Guida ai Servizi del Comune di Montale

Sezione Stranieri

 


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SOGGIORNI DI BREVE DURATA
- visite - affari - turismo - studio-

      Descrizione:


Il 2 giugno 2007 è entrata in vigore la Legge 28 maggio 2007, n. 68, che disciplina i soggiorni di breve durata.

lo straniero che entra in Italia per visite, affari, turismo e studio e si trattiene per un periodo non superiore a 3 mesi, non dovrà più richiedere un permesso di soggiorno, ma dovrà, entro 8 giorni dal suo ingresso, dichiarare la sua presenza rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova e precisamente:

  1. Per chi arriva in Italia direttamente da Paesi che non aderiscono all'accordo di Schengen dovrà far timbrare il passaporto dalla Polizia alla frontiera; quel timbro basterà a dimostrare che ha dichiarato la sua presenza in Italia;

  2. Per chi arriva in Italia direttamente da Paesi che applicano l'accordo di Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia) dovrà rendere la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova;

  3. Per chi alloggia in strutture alberghiere, bed & breakfast, campeggi e altre strutture che sono tenute a tenere un registro dei loro ospiti e a comunicare alla Questura i nuovi arrivi, costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni dovrà essere conservata dallo straniero per  essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.

 

     Dove Rivolgersi:

I cittadini extra-comunitari residenti nel territorio del Comune di Montale, potranno rivolgersi, pertanto, presso la Questura di Pistoia - Via Macallè n. 23 - Tel. 0573970547, sito web: http://questure.poliziadistato.it/pistoia.nsf, aperta nei seguenti giorni:

- SPORTELLI 1 E 2: ritiro titoli di soggiorno e/o comunicazioni e integrazioni, ore 8:30 - 12:30, lunedì, mercoledì e venerdì;
- SPORTELLO 1: ricongiungimenti familiari, ore 8:30 - 12:30, martedì e giovedì;
- SPORTELLO 2: deposito istanze presentate da enti e associazioni o patronati e presentazione istanze per turismo, ore 8:30 - 12:30, martedì e giovedì;
- SPORTELLO 3: deposito istanze di rilascio e rinnovo titoli di soggiorno, ore 8:30 - 12:30, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato e nel pomeriggio di martedì ore 15:30 - 18:00;
- SPORTELLO 3: deposito istanze presentate da enti e associazioni o patronati, ore 8:30 - 12:30, martedì e venerdì.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Anagrafe - Palazzo comunale: Via Gramsci n. 19 - 51037  Montale - tel. 0573952218/51 - fax 057355001 - e.mail: d.meoni@comune.montale.pt
 

.     Orario:

Ufficio Anagrafe Comune di Montale
Mattino: - dal Lunedì al Venerdì- dalle ore 8:15 alle 12:30 - Sabato dalle ore 8 alle 12
Pomeriggio: - Martedì  dalle ore 16 alle 18.

 

     Addetti:

Deanna Meoni - Luciana Ceccolini - Lolita Bertini - Roberta Cioni
 

     Requisiti del Richiedente:

Vedi la sezione "Descrizione"
 

     Modalità di Richiesta:
modello di dichiarazione di presenza
 
     Documentazione da presentare:

Vedi la sezione "Modalità di Richiesta"
 

     Contribuzione:

     Iter e Tempi:

     Validità:

     Normativa di Riferimento:

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Legge 8 maggio 2007, n. 68
D.M. 26 luglio 2007
 

     Modulistica:
     Reclami, Ricorsi ed Opposizioni:


 

     Responsabile del Procedimento:

     Servizio Funzionale:

Servizio Funzionale 1 - Responsabile Deanna Meoni - Istruttore Direttivo Amministrativo
 

Aggiornata al:

26 settembre 2007

Inizio

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