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RICHIESTA DI RESIDENZA
cITTADINI appartenenti a Stati
membri dell' UNIONE EUROPEA |
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Descrizione: |
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Sono
cittadini comunitari
tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di
uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi,
dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e
Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono
diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due
citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
In data
11.04.2007, é entrato in vigore il decreto legislativo
n. 30 del 6.02.2007, di attuazione della direttiva
comunitaria n. 38/2004, sulla libera circolazione e
soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari.
Secondo le nuove disposizioni i cittadini dell'Unione
possono soggiornare in Italia per un periodo di tempo
inferiore a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità
salvo il possesso di un documento valido per l'espatrio
rilasciato dal proprio Paese.
I cittadini comunitari che
intendono stabilirsi in Italia per un periodo superiore
a 3 mesi, non dovranno più chiedere la Carta di
Soggiorno, ma basterà l'iscrizione anagrafica per
ottenere una attestazione atta a dimostrare la
regolarità del soggiorno in Italia.
Il diritto di soggiorno
superiore a 3 mesi é riconosciuto per le seguenti
tipologie:
-
Lavoro
subordinato;
-
Risorse
economiche proprie;
-
Studio o
formazione professionale
-
Familiare
appartenente all'Unione europea;
-
Familiare
non appartenente all'Unione europea.
I cittadini già
comunitari o neocomunitari (Romania - Bulgaria) che si
stabiliscono per lo svolgimento di: lavoro autonomo -
stagionale - agricolo - turistico-alberghiero -
domestico - assistenza alla persona - edilizio -
metalmeccanico - dello spettacolo - dirigenziale -
altamente qualificato.
Ai fini dell'iscrizione
anagrafica dovranno presentare solo la documentazione
attestante l'attività lavorativa ed il documento valido
per l'espatrio. Per
i cittadini Rumeni e Bulgari é stabilito un regime
transitorio fino al 1° gennaio 2008, in base al quale,
per lo svolgimento delle attività diverse da quelle
sopra elencate, oltre ai documenti di cui sopra,
dovranno presentare anche il nulla osta rilasciato dallo
Sportello Unico per l'Immigrazione.
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Dove Rivolgersi: |
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I
cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione
Europea dimoranti nel territorio del Comune di Montale
potranno rivolgersi presso l'ufficio Anagrafe -
Piano terra, stanza n. 1 del Palazzo Comunale - Via A. Gramsci, 19 - 51037 Montale - tel. 0573952218/51 - fax 057355001
- e.mail:
demografici@comune.montale.pt.it
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Orario: |
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ANAGRAFE Comune di
Montale
Mattino: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle 12:30 - Sabato dalle
ore 8 alle 12
Pomeriggio: - Martedì dalle ore 16 alle 18.
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Addetti: |
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Deanna
Meoni - Luciana Ceccolini - Lolita Bertini -
Roberta Cioni
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Requisiti
del Richiedente: |
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Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino
comunitario deve dimostrare con idonea documentazione
che é in possesso dei seguenti requisiti:
-
é
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
-
dispone, per se stesso e per i propri familiari di
risorse economiche sufficienti e di una assicurazione
sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
-
é
iscritto presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso
di studi o di formazione professionale e dispone, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale.
-
é familiare,
come definito
dall'articolo 2 del presente
Decreto Lgs., che
accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha
diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o
c).
Il
diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o
raggiungono nel territorio nazionale il cittadino
dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra
descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già
lavoratore subordinato o autonomo sul territorio
nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
-
è
temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una
malattia o infortunio;
-
è in
stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa
per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto
presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la
dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa
-
è in
stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di
durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è
trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di
soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il
Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che
attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa. In tale caso, l'interessato
conserva la qualità di lavoratore subordinato per un
periodo di un anno;
-
segue
un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione involontaria, la conservazione della
qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista
un collegamento tra l'attività professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
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Modalità
di Richiesta: |
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La richiesta deve essere redatta, su apposito modello
APR/4 disponibile presso l'ufficio anagrafe. |
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Documentazione
da presentare: |
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Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in
Italia, per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo
regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223.
Oltre quanto previsto
per i cittadini italiani, per l'iscrizione anagrafica,
il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione
attestante:
a) l'attività
lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione è richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b)
la disponibilità
di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al
triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente, nonché la titolarità di
una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai
sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione
presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla
vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione
sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonché
a
disponibilità
di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al
triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto
anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente, nonché la titolarità di
una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai
sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera c);
4. Il cittadino
dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i
propri familiari, di risorse economiche sufficienti a
non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche
attraverso la dichiarazione di cui agli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini
dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i cittadini italiani dalla normativa vigente,
i familiari del cittadino dell'Unione europea che non
hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n.
445:
a) un
documento di identità o il passaporto in corso di
validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;
b) un
documento che attesti la qualità di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico;
c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto
previsto dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e
del relativo documento di identità si applicano le
medesime disposizioni previste per il cittadino
italiano.
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Contribuzione: |
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N. 2 marche da bollo, ciascuna da €. 14,62, da
applicare: una sull'istanza di iscrizione e una sul
rilascio del relativo attestato.
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Iter
e Tempi: |
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All'atto
della richiesta di iscrizione anagrafica, é rilasciata
una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonché la data della
richiesta.
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Rifiuto
e Revoca: |
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Avverso il
provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di
soggiorno superiore a tre mesi (articoli 6 e 7), è ammesso ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo ove dimora il
richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato,
nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile.
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Normativa
di Riferimento: |
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- D.P.R. 30 maggio
1989 n. 223
-
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico
sulla documentazione amministrativa
-
Decreto
Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (pubblicato in G.U. n.
72 del 27.03.2007)
-
Circolare n. 19 del 6 aprile 2007.
- Circolare n. 54 del 8 ottobre 2007
- Dcsd Ministero Interno –
Cittadini UE imposta di bollo
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Modulistica: |
-
Attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione
anagrafica;
-
Certificato attestante la regolarità del soggiorno per i
cittadini dell'Unione Europea;
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Attestazione di soggiorno permanente per cittadini
dell'unione europea (dopo 5 anni di legale e
ininterrotta residenza in Italia).
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Scheda sintetica documenti
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Note: |
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CESSIONE ALLOGGIO
(vedi
scheda illustrativa con relativa modulistica)
Chiunque cede la
proprietà o il godimento a qualsiasi titolo, per un
tempo superiore ad un mese dell'uso esclusivo di un
fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di effettuare
relativa comunicazione alla locale autorità di Pubblica
Sicurezza entro 48 ore utilizzando l'apposito modello
disponibile presso l'ufficio U.R.P.
IMPOSTE E TASSE LOCALI
L'Ufficiale di Anagrafe, accolta e perfezionata la
richiesta, ne darà comunicazione all'intestatario di
scheda il
quale, dovrà recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune
e presentare denuncia ai fini dell'applicazione delle
dovute imposte e/o tasse di interesse comunale.
ANIMALI
Nel caso in cui colui
che trasferisce la propria residenza sia proprietario o
detentore di un cane dovrà provvedere a comunicare il
trasferimento all'Ufficio Anagrafe Canina posto in
Pistoia - Viale Matteotti, 35, tutti i giorni dal lunedì
al sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00, entro e non
oltre 15 giorni dalla variazione di residenza, pena
sanzione pecuniaria che va da euro 12,91 ad euro 77,47,
pagamento in misura ridotta euro 24,00.
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Link Utili: |
http://europa.eu
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Reclami,
Ricorsi ed Opposizioni: |
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Reclami possono essere presentati presso gli uffici l'U.R.P.,
anagrafe o per iscritto indirizzandoli al Sindaco e
specificando in modo chiaro le ragioni che si intende
far valere o i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento
conclusivo può essere proposto ricorso al Prefetto.
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Responsabile
del Procedimento: |
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Deanna Meoni - Istruttore Direttivo Amministrativo
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Servizio
Funzionale: |
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Servizio Funzionale 1 - Responsabile Deanna Meoni -
Istruttore Direttivo Amministrativo
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Aggiornata
al: |
6 novembre 2007 |
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