REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.1994, N. 109.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 148 DEL 13.09.2000 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI G.C. NR. 146 DEL 7.08.2003 E NR. 134 DELL’11.06.2004

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Criteri informativi
- Art. 3 Quadri economici dei progetti
- Art. 4 Ripartizione degli incentivi
- Art. 5 Economie
- Art. 6 Atti di pianificazione urbanistica
-  Art. 7 Modalità di liquidazione
- Art. 8  Norma transitoria
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Entrata in vigore

 

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento comunale ha per oggetto la ripartizione e l’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109 in favore del responsabile unico del procedimento, degli incaricati della redazione di un progetto di opere pubbliche, di un lavoro, del  piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo  nonché dei loro collaboratori, si specifica che sono comprese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che comportino necessariamente l’elaborazione di elaborati progettuali.

 

Art. 2 Criteri informativi

La ripartizione degli incentivi, fino a un massimo del 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera pubblica o di un lavoro, terrà conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da eseguire.

 

Art. 3 Quadri economici dei progetti

Tutti i progetti di opera pubblica e di lavori pubblici redatti per conto del Comune di Montale devono contenere nel loro quadro economico di spesa una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da destinare agli incentivi di cui all’art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109; qualora la progettazione sia affidata a progettisti esterni all’Ente, l’incentivo sarà, comunque, corrisposto alle persone che svolgeranno una delle funzioni indicate nel successivo art. 4 e secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

 

Art. 4 Ripartizione degli incentivi

La somma indicata nell’articolo precedente viene ripartita tra i dipendenti dell’ufficio tecnico comunale nel modo seguente:

OPERE O LAVORI SOGGETTI AL D.L.vo 494/96

Tipo prestazione

Titolare firma

Collaboratori

Responsabilità del procedimento

25

5

Redazione del progetto o lavoro

20

10

Redazione piano di sicurezza

5

5

Direzione dei lavori

15

5

Collaudo

5

5

OPERE O LAVORI ESENTI DAL D.L.vo 494/96

Tipo prestazione

Titolare firma

Collaboratori

Responsabilità del procedimento

10

5

Redazione del progetto o lavoro

30

15

Direzione dei lavori

20

5

Collaudo

10

5

 

Art. 5 Economie

Le quote parti dei predetti incentivi corrispondenti a prestazioni non eseguite dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Ente, costituiscono economie eventualmente riutilizzabili all’interno del quadro economico di spesa dell’opera o dei lavori pubblici di cui trattasi

 

Art. 6 Atti di pianificazione urbanistica

Il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione urbanistica è attribuita ai dipendenti comunali che li hanno redatto o che abbiano partecipato alla redazione, nel modo seguente:

Responsabile della redazione del piano

80% del 30% della tariffa professionale

Collaboratori del progettista

20% del 30% della tariffa professionale

 

Art. 7 Modalità di liquidazione

1 - La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal responsabile del servizio funzionale che comprende la gestione del personale, mediante apposita determinazione, accertata l’esecuzione della prestazione.

2 - Per quanto riguarda la responsabilità unica del procedimento e la direzione dei lavori, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire ad ogni stato d’avanzamento lavori, proporzionalmente ai lavori eseguiti.

Art. 8 Norma transitoria

Per le opere pubbliche e/o i lavori pubblici in corso alla data di esecutività del presente regolamento e qualora i relativi progetti siano stati approvati successivamente all’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 1994/109 nell’attuale formulazione, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all’interno delle risorse già previste nel quadro economico di spesa dei progetti ed ivi già finanziate.

 

Art. 9 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni nonché le disposizioni del C.C.N.L. vigente nel tempo.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

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