Guida ai Servizi del Comune di Montale

Sezione Stranieri

 


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RICHIESTA DI RESIDENZA
cITTADINI appartenenti a Stati membri dell' UNIONE EUROPEA

      Descrizione:


Sono cittadini comunitari tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della comunità europea. Ad oggi, dopo l’ingresso avvenuto il 1° gennaio 2007 di Romania e Bulgaria nella U.E. gli Stati che ne fanno parte sono diventati 27 e precisamente, oltre all’Italia ed ai due citati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

In data 11.04.2007, é entrato in vigore il decreto legislativo n. 30 del 6.02.2007, di attuazione della direttiva comunitaria n. 38/2004, sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e loro familiari. Secondo le nuove disposizioni i cittadini dell'Unione possono soggiornare in Italia per un periodo di tempo inferiore a 3 mesi, senza alcuna condizione o formalità salvo il possesso di un documento valido per l'espatrio rilasciato dal proprio Paese.

I cittadini comunitari che intendono stabilirsi in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, non dovranno più chiedere la Carta di Soggiorno, ma basterà l'iscrizione anagrafica per ottenere una attestazione atta a dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia.

 

Il diritto di soggiorno superiore a 3 mesi é riconosciuto per le seguenti tipologie:

  1. Lavoro subordinato;

  2. Risorse economiche proprie;

  3. Studio o formazione professionale

  4. Familiare appartenente all'Unione europea;

  5. Familiare non appartenente all'Unione europea.

I cittadini già comunitari o neocomunitari (Romania - Bulgaria) che si stabiliscono per lo svolgimento di: lavoro autonomo - stagionale - agricolo - turistico-alberghiero - domestico - assistenza alla persona - edilizio - metalmeccanico - dello spettacolo - dirigenziale - altamente qualificato.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica dovranno presentare solo la documentazione attestante l'attività lavorativa ed il documento valido per l'espatrio.

Per i cittadini Rumeni e Bulgari é stabilito un regime transitorio fino al 1° gennaio 2008, in base al quale, per lo svolgimento delle attività diverse da quelle sopra elencate, oltre ai documenti di cui sopra, dovranno presentare anche il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
 

     Dove Rivolgersi:


I cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea dimoranti nel territorio del Comune di Montale potranno rivolgersi presso l'ufficio Anagrafe - Piano terra, stanza n. 1 del Palazzo Comunale - Via A. Gramsci, 19 - 51037  Montale - tel. 0573952218/51 - fax 057355001 - e.mail: demografici@comune.montale.pt.it

 

      Orario:


ANAGRAFE
Comune di Montale
Mattino: - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle 12:30 - Sabato dalle ore 8 alle 12
Pomeriggio: - Martedì  dalle ore 16 alle 18.

 

     Addetti:


D
eanna Meoni - Luciana Ceccolini - Lolita Bertini - Roberta Cioni
 

     Requisiti del Richiedente:


Per ottenere l'iscrizione anagrafica il cittadino comunitario deve dimostrare con idonea documentazione che é in possesso dei seguenti requisiti:

  1. é lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

  2. dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

  3. é iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione, o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

  4. é familiare, come definito dall'articolo 2 del presente Decreto Lgs., che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi abbia le condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).

Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile  al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;

  2. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

  3. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

  4. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

     Modalità di Richiesta:


La richiesta deve essere redatta, su apposito modello APR/4 disponibile presso l'ufficio anagrafe.

 

     Documentazione da presentare:


Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Oltre quanto previsto per i cittadini italiani, per l'iscrizione anagrafica, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché a disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c);

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa vigente, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonché il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
 

     Contribuzione:


N. 2 marche da bollo, ciascuna da €. 14,62, da applicare: una sull'istanza di iscrizione e una sul rilascio del relativo attestato.
 

     Iter e Tempi:

All'atto della richiesta di iscrizione anagrafica, é rilasciata una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.
 

     Rifiuto e Revoca:

Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno superiore a tre mesi (articoli 6 e 7), è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
 

     Normativa di Riferimento:


- D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - testo unico sulla documentazione amministrativa
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 (pubblicato in G.U. n. 72 del 27.03.2007)
- Circolare n. 19 del 6 aprile 2007.
- Circolare n. 54 del 8 ottobre 2007
- Dcsd Ministero Interno – Cittadini UE imposta di bollo
 

     Modulistica:

- Attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica;
- Certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea;
- Attestazione di soggiorno permanente per cittadini dell'unione europea (dopo 5 anni di legale e ininterrotta residenza in Italia).
- Scheda sintetica documenti
 
     Note:

CESSIONE ALLOGGIO (vedi scheda illustrativa con relativa modulistica)
Chiunque cede la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo, per un tempo superiore ad un mese dell'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di effettuare relativa comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore  utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'ufficio U.R.P.

IMPOSTE E TASSE LOCALI
L'Ufficiale di Anagrafe, accolta e perfezionata la richiesta, ne darà comunicazione all'intestatario di scheda il quale, dovrà recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune e presentare denuncia ai fini dell'applicazione delle dovute imposte e/o tasse di interesse comunale.

ANIMALI
Nel caso in cui colui che trasferisce la propria residenza sia proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a comunicare il trasferimento all'Ufficio Anagrafe Canina posto in Pistoia - Viale Matteotti, 35, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00, entro e non oltre 15 giorni dalla variazione di residenza, pena sanzione pecuniaria che va da euro 12,91 ad euro 77,47, pagamento in misura ridotta euro 24,00.

     Link Utili:

http://europa.eu
 
     Reclami, Ricorsi ed Opposizioni:


Reclami possono essere presentati presso gli uffici l'U.R.P., anagrafe o per iscritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere o i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso al Prefetto.
 

     Responsabile del Procedimento:


Deanna Meoni - Istruttore Direttivo Amministrativo
 

     Servizio Funzionale:

Servizio Funzionale 1 - Responsabile Deanna Meoni - Istruttore Direttivo Amministrativo
 

Aggiornata al:

6 novembre 2007

Inizio

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