Requisiti
Può essere resa indistintamente dal padre o dalla madre, o da un loro procuratore speciale, ovvero dal Sanitario che ha assistito la puerpera o da altra persona presente al parto rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Modalità di richiesta
La Legge prevede tre possibilità per effettuare la denuncia di nascita; Il dichiarante può presentarsi:
- Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto
- Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita.
- Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
I genitori residenti nel Territorio di Montale possono presentarsi presso:
Palazzo Comunale - Ufficio dello Stato Civile: Via Gramsci 19 - 51037 Montale tel.0573952213/18 - fax057355001 - e.mail: demografici@comune.montale.pt.it
Modalità e tempi di erogazione del servizio
L'Ufficiale dello Stato Civile, fatti i dovuti accertamenti, redige immediatamente l'atto sottoscrivendolo assieme al dichiarante
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
- Valido documento di riconoscimento di colui che effettua la dichiarazione
- Attestazione dell'avvenuta nascita rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo, in mancanza autocertificazione.
- Codice fiscale di entrambi i genitori
Contributi a carico dell'utente
Nessuna
Eventuali note per l'utente
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume, o al sentimento nazionale o religioso.
Possono essere attribuiti al bambino più prenomi ma non superiore a tre ed eventualmente separati da virgola. In tal caso, sia nei certificati di nascita che negli estratti, verrà riportato solo il primo dei prenomi.
Se un bambino nasce morto o nasce vivo ma muore prima che sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto.