Requisiti
Possono essere scrutatori di seggio elettorale tutti i cittadini maggiorenni inseriti nelle liste elettorali del Comune di Montale, che abbiano assolto gli obblighi scolastici e che non si trovano in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle Leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (vedi note).
Modalità di richiesta
Entro il mese di novembre di ogni anno, il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta , senza spese, su apposito modulo e consegnata all'ufficio U.R.P o elettorale del Comune o fatta pervenire attraverso altri mezzi (posta, fax, e-mail ecc.)
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Terminati i tempi delle presentazioni delle domande, l'ufficiale elettorale procede agli accertamenti di Legge, gli idonei vengono inseriti nell'albo degli scrutatori di seggio a partire dal gennaio successivo.
A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, l'ufficiale elettorale, notifica per iscritto la propria decisione, indicandone i motivi. L'albo è depositato nella segreteria del Comune per la durata di 15 giorni ed ogni cittadino del Comune ha diritto di prenderne visione.
L'ufficiale elettorale dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del Comune con pubblico manifesto.
Contributi a carico dell'utente
Nessuno
Eventuali note per l'utente
Art. 38 D.P.R. n. 361/1957: sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario i dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti e dell'Ente Poste S.p.A.; gli appartenenti a forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. (Il testo dell'articolo 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore).
Validità
Si rimane iscritti all'albo degli scrutatori di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l'iscrizione.
La domanda di rinuncia può essere redatta senza alcuna spesa, su apposito modulo .