REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Estremi di approvazione del Regolamento: delibera n. 20 adottata dal Consiglio
Comunale in data 22.03.2005
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1 Istituzione della tariffa
.................................................................................................................……
2
ART.
2 Oggetto e campo di
applicazione........................................................................................................
2
ART.
3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati...................................................................................
2
TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART.
4 Presupposto della tariffa e soggetti passivi
..........................................................................................
2
ART.
5 Superfici soggette a tariffa
.................................................................................................................
3
ART.
6 Superfici non soggette a tariffa
...........................................................................................................
3
ART.
7 Modalità di misurazione dei locali e delle
aree......................................................................................
4
ART.
8 Determinazione della tariffa
……………………......................................................................................
5
ART.
9 Articolazione della tariffa
……….……………….....................................................................................
5
ART. 10
Classificazione delle utenze domestiche
……......................................................................................
6
ART. 11
Classificazione delle utenze non domestiche
…….................................................................................
6
TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
ART. 12
Esclusione totale dall’applicazione della tariffa
....................................................................................
6
ART. 13
Riduzioni massime
consentite………………….......................................................................................7
ART. 14
Riduzioni per le utenze domestiche
………...…................................................................................... .7
ART. 15
Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio
………...…........................... 7
ART. 16
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
…………………...…........................... 7
ART. 17
Utenze non domestiche
temporanee....................................................................................................
8
ART. 18
Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti
............................................................ . 8
ART. 19
Agevolazioni a carico del
Comune.....................................................................................................…8
TITOLO IV - PROCEDURE
ART. 20 Autodichiarazione..............................................................................................................................…9
ART. 21
Accertamenti....................................................................................................................................…10
ART. 22
Conguagli, rettifiche e rimborsi
........................................................................................................….
11
ART. 23
Fatturazioni e pagamenti
.................................................................................................................…
11
ART. 24
Controllo del credito insoluto e penalità
….......................................................................................... .
11
ART. 25
Tasse, imposte ed
addizionali...............................................................................................................12
ART. 26
Contesta4zioni, reclami e controversie
...............................................................................................…
12
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 27
Disposizioni transitorie e
finali..............................................................................................................
13
ALLEGATI
ALLEGATO
A - Modalità di calcolo della tariffa
................................................................................................
14
ALLEGATO
B - Tabella 1 - Classificazione utenze domestiche e coefficienti Ka e Kb………………………..….
18
ALLEGATO
B - Tabella 2 - Numero componenti nucleo familiare delle utenze domestiche non
residenti … ....18
ALLEGATO
B - Tabella 3 - Classificazione utenze non domestiche e coefficienti Kc e Kd……………........ …..
19
ALLEGATO
C - Esclusioni totali e riduzioni per utilizzo stazioni
ecologiche…........................................... ..…. 20
ALLEGATO
D – Riduzioni e maggiorazioni..…..………………………………
……….................................... …. 21
ALLEGATO
E – Riduzione massima consentita
.………………………………………................................... .…. 22
ALLEGATO
F – Agevolazioni a carico del Comune .…………………………………………………................ …. 23
ALLEGATO
G – Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti
….................................. ..…. 24
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Istituzione della tariffa
1. Per
il finanziamento delle spese relative ai servizi relativi alla gestione del
ciclo dei rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell’ambito del
territorio comunale, è istituita apposita tariffa denominata “tariffa per la
gestione dei rifiuti solidi urbani” disciplinata dall’art. 49 comma 2 del D.Lgs.
05/02/97 n. 22 e dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e dalle disposizioni del presente
Regolamento.
2. La
tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del
D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Il
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati inteso come
spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e
smaltimento è definito dal relativo Contratto di servizio tra il Comune e il
soggetto Gestore.
4.Dall’attivazione
della tariffa è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani,
di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva
l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale
tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà
tenuto a riversare il gettito relativo all’Amministrazione provinciale nei
termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.
5.
L’applicazione e riscossione della tariffa ai sensi dei comma 9 e comma 13
dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97 è affidata al Gestore unico dell’intero ciclo dei
rifiuti urbani nel territorio comunale, come previsto dal relativo Contratto di
Servizio.
ART. 2
Oggetto e campo di applicazione
1. Il
presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i
criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa
applicazione, in particolare:
- individua i soggetti passivi dell’obbligazione tariffaria e le
relative esclusioni;
- stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe
e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
- definisce i criteri per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni
tariffarie;
- prevede le procedure di autodichiarazione da parte dei soggetti
obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.
ART. 3
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
-
Il
servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito
“Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, e da
successivi atti modificativi ed integrativi, ove sono stabiliti anche i
criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle
modalità organizzative e di espletamento del servizio al quale si fa
riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della
tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le
disposizioni del presente Regolamento.
TITOLO II -
OBBLIGAZIONE TARIFFARIA
ART. 4
Presupporto della tariffa e soggetti passivi
1.
La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a
qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od
aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di
cui all'art. 817 del codice civile, a qualsiasi uso adibiti, che possano
produrre rifiuti urbani o assimilati nell’ambito del territorio comunale ove il
servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi
previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore.
-
I
soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
-
utenze domestiche;
- utenze non domestiche.
-
La
tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo
familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o
detiene a qualsiasi titolo i locali.
-
La
tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali è
dovuta dal proprietario dei medesimi; si intende occasionale l’uso di durata
non superiore ai 12 mesi.
-
La
tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà
tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo
familiare del soggetto passivo.
-
Per
l’uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è
dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa, gestisce o
detiene tali superfici.
-
Per le
parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via
esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori
delle medesime.
-
Per
locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è
dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree
scoperte di uso comune.
-
Per le
organizzazioni, associazioni etc prive di persona giuridica, la tariffa è
dovuta da chi le presiede o ne ha rappresentanza legale.
ART. 5
Superfici soggette a tariffa
1. Sono
soggetti a tariffa, se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani:
- tutti i locali qualunque ne sia la destinazione o l’uso a cui sono
adibiti destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.
- tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o
pertinenza di locali.
2. Per
una corretta definizione delle superfici soggette a tariffa si precisa che:
- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani
principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi,
ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le
superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo
principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni,
ecc..);
- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i
locali, principali e o di servizio, destinati all’esercizio delle attività
nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della
tabella 3° dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti
sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi
in generale e le parti riservate al pubblico.
- Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette
alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l’esercizio
della attività dell’imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla
classificazione della tabella 3^ dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive
modifiche ed integrazioni.
ART. 6
Superfici
non soggette a tariffa
1. Non
sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti
solidi urbani e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, o non possano produrre rifiuti, qualora tali
circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e
debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente desumibili o
ad idonea documentazione.
2. A
titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma
e pertanto non sono soggetti a tariffa:
-
le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al
servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque
costituenti pertinenza degli stessi immobili;
-
le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili e non
allacciate ad alcun servizio pubblico a rete, sempre che non risulti che
l'immobile sia comunque occupato da persone o attività.
- la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con
strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze NON
domestiche
-
i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non
collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
-
le parti comuni di condomìni così come definite nel Codice Civile, o di
multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo
esclusivo;
-
i locali ed aree ove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia
interdetta per ragioni di sicurezza, quali le centrali termiche, locali
riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos,
serbatoi, cisterne, forni di verniciatura e cottura, celle frigorifere, impianti
automatizzati o a ciclo chiuso, ecc.;
-
le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche, quali
parcheggi, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.;
-
le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive
limitatamente ai campi da gioco e quelle riservate alle attività religiose
limitatamente ai luoghi di culto;
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale
circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle
condizioni di cui al precedente comma.1;
- immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura,
compresa l’attività florovivaistica, della silvicoltura e dell’allevamento. Si
considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle
derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle
pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa
colonica. Sono comunque soggette a tariffa le aree in cui si esercita la
vendita.
ART. 7
Modalità di misurazione dei locali e delle aree
1. La
superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali,
al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al
netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La
superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza
superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo
la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza
superiore a 170 cm.
3. La
misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la
frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.
4. Nella
determinazione della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano
esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti speciali non
assimilati per qualità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Non
si prevede nessuna riduzione per le superfici sulle quali avviene una
contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 4), in
quanto l’eventuale riduzione è già implicitamente contenuta nella determinazione
del Kd.
6. Gli
utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esenzione superficiale di cui al
comma 4, devono dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici
interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani per
qualità, presentando, in occasione della denuncia originaria, il MUD dell’ultimo
anno. Per gli anni successivi, i dati si considerano confermati ad eccezione del
caso in cui non vi sia un’espressa comunicazione da parte dell’utenza medesima.
ART. 8
Determinazione della tariffa
1. La
Giunta Comunale, sulla base del corrispettivo preventivato dal Gestore per i
servizi di cui al presente regolamento e definito dal contratto in essere, di
concerto con il Gestore, redige l'articolato tariffario e delibera, per ogni
categoria di utenza, le tariffe da applicare per l'anno di competenza, entro il
termine di approvazione del bilancio preventivo. Nel caso di ritardata
approvazione delle tariffe per l’anno di competenza, il Gestore proseguirà la
sua attività, considerando la tariffa dell’anno precedente, salvo conguaglio
successivo, a copertura totale dei costi.
La
tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo
le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai
sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed
integrazioni, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta
delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile
rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione.
3. Il
Gestore o il Comune possono promuovere campagne di monitoraggio sulla produzione
dei rifiuti, con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di
materiale, al fine di verificare i coefficienti di produzione di rifiuto per le
varie categorie di produttori non domestici definiti nel D.P.R. 158/99. Il
coefficiente di produzione può in questo caso essere modificato stabilendo un
valore anche al di fuori del range stabilito dal D.P.R. 158/99. I coefficienti
vengono definiti, per ogni categoria o sottocategoria di cui al comma
successivo, nell’allegato B del presente regolamento.
ART. 9
Articolazione della tariffa
1. La
tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo
le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni,
ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e
territoriali. E’ inoltre commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno
solare a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento
La
classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e
conseguentemente all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene
sulla scorta delle categorie normalizzate e dei relativi coefficienti di
produttività così come definiti e calcolati con il metodo normalizzato previsto
dal D.P.R. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio
comunale servito, del livello prestazionale dei servizi svolti e relativi
standard.
ART. 10
Classificazione delle utenze domestiche
1. Il
criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa
si basa sull’effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
2. Per
le utenze domestiche:
-
residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla
composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall’anagrafe
comunale; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli
occupanti è quello complessivo (Allegato B – Tab. 1);
- non
residenti, seconde case di residenti, immobili di proprietà di persone
giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico: il numero degli occupanti è
stabilito in base a quanto riportato nell’allegato B - Tab 2 del presente
regolamento.
ART. 11
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Per
le utenze non domestiche la classificazione in categorie è elencata
nell’allegato B – Tab. 3 del presente regolamento, integrata dai relativi
coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel DPR 158/99, e
successive modifiche ed integrazioni.
2. La
classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al
comma 1 è determinata sulla base dell’attività prevalente, desunta
dall’iscrizione alla CCIAA, o dalla attestazione di altri organi competenti al
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività / professioni, fatte
salve le reali attività svolte.
3. Nel
caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte
nell’ambito della stessa unità immobiliare, o aree scoperte, si applicano i
parametri relativi all’attività prevalente. Alle attività economiche non
ricomprese esplicitamente nell’elenco, sono attribuiti la categoria e il
coefficiente k delle attività che più si avvicina per analogia.
4. Nel
caso di utenze non domestiche, operanti all’interno di unità immobiliari facenti
capo ad un nucleo familiare residente o in generale ad utenze domestiche di cui
agli artt. 4 e 10, dovranno essere stipulati due contratti: uno relativo
all’utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente, con
relativa attribuzione delle superfici di competenza. La superficie minima
dichiarabile per le utenze non domestiche è pari a 15 mq.
5. Le
utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R.
158/99 in base a quanto riportato al comma 2, applicando un criterio di
conversione delle categorie utenza per analogia di attività dichiarata sulla
base dei dati a disposizione.
6. In
sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, e qualora si
sia proceduto alle campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con
pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale di cui al
comma precedente, l’organo competente può comunque individuare, all’interno
delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad
una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.
TITOLO
III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
ART. 12
Esclusione totale dall'applicazione della tariffa
1. Il
Consiglio Comunale può prevedere l’esclusione dal pagamento della tariffa di
locali ed aree scoperte che saranno elencate nell’allegato C – tabella 1 del
presente regolamento.
ART. 13
Riduzioni massime consentite
1. Il
valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel
presente Titolo, è indicato nell’allegato E del presente regolamento.
ART.14
Riduzioni per le utenze domestiche
1. Per
le utenze domestiche residenti, sono esclusi dal computo degli occupanti,
limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un
periodo complessivo non inferiore a 360 giorni per anno solare, si stabiliscono
all’estero o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza.
2. Per
le utenze domestiche non residenti, non stabilmente attive può essere prevista
una riduzione della tariffa di cui alla tabella 1 dell’allegato D del presente
regolamento.
3. Per
il riconoscimento delle suddette riduzioni, il soggetto passivo dell’utenza
domestica che è nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a presentare al
Gestore, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/00, e un’idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di
lavoro, certificato ospedaliero con l’attestazione della durata del ricovero,
ecc), attestanti le condizioni richieste. La riduzione di cui al comma 1 ha
validità annuale e deve essere rinnovata mediante la presentazione della
documentazione sopra menzionata.
4. Il
Gestore ha facoltà di valutare l’eventuale applicabilità di tali riduzioni ad
altre tipologie di utenza assimilabili, per analogia, alle “utenze non
stabilmente attive”, previa richiesta inoltrata dall’interessato al Gestore, al
quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.
5. Il
Consiglio Comunale potrà prevedere agevolazioni per coloro che utilizzano le
piattaforme o stazioni ecologiche indicate dal soggetto gestore (Allegato C –
tabella 2 del presente regolamento).
ART. 15
Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio
1. Per
le utenze che si trovano ad una distanza dal punto di conferimento superiore a
quella indicata nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani si applica la
riduzione della tariffa di cui alla tabella 2 del’allegato D del presente
regolamento. La suddetta riduzione della tariffa non è applicata se la tariffa è
già commisurata alle zone tariffarie.
2.
L’interruzione temporanea del servizio dl gestione del ciclo dei rifiuti per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da
eventi estranei alla responsabilità del Soggetto Gestore, non comporta esonero o
riduzione; il contratto di servizio dovrà prevedere specifiche azioni di rivalsa
nei confronti del soggetto Gestore inadempiente, che salvaguardino la continuità
e la qualità del servizio.
ART. 16
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. Per
le utenze non domestiche, non stabilmente attive definite come quelle utenze che
occupano i locali e le aree per un periodo, risultante dalla licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
svolta, non superiore a quello indicato nella tabella 3 dell’allegato D del
presente regolamento, è prevista una riduzione della tariffa indicata nella
suddetta tabella.
ART. 17
Utenze non domestiche temporanee
1. Per
il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che
occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico, la tariffa
(quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai
giorni di effettiva occupazione.
2. Se
l’occupazione dell’area non supera i 183 giorni/anno, anche non continuativi, si
applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all’attività, con
tariffa maggiorata in base a quanto previsto nella tabella 4 dell’allegato D del
presente regolamento. Se l’occupazione dell’area supera i 183 giorni/anno si
applica la tariffa della categoria corrispondente all’attività per l’intero anno
solare.
3. La
tariffa è riscossa dal Gestore sulla base di comunicazioni inviate al medesimo
dal Servizio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti
autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla
quantificazione dell'importo dovuto.
ART. 18
Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti
1.
Saranno riconosciute riduzioni per le utenze non domestiche, che dimostrino di
aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e assimilati, esclusi gli
imballaggi secondari e terziari.
2. Al
fine dell’applicazione dell’agevolazione di cui al comma 1), i quantitativi
avviati al recupero dovranno risultare dal formulario o dal MUD del soggetto che
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati
al Gestore al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa
formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.
3. Ai
fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo l’utente
dovrà dimostrare di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati in
misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quella
indicata nell’allegato G .
4. In
assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la
produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando
la superficie soggetta a tariffa di cui all’art. 5 per il coefficiente Kd
riferito alla categoria di appartenenza così come desumibile dall’allegato B –
Tab 3 del presente regolamento.
5.
Nell’allegato G del presente regolamento, vengono definite nel dettaglio le
modalità di riduzione che contribuiscono alla riduzione della quota variabile
della tariffa.
6. La
riduzione spettante, sarà imputata nelle singole bollette successive
all’attestazione del riconoscimento della riduzione. Il Gestore provvederà ad
evidenziare in ogni singola bolletta la quota di riduzione accreditata al
singolo utente.
ART. 19
Agevolazioni a carico del Comune
1. Il
Comune può prevedere forme di agevolazioni o esenzioni per particolari tipologie
di utenza. Il gettito tariffario deve essere comunque assicurato per intero al
Gestore del servizio. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie,
provvedere al rimborso totale o parziale per l’agevolazione o l’esenzione
riconosciuta.
L’amministrazione comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni
di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all’utenza nel
pagamento totale o parziale della tariffa (allegato F).
2. Il
beneficio agevolativo decorre dal 1° gennaio per le domande presentate dal 1°
al 31 luglio, mentre decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, per le
domande presentate successivamente.
3. La
domanda presentata è valida per il solo anno in corso.
4. Il
Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di
verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
TITOLO IV - PROCEDURE
ART. 20
Autodichiarazione
1.I
soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del
comma 3 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, dovranno presentare al Gestore del
servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal
verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 4.
2. Tale
dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore,
necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure CCIAA, planimetrie
catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la
descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando
eventualmente quelle da esonerare per produzione di rifiuti non assimilati o
pericolosi ai sensi del presente regolamento, ecc.); eventuali variazioni degli
elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle
superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei
locali ed aree scoperte, ecc) dovranno essere comunicate al Gestore entro il
medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse; se comunicate entro
il termine indicato, esse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data
in cui si sono verificate.
3. La
dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo
stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o
telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei
coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli
uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche
mediante posta ordinaria o elettronica, o a mezzo fax. Si prescinde da tale
obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d’ufficio
presso l’anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione
dei nuclei familiari della popolazione residente.
4.
L’eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini
dell’applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è
verificato l’evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da
esso. In caso contrario ha valore la data della relativa comunicazione al
Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivale alla data
di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e, in caso di
inoltro a mezzo fax/posta elettronica, alla data risultante dal rapporto di
ricevimento.
5. I
locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa,
anche ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 23, dalla data in cui
sono stati predisposti all’uso. La predisposizione all’uso di locali ed aree è
attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete
(acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti
comprovanti l’effettiva conduzione o l’occupazione dell’immobile.
6. Il
Gestore potrà provvedere direttamente all’attivazione delle utenze e/o alla
variazione dei parametri che determinano la tariffa qualora le variazioni siano
desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli
uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Ufficio Tributi / Ufficio Tecnico
Comunale e in generale uffici comunali).
7. A tal
fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo
modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti
indispensabile al fine dell’applicazione della tariffa, ovvero, a titolo
esemplificativo:
- le
autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
- i
provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso di locali ed aree;
- i
provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse
o itineranti;
- ogni
informazione relativa alle modifiche dell’anagrafe comunale quali ad esempio:
nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio della popolazione, ecc..
8. Per
le informazioni anagrafiche il gestore può organizzare il collegamento
telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.
1. Il
Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche
dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti
passivi e, a tal fine, ha facoltà di:
a)
richiedere al soggetto passivo l’esibizione o la trasmissione di atti o
documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le
relative destinazioni d’uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati
o pericolosi per le utenze non domestiche) e richiedere dichiarazioni
sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
b)
utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale,
CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti
erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell’obbligazione tariffaria
del singolo soggetto;
c)
accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione
tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d’uso e la
tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il Gestore rilascerà
apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.
2. Per
l’espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può
avvalersi, previo accordo con il Comune:
a) del
proprio personale dipendente;
b) della
Polizia Municipale;
c) di
soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite
convenzioni.
3. Nei
casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata
collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può
applicare criteri presuntivi a norma dell’art. 2729 del codice civile,
finalizzati alla determinazione dei dati necessari all’applicazione della
tariffa.
4.
Qualora l’esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti
l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa
applicata, il Comune/Gestore del servizio provvede a porre in essere le
procedure di recupero del corrispettivo della TARSU non riscossa/della tariffa
non pagata, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi
cui la violazione si riferisce. L’accertamento deve riguardare le violazioni
intervenute rispettivamente entro i 4 anni, per la Tassa, ed i 5 anni, per la
Tariffa, precedenti la data di inizio dell’attività di verifica.
5.
Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli
interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della
lettera firmata per accettazione.
6. Nel
caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso
termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera
raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate,
comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In
ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest’ultimo alcuna
comunicazione da parte degli interessati, l’esito dell’accertamento si considera
accettato.
ART. 22
Conguagli, rettifiche e rimborsi
1. Le
modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino nel corso
dell’anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione
successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche.
2. In
presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell'utente, il Gestore
accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività
non superiore a 5 anni.
3. In
presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, potranno
essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla
comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni
successive, mediante conguaglio.
ART. 23
Fatturazioni e pagamenti
1. Il
Gestore provvede all’emissione delle bollette per l’addebito della tariffa
relativa all’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed
alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto
delle modalità indicate nel Contratto di servizio.
2. La
bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l’addebito di altri
corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti
dal medesimo Gestore.
3. Il
pagamento della bolletta va effettuato dall'utente entro il termine indicato
nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg.
dalla data di emissione della bolletta.
4.L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria,
postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri
mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di
effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici
indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e
con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.
5. Su
richiesta dell'utente, è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta.
Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La
richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di
decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al
comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto
a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono
maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5
punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi
inferiori a 50,00 Euro.
ART. 24
Controllo del credito insoluto e Penalità
1.
L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura, è considerato ‘moroso’.
2. Il
Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in
fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora.
Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere
all’adempimento e le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore
procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie
legali.
3.
Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi
indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente
Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente
interessi di mora calcolati su base annua e pari al vigente Tasso Ufficiale di
Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente ‘buon pagatore’ il
Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si
considera ‘buon pagatore’ l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun
ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi. Il Gestore
addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute
per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
4. Nel
caso di presentazione, oltre i termini stabiliti, della dichiarazione di inizio
utenza, il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente, a
titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base
annua pari al:
- Tasso
Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;
- Tasso
Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo
supera i 30 giorni.
5. Nel
caso di mancata presentazione o errata dichiarazione di inizio utenza ed in
conseguenza del percorso di attivazione dell’accertamento, il Gestore, per i
recuperi di tariffa superiori a Euro 25, in aggiunta al recupero della stessa,
applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo
di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 25% della maggiore
tariffa dovuta fino ad un massimo di Euro 100. Nel caso di ritardata denuncia di
inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo, ma prima che il Gestore del
servizio abbia iniziato le procedure di cui all’art. 24 del presente
regolamento, si applica una penalità pari al 10% della somma dovuta.
6. Le
penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore
acquisisce periodicamente d’ufficio presso l’anagrafe comunale concernenti le
modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente,
per le quali non sussiste l’obbligo della denuncia.
ART. 25
Tasse, imposte ed addizionali
1.
Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo
Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.
2. La
tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le
disposizioni di legge vigenti.
ART. 26
Contestazioni, reclami e controversie
1.
L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la
valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione
della tariffa a lui applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.
2. Il
Gestore comunica l’esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla
presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle
informazioni necessarie secondo le modalità di cui all’Art.21.
3.
Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza
della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti
vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi
per il servizio di gestione rifiuti.
TITOLO V -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 27
Disposizioni transitorie e finali
1. Il
presente Regolamento ha efficacia a partire dal giorno 1/1/2005.
2. A
decorrere da tale data è abrogata ogni precedente norma comunale contrastante
con le presenti disposizioni in merito al servizio prestato con decorrenza dal
01/01/05
3. Dalla
data del 01/01/05 cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche
ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia
l’accertamento e la riscossione della tassa, continuano ad essere effettuati
anche successivamente ai termini di legge, dall’Ufficio Tributi del Comune.
4. I
dati e le informazioni contenuti nelle denunce in precedenza prodotte dai
contribuenti presso l’Ufficio Tributi ai fini dell’applicazione della Tassa
rifiuti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 507/93, a far data dal 01/01/05 vengono
acquisiti d’ufficio quali autodichiarazioni di utilizzo del servizio di cui al
precedente art. 21 comma 1). Nel caso di assenza o di incompletezza delle
stesse, le autodichiarazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati agli
uffici del Gestore entro 30 gg. dalla relativa richiesta.
5. Per
quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le
norme vigenti in materia.
6. Le
tabelle allegate, da A a G, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Regolamento.
ALLEGATO
A
- Modalità di calcolo della
tariffa
1. Generalità
In
osservanza a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (“Ronchi”) che
sancisce l’introduzione della tariffa in sostituzione dell’attuale tassa per lo
smaltimento dei rifiuti e del DPR 158/99 che definisce il metodo normalizzato
per il calcolo della medesima, le modalità di calcolo prevedono l’intera
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
La
determinazione dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati è subordinata alla redazione di un piano finanziario che comprende:
a)
il programma degli interventi necessari;
b)
il piano finanziario degli investimenti;
c)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il
ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento
di servizi a terzi;
d)
le risorse finanziarie necessarie.
2. Composizione della tariffa
La
tariffa, articolata per fasce di utenza (domestiche e non domestiche), è
costituita da una parte fissa ed una variabile che si riferiscono
rispettivamente alle componenti essenziali del costo del servizio ed alle
quantità di rifiuti raccolti e trattati.
Il costo
totale del servizio è quindi composto dai seguenti elementi:
|
UTENZA |
COSTI FISSI |
COSTI VARIABILI |
|
Domestica |
CFd |
CVd |
|
Non domestica |
CFnd |
CVnd |
La quota
fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo
quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al DPR 158/99, in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali,
mentre per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è
attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità
di superficie assoggettabile a tariffa e determinato nell'ambito degli
intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al già citato DPR 158/99.
La parte
variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non
domestiche, va commisurata alla quantità di rifiuti indifferenziati e
differenziati prodotta da ciascuna utenza.
In
assenza di una misurazione puntuale degli apporti, per la parte variabile della
tariffa si applicano i criteri presuntivi previsti dal Dpr.158/99 (metodo
normalizzato) ovvero vengono utilizzati i coefficienti Kb (per le utenze
domestiche) e Kd (per le utenze non domestiche) riferiti al numero di abitanti
del comune in esame (maggiore o minore di 5.000) ed alla zona di appartenenza
del comune medesimo (nord, centro o sud Italia). I coefficienti sono contenuti
nelle tabelle dell’allegato 1 al Dpr.158/99.
Il
metodo offre la possibilità di individuare i valori dei coefficienti in modo che
siano compresi fra un valore minimo ed un valore massimo.
La
ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche ed inoltre
la determinazione dei coefficienti da applicare viene effettuata, in occasione
dell'approvazione annuale delle tariffe da parte del competente organo
dell’Amministrazione Comunale, grazie allo svolgimento di opportune campagne di
monitoraggio volte a definire, su base statistica, la produzione di rifiuti
delle diverse categorie
Le
entrate tariffarie dovranno pertanto soddisfare, a regime, la seguente
equivalenza:
åTn
= CF+CV = (CFd+CFnd)+
(CVd
+CVnd)
Le
tipologie di costo che compongono le voci del piano finanziario vengono
attribuite alla quota fissa ovvero a quella variabile secondo le modalità
previste dal DPR 158/99 e s.m.i.
|
COD |
COD |
COD |
Descrizione voce di costo |
|
CG
costi operativi
di gestione |
CGIND
Indiffer. |
CSL |
Costi spazzamento e lavaggio strade |
|
CGD
Differen. |
CRT |
Costi raccolta e trasporto RSU indifferenziato |
|
CTS |
Costi trattamento e smaltimento RSU indifferenziato |
|
AC |
Altri costi |
|
CRD |
Costi raccolta differenziata |
|
CTR |
Costi trattamento e riciclo |
|
CC
Costi comuni |
CARC |
|
Costi accertamento, riscossione e contenzioso |
|
CGG |
|
Costi generali di gestione |
|
CCD |
|
Costi comuni diversi |
|
CK
costi d’uso del
capitale |
| |