;
b) alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile
del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la
parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
c) nel caso di occupazione di suolo pubblico comunale da parte di imprese eseguenti lavori
per conto del Comune per il periodo strettamente necessario al compimento dei lavori
Art. 32 - Sanzioni
1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico
ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
a) una indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che
sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per
cento;
b) una sanzione amministrativa pecunaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui
alla precedente lettera a);
2. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo
superiore a quello consentito originariamente, risultanti da verbale di constatazione
redatto da pubblico ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di
corrispondere:
a) una indennità per la maggiore durata accertata
dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se
l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 25 per cento;
b) una sanzione amministrativa pecunaria di importo
pari al 150 per cento dell'indennità di cui alla precedente lettera a);
3. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si considera
temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere
stabile; se trattasi di occupazione temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30
giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono applicate anche
in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della
concessione e comunque in tutti i casi è fatta salva l'applicazione della sanzione
stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5,. del decreto L.vo 30.4.1992 nr. 285 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini
dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od
inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito
commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.
Art. 33 - Versamento del canone
1. Il versamento del canone dovuto, oltre alle eventuali imposte che
dovessero gravare su di esso ai sensi di legge, deve essere effettuato al rilascio
dell'atto di concessione.
2. Per le occupazioni permanenti, negli anni successivi a quello del
rilascio e in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere
effettuato entro il 28 febbraio.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a
mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di
affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire
per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è
superiore.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali
anticipate, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora
l'importo del canone sia superiore a lire 1.000.000.
Art. 34 - Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza,
il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
Art. 35 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle
scadenze fissate nel presente Regolamento, si può' effettuare:
a) secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988; ciò
comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai
concessionari.
b) mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, nr. 639.
In ogni caso le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate
all'utente.
2. Con le stesse modalità di cui al 1 comma sono recuperate le spese
sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di
manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o in inottemperanza alle
disposizioni previste dall'atto concessorio.
3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in
applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui beni mobili del
debitore.
Art. 36 - Modifiche tariffarie
1. Le tariffe di base, previste dall'art. 20 del presente Regolamento,
sono aggiornate entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera del Consiglio Comunale, ed
entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione
è divenuta esecutiva a norma di legge. La mancata modificazione delle tariffe comporta
l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.
2. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socioeconomico del
territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie
delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di
competenza del Consiglio Comunale.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 - Affidamento in concessione
del servizio
1. Qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente sotto il
profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il
servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in
materia dalla normativa vigente al momento.
Art. 38 - Contenzioso
1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi
alle concessioni disciplinate dal presente Regolamento, sono di competenza del giudice
amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge nr. 1034/71.
Art. 39 - Abrogazioni
1. Si intendono recepite le abrogazioni di cui all'art. 51 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446.
2. E' abrogato il previgente Regolamento Comunale per l'applicazione
della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, approvato con deliberazione C.C. nr. 12
del 29.2.1996.
3. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali
contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.
Art. 40 - Decorrenza applicazione del
canone e concessioni in corso
1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, disciplinato dal presente Regolamento, decorre dal 1 gennaio 1999.
2 L'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente
alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro
abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1 gennaio 1999.
3. Le concessioni rilasciate entro il 31.12.1998, con validità
temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente Regolamento,
sono rinnovate alla loro naturale scadenza a richiesta del titolare, con la procedura
prevista dal precedente art. 13 e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione
della nuova disciplina.
4. I titolari dei passi carrabili di cui al comma 3 del precedente art.
23 che hanno ottenuto il rilascio del cartello segnaletico di cui al comma 4 dello stesso
articolo prima del 31.12.1998 e che non intendono sottostare al canone devono presentare,
entro il termine indicato da apposita comunicazione del Comune, richiesta scritta di
rinuncia e provvedere alla riconsegna del cartello segnaletico loro assegnato. Trascorso
tale termine senza che sia avvenuta la restituzione del cartello si procede all'iscrizione
a ruolo del passo carrabile.
Art. 41 - Vigilanza del Ministero
delle Finanze
1. La delibera di approvazione del presente Regolamento e di ogni sua
eventuale futura modifica sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale
del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.
Art. 42 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46
della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra
in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.
"Allegato A"
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Misura delle tariffe di base:
a) occupazioni permanenti £. 43.000 annue al mq.;
b) occupazioni temporanee £. 2.000 giornaliere al mq. |