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Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla vendita di giornali e riviste Titolo I - Finalità, definizioni e norme generali Art. 1 - Ambito di applicazione e durata del regolamento Art. 2 - Finalità del Regolamento Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone Art. 5 - Struttura della rete di vendita Titolo II - L’Attività di vendita Art. 6 - Autorizzazione Art. 7 - Comunicazione all’Amministrazione Comunale Art. 8 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di vendita Art. 9 - Parità di trattamento Art. 10 - Modalità di vendita Art. 11 - Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti Art. 12 - Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita Art. 13 - Subingresso Titolo III - La pianificazione dei punti vendita esclusivi Art. 14 - Numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano Art. 15 - Distanze minime tra punti vendita esclusivi Art. 16 - Superficie minima per i punti vendita esclusivi Titolo IV - Criteri per la localizzazione di punti vendita non esclusivi Art. 17 - Zona di Montale Art. 18 - Zona di Stazione Art. 19 - Zona di Fognano Art. 20 - Zona di Tobbiana Titolo V - Norme transitorie e finali Art. 21 - Rilascio di autorizzazione per punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99. ALLEGATO N. 1 ALLEGATO N. 2 ALLEGATO N. 3
Titolo I - Finalità, definizioni e norme generali Art. 1 - Ambito di applicazione e durata del regolamento Il presente regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni amministrative alla vendita di giornali e riviste ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108". Il regolamento ha validità quadriennale, decorrente dalla data della sua adozione e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione. Il presente regolamento è parte integrante del piano comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Art. 2 - Finalità del Regolamento Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: favorire la diffusione dell’informazione a mezzo stampa; qualificare la rete dei punti di vendita di giornali e riviste, in modo tale da conseguire anche una migliore produttività del servizio attraverso una migliore localizzazione dei punti vendita esistenti, in relazione all’addensamento dell’utenza potenziale in corrispondenza di insediamenti residenziali, commerciali, direzionali, scolastici ed industriali - artigianali; favorire lo sviluppo di una integrazione qualificata fra la vendita di giornali e quella di altri prodotti affini.
Art. 3 - Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono: per piano, il piano comunale per la localizzazione dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica così come previsto dal decreto legislativo n. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge n. 108/99"; per decreto, il decreto legislativo n. 170/01 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge n. 108/99"; per punti vendita esclusivi, quelli previsti nel piano e tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, nonchè gli esercizi autorizzati, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1981 n. 416, alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno di altre merci; per punti vendita non esclusivi, quelli elencati all’articolo 2, comma 3, del decreto ed autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici o di quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 108/99 e ai quali, su loro richiesta, è rilasciata di diritto l’autorizzazione per la vendita di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.
Art. 4 - Suddivisione del territorio in zone Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone di programma: Montale; Fognano; Tobbiana; Stazione; I confini delle zone sono riportati nell’allegato cartografico.
Art. 5 - Struttura della rete di vendita Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusi e non esclusivi. Le autorizzazioni alla vendita sono rilasciate dal Comune nel rispetto del piano che determina anche i criteri per la localizzazione dei punti vendita non esclusivi. Così come previsto dall’articolo 2, comma 3 del decreto, possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo: a) le rivendite di generi di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione; g) gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 108/99 ai quali, su loro richiesta, è rilasciata di diritto l’autorizzazione alla vendita.
Titolo II - L’Attività di vendita Art. 6 - Autorizzazione L'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste è subordinato ad autorizzazione nei seguenti casi: a) apertura di un nuovo punto di vendita; b) trasferimento dell'attività in altra zona di piano da quella di origine; c) vendita a mezzo distributori automatici; d) esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell' dell’articolo 1 della legge n. 108/99, nei termini indicati dall'art. 22 del presente Regolamento. L'autorizzazione è revocata: Qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; Qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 114/98. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;
Art. 7 - Comunicazione all’Amministrazione Comunale Sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio le seguenti azioni riferite ad un punto vendita già autorizzato: subingresso nell'attività di vendita; trasferimento del punto di vendita all’interno della stessa zona di piano qualora sia compatibile con le distanze minime consentite; ampliamento del punto vendita; cessazione dell'attività.
Art. 8 - Requisiti per l’esercizio dell’attività di vendita Non possono esercitare l'attività di vendita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che rientrano nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 114/1998. I suddetti requisiti debbono essere autocertificati al momento della richiesta dell'autorizzazione o nella comunicazione di subingresso di cui all'articolo 7.
Art. 9 - Parità di trattamento Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.
Art. 10 - Modalità di vendita 1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; è comunque vietato esporre, rendendole immediatamente visibili al pubblico, le parti palesemente oscene di giornali, riviste e materiale pornografico.
Art. 11 - Criteri di priorità nell'accoglimento fra domande concorrenti Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita nella stessa zona di programma, sarà data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio. Nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi, sarà data preferenza ai soggetti che siano da più tempo titolari di autorizzazioni commerciali.
Art. 12 - Affidamento della gestione a terzi del punto di vendita Nel caso di affidamento a terzi della gestione del punto di vendita, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente al Sindaco il comprovato impedimento (esempio: malattia, infortunio o superamento dell'età pensionabile), le generalità del soggetto cui affida l'attività e la durata della stessa. Se la gestione di cui al precedente comma 1 supera i tre mesi, l'affidatario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 114/98.
Art. 13 - Subingresso Il trasferimento della gestione o della titolarità di una rivendita di giornali e riviste per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. L'attività deve iniziare dopo la presentazione della comunicazione prevista all'articolo 7 ed entro i termini indicati dall'articolo 6, comma 2.
Titolo III - La pianificazione dei punti vendita esclusivi Art. 14 - Numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di vigenza del piano Il numero massimo di autorizzazioni per punti di vendita esclusivi rilasciabili nel periodo di validità del piano nelle singole zone di programma e per singole tipologie è riportato nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.
Art. 15 - Distanze minime tra punti vendita esclusivi La distanza minima tra punti di vendita esclusivi è stabilita in un raggio di 500 metri lineari il cui centro è rappresentato da uno di tali punti di vendita esistenti. Nel caso di trasferimento del punto di vendita in una posizione distante dalla sede attuale non oltre 500 metri misurati seguendo criterio di cui al comma 1, la distanza minima ivi indicata è ridotta alla metà, a condizione che l'attività nella citata sede sia stata esercitata per almeno 3 anni. 4. Nel caso di forza maggiore (sfratto non dovuto a morosità, fabbricato dichiarato inagibile o altri gravi motivi), il Funzionario Responsabile che deve rilasciare l'atto può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo nella medesima zona, derogando alle norme sulla distanza minima di cui al comma 1.
Art. 16 - Superficie minima per i punti vendita esclusivi La superficie minima dei punti di vendita esclusivi non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 compreso lo spazio occupato dalle attrezzature ed escluse le superfici di servizio.
Titolo IV - Criteri per la localizzazione di punti vendita non esclusivi Art. 17 - Zona di Montale Per la zona di Montale i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per l’attivazione di punti vendita non esclusivi sono riportati nell'allegato 2) che contiene anche le superfici minime consentite per lo svolgimento dell’attività e le distanze minime tra i punti vendita. L'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che il nuovo punto vendita sia ubicato esternamente all'area delimitata da un raggio di 500 metri, il cui centro è rappresentato da uno dei punti vendita (esclusivi o non esclusivi) esistenti.
Art. 18 - Zona di Stazione Viste le caratteristiche socio-demografiche del territorio, la conformazione dei luoghi e il sistema della mobilità, per il periodo di validità del piano non è previsto alcun punto vendita non esclusivo.
Art. 19 - Zona di Fognano Viste le caratteristiche socio-demografiche del territorio, la conformazione dei luoghi e il sistema della mobilità, per il periodo di validità del piano non è previsto alcun punto vendita non esclusivo.
Art. 20 - Zona di Tobbiana Viste le caratteristiche socio-demografiche del territorio, la conformazione dei luoghi e il sistema della mobilità, è prevista l’attivazione di un unico punto vendita non esclusivo, soggetto ai soli parametri di superficie di vendita indicati nell' allegato 2).
Titolo V - Norme transitorie e finali Art. 21 - Rilascio di autorizzazione per punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99. Gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 108/99, entro e non oltre sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono richiedere l'autorizzazione per la vendita dei medesimi prodotti per i quali l'esercizio ha aderito alla sperimentazione (solo quotidiani, solo periodici ovvero quotidiani e periodici); La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuta vendita durante il periodo di sperimentazione dei prodotti editoriali prescelti.
Numero dei punti di vendita esclusivi autorizzabili nel periodo di vigenza del piano
Criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti di vendita "non esclusivi" nella zona di piano "Montale"
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