Divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del

Lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è quello che generalmente si chiama Divorzio.

Si ha scioglimento quando si tratta di matrimonio celebrato con rito civile (nella Casa Comunale).

Si ha cessazione degli effetti civili quando si tratta di matrimonio concordatario (celebrato dal Parroco o Ministro di Culto).

Requisiti

La richiesta per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere richiesta da entrambi i coniugi o, se in disaccordo, da uno di essi.

Modalità di richiesta

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta se:

  • E' stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale , ovvero è intervenuta separazione di fatto.
  • Quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza, all'ergastolo, a qualsiasi pena detentiva relativa a costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.
  • Per tentato omicidio a danno del coniuge o figlio.

Per tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nelle procedure di separazione personale.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Il Presidente del Tribunale , fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, la data dell' udienza di comparizione dei coniugi innanzi a se e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

I coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi.
Il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli; se questa riesce o il coniuge istante dichiara di non proseguire la domanda, il Presidente fa redigere verbale della conciliazione o della rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il Presidente qualora lo ritenga necessario ascolta i figli minori , dà anche d'ufficio i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il Giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a questo. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assego di mantenimento, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di Consiglio. Il Tribunale stesso, verificata l'esistenza dei presupposti, decide con sentenza.
Il medesimo Tribunale, accertata la sussistenza di tale richiesta, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio, di procedere alla annotazione della sentenza.

Il Tribunale, pronunciata la sentenza, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

La sentenza sarà esecutiva a trenta giorni dalla notifica ed efficace a tutti gli effetti civili dal giorno in cui viene annotata a margine dell'atto di matrimonio.

Documentazione da presentare e allegati da scaricare

Per lo svolgimento della pratica, è necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:

  • Copia della sentenza o del verbale di separazione con relativa omologazione.
  • Estratto dell'atto di matrimonio
  • Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi.

Per quanto riguarda la somma dell'eventuale assegno di mantenimento che uno dei due coniugi dovrà devolvere a favore dell'altro, è richiesta ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.

Eventuali note per l'utente

E' necessaria l'assistenza di un legale soprattutto nel caso in cui i coniugi non siano consensuali alla proposta.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa, se il coniuge al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Rimane comunque l'obbligo di mantenere ed educare i figli.

Ufficio di riferimento

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