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REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 49 DEL 30.06.2000 Elenco Mercati e Fiere oggetto del presente Regolamento:
INDICE Titolo 1 - Norme generali Articolo 1
Ambito di
applicazione Titolo 2 - Mercati
Articolo 14
Definizioni Capo II - Individuazione dei mercati Articolo 24
Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari Titolo 3 - Fiere Capo I - Norme generali Articolo 26
Norme in materia di
funzionamento delle fiere Capo II - Individuazione delle Fiere Articolo 31
Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data
e giorni di svolgimento. Specializzazioni merceologiche Titolo 4 - Fiere Promozionali
Articolo 33
Fiere Promozionali Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali Articolo 37
Fiera promozionale:
Localizzazione, caratteristiche e
orari. Date e giorni di svolgimento.Specializzazioni merceologiche. Titolo 5 - Posteggi fuori mercato Capo I - Norme generali Articolo 39
Posteggi fuori mercato
Articolo 43
Posteggi fuori mercato: - Localizzazione,
caratteristiche e orari. Titolo 6 - Commercio itinerante Articolo 45
Modalità di
svolgimento del commercio in forma itinerante Titolo 7 - Norme transitorie e finali Articolo 49
Variazioni
dimensionamento e localizzazione dei posteggi Titolo 1 - Norme generali
Articolo 1 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della L.R. n. 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche". 2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della L.R. 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione. 3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione. Articolo 2 1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
Articolo 3 1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all’articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
Articolo 4 1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi:
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
Articolo 5 1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all’Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. 2. A tale scopo i diversi uffici possono emanare in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3. I Responsabili degli uffici comunali interessati devono esaminare, senza ritardo, le istanze e le osservazioni, presentate in forma scritta e senza ulteriori formalità, dai commercianti su aree pubbliche. 4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999. Articolo 6 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
2. L'esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Funzionario competente del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. 4. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Funzionario competente nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. 5. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell’articolo 8 della L.R. n. 9/1999. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e succesivamente convertite ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 9/1999, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell’ipotesi di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante. Articolo 7 1. Ai sensi della L.R. n. 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l’amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento. Articolo 8 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, e all’articolo 6, comma 3, della L.R. n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (articolo 230 bis del c.c.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge 196/1997), all’associato in partecipazione (articoli 2549-2554 del c.c.), al collaboratore coordinato e continuativo (articolo 2 legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l’attività senza la nomina del delegato. 2. Tali soggetti devono essere indicati nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell’autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato. 3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D. Lgs. n. 114/1998. Articolo 9 1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate . 2. Qualora l'Amministrazione Comunale disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all’operatore la documentazione eventualmente necessaria al rinnovo. 3. Nel caso l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell’area da parte del Comune. Nella suddetta eventualità il Comune dovrà mettere a disposizione del titolare della concessione una qualsiasi altra area del territorio comunale, da individuarsi di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative. Articolo 10 1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. La superficie relativa alla concessione del posteggio deve intendersi omnicomprensiva, sia dello spazio occupato dal banco vendita sia dello spazio occupato dal mezzo meccanico. Sono fatte salve, all’entrata in vigore del presente regolamento, eventuali occupazioni di interspazi – costituiti dai cosidetti ingombri tecnici – tra gli operatori. A maggior chiarimento del principio della omnicomprensività dell’area di posteggio, nel caso di subentro nell’attività, il nuovo operatore non potrà occupare l’interspazio precedentemente occupato, senza la preventiva autorizzazione del Comando Polizia Municipale. Potrà occupare solamente lo spazio risultante dalla concessione di suolo pubblico, salvo il caso in cui non rilevi anche la medesima autorizzazione del dante causa. 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. 3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. 4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, il concessionario è considerato assente dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite. Se il posteggio è rimasto libero anche dopo la spunta, potrà occuparlo, entro un'ora dall'inizio delle vendite, salvo che le condizioni di viabilità interna al mercato non lo consentano. 6. E’ consentito l’ingresso dei veicoli, nell’area di mercato e/o fiera, che trasportano merci e/o attrezzature, per l’allestimento del punto vendita. Lo stazionamento dei mezzi è consentito solamente dietro il banco vendita. Nel caso in cui l’operatore disponga di un nuovo mezzo, non potrà, per alcun motivo, occupare una superficie maggiore o diversa da quella originariamente assegnata. Articolo 11 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate. Articolo 12 1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. 2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. Articolo 13 1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nel Piani Comunali, d’intesa con l’autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/1999. Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata concessione demaniale.
Capo I - Norme generali Articolo 14 1. Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell’attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile. Articolo 15 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della L.R. n. 9/1999. In tal caso l’Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l’attività sul mercato. 2. Quando il giorno di svolgimento del mercato coincide con un giorno festivo, lo stesso è anticipato al giorno feriale precedente. 3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati, per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, o posticipati e delle aperture domenicali o festive. Articolo 16 1) Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della L.R. n. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità: a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato; b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione; c) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l’anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990. 2) I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale. 3) Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. 4) Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. n. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. 5) Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all’assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap. Articolo 17 1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività. 2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
Articolo 18 1. Il Comando Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l’elenco dei posti liberi (per rinuncia dell’operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati ) ai mercati, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, all’ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la miglioria, di cui al successivo comma 2. 2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1, il Comune procederà all’emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Non potranno in alcun modo essere variate le dimensioni e/o le superfici dei posteggi interessati alla miglioria. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori. 3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese). 4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti: a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto
richiedente in quel mercato; 5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore (se il mercato è organizzato in settori) può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l’ufficio incaricato, all’annotazione della variazione del posteggio sull’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Articolo 19 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della L.R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
2. Il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell’operatore. Articolo 20 1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti. 2. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite. 3. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza. 4. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. Ai sensi dell’articolo 2 comma 12 della L.R. n. 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. 6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale. 7. Dalla graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno alcuna presenza nel mercato. Il provvedimento deve essere notificato agli operatori interessati qualora la residenza, la dimora o il domicilio siano noti al Comune.
Articolo 21 1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità all'articolo 5, comma 5 della L.R. n. 9/1999, tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 4. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 5. L’assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune. Articolo 22 1. La concessione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. 2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’articolo 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9. Articolo 23 1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. 2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti. Capo II - Individuazione dei mercati Articolo 24 1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi e gli orari sono i seguenti:
2. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998, n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco. 3. L'accesso alle aree di mercato è consentita a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. 4. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale. Articolo 25 1. L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 24. 2. L’area dovrà comunque essere accessibile, oltre ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
Capo I - Norme generali Articolo 26 1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l' espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 9/1999, articolo 12, comma 3. 2. Le presenze che l'operatore matura nella fiera saranno annotate in apposito registro. 3. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza. 4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della giornata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 5. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all’operatore è consentito presentarsi con l’atto di concessione e con copia dell’autorizzazione. Articolo 27 1.Ai sensi della L.R. n. 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale. 3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. 5. In conformità alla L.R. n. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della giornata della fiera. 6. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti. 7. Prima della pubblicazione del bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. n. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. Articolo 28 1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività. Articolo 29 1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. Articolo 30 1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, dela L.R. n. 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l’operatore non lo utilizzi, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. In caso di fiere di durata plurigiornaliera si considera assente il concessionario che non abbia partecipato ad almeno 2/3 dei giorni di durata della fiera. Capo II - Individuazione delle Fiere
Articolo 31 1. L'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e
tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, del D. lgs. n. 114/1998. 3. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita possono essere rideterminati con provvedimento del Sindaco. 4. L’ accesso ai posteggi è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. 5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale. Articolo 32 1. L’area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 31. 2. L’area dovrà comunque essere accessibile, ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. Titolo 4 - Fiere Promozionali Capo I - Norme generali Articolo 33 1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. 2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese purchè non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare. 3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L.R. n. 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all’aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo. 4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non si proceda all’affidamento della gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 9/1999. Articolo 34 1. Ai sensi della L.R. n. 9/1999, il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio nella Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all’albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 9/1999. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. 4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. 5. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto. 6. In conformità alla L.R. n. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa. Articolo 35 1. Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L.R. n. 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA. Articolo 36 1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera, in conformità all'articolo 5, comma 5 della L.R. n. 9/1999, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura". In caso di eredità, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, ai sensi della L.R. n. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali Articolo 37 1. Le fiere promozionali verranno individuate con apposito provvedimento previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 114/1998. 3. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. 4. L’ accesso ai posteggi è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. 5. Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombere da mezzi o da altro materiale. Articolo 38 1. L’area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta, ove ciò risulti necessario, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 37. 2. L’area dovrà comunque essere accessibile ai mezzi degli operatori e ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. Titolo 5 - Posteggi fuori mercato Capo I - Norme generali Articolo 39 1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. n. 9/1999, articolo 9, commi 1 e 2, in concomitanza con l’approvazione dei Piani Comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica. 2. L’assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell’operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall’amministrazione comunale, e poi all’ordine cronologico di presentazione delle domande. 4. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età. Articolo 40 1. Per effetto di quanto dispone l'articolo 5 della L.R. n. 9/1999, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale. 2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 9/1999 seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. 3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati. 4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all’assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap. Articolo 41 1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell’attività non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell’attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, in conformità all'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 9/1999, comma 5, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. Articolo 42 1. La concesione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. 2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’articolo 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9. Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato Articolo 43 1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono riportati nella seguente tabella:
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