- Nota introduttiva.

La Costituzione italiana, il cui art. 5 stabilisce che la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, aggiunge, nell'art. 80 delle disposizioni transitorie, che la Repubblica "entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione" avrebbe adeguato le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali. Solo con la legge n. 142 del 1990 il Parlamento ha definito un nuovo quadro normativo in proposito.

Alla base di ciò una ragione di ordine politico costituzionale ipotizza una amministrazione locale che renda effettivo il principio costituzionale del pluralismo amministrativo e superi la disciplina uniforme degli Enti Locali con una capacità articolata di regolare la propria attività; dall'altra un'esigenza di natura funzionale attribuisce al ruolo dell'Ente di rappresentare la comunità, di curarne e promuoverne lo sviluppo, anche un pregnante significato di autonomia quale ricerca di soluzioni istituzionali ed organizzative particolari concepite in un sistema che si autoregola interagendo con la comunità.

La legge 142 fissa l'autonomia degli enti locali in forza dell'articolo 128 della Costituzione: "Le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni." Ma questa autonomia, principio base dell'art. 128, resta formale e vuota se non si garantisce ad ogni Ente una capacità di conoscere, delimitare e valutare le esigenze di una comunità definita territorialmente e di avere le risorse per far fronte ai problemi che derivano da queste.

La stesura dello Statuto impegna quindi l'Amministrazione Comunale e la collettività a rimeditare la storia passata, ad interpretare e valutare le sue linee di sviluppo e, sulla base di esse, progettare il futuro. Non esiste un modello valido per tutti, poiché la diversità territoriale, economica, sociale e culturale dei Comuni italiani è tale che ciascuno di essi costituisce un unicum irripetibile.

Anche la vicenda di Montale ci risulta fornire numerosi elementi di peculiarità che a tutt'oggi ne costituiscono l'elemento caratteristico. Il sito, che trae la sua origine dalla stazione itineraria di Hellana, fondata fra il secondo ed il primo secolo avanti Cristo sulla via consolare Cassia, non conobbe la lunga stasi dell'alto medioevo, che tale qui non fu per l'opera dei benedettini del monastero di San Salvatore in Alina, che pacificamente si posero a difesa della gente e dei luoghi.

Il nome latino dato al luogo fu sostituito dai pistoiesi con quello di "Il Montale" (Montale Vecchio, oggi Montale Alto), nome dato al colle fortificato situato a nord ovest della Pieve di Villiano, e sul quale ebbe sede la prima libera municipalità agli inizi del duecento. Terra di duro lavoro, nei campi di pianura resi fertili dalla centuriazione romana, nei boschi dell'Appennino che si estendono densi e forti sino al crinale, ha dato sostentamento ad una gente che ha dovuto lottare per mantenere proprie forme di autonomia, resa sempre più difficile dalla crescente potenza dei Comuni vicini che resero gregaria sempre di più la campagna nei confronti della città.

L'isolamento economico e culturale, che continuò anche quando ai castelli feudali si sostituirono le splendide ville dei ricchi borghesi, è di fatto continuato, nonostante l'introduzione della mezzadria, fino al secondo dopo-guerra, quando i grandi mutamenti determinati dalla ricostruzione disgregarono il tessuto lavorativo della campagna. Ma pochi se ne andarono; anche se le attività tradizionali come quelle del boscaiolo o del carbonaio andavano man mano diminuendo, anche se i contadini avevano abbandonato l'allevamento dei bachi da seta perché poco redditizio, preferirono per la maggior parte restare.

Poiché intanto il tessile pratese incominciava a "tirare forte" diventarono tessitori, preferendo comunque il cottimo in casa al lavoro nelle fabbriche che si estendevano a macchia d'olio nella pianura.

Molti sono gli emigrati dal sud accolti fra la nostra gente, ma, nonostante le necessarie trasformazioni dovute alle giuste esigenze per un migliore tenore di vita familiare, lavorativo, sociale, in sostanza il nostro territorio non ha mutato fisionomia. Oggi si coglie in tutti la consapevolezza che questo territorio, la sua peculiarità è il nostro bene più grande. Non spreco consumistico o speculazione individualistica, ma tutela e uso razionale nel rispetto della legge per consegnarlo, magari migliorato, alle giovani generazioni, agli uomini di domani.

Ad essi, soprattutto ad essi, che segue con costante sollecitudine nel loro cammino verso il futuro, l'Amministrazione Comunale offre la carta dello Statuto, come prova concreta del suo impegno a mantenere e consolidare quei principi che l'hanno sempre ispirata: la promozione della cultura e del lavoro, l'effettiva parità dei diritti nell'ambito di ogni diversità, la tutela della salute, la solidarietà verso i più deboli, gli emarginati e gli oppressi, il richiamo potente della pace.

Oggi come non mai, che la Terra si è fatta villaggio globale, la partecipazione alle vicende del mondo significa innanzi tutto partecipazione alla vita della comunità nella quale ciascuno vive. La carta dello Statuto ne è lo strumento.

Edda Maria Magnani - Ex Assessore alla Cultura

 

INDICE

- LO STATUTO COMUNALE - Nota introduttiva.

- Titolo I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

- Capo I - Gli elementi costitutivi, l'autonomia, lo Statuto

- Art. 1 - Il Territorio
- Art. 2 - La Popolazione
- Art. 3 - La Comunità
- Art. 4 - L'Autonomia
- Art. 5 - La Pace, la non violenza e la Democrazia
- Art. 6 - Il volontariato
- Art. 7 - Lo Statuto

- Capo II - Il Comune

- Art. 8 - La sede ed i fregi - L'Albo Pretorio
- Art. 9 - Il ruolo
- Art. 10 - Le funzioni proprie
- Art. 11 - Le funzioni attribuite e delegate al Comune
- Art. 12 - La Polizia Locale
- Art. 13 - L'attività amministrativa
- Art. 14 - I Regolamenti comunali
- Art. 15 - La programmazione e pianificazione

- Capo III - Le iniziative per lo sviluppo

- Art. 16 - L'ambiente
- Art. 17 - Assetto territoriale ed urbanistico
- Art. 18 - Le iniziative economiche
- Art. 19 - La sicurezza socio-sanitaria
- Art. 20 - L'educazione, la cultura, lo sport
- Art. 21 - Il diritto allo studio
- Art. 22 - Pari opportunità

- Titolo II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Capo I - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

- Art. 23 - La partecipazione
- Art. 24 - La partecipazione delle libere forme associate
- Art. 25 - La partecipazione dei singoli cittadini
- Art. 26 - L'azione sostitutiva

- Capo II - La consultazione dei cittadini ed i Referendum

- Art. 27 - La consultazione dei cittadini
- Art. 28 - Il Referendum consultivo

- Capo III - La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

- Art. 29 - La partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 30 - La responsabilità del procedimento

- Capo IV - Il diritto d'accesso e di informazione del cittadino

- Art. 31 - Il diritto di informazione
- Art. 32 - La pubblicità delle sedute
- Art. 33 - La pubblicità degli atti, delle informazioni e delle spese elettorali
- Art. 34 - Il diritto di accesso agli atti, alle strutture ed ai servizi

- Capo V - Il Difensore Civico

- Art. 35 - Istituto e prerogative
- Art. 36 - Ambito di intervento
- Art. 37 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 38 - Requisiti
- Art. 39 - Candidature
- Art. 40 - Nomina
- Art. 41 - Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 42 - Indennità di funzione

- Titolo III - ORGANI

- Capo I - Ordinamento

- Art. 43 - Norme generali

- Capo II - Il Consiglio Comunale

- Art. 44 - Ruolo, composizione e competenze generali
- Art. 45 - Funzioni di indirizzo politico - amministrativo
- Art. 46 - Funzioni di controllo politico - amministrativo
- Art. 47 - Gli atti fondamentali
- Art. 48 - Le nomine dei rappresentanti
- Art. 49 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali
- Art. 50 - I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 51 - Iniziativa delle proposta
- Art. 52 - Norme generali di funzionamento
- Art. 53 - Le Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 54 - Le Commissioni Consiliari speciali

- Capo III - La Giunta Comunale

- Art. 55 - La composizione
- Art. 56 - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Art. 57 - Ruolo e competenze generali
- Art. 58 - L'esercizio delle funzioni
- Art. 59 - Decadenza della Giunta
- Art. 60 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori
- Art. 61 - Norme generali di funzionamento

- Capo IV - Il Sindaco

- Art. 62 - Principi generali
- Art. 63 - Responsabile dell'Amministrazione - Competenze
- Art. 64 - Ufficiale di Governo - Attribuzioni
- Art. 65 - Il Vice Sindaco

- Capo V - Le Commissioni Comunali

- Art. 66 - Le Commissioni Comunali

- Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Capo I - Organizzazione degli uffici e del lavoro

- Art. 67 - Principi Generali
- Art. 68 - La Conferenza di Attuazione e Coordinamento

- Capo II - Il Segretario Comunale e le Strutture Organizzativa

- Art. 69 - Ruolo e funzioni del Segretario comunale
- Art. 70 - Il Vice Segretario comunale
- Art. 71 - Le Strutture Organizzative

- Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI E LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

- Capo I - Competenze dei Comuni e gestione dei servizi pubblici comunali

- Art. 72 - I servizi comunali
- Art. 73 - Gestione in economia
- Art. 74 - La concessione a terzi
- Art. 75 - Le Aziende Speciali
- Art. 76 - Le Istituzioni
- Art. 77 - Le Società per azioni

- Capo II - Forme Associative e di Cooperazione fra Enti

- Art. 78 - Convenzioni
- Art. 79 - Consorzi
- Art. 80 - Accordi di programma

- Titolo VI - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

- Capo I - La programmazione finanziaria

- Art. 81 - La programmazione di bilancio
- Art. 82 - Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

- Capo II - L'autonomia finanziaria

- Art. 83 - Le risorse per la gestione corrente
- Art. 84 - Le risorse per gli investimenti

- Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

- Art. 85 - La gestione del patrimonio

- Capo IV - La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

- Art. 86 - Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 87 - Il rendiconto della gestione

- Capo V - Appalti e contratti

- Art. 88 - Procedure negoziali

- Capo VI - Il controllo della gestione

- Art. 89 - Finalità

- Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

- Art. 90 - Tesoreria e riscossione delle entrate

- Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 91 - Adozione dei Regolamenti
- Art. 92 - Revisione dello Statuto
- Art. 93 - Entrata in vigore

- TITOLO I -
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

- CAPO I -
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

- Articolo 1 - IL TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Montale si estende per 32,0227 Kmq nella zona nord est della Provincia di Pistoia. La sua ubicazione geografica ed i suoi confini con i Comuni limitrofi sono quelli risultanti dalla cartografia allegata.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo, denominato Montale, e dalle frazioni di Tobbiana, Fognano e Stazione.

3. La modifica della denominazione dei suddetti centri urbani può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

- Articolo 2 - LA POPOLAZIONE

1. I cittadini residenti nel territorio del Comune di Montale ne costituiscono la popolazione. Nel rispetto delle leggi, sono considerati cittadini montalesi a tutti gli effetti anche coloro che soggiornano o operano stabilmente nel territorio della comunità, qualunque sia la loro cittadinanza.

- Articolo 3 - LA COMUNITA'

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

2. Nella cura degli interessi della comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

4. La comunità esprime, attraverso gli organi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla Legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

5. La conoscenza del presente Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dallo Statuto stesso.

- Articolo 4 - L'AUTONOMIA

1. L'attribuzione alla comunità montalese della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

- Articolo 5 - LA PACE, LA NON VIOLENZA E LA DEMOCRAZIA

1. La comunità montalese, operatrice di pace e libera da armi di sterminio di massa, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Rifiuta la violenza in tutte le sue forme e sviluppa tutte le iniziative democratiche necessarie per tutelare e favorire il rispetto della libertà individuale e collettiva, lo sviluppo della democrazia e della partecipazione dei cittadini.

- Articolo 6 - IL VOLONTARIATO

1. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale.

2. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni, di solidarietà morale e di pluralismo sociale.

3. L'impegno del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si disciplina, in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali ed ambientali, dello sport e del tempo libero.

- Articolo 7 - LO STATUTO

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

2. Il presente Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate nell'ambito della Legge ed in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti del presente Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

- CAPO II -
IL COMUNE

- Articolo 8 - LA SEDE ED I FREGI - L'ALBO PRETORIO

1. La sede del Comune è posta nel Capoluogo e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

4. Gli atti di cui al precedente commi devono essere pubblicati per quindici giorni naturali e consecutivi salvo diversa disposizione legislativa o regolamentare che preveda una differente durata.

5. I Regolamenti comunali, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

6. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui ai precedenti comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

- Articolo 9 - IL RUOLO

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento, nel rispetto delle Leggi dello Stato e della Regione.

2. Fonda la propria azione sui principi di pace, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale che ne limitano la realizzazione.

3. Con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale ed a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e lingua, dalla sua età, dalla religione e dalle sue opinioni.

4. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

5. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

6. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire sempre più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate ad un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequativo il concorso finanziario per le stesse richiesto.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendano armonico il processo complessivo di sviluppo.

8. Promuove ed aderisce, nel rispetto delle Leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'unione europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

- Articolo 10 - LE FUNZIONI PROPRIE

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel comma precedente. Hanno carattere primario per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio, dello sviluppo economico.

3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Consiglio comunale può delegare alla Provincia, all'Unità Sanitaria Locale, alla Comunità Montana di cui il Comune fa parte ed a altri Enti legalmente autorizzati, l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando agli stessi le risorse necessarie. Il Consiglio stesso esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

- Articolo 11 - LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE AL COMUNE

1. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

2. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle Leggi regionali per soddisfare esigenze ed interessi della comunità locale, adottando modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

3. Il Comune esercita, infine, le funzioni amministrative allo stesso delegate dallo Stato e dalla Regione, che assicurano la copertura dei relativi oneri.

- Articolo 12 - LA POLIZIA LOCALE

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dal Comune attraverso un apposito servizio di Polizia Municipale.

2. La Polizia Municipale, quale servizio ad ordinamento speciale, è disciplinato da specifico Regolamento da adottarsi ai sensi ed in conformità ai principi di legge.

3. Il Regolamento stabilisce, in particolare, l'ordinamento e l'organizzazione della Polizia Municipale e disciplina lo stato giuridico del personale ad essa assegnato.

- Articolo 13 - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti.

2. Gli organi elettivi e la struttura burocratica si organizzano in funzione della semplificazione delle procedure ed i risultati conseguiti vengono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Per gli atti di particolare importanza sono promosse forme di informazione preventiva e consultazione della cittadinanza.

- Articolo 14 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. Il Comune adotta, nell'ambito della Legge e del presente Statuto, Regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni proprie e delle Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

2. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

3. I Regolamenti non possono modificare il presente Statuto né da esso derogare.

- Articolo 15 - LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Concorre alla determinazione dei piani, degli obiettivi e dei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa alla programmazione economica, territoriale e sociale della Regione, secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

- CAPO III -
LE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO

- Articolo 16 - L'AMBIENTE

1. Il Comune tutela le risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio e ne promuove lo sviluppo nell'ambito della compatibilità ambientale per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

- Articolo 17 - ASSETTO TERRITORIALE ED URBANISTICO

1. Il Comune esercita le funzioni riguardanti l'assetto e l'utilizzazione del territorio attraverso la pianificazione urbanistica coordinata con gli strumenti di programmazione sovracomunale.

2. Coordina e, per quanto di competenza, attua le opere infrastrutturali secondo le esigenze e le priorità definite dal piano pluriennale di attuazione.

3. Concorre ad assicurare il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale preminente.

4. Favorisce la realizzazione di insediamenti produttivi relativi all'agricoltura, all'artigianato, all'industria ed ai servizi.

- Articolo 18 - LE INIZIATIVE ECONOMICHE

1. Il Comune promuove la funzione sociale del lavoro e della iniziativa economica pubblica e privata.

2. Favorisce, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della piccola impresa e della cooperazione, anche attraverso la promozione di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

3. Può istituire idonei organismi di consultazione e di confronto con le componenti produttive e sociali.

- Articolo 19 - LA SICUREZZA SOCIO-SANITARIA

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie e sociali che gli sono attribuite dalla Legge. Si impegna, anche avvalendosi dell'apporto delle organizzazioni del volontariato, a sostenere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale, di prevenzione e di tutela attiva della persona con particolare riferimento alla tutela dei diritti del malato, dell'infanzia e degli anziani e contribuendo, per quanto di sua competenza, a garantire cure gratuite ed interventi particolari a sostegno dei meno abbienti e dei soggetti più deboli ed indifesi.

- Articolo 20 - L'EDUCAZIONE, LA CULTURA, LO SPORT

1. Il Comune svolge direttamente o attraverso enti, istituzioni, associazioni a base rappresentativa, attività di promozione educativa e culturale attinente in modo particolare alla comunità locale. Valorizza ogni forma artistica come elementi che possono determinare accrescimento culturale singolo e collettivo.

2. Esercita funzioni di promozione turistica per valorizzare il proprio patrimonio ambientale, culturale ed artistico.

3. Promuove e sostiene le attività ricreative e sportive, anche con la gestione di impianti e servizi complementari.

- Articolo 21 - IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il Comune esercita le funzioni relative al diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi individuali e collettivi e le attività educative sulla base della legislazione regionale e statale in materia.

2. Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed i criteri per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti.

- Articolo 22 - PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune persegue l'effettiva realizzazione delle condizioni di pari opportunità fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli nella società attraverso la promozione di azioni positive, assumendo la differenza, anche nella pratica politica, come valore qualificante.

2. Opera per il potenziamento e la diffusione dei servizi sociali.

3. Negli organi collegiali del Comune e degli Enti ed Istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita e promossa la presenza di entrambi i sessi.

- TITOLO II -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- CAPO I -
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Articolo 23 - LA PARTECIPAZIONE

1. Costituisce dovere civico di ogni cittadino, singolo o associato, concorrere allo sviluppo sociale e culturale della comunità.

2. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi, realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini ed assicura ai cittadini stessi, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi.

3. I soggetti della partecipazione che venuti a conoscenza di questioni riservate le utilizzino in vantaggio di se o di altri o procurino ad altri un danno, fatte salve le conseguenze civili e penali, decadono immediatamente da ogni rapporto di partecipazione con il Comune.

- Articolo 24 - LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associate dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

3. Le libere forme associative comprendono: le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela dell'ambiente e della natura; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. La Giunta comunale è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed al volontariato.

- Articolo 25 - LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

1. Le istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali o particolari della collettività possono essere presentate da uno o più cittadini; nel secondo caso essi designano uno dei firmatari a rappresentarli.

2. Le istanze, petizioni e proposte medesime sono sottoposte dal Sindaco all'esame del competente organo collegiale che deve adottare su di esse motivata decisione da notificare, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, ai presentatori o loro rappresentanti.

- Articolo 26 - L'AZIONE SOSTITUTIVA

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'Ente entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

- CAPO II -
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

- Articolo 27 - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Gli organi collegiali comunali possono organizzare, su problemi di carattere generale o particolare, la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie di essi da disciplinarsi con apposito Regolamento.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.

3. L'esito di dette consultazioni viene comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti. Il Sindaco provvede inoltre a dare informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

- Articolo 28 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo quarto comma. Sono inoltre ammessi alla consultazione referendaria, secondo le norme del Regolamento, i cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

2. I referendum consultivi sono indetti a seguito di deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno il sette per cento (7%) degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora nella verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Il Consiglio comunale può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto, qualora questo risulti poco chiaro o di difficile comprensione o tale da ingenerare confusione.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
d) designazioni e nomine di rappresentanti;
e) limitazioni o soppressione dei servizi pubblici essenziali;
f) questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi nonché quelle che ledono diritti soggettivi;
g) atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento. Gli eventuali promotori hanno diritto di assistere ad ogni fase della procedura.

6. In ogni anno possono essere tenuti, al massimo, tre referendum consultivi. Detti referendum vengono effettuati insieme, una volta l'anno, in un giorno non in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. I non iscritti nelle liste elettorali che operano o soggiornano stabilmente nel Comune possono essere, a loro richiesta, iscritti in una lista speciale assegnata alla prima sezione elettorale.

8. Il referendum è valido quando partecipano alla consultazione il cinquanta per cento più uno degli iscritti nelle liste elettorali referendarie.

9. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

9. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

10. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale.

- CAPO III -
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 29 - LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7.8.1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione stessa determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti. I termini vengono stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo da adottarsi dal Consiglio, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

- Articolo 30 - LA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, integra con le modalità applicative le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della Legge 7.8.1990, n. 241.

3. La Giunta comunale determina, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

4. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

5. Il Regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati in precedenza, sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

- CAPO IV -
IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

- Articolo 31 - IL DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. A garanzia di una effettiva partecipazione alla vita ed alle scelte che riguardano la comunità, il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad una informazione completa ed obiettiva sulla propria attività.

- Articolo 32 - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento. La circostanza delle sedute segrete deve risultare dall'avviso di convocazione e dalla pubblicazione all'albo comunale. Quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso delle sedute, il Presidente provvede nelle forme previste dal Regolamento.

2. I Regolamenti debbono stabilire, per tutti gli organi e le commissioni, le modalità e le forme di intervento e di audizione da parte di esterni.

- Articolo 33 - LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI, DELLE INFORMAZIONI E DELLE SPESE ELETTORALI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Giunta comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza comunale. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. Per la diffusione delle informazioni relative agli atti, a dati e notizie di carattere generale, ai principali provvedimenti adottati, la Giunta utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere diffusa l'informazione.

5. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e delle liste di consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

6. La dichiarazione di cui al precedente comma contiene l'impegno a produrre rendiconto delle predette spese entro sessanta giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune per un periodo di trenta giorni.

- Articolo 34 - IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è garantito, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini singoli od associati ed, in particolare, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della Legge 7.8.1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento.

4. L'esame dei documenti è gratuito. Il diritto al rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti nei casi previsti dal Regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, quinto e sesto comma, della Legge 7.8.1990, n. 241.

- CAPO V -
IL DIFENSORE CIVICO

- Articolo 35 - ISTITUTO E PREROGATIVE

1. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico segnala su istanza, anche oralmente espressa, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Le segnalazioni sono fatte agli organi elettivi del Comune secondo le rispettive competenze di emanazione dei provvedimenti o di sovrintendenza e controllo sugli uffici interessati. L'organo adito deve fornire tempestiva comunicazione sui provvedimenti intrapresi o che intende intraprendere per dare soluzione al problema segnalato.

4. Il Difensore Civico può intervenire direttamente consultando il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e può con esso esaminare il procedimento in corso, concordando eventualmente i termini per la conclusione. Di ciò dà notizia a chi abbia richiesto l'intervento ed al Sindaco.

5. Il funzionario responsabile non può rifiutare la propria collaborazione ne opporre, salvo casi previsti dalla Legge, il segreto d'ufficio. E' tenuto a fornire, se richiesto, relazione scritta sullo stato del procedimento.

6. Il funzionario che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alle responsabilità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

- Articolo 36 - AMBITO DI INTERVENTO

1. Il Difensore Civico può intervenire, oltre che nei confronti del Comune, presso le Aziende speciali, le Istituzioni, i Consorzi, le Società che gestiscono servizi pubblici comunali e presso ogni altro Ente od azienda sottoposto alla vigilanza del Comune.

2. Può intervenire inoltre presso i pubblici uffici, gli enti, le società, le associazioni, le fondazioni e ogni altro soggetto che a tal fine si convenzioni con il Comune.

- Articolo 37 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore Civico, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa dell'attività svolta, evidenziando i casi di più evidente ritardo, disfunzione, omissione, formulando proposte per gli opportuni rimedi.

2. In qualunque tempo può essere sentito di sua iniziativa o su richiesta, del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni consiliari, del Collegio dei Revisori, degli organi di amministrazioni delle Aziende od Istituzioni o di ogni altro organismo connesso con pubblici uffici o servizi. Chiunque ne sia il promotore, gli incontri devono aver luogo tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni da quando ne sia stata formulata la richiesta.

- Articolo 38 - REQUISITI

1. Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e civile, dotata di competenza ed esperienze nelle discipline riguardanti la pubblica amministrazione ed in grado di assicurare l'imparzialità ed autonomia di giudizio.

2. Non può ricoprire l'incarico chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali. L'incarico è comunque incompatibile con la carica di consigliere e con qualunque altra carica elettiva pubblica.

- Articolo 39 - CANDIDATURE

1. Ogni candidatura per la nomina a Difensore Civico deve essere corredata da una adeguata relazione curricolare e sottoscritta nelle forme di Legge da almeno cinquanta elettori.

2. Non possono sottoscrivere candidature gli amministratori ed i dipendenti del Comune, delle aziende ed istituzioni ad esso appartenenti, dei Consorzi dei quali il Comune fa parte, nonché i titolari, i legali rappresentanti ed i dipendenti di aziende esercitanti pubblici servizi.

3. Le candidature devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso con il quale il Sindaco informa che deve procedersi alla nomina del Difensore Civico.

- Articolo 40 - NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

- Articolo 41 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni.

2. Decade per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Può essere revocato solo per gravi inadempienze o per il venir meno, anche indipendentemente dalla volontà soggettiva, dei requisiti di imparzialità e di autonomia di giudizio. La revoca è pronunciata dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

- Articolo 42 - INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico comunale spetta un'indennità di funzione nella misura stabilita all'inizio dell'incarico dal competente organo dell'Amministrazione comunale e periodicamente aggiornata. Allo stesso spetta il rimborso di ogni spesa sostenuta per l'esercizio del suo ufficio nonché l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri comunali.

- TITOLO III -
ORGANI

- CAPO I -
ORDINAMENTO

- Articolo 43 - NORME GENERALI

1. Sono organi del Comune con funzioni politico-amministrative, il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi suddetti le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della Legge.

- CAPO II -
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 44 - RUOLO, COMPOSIZIONE E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge in proporzione alla popolazione del Comune.

5. La legge disciplina il procedimento elettorale ed i requisiti, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la cessazione dalla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

8. Si procede allo scioglimento del Consiglio comunale anche nel caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al successivo art. 59 ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

- Articolo 45 - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio comunale nell'attuazione degli atti fondamentali, in particolare con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi e le finalità della gestione dell'Ente, individuando le risorse e gli strumenti necessari al loro conseguimento.

3. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi di particolare rilievo politico, sociale, culturale, economico, interpretando l'orientamento della comunità locale su eventi che hanno una valenza più ampia dei confini comunali.

- Articolo 46 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune, nonché di tutti i soggetti che operano insieme o per conto del Comune. Verso questi ultimi l'attività di controllo è esercitata nei limiti della Legge e degli ordinamenti di ognuno di questi.

2. Il Consiglio comunale verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organismi di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

3. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui fa parte il Comune o che operano per conto di questo, è esercitata dal Consiglio comunale tramite il Sindaco e la Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

- Articolo 47 - GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della Legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della Legge suddetta, sia emanate con Leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità del consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

- Articolo 48 - LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI

1. E' prerogativa del Consiglio Comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati.

2. Sulla base degli indirizzi di cui sopra il Sindaco provvede, con proprio atto, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti di cui al primo comma.

3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un rappresentante del Consiglio comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio stesso. Si applica ai nominati quanto dispone l'art. 5 della Legge 23.4.1981, n. 154.

5. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al quarto comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari, nei casi previsti dai Regolamenti.

6. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti terzo e quarto comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

- Articolo 49 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberativi del Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio, presentare interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni. Sulle interrogazioni e su ogni altra istanza di sindacato ispettivo, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, risponde entro trenta giorni dalla presentazione con le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
b) dal Segretario comunale, dai Responsabili dei Servizi Funzionali e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Consiglio per scritto e sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistere il conflitto d'interessi.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

11. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra individuale più alta, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta anziano secondo i requisiti sopra precisati.

- Articolo 50 - I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo i requisiti indicati nel precedente articolo.

3. La Conferenza dei Capi gruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni, ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Il Regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con la Giunta e con le Commissioni Consiliari permanenti.

4. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

- Articolo 51 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

- Articolo 52 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed inderogabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Con le stesse modalità di cui al precedente quarto comma, potranno essere convocate sedute straordinarie aperte nel dibattito e nel contributo dialettico, alla cittadinanza ed ai rappresentati di istituzioni ed organismi pubblici e privati. Il Regolamento disciplina le modalità di intervento da parte dei presenti alla seduta esterni al Consiglio comunale.

7. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali dei votanti.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale preposto alla redazione dei verbali che vengono dallo stesso sottoscritti assieme al Presidente.

10. Il Sindaco può disporre che alle adunanze del Consiglio, nel corso dell'esame di particolari argomenti per i quali ne ravvisa l'opportunità, siano presenti con funzioni consultive od illustrative, funzionari comunali e collaboratori esterni interessati all'argomento in discussione.

- Articolo 53 - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti composte da Consiglieri comunali, stabilendone il numero, le competenze e la composizione che dovrà comunque garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

2. Il Regolamento ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

- Articolo 54 - LE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può nominare Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può costituire, nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi e nel provvedimento di nomina viene designato il presidente, precisato l'ambito di indagine della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

- CAPO III -
LA GIUNTA COMUNALE

- Articolo 55 - LA COMPOSIZIONE

1. Il Sindaco nomina gli assessori fino al limite del numero massimo stabilito dalla legge.

- Articolo 56 - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

- Articolo 57 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta comunale è organo di governo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari responsabili della direzione delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio stesso sulla propria attività.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

- Articolo 58 - L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta comunale esercita in forma collegiale le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto, con le modalità stabilite dai Regolamenti. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data delle riunioni e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco stesso o, in sua assenza, dal Vice-Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta e le strutture organizzative preposte all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Il conferimento, la modifica e la revoca delle deleghe agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla loro sottoscrizione.

6. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, l'Assessore più anziano di età.

- Articolo 59 - DECADENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

- Articolo 60 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, nonchè le relative surrogazioni sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro verificarsi.

- Articolo 61 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale per la redazione dei verbali che vengono dallo stesso sottoscritti assieme al Presidente.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti con funzioni consultive ed illustrative, funzionari comunali addetti agli uffici e servizi interessati all'argomento.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal Regolamento.

- CAPO IV -
IL SINDACO

- Articolo 62 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo.

2. E' garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto e dell'osservanza dei Regolamenti.

3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

- Articolo 63 - RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENZE

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
a) rappresenta a tutti gli effetti il Comune;
b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
c) quale presidente del Consiglio comunale è interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
d) convoca e presiede la conferenza dei Capi-Gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
e) quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo del Comune;
f) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
g) convoca i comizi per i referendum consultivi;
h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
i) sovrintende agli incanti ed alle gare di appalto;
l) rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore o convenuto e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;
m) rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere comunale ad esercitare tali funzioni;
n) rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto;
o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi all'esigenze complessive e generali degli utenti;
p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
q) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni:
1) generale, ad un assessore al quale viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco;
2) parziale ad Assessori ed a Consiglieri comunali;
r) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;
s) sovrintende il Corpo di Polizia Municipale;
t) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzione e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
u) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
v) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
z) nomina i messi comunali;
aa) ha facoltà di delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori, al Segretario comunale ovvero a dipendenti dell'Ente;
bb) ha facoltà di delegare al Segretario comunale ed ai dipendenti dell'Ente l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge od il presente Statuto non abbia loro già attribuito;
cc) adotta, con propria ordinanza, i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative, statutarie e deliberative;
dd) adotta tutti i provvedimenti che le Leggi genericamente assegnano alla competenza del Comune con il vincolo di pareri di organi tecnici e/o consultivi; in tali casi i provvedimenti devono uniformarsi ai pareri espressi dagli organi suddetti;
ee) rilascia le autorizzazioni e le revoche allo scarico delle acque di cui alla Legge 319/1976 e successive modificazioni in conformità ai pareri degli organi tecnici;
ff) rilascia le autorizzazioni relative alla protezione delle bellezze naturali in conformità ai pareri degli organi tecnici e consultivi;
gg) adotta i provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di esproprio che la Legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
hh) rilascia le licenze, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni, gli attestati, le certificazioni e tutti gli atti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
ii) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in esecuzione di apposita graduatoria;
ll) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
mm) approva i ruoli e le variazioni allo stato degli utenti pesi e misure;
nn) emette ordinanze per disporre l'osservanza di norme di legge, statutarie e di Regolamento o per prescrivere adempimenti e comportamenti resi necessari dall'interesse pubblico;
oo) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
pp) esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Tutte le nomine e designazioni di cui al punto p) del precedente comma, debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

- Articolo 64 - UFFICIALE DI GOVERNO - ATTRIBUZIONI

1. Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, competono le seguenti attribuzioni:
a) Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe;
b) Autorità sanitaria locale;
c) Autorità locale di pubblica sicurezza;
d) Organo locale di protezione civile.

2. Il Sindaco:
a) esercita le funzioni relative al servizio di St