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REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE
(Approvato con Deliberazione di C.C. nr. 9 del
14.03.2007)
INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Contenuti e
destinatari
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 5 – Trattativa
privata diretta
Art. 6 – Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Art. 7 – Contratto di
sponsorizzazione
Art. 8 – Diritto di esclusiva
Art. 9 – Utilizzo dei risparmi di spesa
Art.10 –
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Art.11 – Aspetti fiscali
Art.12 – Verifiche e
controlli
Art.13 – Riserva
organizzativa
Art.14 – Entrata in vigore
ART.1 – FINALITA’
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Il presente
regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di
collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.43
della legge 449/1997, dell’art.119 del T.U.E.L.267/2000 e delle vigenti
disposizioni dei CC.CC.NN.LL.
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Le
iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione
della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi istituzionali.
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Nel
perseguimento dell’interesse pubblico generale, gli accordi di
collaborazione possono avere ad oggetto qualunque attività od iniziativa
che abbia riflessi diretti od indiretti sullo sviluppo economico locale.
ART.2 – CONTENUTI E
DESTINATARI
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I contratti
di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, imprese,
istituti, società e associazioni con o senza fini di lucro, per realizzare
o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o
attività inseriti nei programmi ed obiettivi di spesa ordinari
espressamente previsti nei PEG o in altri atti di Giunta; il risultato
della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia
di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in
relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del
previsto risultato da parte dello sponsor o, comunque, della somma
corrispondente, ovvero in un maggior introito rispetto a quanto previsto
in bilancio e riportato nel capitolo di spesa iscritto nel PEG.
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Gli accordi
di collaborazione sono contratti conclusi, in forma scritta, con soggetti
privati, diretti a disciplinare e regolare i rapporti di carattere non
istituzionale fra il Comune e il privato, relativamente ad interventi di
qualunque genere che abbiano una positiva ricaduta sul territorio comunale
e finalizzati allo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità.
L’accordo precisa i termini della collaborazione fra ente pubblico e
soggetto privato, comunque, anche ove si tratti di attività di carattere
commerciale, nel perseguimento dell’interesse pubblico generale, e deve
disciplinare anche i rapporti economici fra i sottoscrittori dell’accordo,
ove l’accordo preveda un corrispettivo per la collaborazione concordata.
Il corrispettivo, ove previsto e di comune accordo fra le parti, può
assumere la forma di contributo una tantum, di compenso annuale ovvero di
somma che può essere commisurata al valore della produzione di beni o
servizi oggetto dell’accordo di collaborazione.
ART.3 – DEFINIZIONI
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Ai fini del
presente regolamento si intende per:
a) CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: un contratto mediante il quale il Comune
(sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo
(sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata
prestazione o a pagarne il valore, la possibilità di pubblicizzare la
propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) SPONSORIZZAZIONE: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni
o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di
promuovere la propria immagine sociale;
c) SPONSOR: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di
sponsorizzazione;
d) SPAZIO PUBBLICITARIO: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione
delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per
la pubblicità dello sponsor;
e) ACCORDO DI COLLABORAZIONE: il contratto concluso con un soggetto
privato per le finalità di cui al comma 2 del precedente articolo.
ART.4 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
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La scelta
dello sponsor è effettuata mediante trattativa privata con ricerca di
contraente preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
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All’avviso
di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e in eventuali altre
forme ritenute di volta in volta più convenienti per una
maggiore conoscenza e partecipazione.
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L’avviso
deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello
sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di
sponsorizzazione.
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L’offerta
deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
a) il bene, l’attività, il servizio o la prestazione che si intende
sponsorizzare, ovvero la somma corrispondente;
b) l’accettazione delle condizioni previste nel progetto di
sponsorizzazione.
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L’offerta
deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione di cui all’art.32-quater del codice penale e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale:
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a
misure cautelari antimafia;
c) per le imprese, l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa;
e) per le persone giuridiche, oltre alle autocertificazioni sopra elencate
riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere
attestato il nominativo del legale rappresentante.
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Le
autocertificazioni di cui al comma precedente devono essere contenute in
una dichiarazione unica contestuale, conforme al modello appositamente
predisposto dall’Amministrazione comunale.
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Le offerte
di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del servizio
proponente, nel rispetto dei criteri definiti nel progetto di
sponsorizzazione.
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Ove non
espressamente vietato dalla legge, la clausola sponsor può essere
inserita in qualunque procedimento di gara, purché sia rispettata la par
condicio di tutti i concorrenti e purché la sponsorizzazione, ai fini
dell’aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.
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Il
contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal
Responsabile del servizio proponente; con il contratto di
sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio
pubblicitario espressamente indicato nel progetto di sponsorizzazione.
ART.5 – TRATTATIVA PRIVATA
DIRETTA
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E’
possibile l’affidamento del contratto di sponsorizzazione a trattativa
privata diretta, prescindendo dall’applicazione delle norme di cui al
precedente articolo, quando il valore complessivo della sponsorizzazione
non superi i 20.000 Euro.
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Nei casi di
cui al precedente comma la sponsorizzazione stessa sarà regolamentata
nell’atto amministrativo del Responsabile del Servizio Funzionale
competente per le singole attività, sarà comunque ispirata ai principi
del presente Regolamento e non si fa luogo alla ripartizione dei
proventi di cui al successivo art. 9
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La
trattativa privata diretta è altresì sempre ammessa, stante la
particolare natura del contratto, per gli accordi di collaborazione. La
determinazione di approvazione della bozza del contratto di
collaborazione e la successiva stipula, devono comunque essere precedute
da apposito atto d’indirizzo della Giunta comunale che delimiti il
quadro fondamentale dell’accordo, a meno che tali elementi non siano già
contenuti nel PEG.
ART.6 – INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE
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Le
iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate
nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In
alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta comunale può formulare
indirizzi specifici ai Responsabili dei Servizi Funzionali per
l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente
regolamento.
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Il ricorso
alle iniziative di sponsorizzazione, agli effetti di cui al successivo
art. 8, può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i
servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei
capitoli di spesa ordinari o per i quali si acquisiscano maggiori somme
rispetto al budget di spesa a disposizione.
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L’Amministrazione comunale può comunque acquisire beni e servizi a
titolo gratuito, ancorché non specificatamente previsti nei capitoli di
spesa ordinari o non previsti nel PEG come obiettivi da raggiungere
mediante sponsorizzazioni o accordi di collaborazione. In tal caso non
si fa luogo alla ripartizione dei proventi di cui al successivo art. 9.
ART.7 – CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE
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La gestione
della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di
apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
ART.8 – DIRITTO DI ESCLUSIVA
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Di norma le
sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte
dello sponsor, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni
per uno stesso evento.
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Qualora il
soggetto sponsor sia interessato ad avere l’esclusiva nella
sponsorizzazione di un determinato evento, l’Amministrazione può
valutare la proposta ricevuta in tal senso in relazione ai vantaggi in
termini economici e/o d’immagine che ne possano derivare al Comune. La
clausola di esclusiva deve essere specificatamente prevista nel
contratto di sponsorizzazione.
ART.9 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA O DEI MAGGIORI INTROITI
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Le somme
previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano
non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono
considerate risparmi di spesa. Le somma acquisite in più rispetto al
budget previsto nei capitoli di spesa, sempreché il finanziamento
attraverso la ricerca delle sponsorizzazioni sia espressamente previsto
nel PEG o in altro atto di Giunta, sono utilizzate, al pari dei risparmi
di spesa, come disciplinato dal successivo comma 2. Nello stesso modo
sono considerati risparmi di spesa o maggiori introiti le somme
derivanti dalla stipula di accordi di collaborazione.
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I risparmi
di spesa o maggiori introiti di cui al precedente comma sono utilizzati:
a) nella misura e con le modalità previste dal contratto decentrato
aziendale, sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo
delle risorse umane e per la produttività, nonché per la retribuzione di
risultato delle posizioni di area organizzativa, secondo la disciplina di
cui ai CC.CC.NN.LL.;
b) la parte residuale è a disposizione della Giunta comunale per il
finanziamento degli obiettivi previsti nel PEG in caso di maggiori
introiti o per il finanziamento di iniziative, acquisti o servizi di
utilità pubblica in caso di risparmi di spesa.
ART.10 –
DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
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L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interessi fra l’attività
pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno
alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
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Sono in
ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità direttamente o indirettamente collegata alla produzione o
distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio
o minaccia.
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Il
dirigente è tenuto, prima della stipula del contratto di
sponsorizzazione, ad esaminare il contenuto dei messaggi pubblicitari al
fine di evitare il verificarsi dei casi di cui ai precedenti commi. Ove
detti casi si verificassero comunque, il contratto eventualmente
stipulato è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni,
anche d’immagine, per l’Amministrazione comunale.
ART.11 – ASPETTI FISCALI
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Il valore
della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della
somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio,
fornitura o intervento prestati gratuitamente.
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Il valore
della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor
(spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma.
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Nel caso di
accordo di collaborazione, l’eventuale corrispettivo previsto verrà
pagato dal Comune o incassato dallo stesso a seguito di emissione di
regolare fattura.
ART.12 – VERIFICHE E CONTROLLI
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Le
sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del
servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la
correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici,
qualitativi e quantitativi.
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Le
difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente
comunicate allo sponsor; la comunicazione e la eventuale diffida
producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
ART.13 – RISERVA ORGANIZZATIVA
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La gestione
delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione
comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
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E’ tuttavia
facoltà della Giunta comunale, qualora lo ritenga più opportuno o
conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e/o funzionale,
formulare un atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Funzionale
interessato per affidare in convenzione l’incarico per il reperimento
delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
In questo caso non si fa luogo alla ripartizione dei risparmi realizzati
ai sensi del precedente art. 9.
ART.14 – ENTRATA IN VIGORE
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Il presente
Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della
deliberazione di approvazione.
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