Requisiti
Essere un componente maggiorenne del nucleo familiare che intende trasferirsi
Modalità di richiesta
Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini maggiori di età potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
- identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
- trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
L'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 28.3.2014 convertito nella legge n. 80 del 23.5.2014 ," "Misure urgenti per l'emergenza abitativa e per il mercato delle costruzioni e expo 2015" , nell'ambito della lotta all'occupazione abusiva di immobili prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo NON può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge"
Con la nuova normativa pertanto, requisiti per ottenere l'iscrizione anagrafica ed il cambio di abitazione all'interno del Comune, sono la "dimora abituale" e la "regolarità del titolo di occupazione" per cui la dichiarazione di residenza non sarà ricevibile qualora non sia dimostrata la regolare e legittima occupazione dell'alloggio.
Il titolo di occupazione dell'alloggio deve essere dimostrato al momento della dichiarazione di dimora o di cambio di abitazione all'interno del Comune di Montale mediante la presentazione di copia del titolo che consente l'occupazione o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante l'ente pubblico presso il quale i relativi documenti risultano depositati. La mancanza dei documenti che dimostrino la titolarità all'occupazione dell'alloggio, potrà essere sostituita con una dichiarazione rilasciata da parte del proprietario.
I proprietari di alloggi saranno informati di ogni richiesta di residenza presso immobili di loro proprietà, tramite un avviso di avvio di procedimento che sarà inviato dal Comune di Montale presso la loro residenza.
Il procedimento per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica verrà concluso entro 45 giorni dalla dichiarazione e nel caso di mancanza dei requisiti richiesti, sarà provveduto all'annullamento delle iscrizione anagrafica.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Dal momento in cui il Comune di nuova iscrizione riceve la conferma/integrazione, sarà in grado di rilasciare tutte le normali certificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Contributi a carico dell'utente
Tutte le pratiche relative al trasferimento di residenza compreso i cambi di indirizzo su patenti e libretti di circolazione dei relativi mezzi intestati, sono esenti da qualsiasi imposta
Eventuali note per l'utente
L'Ufficiale d'Anagrafe accolta e perfezionata la richiesta, ne darà comunicazione al capofamiglia il quale, dovrà recarsi presso gli uffici del Consorzio Intercomunale Servizi (gestore per la tariffa igiene urbana) e Estra s.r.l. (gestore del gas) per presentare denuncia ai fini dell'applicazione delle dovute imposte e/o tasse.
Nel caso in cui colui che trasferisce la propria residenza sia proprietario o detentore di un cane dovrà provvedere a comunicare il trasferimento all'Ufficio Anagrafe Canina posto in Pistoia - Viale Matteotti N. 35, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00, entro e non oltre 15 giorni dalla variazione di residenza, pena sanzione pecuniaria che va da euro 12,91 ad euro 77,47, pagamento in misura ridotta euro 24,00.