REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 92 DEL 16.11.1998 e modificato con deliberazioni consiliari:
n. 108 del 30.12.1998, n. 31 del 18.03.1999 e n. 59 del 26.09.2001

 INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Istituzione del canone
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Classificazione del Comune
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del canone
Art. 6 - Concessionario - Soggetti passivi

CAPO II - OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Art. 7 - Distinzione tra le occupazioni
Art. 8 - Occupazioni abusive
Art. 9 - Occupazioni d'urgenza
Art. 10 - Domanda per il rilascio della concessione
Art. 11 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 12 - Rilascio della concessione
Art. 13 - Rinnovo della concessione
Art. 14 - Modifica o sospensione della concessione
Art. 15 - Decadenza della concessione
Art. 16 - Revoca della concessione
Art. 17 - Estinzione della concessione
Art. 18 - Obblighi del concessionario
Art. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 20 - Determinazione della tariffa di base - Criteri
Art. 21 - Suddivisione del territorio in categorie
Art. 22 - Criteri di applicazione del canone
Art. 23 - Passi carrabili
Art. 24 - Distributori di carburante
Art. 25 - Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri prodotti
Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento - Maggiorazioni
Art. 27 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.
Art. 28 - Riduzioni del canone per le occupazioni permanenti
Art. 29 - Riduzione del canone per le occupazioni temporanee
Art. 30 - Esenzione dal canone
Art. 31 - Esclusione dal canone
Art. 32 - Sanzioni
Art. 33 - Versamento del canone
Art. 34 - Rimborsi
Art. 35 - Riscossione coattiva
Art. 36 - Modifiche tariffarie

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Affidamento in concessione del servizio
Art. 38 - Contenzioso
Art. 39 - Abrogazioni
Art. 40 - Decorrenza applicazione del canone e concessioni in corso
Art. 41 - Vigilanza del Ministero delle Finanze
Art. 42 - Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
b) la misura del Canone;
c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

ART. 2 - Istituzione del canone

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, è istituito nel Comune di Montale il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 - Definizioni

2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.

3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree destinate a mercati anche attrezzati, che li sottragga all'uso generale della collettività.

ART. 4 - Classificazione del Comune

1. Questo Comune, in quanto avente una popolazione inferiore a 20.000 abitanti, agli effetti dell'applicazione del canone e' assegnato alla classe 1.1) di cui all'art. 63 comma 2 lett. f punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446.

ART. 5 - Presupposto per l'applicazione del Canone

1. Presupposto per l'applicazione del Canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione, per la superficie comunque effettivamente occupata, del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante nonché aree o spazi privati gravati da servitù di pubblico passaggio, senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di legge e del presente regolamento.

3. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

4. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

5. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità del canone, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione. E' in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù di pubblico passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.

6. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, individuate dal Comune con apposita delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.l.vo 30.4.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.

ART. 6 - Concessionario - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto, di norma, da uno dei titolari con diritto di rivalsa.

3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore. In assenza della figura dell'amministratore si applica quanto previsto dal precedente comma 2.

CAPO II
OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

ART. 7 - Distinzione tra le occupazioni

1. Le occupazioni di spazio pubblico possono essere permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Sono temporanee:
a) le occupazioni di durata inferiore all'anno solare;
b) le occupazioni abusive, non relative a passi carrabili, e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno solare.

ART. 8 - Occupazioni abusive

1. Si intende abusiva qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
a) in assenza della prescritta concessione;
b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali è stata rilasciata la concessione;
d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa che regola la materia.

2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in atto azioni legali, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

3. Resta, comunque, in capo all'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 del presente regolamento..

ART. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale che provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dall'art. 33 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la tutela della circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 10 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta scritta in bollo all'Amministrazione Comunale entro i seguenti termini:
a) almeno dieci giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione temporanea;
b) almeno sessanta giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione permanente.

2. Ogni domanda deve contenere:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
c) l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare;
d) le esatte misure, riportate in apposita planimetria e la durata dell'occupazione;
e) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
f) le modalità dell'uso;
g) la dichiarazione dell'impegno a rispettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà e incolumità.

3. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto

4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

ART. 11 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantante, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la Concessione per l'occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 12 - Rilascio della concessione

1. Nell'atto di concessione rilasciato dal Comune sono indicate: il luogo e la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. Il Comune si esprime sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento.

4. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

6. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda desumibile dal protocollo generale del Comune.

Art. 13 - Rinnovo della concessione

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria, copia delle ricevute di pagamento del canone di concessione e, per le concessioni rilasciate prima del 1.1.1999, copia delle ricevute di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. La cessazione anticipata volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore non dà luogo alla restituzione del canone.

Art. 14 - Modifica o sospensione della concessione

1. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il provvedimento di concessione rilasciato può essere modificato o sospeso in qualunque momento.

2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il provvedimento di sospensione della concessione dovrà essere notificato al concessionario. Esso deve contenere i termini del provvedimento stesso che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

4. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

Art. 15 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 16 - Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 17 - Estinzione della concessione

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa.

Art. 18 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto per i passi carrabili dal successivo art. 23, sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, al personale dei competenti uffici comunali o ad altro personale appositamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 19 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Funzionario competente dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Art. 20 - Determinazione della tariffa di base - criteri

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
a) alla classificazione delle strade;
b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
c) alla durata dell'occupazione;
d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Sulle tariffe base indicate nell'allegato di cui al comma precedente sono applicate le maggiorazioni e/o le riduzioni stabilite dagli articoli successivi.

Art. 21 - Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all'art. 63, comma 2, lettera b del D.Lgs. 446/98, il territorio del Comune di Montale si suddivide in 4 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale atto n. 61 del 29.06.91.

2. Alla prima categoria si applica la tariffa base mentre alla seconda, terza e quarta categoria si applica rispettivamente il 90, l'80 e il 70 per cento della tariffa base.

3. Qualora la singola occupazione non possa essere frazionata e risulti effettuata sul territorio afferente a due o più categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

Art. 22 - Criteri di applicazione del canone

1. Le occupazioni, permanenti e temporanee, sono assoggettate al canone proporzionalmente alla durata stabilita nell'atto di concessione e nella misura prevista per le singole tipologie.

2. Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di più occupazioni, anche della medesima natura, il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Non si fà comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Art. 23 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

1bis. I Passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada. Per i passi carrabili posti su strade provinciali all’interno dei centri abitati individuati con appositi atti, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta dell’Amministrazione Provinciale.

1ter. Nella zona antistante ai passi carrabili di cui al precedente comma 1, vige il divieto di sosta segnalato dall’apposito segnale di cui al precedente comma 1bis.

2. La superficie dei passi carrabili da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il Canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Per gli accessi di cui al precedente comma 3 il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi medesimi e tenuto conto delle esigenze di viabilità e sicurezza, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi assoggettando in questo caso il richiedente al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 2.

5. I titolari dei passi carrabili di cui al precedente comma 1, nel caso in cui non intendano proseguire nell'utilizzo del passo medesimo, possono richiedere l'esclusione dal pagamento del canone, previa restituzione del cartello, provvedendo al ripristino degli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o della modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e comunque effettuando gli interventi necessari ad impedire fisicamente l'accesso dei veicoli.

6. Le autorizzazioni a passo carrabile sono rilasciate dal responsabile del procedimento, acquisiti i pareri tecnici inerenti agli aspetti urbanistici ed alle norme sulla circolazione stradale, nonché acquisito l’eventuale nulla osta dell’ente proprietario della strada. L’autorizzazione è negata in caso di incompatibilità con le vigenti norme di legge e regolamentari.

7. Il responsabile del procedimento predispone apposita modulistica per facilitare l’iter procedurale per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile. Lo stesso responsabile comunica l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni e le volturazioni di cui ai successivi commi, all’ufficio tributi comunali per l’applicazione del dovuto canone.

8. Le autorizzazioni dei passi carrabili, in caso di decesso del titolare, di cessione o variazione del conduttore della proprietà privata sul quale è ubicato il passo, possono essere volturate al nuovo titolare.

9. La richiesta di volturazione dell’autorizzazione è presentata dal nuovo titolare su apposito modulo predisposto dall’Ente. Alla richiesta debbono essere uniti, nelle forme di legge, i documenti giustificativi l’assunta proprietà o utilizzazione dei beni immobili sul quale il passo carrabile è ubicato. Nella richiesta dovrà essere formalmente dichiarata l’assunzione di tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e quant’altro contenuto nell’autorizzazione originaria.

10. La volturazione dell’autorizzazione, previa istruttoria, è disposta con apposito atto del responsabile del procedimento.

Art. 24 - Distributori di carburante

1. Il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. So il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

3. Per le occupazioni permanenti effettuate dai distributori di carburanti si applica la maggiorazione del 100% della tariffa base con le modalità di cui al precedente art. 22.

Art. 25 - Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri prodotti

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuto un canone annuale, come da tariffa.

Art. 26 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento - Maggiorazioni

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato in base alla suddivisione del territorio comunale così come prevista dall'art. 21 del presente regolamento.

2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione:
- del 50% fino a 100 MQ.
- del 25% della superficie eccedente i 100 MQ. e fino a 1000 MQ.
- del 10% per la parte eccedente i 1000 MQ.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50% se in prima categoria, del 10% se in seconda terza e quarta categoria.

Art. 27 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura di lire 1.250 per utente.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a lire 1.000.000.

3. La misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 28 - Riduzioni del canone per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.

2. Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 %.

3. La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

4. La tariffa è ridotta al 30% per l'occupazione di passi carrabili di accesso ai distributori di carburante.

5. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni effettuate da apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o di altri prodotti.

Art. 29 - Riduzione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo il canone è ridotto ad un terzo.

2. Per le occupazioni effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali il canone è ridotto del 40%;

3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni il canone è ridotto del 20%.

4. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, il canone è ridotto del 50%.

5. Per le occupazioni temporanee poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per quelle poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive e folcloristiche il canone è ridotto dell'80%.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%. Ai fini della individuazione del carattere ricorrente viene utilizzato il criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità.

7. Per le occupazioni temporanee effettuate per il deposito di materiali connesso alla posa e installazione di condutture, cavi e impianti in genere, la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 30 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
h) le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
l) le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale, benefico, promosse da organizzazioni senza fine di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore alle 6 ore;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31 - Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica:
a) alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bacheche e simili infissi di carattere stabile;
b) alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
c) nel caso di occupazione di suolo pubblico comunale da parte di imprese eseguenti lavori per conto del Comune per il periodo strettamente necessario al compimento dei lavori

Art. 32 - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
a) una indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento;
b) una sanzione amministrativa pecunaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla precedente lettera a);
    2. Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, risultanti da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
      a) una indennità per la maggiore durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 25 per cento;
      b) una sanzione amministrativa pecunaria di importo pari al 150 per cento dell'indennità di cui alla precedente lettera a);

3. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni si considera temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; se trattasi di occupazione temporanea la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore;

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione e comunque in tutti i casi è fatta salva l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 20, commi 4 e 5,. del decreto L.vo 30.4.1992 nr. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

Art. 33 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone dovuto, oltre alle eventuali imposte che dovessero gravare su di esso ai sensi di legge, deve essere effettuato al rilascio dell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti, negli anni successivi a quello del rilascio e in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 28 febbraio.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora l'importo del canone sia superiore a lire 1.000.000.

Art. 34 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento, si può' effettuare:
a) secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari.
b) mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, nr. 639.
In ogni caso le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente.

2. Con le stesse modalità di cui al 1 comma sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o in inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.

3. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

Art. 36 - Modifiche tariffarie

1. Le tariffe di base, previste dall'art. 20 del presente Regolamento, sono aggiornate entro il 31 ottobre di ogni anno, con delibera del Consiglio Comunale, ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

2. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socioeconomico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora l'Amministrazione lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente al momento.

Art. 38 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente Regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge nr. 1034/71.

Art. 39 - Abrogazioni

1. Si intendono recepite le abrogazioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 nr. 446.

2. E' abrogato il previgente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, approvato con deliberazione C.C. nr. 12 del 29.2.1996.

3. Sono parimenti abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 40 - Decorrenza applicazione del canone e concessioni in corso

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal presente Regolamento, decorre dal 1 gennaio 1999.

2 L'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1 gennaio 1999.

3. Le concessioni rilasciate entro il 31.12.1998, con validità temporale anche successiva, se non in contrasto con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate alla loro naturale scadenza a richiesta del titolare, con la procedura prevista dal precedente art. 13 e con il pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova disciplina.

4. I titolari dei passi carrabili di cui al comma 3 del precedente art. 23 che hanno ottenuto il rilascio del cartello segnaletico di cui al comma 4 dello stesso articolo prima del 31.12.1998 e che non intendono sottostare al canone devono presentare, entro il termine indicato da apposita comunicazione del Comune, richiesta scritta di rinuncia e provvedere alla riconsegna del cartello segnaletico loro assegnato. Trascorso tale termine senza che sia avvenuta la restituzione del cartello si procede all'iscrizione a ruolo del passo carrabile.

Art. 41 - Vigilanza del Ministero delle Finanze

1. La delibera di approvazione del presente Regolamento e di ogni sua eventuale futura modifica sono inviate alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.


"Allegato A"

CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Misura delle tariffe di base:
a) occupazioni permanenti £. 43.000 annue al mq.;
b) occupazioni temporanee £. 2.000 giornaliere al mq.

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