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REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE

 

INDICE

 

TITOLO I    Disposizioni generali
Art.1 – Oggetto del regolamento
Art.2 – Definizioni
Art.3 – Misurazioni


TITOLO II   Livelli massimi di rumore.
Art.4 – Classificazione acustica e livelli massimi di rumore.
Art.5 – Valori limite differenziali di immissione.


TITOLO III    Adeguamento ai limiti di zona e pianificazione territoriale.
Art.6 – Piani aziendali di risanamento acustico.
Art.7 – Pianificazione territoriale, valutazioni previsionali d’impatto e clima acustico
Art.8 – Requisiti acustici passivi degli edifici
Art.9 – Prevenzione dell’inquinamento acustico da traffico veicolare.


TITOLO IV     Attività rumorose temporanee.
Art.10 – Definizioni

PARTE I
Art.11 – Cantieri edili, stradali o assimilabili
Art.12 – Orari
Art.13 – Limiti massimi
Art.14 – Emergenze.

PARTE II
Art.15 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.
Art.16 – Localizzazione delle aree.
Art.17 – Orari
Art.18 – Limiti massimi


TITOLO V      NORME AMMINISTRATIVE.
Art.19 – Cantieri edili, stradali o assimilabili
Art.20 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.


TITOLO VI    CONTROLLI E  SANZIONI
Art.21 – Controlli e vigilanza.
Art.22– Sanzioni


TITOLO VII      DISPOSIZIONI FINALI
Art.23 – Regolamento di Polizia Urbana - Modifiche.
Art.19 - Rumori molesti:.
Art.19-bis – Attività all’aperto ubicate in contesti abitativi
Art.19-ter – Lavori edili eseguiti in proprio.
Art.19-quater – Allarmi acustici
Art.24 – Aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica
Art.25 – Entrata in vigore.

Allegati:

1.   comunicazione di attività rumorosa temporanea di durata inferiore a 5 giorni in deroga ai limiti di rumore
2.   comunicazione di attività rumorosa temporanea di durata compresa fra i 5 e i 20 giorni in deroga ai limiti di rumore
3.   richiesta di autorizzazione di attività rumorosa temporanea di durata superiore ai 20 giorni in deroga ai limiti di rumore
4.   comunicazione di attività rumorosa temporanea

5.
   Richiesta di autorizzazione di attività rumorosa temporanea di durata superiore ai 3 giorni in deroga ai limiti di rumore
6.
   richiesta di autorizzazione di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di rumore
7.   istanze e segnalazioni di disturbo

 

TITOLO I      Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto del regolamento

[1]

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività rumorose ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; della Legge regionale 1 dicembre 1998 n° 89 “Norme in materia di inquinamento acustico; della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali”, dalla legge regionale 29 novembre 2004, n. 67 “Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico).

[2]

In particolare, il regolamento disciplina le attività di cantiere, l’attività agricola, le manifestazioni e l’esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell’attività temporanea; e le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ovvero all’aperto qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose

Art.2 – Definizioni

[1]

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

[2]

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, si fa riferimento alle definizioni tecniche previste dalle norme in vigore, e in particolare da quanto riportato nella L.447/95, nel D.M. 16.03.1998 e nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.


Art.3 – Misurazioni
 

[1]

Le misurazioni sul territorio devono essere effettuate in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.03.1998., a cui si fa ampio riferimento in particolare riguardo alle specifiche tecniche degli strumenti di misura, le modalità d’impiego e di rilievo, la presentazione dei risultati.

L’attività di rilevazione deve essere effettuata dagli organi competenti preposti al servizio, secondo le modalità previste dalle norme in vigore.

 

TITOLO II     Livelli massimi di rumore

 Art.4 – Classificazione acustica e livelli massimi di rumore

 TABELLA A (classificazione del territorio comunale):

[1]

Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche omogenee, in conformità a quanto disposto dalla Tabella A allegata al D.P.C.M. 14.11.1997. che di seguito si riporta:

 tabella A: (allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.)

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento , con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prove di insediamenti abitativi.

 

[2]

I valori limite di emissione, definiti dall’art.2 co.1 lettera e) della L.447/95, stabiliti nell’Allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B), sono riferiti sia alle sorgenti fisse che a quelle mobili. I valori limite di emissione sono di seguito riportati:

tabella 1: (valori limite di emissione)

Classe acustica

Limite diurno

LAeq,d – dB(A)

Limite notturno

LAeq,n – dB(A)

Classe I

45

35

Classe II

50

40

Classe III

55

45

Classe IV

60

50

Classe V

65

55

Classe VI

65

65

 

 

[3]

I valori limite di immissione, definiti dall’art.2 co.3 lettera a) della L.447/95, stabiliti nell’Allegato al D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C), sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti. I valori limite di immissione sono di seguito riportati:

 tabella 2: (valori limite di immissione)

Classe acustica

Limite diurno

LAeq,d – dB(A)

Limite notturno

LAeq,n – dB(A)

Classe I

50

40

Classe II

55

45

Classe III

60

50

Classe IV

65

55

Classe V

70

60

Classe VI

70

70

 

 

 

[4]

I valori limite di attenzione se riferiti al tempo a lungo termine (in tabella TL) sono:

a)      se riferiti ad un’ora quelli della tabella 3 di seguito riportata (ossia i valori della Tabella C del D.P.C.M.14.11.1997. aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno);

b)      se relativi al tempo di riferimento i valori della tabella 3 di seguito riportata.

tabella 3: (valori limite di attenzione)

Classe acustica

Limite diurno

su TL

LAeq,d – dB(A)

Limite notturno

su TL

LAeq,d – dB(A)

Limite diurno

su 1 ora

LAeq,d – dB(A)

Limite notturno

su 1 ora

LAeq,d – dB(A)

Classe I

50

40

60

45

Classe II

55

45

65

50

Classe III

60

50

70

55

Classe IV

65

55

75

60

Classe V

70

60

80

65

Classe VI

70

70

---

---

 

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

[5]

La delimitazione delle aree è stata eseguita sulla cartografia esistente, in scala 1:10.000 il quadro di unione rappresentante l’intero territorio comunale; e in scala maggiore 1:2.000 per l’individuazione delle aree di maggior dettaglio, seguendo i criteri e le regole predisposte dalla Regione Toscana.

 
Art.5 – Valori limite differenziali di immissione

[1]

I valori limite differenziali di immissione definiti dall’art.2 co.3 lettera b) della L.447/95 sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Le misure devono essere effettuate all’interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI aree esclusivamente industriali.
 

[2]       

 

Le disposizioni di cui al comma [1] del presente articolo, non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestra aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

 

 [3]      

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato
all’interno dello stesso.

 

TITOLO III   Adeguamento ai limiti di zona e pianificazione territoriale

  Art.6 – Piani aziendali di risanamento acustico

[1]

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.1997. per le singole classi di destinazione d’uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall’approvazione del presente piano comunale di classificazione acustica.

[2]

Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere le misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti e i criteri previsti nel presente piano di classificazione acustica.

[3]

Al piano aziendale deve esse allegata una relazione tecnica dalla quale risulti il termine entro il quale l’impresa intende adeguarsi ai limiti. Tale termine non può superare i dodici mesi.

[4]

Per la valutazione dei piani di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell’A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico sanitari della A.U.S.L., competenti per territorio.

 Art.7 – Pianificazione territoriale, valutazioni previsionali d’impatto e clima acustico
 

[1]

Del presente regolamento deve essere tenuto conto nell’ambito della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, in modo da prevenire e contenere i disturbi prodotti dall’inquinamento acustico alla popolazione residente.

[2]

Il presente regolamento sostituisce le precedenti previsioni, norme e regolamentazioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale d’Igiene.

[3]

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 e L.R. n° 79 del 03.11.1998, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Nell’ambito delle procedure di cui al comma precedente, ovvero su richiesta dei Comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a)      aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b)      strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c)       discoteche;

d)      circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e)      impianti sportivi e ricreativi;

f)        ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

[4]

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessare alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a)      scuole e asili nido;

b)      ospedali;

c)       case di cura e di riposo;

d)      parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e)   nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 3.

[5]

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di cui ai co.3, 4 e 5 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4 co.1 lettera l) della L.447/95 e dell’art. 12, co.2 e 3 della L.R.89/98, con le modalità di cui alla DG.R.T. del 13 luglio 1999 n.788 Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98”.

[6]

La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio dell’attività, di cui al co.5 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera a) della legge 447/95, deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inoltrata al Sindaco ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

[7]

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista la comunicazione di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

 Art.8 – Requisiti acustici passivi degli edifici 

[1]

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore.

[2]

Il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 distingue in sette categorie gli ambienti abitativi, stabilisce e determina le componenti orizzontali e verticali, i servizi a funzionamento discontinuo, quelli a funzionamento continuo; le grandezze cui far riferimento e nell’Allegato A i valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, a cui viene fatto ampio riferimento.

[3]

Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazioni di ambienti abitativi, potrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

In sede di rilascio del certificato di abitabilità, potrà essere richiesta documentazione asseverativa di verifica mediante misure strumentali e di calcolo, eseguite in opera, fatte salve le verifiche da parte dell’Organo di vigilanza competente per territorio.

  

Art.9 – Prevenzione dell’inquinamento acustico da traffico veicolare
 

[1]

In sede di applicazione del presente regolamento, viene fatto ampio riferimento in merito a quanto stabilito dal D.P.R. n.142 del 30 marzo 2004, che detta norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali.

[2]

Fatto salvo quanto previsto al co.1 e dalle norme del Codice della Strada e dalle disposizioni inerenti la costruzione e omologazione dei veicoli, riguardo il contenimento della rumorosità, è fatto obbligo su tutto il territorio comunale di adottare comportamenti tali da ridurre il rumore nell’utilizzo dei veicoli stessi.

A tale scopo il Sindaco può adottare, in particolari aree o strade, delle misure di regolamentazione del traffico in modo da contenere l’inquinamento acustico.

 

TITOLO IV    Attività rumorose temporanee

 Art.10 – Definizioni 

[1]

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività svolta all’aperto o in strutture precarie che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

[2]

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe fissati dal presente regolamento dal Sindaco, e, nei casi previsti, sentito il parere della competente A.U.S.L.

[3]

Le richieste per l’esercizio di attività rumorose in deroga ai limiti fissati, devono essere inviate al Sindaco, tramite lo sportello unico comunale, in doppia copia. A tale scopo possono essere utilizzati i modelli riportati in allegato al presente regolamento. La comunicazione si intende presentata solo se completa degli allegati previsti.

 

PARTE I
 

Art.11 – Cantieri edili, stradali o assimilabili
 

[1]

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

 Art.12 – Orari 

[1]

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi nei cantieri, al di sopra dei limiti di zona è consentita tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici, dalle ore 8.00 alle ore 19.00.

L’attivazione di cantieri al di sopra dei limiti di classe previsti per l’area non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, asili, ecc.) o in aree di classe I e II senza l’apposita autorizzazione in deroga prevista dall’art.19 del presente regolamento.

 Art.13 – Limiti massimi 

[1]

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini.

Nel caso di attività rumorose svolte all’interno di edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

Le modalità di misura sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

 Art.14 – Emergenze 

[1]

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.


PARTE II

 Art.15 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto 

[1]

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 10 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allor-quando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

 Art.16 – Localizzazione delle aree 

[1]

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

 Art.17 – Orari 

[1]

Le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto sono consentite, al di sopra dei limiti di zona, nel rispetto delle procedure previste  dall’art. 20 del presente regolamento, tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 1.00.

[2]

Le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui al co.1 del presente articolo, sono consentite, al di sopra dei limiti di zona, nel rispetto delle procedure previste  dall’art. 20 del presente regolamento, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

[3]

 Per le aree individuate ai co.1 e 2 del presente articolo dove siano presenti edifici scolastici ad        una distanza inferiore ai 150 metri l’orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei     limiti di zona è consentito solo al di fuori dell’orario scolastico.

     Art.18 – Limiti massimi 

[1]

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose svolte all’interno di edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini è di 65 dB(A).

Le modalità di misura sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

[2]

Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui al co.1 del presente articolo, il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e di 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose svolte all’interno di edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.


TITOLO V      NORME AMMINISTRATIVE 

 

Art.19 – Cantieri edili, stradali o assimilabili
 

[1]

Per le attività rumorose a carattere temporaneo di durata inferiore ai 5 giorni in deroga ai limiti di rumore, deve essere data apposita comunicazione al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 1 al presente regolamento, almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’attività.

[2]

Per le attività rumorose a carattere temporaneo di durata compresa fra i 5 e i 20 giorni in deroga ai limiti di rumore, deve essere data apposita comunicazione al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 2 al presente regolamento, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, allegando i documenti previsti che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95.

[3]

Per le attività rumorose a carattere temporaneo di durata superiore ai 20 giorni e/o per quelle di durata inferiore ai 20 giorni in deroga ai limiti di rumore, ma comprese in aree del territorio inserite nelle classi I e II, o ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla facciata di edifici scolastici o di altri corpi ricettori sensibili ai sensi del presente regolamento, deve essere richiesta apposita autorizzazione in deroga al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 3 al presente regolamento, allegando i documenti previsti che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Il Sindaco, valutati gli aspetti igienico sanitari, e acquisito il parere della A.U.S.L. competente, autorizza l’attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

[4]

In tutti i casi in cui l’impresa titolare dell’attività rumorosa a carattere temporaneo, ritenga di non poter rispettare i limiti e gli orari previsti nel presente regolamento, dovrà richiedere apposita autorizzazione in deroga ai sensi del co.3 del presente articolo.


Art.20 – Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto
 

1]

Gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto potranno svolgersi, dalle ore 8.00 alle ore 1.00, nelle aree appositamente individuate e riportate nella cartografia del piano di classificazione acustica allegato al presente regolamento.

Dovranno essere rispettati i limiti massimi di emissione stabiliti dall’art. 18, comma 1; non trova applicazione il criterio differenziale.

Dovrà essere data apposita comunicazione al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 4 al presente regolamento, almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’attività.

La comunicazione si intende presentata solo se completa di tutta documentazione necessaria.

[2]

Per gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto da svolgersi in deroga ai limiti di rumore, nelle aree non comprese in quelle definite al comma 1, deve essere richiesta apposita autorizzazione in deroga al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 5 al presente regolamento, allegando i documenti previsti che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.

La comunicazione si intende presentata solo se completa di tutta documentazione necessaria.

[3]

Per gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che prevedano di non rispettarne le condizioni, da tenersi in aree del territorio non comprese in quelle definite al comma 1 del presente articolo, oppure comprese nelle classi I e II, o ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla facciata di edifici scolastici o di altri corpi ricettori sensibili ai sensi del presente regolamento, deve essere richiesta apposita autorizzazione in deroga al Sindaco, utilizzando il modello in allegato 6 al presente regolamento, allegando i documenti previsti che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ai sensi della L.447/95, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attivit