REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE E L’UTILIZZO DEI BUONI PASTO

approvato con deliberazione G.C. nr. 191 del 21.10.2004 e modificato con deliberazione di G.C. nr. 153 del 30.06.2005

 

Articolo 1

1.       L’Amministrazione istituisce un servizio mensa realizzato mediante gestione affidata ad una Società di servizi che eroghi ticket (buoni pasto sostitutivi), utilizzabili presso esercizi convenzionati

2.       Il servizio decorre a seguito della stipulazione della convenzione con la Società di Servizi ed ha carattere sperimentale fino al 31.12.2005.

Articolo 2

1.       Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato) o viceversa, con una pausa non inferiore trenta minuti e non superiore alle due ore.

2.       In caso di effettuazione di lavoro straordinario o per recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza, entrambe debitamente autorizzate e  purché il rientro non sia inferiore alle due ore, possono essere erogati massimo tre buoni pasto mensili per ciascun dipendente.

3.       Possono usufruire del buono pasto, nelle forme e con le limitazioni di cui al comma due, i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino o viceversa con prosecuzione per prestazioni in  straordinario nelle ore pomeridiane o viceversa con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore.  Possono inoltre usufruire del buono pasto, alle medesime condizioni, fermo restando la disciplina della pausa, i dipendenti che effettuano la prestazione ordinaria di lavoro il pomeriggio anziché la mattina, e proseguono in prestazione straordinaria il lavoro nelle ore serali e/o notturne.

4.       Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 45 comma  5, del C.C.N.L. del 14.09.2000.

Articolo 3

1.       Il valore del ticket è di 5,00 euro, pertanto, l’eventuale eccedenza del costo del pasto consumato rispetto a tale importo dovrà essere corrisposta direttamente dal dipendente.

2.       I ticket vengono consegnati mensilmente dall’Ufficio Economato previa richiesta da parte dei Responsabili dei Servizi Funzionali, i quali, a loro volta, provvederanno a consegnarli ai dipendenti interessati.

Articolo 4

1.       L’attribuzione del ticket o buono pasto non può essere in alcun modo sostituita dalla corresponsione dell’equivalente in denaro.

2.       Il buono pasto può essere utilizzato esclusivamente nel giorno di rientro e nel periodo di pausa stabilito all’art. 2, commi 1 e 3 del presente regolamento.

3.      La mancata fruizione non comporta corresponsione di compenso sostituivo.

4.       L’utilizzo non corretto dei buoni pasto comporta, oltre all’eventuale applicazioni delle sanzioni disciplinari, il recupero di quanto indebitamente fruito da parte del dipendente.

 

Articolo 5

1.   A conclusione del periodo sperimentale, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a seguito di verifica dei costi sostenuti e compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, di rivedere le modalità di erogazione del servizio.

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