REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Estremi di approvazione del Regolamento: delibera n. 20 adottata dal Consiglio Comunale in data 22.03.2005

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
ART.  1   Istituzione della tariffa .................................................................................................................…… 2

ART.  2   Oggetto e campo di applicazione........................................................................................................ 2

ART.  3   Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati................................................................................... 2
 

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART.  4   Presupposto della tariffa e soggetti passivi .......................................................................................... 2

ART.  5   Superfici soggette a tariffa ................................................................................................................. 3

ART.  6   Superfici non soggette a tariffa ........................................................................................................... 3

ART.  7   Modalità di misurazione dei locali e delle aree...................................................................................... 4

ART.  8   Determinazione della tariffa ……………………...................................................................................... 5

ART.  9   Articolazione della tariffa ……….……………….....................................................................................  5

ART. 10  Classificazione delle utenze domestiche ……......................................................................................  6

ART. 11  Classificazione delle utenze non domestiche ……................................................................................. 6
 

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 12  Esclusione totale dall’applicazione della tariffa  .................................................................................... 6

ART. 13  Riduzioni massime consentite………………….......................................................................................7

ART. 14  Riduzioni per le utenze domestiche ………...…................................................................................... .7

ART. 15  Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio ………...…...........................      7

ART. 16  Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive  …………………...…...........................     7

ART. 17  Utenze non domestiche temporanee.................................................................................................... 8

ART. 18  Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti ............................................................ . 8

ART. 19  Agevolazioni a carico del Comune.....................................................................................................…8

TITOLO IV - PROCEDURE

ART. 20  Autodichiarazione..............................................................................................................................…9

ART. 21  Accertamenti....................................................................................................................................…10

ART. 22  Conguagli, rettifiche e rimborsi ........................................................................................................…. 11

ART. 23  Fatturazioni e pagamenti .................................................................................................................… 11

ART. 24  Controllo del credito insoluto e penalità …..........................................................................................  . 11

ART. 25  Tasse, imposte ed addizionali...............................................................................................................12

ART. 26 Contesta4zioni, reclami e controversie ...............................................................................................… 12

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27  Disposizioni transitorie e finali.............................................................................................................. 13

 

 

ALLEGATI

ALLEGATO A -  Modalità di calcolo della tariffa ................................................................................................ 14

ALLEGATO B - Tabella 1 - Classificazione utenze domestiche e coefficienti Ka e Kb………………………..….         18

ALLEGATO B - Tabella 2 -  Numero componenti nucleo familiare delle utenze domestiche non residenti …         ....18

ALLEGATO B - Tabella 3 - Classificazione utenze non domestiche e coefficienti Kc e Kd……………........        ….. 19

ALLEGATO C -  Esclusioni totali e riduzioni per utilizzo stazioni ecologiche…...........................................    ..…. 20

ALLEGATO D – Riduzioni e maggiorazioni..…..………………………………  ………....................................      …. 21

ALLEGATO E – Riduzione massima consentita .………………………………………...................................     .…. 22

ALLEGATO F – Agevolazioni a carico del Comune .…………………………………………………................        …. 23

ALLEGATO G – Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti   …..................................     ..…. 24

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese relative ai servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tariffa denominata “tariffa per la gestione dei rifiuti solidi  urbani” disciplinata dall’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e dal D.P.R. 27/04/99 n. 158 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati inteso come spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento è definito dal relativo Contratto di servizio tra il Comune e il soggetto Gestore.

 

4.Dall’attivazione  della tariffa è soppressa la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. È fatta salva l’applicazione del tributo ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all’Amministrazione provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

5. L’applicazione e riscossione della tariffa ai sensi dei comma  9 e comma 13 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97 è affidata al Gestore unico dell’intero ciclo dei rifiuti urbani nel territorio comunale, come previsto dal relativo Contratto di Servizio.

 

ART. 2
Oggetto e campo di applicazione

 

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:

-          individua i soggetti passivi dell’obbligazione tariffaria e le relative esclusioni;

-          stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;

-          definisce i criteri per l’applicazione di riduzioni e agevolazioni tariffarie;

-          prevede le procedure di autodichiarazione da parte dei soggetti obbligati, e di accertamento e riscossione della tariffa da parte del Gestore.

 

ART. 3
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

  1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, e da successivi atti modificativi ed integrativi, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

 

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART. 4
Presupporto della tariffa e soggetti passivi

 

1.      La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di cui all'art. 817 del codice civile, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell’ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore.

  1. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:

-          utenze domestiche;

-          utenze non domestiche.

  1. La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali.

  2. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali è dovuta dal proprietario dei medesimi; si intende occasionale l’uso di durata non superiore ai 12 mesi.

  3. La tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo.

  4. Per l’uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa, gestisce o detiene tali superfici.

  5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.

  6. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.

  7. Per le organizzazioni, associazioni etc prive di persona giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha rappresentanza legale.

 

ART. 5
Superfici soggette a tariffa

1. Sono soggetti a tariffa, se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani:

-          tutti i locali qualunque ne sia la destinazione o l’uso a cui sono adibiti destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.

-          tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali.

2. Per una corretta definizione delle superfici soggette a tariffa si precisa che:

-          per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc..);

-          per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all’esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

-          Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l’esercizio della attività dell’imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3^ dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 6

Superfici non soggette a tariffa

 

1. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, o non possano produrre rifiuti, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:

       - le aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;

       - le unità immobiliari adibite ad abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete, sempre che non risulti che l'immobile sia comunque occupato da persone o attività.

        - la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse ad eccezione delle strutture operative delle utenze NON domestiche

       - i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

       - le parti comuni di condomìni così come definite nel Codice Civile, o di multiproprietà ad eccezione dei locali e delle aree occupati o condotti in modo esclusivo;

       - i locali ed aree ove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza, quali le centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensore, silos, serbatoi, cisterne, forni di verniciatura e cottura, celle frigorifere, impianti automatizzati o a ciclo chiuso, ecc.;

       - le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche, quali parcheggi, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.;

       - le superfici coperte o scoperte riservate allo svolgimento di attività sportive limitatamente ai campi da gioco e quelle riservate alle attività religiose limitatamente ai luoghi di culto;

        - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma.1;

        - immobili di pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, compresa l’attività florovivaistica, della silvicoltura e dell’allevamento. Si considerano pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. Sono comunque soggette a tariffa le aree in cui si esercita la vendita.

ART. 7
Modalità di misurazione dei locali e delle aree

 

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm.

3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.

4. Nella determinazione della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e rifiuti speciali non assimilati per qualità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Non si prevede nessuna riduzione per le superfici sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di quelli di cui al comma 4), in quanto l’eventuale riduzione è già implicitamente contenuta nella determinazione del Kd.

6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esenzione superficiale di cui al comma 4, devono dimostrare al Gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani per qualità, presentando, in occasione della denuncia originaria, il MUD dell’ultimo anno. Per gli anni successivi, i dati si considerano confermati ad eccezione del caso in cui non vi sia un’espressa comunicazione da parte dell’utenza medesima.

 

ART. 8

Determinazione della tariffa

 

1. La Giunta Comunale, sulla base del corrispettivo preventivato dal Gestore per i servizi di cui al presente regolamento e definito dal contratto in essere, di concerto con il Gestore, redige l'articolato tariffario e delibera, per ogni categoria di utenza, le tariffe da applicare per l'anno di competenza, entro il termine di approvazione del bilancio preventivo. Nel caso di ritardata  approvazione delle tariffe per l’anno di competenza, il Gestore proseguirà la sua attività, considerando la tariffa dell’anno precedente, salvo conguaglio successivo, a copertura totale dei costi.

La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

3. Il Gestore o il Comune possono promuovere campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti, con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale, al fine di verificare i coefficienti di produzione di rifiuto per le varie categorie di produttori non domestici definiti nel D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produzione può in questo caso essere modificato stabilendo un valore anche al di fuori del range stabilito dal D.P.R. 158/99. I coefficienti vengono definiti, per ogni categoria o sottocategoria di cui al comma successivo, nell’allegato B del presente regolamento.

 

 

ART. 9
Articolazione della tariffa

1. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. E’ inoltre commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta delle categorie normalizzate e dei relativi coefficienti di produttività così come definiti e calcolati con il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito, del livello prestazionale dei servizi svolti e relativi standard.

 

 

 

ART. 10
Classificazione delle utenze domestiche

1. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull’effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.

2. Per le utenze domestiche:

- residenti: la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione storicizzata del nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo (Allegato B – Tab. 1);

- non residenti, seconde case di residenti, immobili di proprietà di persone giuridiche con destinazione d'uso di tipo domestico: il numero degli occupanti è stabilito in base a quanto riportato nell’allegato B - Tab 2 del presente regolamento.

 

ART. 11
Classificazione delle utenze non domestiche

 

1. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie è elencata nell’allegato B – Tab. 3 del presente regolamento, integrata dai relativi coefficienti di produzione Kd e Kc, così come definito nel DPR 158/99, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La classificazione di una utenza non domestica in una delle categorie di cui al comma 1 è determinata sulla base dell’attività prevalente, desunta dall’iscrizione alla CCIAA, o dalla attestazione di altri organi competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di attività / professioni, fatte salve le reali attività svolte.

3. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell’ambito della stessa unità immobiliare, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all’attività prevalente. Alle attività economiche non ricomprese esplicitamente nell’elenco, sono attribuiti la categoria e il coefficiente k delle attività che più si avvicina per analogia.

4. Nel caso di utenze non domestiche, operanti all’interno di unità immobiliari facenti capo ad un nucleo familiare residente o in generale ad utenze domestiche di cui agli artt. 4 e 10, dovranno essere stipulati due contratti: uno relativo all’utenza non domestica ed uno relativo a quella domestica residente, con relativa attribuzione delle superfici di competenza. La superficie minima dichiarabile per le utenze non domestiche è pari a 15 mq.

5. Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base a quanto riportato al comma 2, applicando un criterio di conversione delle categorie utenza per analogia di attività dichiarata sulla base dei dati a disposizione.

6. In sede di determinazione della tariffa per le utenze non domestiche, e qualora si sia proceduto alle campagne di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti con pesature a livello zonale e/o puntuali per tipologia di materiale di cui al comma precedente, l’organo competente può comunque individuare, all’interno delle categorie definite dal DPR 158/99, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività dei rifiuti.

 

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 12
Esclusione totale dall'applicazione della tariffa

1. Il Consiglio Comunale può prevedere l’esclusione dal pagamento della tariffa di locali ed aree scoperte che saranno elencate nell’allegato C – tabella 1 del presente regolamento.

 

ART. 13
Riduzioni massime consentite

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo, è indicato nell’allegato E del presente regolamento.

 

ART.14
Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche residenti, sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente al periodo di non occupazione dei locali, le persone che, per un periodo complessivo non inferiore a 360 giorni per anno solare, si stabiliscono all’estero o sono ricoverate in ospedali, case di cura o centri di assistenza.

2. Per le utenze domestiche non residenti, non stabilmente attive può essere prevista una riduzione della tariffa di cui alla tabella 1 dell’allegato D del presente regolamento.

3. Per il riconoscimento delle suddette riduzioni, il soggetto passivo dell’utenza domestica che è nelle condizioni sopra descritte, è tenuto a presentare al Gestore, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, e un’idonea documentazione (es. dichiarazione del datore di lavoro, certificato ospedaliero con l’attestazione della durata del ricovero, ecc), attestanti le condizioni richieste. La riduzione di cui al comma 1 ha validità annuale e deve essere rinnovata mediante la presentazione della documentazione sopra menzionata.

4. Il Gestore ha facoltà di valutare l’eventuale applicabilità di tali riduzioni ad altre tipologie di utenza assimilabili, per analogia, alle “utenze non stabilmente attive”, previa richiesta inoltrata dall’interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.

5. Il Consiglio Comunale potrà prevedere agevolazioni per coloro che utilizzano le piattaforme o stazioni ecologiche indicate dal soggetto gestore (Allegato C – tabella 2 del presente regolamento).

ART. 15
Riduzioni per le utenze domestiche per mancata attivazione del servizio

1. Per le utenze che si trovano ad una distanza dal punto di conferimento superiore a quella indicata nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani si applica la riduzione della tariffa di cui alla tabella 2 del’allegato D del presente regolamento. La suddetta riduzione della tariffa non è applicata se la tariffa è già commisurata alle zone tariffarie.

2. L’interruzione temporanea del servizio dl gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Soggetto Gestore, non comporta esonero o riduzione; il contratto di servizio dovrà prevedere specifiche azioni di rivalsa nei confronti del soggetto Gestore inadempiente, che salvaguardino la continuità e la qualità del servizio.

ART. 16
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, non stabilmente attive definite come quelle utenze che occupano i locali e le aree per un periodo, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta, non superiore a quello indicato nella tabella 3 dell’allegato D del presente regolamento, è prevista una riduzione della tariffa indicata nella suddetta tabella.

 

ART. 17
Utenze non domestiche temporanee

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.

2. Se l’occupazione dell’area non supera i 183 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all’attività, con tariffa maggiorata in base a quanto previsto nella tabella 4 dell’allegato D del presente regolamento. Se l’occupazione dell’area supera i 183 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all’attività per l’intero anno solare.

3. La tariffa è riscossa dal Gestore sulla base di comunicazioni inviate al medesimo dal Servizio comunale competente al rilascio/rinnovo delle corrispondenti autorizzazioni o concessioni e contenenti tutti gli elementi necessari alla quantificazione dell'importo dovuto.

 

ART. 18
Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti

1. Saranno riconosciute riduzioni per le utenze non domestiche, che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e assimilati, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

2. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione di cui al comma 1), i quantitativi avviati al recupero dovranno risultare dal formulario o dal MUD del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati al Gestore al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa.

3. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo l’utente dovrà dimostrare di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quella indicata nell’allegato G .

4. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all’art. 5 per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza così come desumibile dall’allegato B – Tab 3 del presente regolamento.

5. Nell’allegato G del presente regolamento, vengono definite nel dettaglio le modalità di riduzione che contribuiscono alla riduzione della quota variabile della tariffa.     

6. La riduzione spettante, sarà imputata nelle singole bollette successive all’attestazione del riconoscimento della riduzione. Il Gestore provvederà ad evidenziare in ogni singola bolletta la quota di riduzione accreditata al singolo utente.

 

ART. 19
Agevolazioni a carico del Comune

1. Il Comune può prevedere forme di agevolazioni o esenzioni per particolari tipologie di utenza. Il gettito tariffario deve essere comunque assicurato per intero al Gestore del servizio. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, provvedere al rimborso totale o parziale per l’agevolazione o l’esenzione riconosciuta.

L’amministrazione comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all’utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa (allegato F).

2. Il beneficio agevolativo decorre dal 1° gennaio per le domande presentate dal 1° al  31 luglio, mentre decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate successivamente.

3. La domanda presentata è valida per il solo anno in corso.

4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

 

 

TITOLO IV - PROCEDURE

ART. 20
Autodichiarazione

1.I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, dovranno presentare al Gestore del servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 4.

2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure CCIAA, planimetrie catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle da esonerare per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi ai sensi del presente regolamento, ecc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali ed aree scoperte, ecc) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse; se comunicate entro il termine indicato, esse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data in cui si sono verificate.

3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o elettronica, o a mezzo fax. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d’ufficio presso l’anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

4. L’eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell’applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è verificato l’evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da esso.  In caso contrario ha valore la data della relativa comunicazione al Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivale alla data di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e, in caso di inoltro a mezzo fax/posta elettronica, alla data risultante dal rapporto di ricevimento.

5. I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 23, dalla data in cui sono stati predisposti all’uso. La predisposizione all’uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l’effettiva conduzione o l’occupazione dell’immobile.

6. Il Gestore potrà provvedere direttamente all’attivazione delle utenze e/o alla variazione dei parametri che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad es. Anagrafe, CCIAA, Ufficio Tributi / Ufficio Tecnico Comunale e in generale uffici comunali).

7. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell’applicazione della tariffa, ovvero, a titolo esemplificativo:

- le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;

- i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso di locali ed aree;

- i provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- ogni informazione relativa alle modifiche dell’anagrafe comunale quali ad esempio: nascita, decesso, variazione di residenza, domicilio della popolazione, ecc..

8. Per le informazioni anagrafiche  il gestore può organizzare il collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.

 

ART. 21
Accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:

a) richiedere al soggetto passivo l’esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d’uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche) e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;

b) utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale, CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell’obbligazione tariffaria del singolo soggetto;

c) accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d’uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il Gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.

2. Per l’espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:

a) del proprio personale dipendente;

b) della Polizia Municipale;

c) di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.

3. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell’art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all’applicazione della tariffa.

4. Qualora l’esito delle verifiche e dei controlli effettuati comporti l’applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, il Comune/Gestore del servizio provvede a porre in essere le procedure di recupero del corrispettivo della TARSU non riscossa/della tariffa non pagata, con contestuale applicazione degli interessi moratori per i periodi cui la violazione si riferisce. L’accertamento deve riguardare le violazioni intervenute rispettivamente entro i 4 anni, per la Tassa, ed i 5 anni, per la Tariffa, precedenti la data di inizio dell’attività di verifica.

5. Qualora la verifica accerti la violazione, ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 gg. dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso gli uffici competenti del Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata dal Gestore. In ogni caso, decorso tale termine, qualora non pervenga a quest’ultimo alcuna comunicazione da parte degli interessati, l’esito dell’accertamento si considera accettato.

ART. 22
Conguagli, rettifiche e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino nel corso dell’anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche.

2. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell'utente, il Gestore accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 anni.

3. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni successive, mediante conguaglio.

 

ART. 23
Fatturazioni e pagamenti

1. Il Gestore provvede all’emissione delle bollette per l’addebito della tariffa relativa all’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio.

2. La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l’addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.

3. Il pagamento della bolletta va effettuato dall'utente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.

4.L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.

5. Su richiesta dell'utente, è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.

ART. 24
Controllo del credito insoluto e Penalità

1. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura, è considerato ‘moroso’.

2. Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento e le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

3. Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annua e pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente ‘buon pagatore’ il Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera ‘buon pagatore’ l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi. Il Gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

4. Nel caso di presentazione, oltre i termini stabiliti, della dichiarazione di inizio utenza, il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente, a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al:

- Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;

- Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.

5. Nel caso di mancata presentazione o errata dichiarazione di inizio utenza ed in conseguenza del percorso di attivazione dell’accertamento, il Gestore, per i recuperi di tariffa superiori a Euro 25, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 25% della maggiore tariffa dovuta fino ad un massimo di Euro 100. Nel caso di ritardata denuncia di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo, ma prima che il Gestore del servizio abbia iniziato le procedure di cui all’art. 24 del presente regolamento, si applica una penalità pari al 10% della somma dovuta.

6. Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d’ufficio presso l’anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l’obbligo della denuncia.

 

ART. 25
Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti competenti, attinenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni di legge vigenti.

 

ART. 26
Contestazioni, reclami e controversie

1. L'utente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi relativi alla determinazione della tariffa a lui applicata, può presentare richiesta di verifica al Gestore.

2. Il Gestore comunica l’esito della verifica effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta o dalla presentazione dei dati e delle informazioni necessarie secondo le modalità di cui all’Art.21.

3. Qualora l'utente intenda esprimere contestazioni in merito alla non rispondenza della tariffa applicata ad uno o più requisiti definiti da leggi o regolamenti vigenti, può inoltrare reclamo con le modalità previste dalla Carta dei servizi per il servizio di gestione rifiuti.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

ART. 27
Disposizioni transitorie e finali

 

1. Il presente Regolamento ha efficacia a partire dal giorno 1/1/2005.

2. A decorrere da tale data è abrogata ogni precedente norma comunale contrastante con le presenti disposizioni in merito al servizio prestato con decorrenza dal 01/01/05

3. Dalla data del 01/01/05 cessano di avere efficacia, le norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse. Tuttavia l’accertamento e la riscossione della tassa, continuano ad essere effettuati anche successivamente ai termini di legge, dall’Ufficio Tributi del Comune.

4. I dati e le informazioni contenuti nelle denunce in precedenza prodotte dai contribuenti presso l’Ufficio Tributi ai fini dell’applicazione della Tassa rifiuti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 507/93, a far data dal 01/01/05 vengono acquisiti d’ufficio quali autodichiarazioni di utilizzo del servizio di cui al precedente art. 21 comma 1). Nel caso di assenza o di incompletezza delle stesse, le autodichiarazioni dovranno essere inoltrate dagli interessati agli uffici del Gestore entro 30 gg. dalla relativa richiesta.

5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

6. Le tabelle allegate, da A a G, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ALLEGATO A

- Modalità di calcolo della tariffa
1. Generalità

In osservanza a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 22/97 (“Ronchi”) che sancisce l’introduzione della tariffa in sostituzione dell’attuale tassa per lo smaltimento dei rifiuti e del DPR 158/99 che definisce il metodo normalizzato per il calcolo della medesima, le modalità di calcolo prevedono l’intera copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

La determinazione dei costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è subordinata alla redazione di un piano finanziario che comprende:

a)     il programma degli interventi necessari;

b)     il piano finanziario degli investimenti;

c)      la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

d)     le risorse finanziarie necessarie.

 

2. Composizione della tariffa

La tariffa, articolata per fasce di utenza (domestiche e non domestiche), è costituita da una parte fissa ed una variabile che si riferiscono rispettivamente alle componenti essenziali del costo del servizio ed alle quantità di rifiuti raccolti e trattati.

Il costo totale del servizio è quindi composto dai seguenti elementi:

UTENZA

COSTI FISSI

COSTI VARIABILI

Domestica

CFd

CVd

Non domestica

CFnd

CVnd

La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'allegato 1 al DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al già citato DPR 158/99.

La parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, va commisurata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza.

In assenza di una misurazione puntuale degli apporti, per la parte variabile della tariffa si applicano i criteri presuntivi previsti dal Dpr.158/99 (metodo normalizzato) ovvero vengono utilizzati i coefficienti Kb (per le utenze domestiche) e Kd (per le utenze non domestiche) riferiti al numero di abitanti del comune in esame (maggiore o minore di 5.000) ed alla zona di appartenenza del comune medesimo (nord, centro o sud Italia). I coefficienti sono contenuti nelle tabelle dell’allegato 1 al Dpr.158/99.

Il metodo offre la possibilità di individuare i valori dei coefficienti in modo che siano compresi fra un valore minimo ed un valore massimo.

La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche ed inoltre la determinazione dei coefficienti da applicare viene effettuata, in occasione dell'approvazione annuale delle tariffe da parte del competente organo dell’Amministrazione Comunale, grazie allo svolgimento di opportune campagne di monitoraggio volte a definire, su base statistica, la produzione di rifiuti delle diverse categorie

Le entrate tariffarie dovranno pertanto soddisfare, a regime, la seguente equivalenza:

 

åTn = CF+CV = (CFd+CFnd)+ (CVd +CVnd)

 

Le tipologie di costo che compongono le voci del piano finanziario vengono attribuite alla quota fissa ovvero a quella variabile secondo le modalità previste dal DPR 158/99 e s.m.i.

 

COD

COD

COD

Descrizione voce di costo

CG

costi operativi

di gestione

CGIND

Indiffer.

CSL

Costi spazzamento e lavaggio strade

CGD

Differen.

CRT

Costi raccolta e trasporto RSU indifferenziato

CTS

Costi trattamento e smaltimento RSU indifferenziato

AC

Altri costi

CRD

Costi raccolta differenziata

CTR

Costi trattamento e riciclo

CC

Costi comuni

CARC

 

Costi accertamento, riscossione e contenzioso

CGG

 

Costi generali di gestione

CCD

 

Costi comuni diversi

CK

costi d’uso del

capitale