Definizione
L'attività di noleggio senza conducente consiste nel mettere a disposizione di terzi veicoli di cui un’impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica. Il Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 art. 84) indica nel dettaglio quali siano i veicoli che possono essere destinati alla locazione senza conducente, ovvero "veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”, specificando che tali veicoli debbano essere muniti di carta di circolazione.
Requisiti
- Possesso dei requisiti morali ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) e degli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 773/1931 (TULPS);
- iscrizione nel registro delle imprese;
- per i cittadini non UE, essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità oppure averne già richiesto il rinnovo.
- disponibilità dei veicoli adibiti a noleggio e dei locali per il rimessaggio degli stessi;
- il libretto di circolazione dei veicoli adibiti a noleggio deve riportare la dizione "locazione senza conducente" ai sensi dell’art. 84, c. 5, del D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 3, c.2, del D.P.R. 481/2001;
- possono essere destinati alla locazione senza conducente:
- autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati;
- veicoli ad uso speciale e veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a sei tonnellate;
- veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone;
- veicoli per il trasporto promiscuo;
- autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.
La destinazione a locazione del veicolo deve risultare dalla carta di circolazione, la quale è rilasciata sulla base della prescritta autorizzazione.
Modalità di presentazione
Per esercitare il servizio di noleggio senza conducente è necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA - esclusivamente attraverso procedura on-line del Portale telematico regionale -STAR. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della Segnalazione il Comune verificherà la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporrà, se del caso, con provvedimento notificato all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall’ufficio stesso. La SCIA deve essere trasmessa dal titolare (in caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (in caso di società/ente/associazione). Il Comune trasmette entro cinque giorni dal ricevimento copia della documentazione al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Normativa
- D.P.R. 19.12.2001 n. 481, “Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente";
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, "Codice della Strada";
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali”;
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.