Separazione/Divorzio con Ufficiale di Stato Civile

Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato civile

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizionidiseparazioneodivorzio consensualmente.
Dall'11 dicembre 2014 è possibile effettuare la separazione personale, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio  con due modalità alternative alricorsoinTribunale.  
Si tratta:
A) della convenzione di negoziazione assistita  che viene conclusa davanti agli avvocati e
B) dell' accordo raggiunto davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato civile.

L'accordo davanti all'Ufficiale dello stato civile è  limitato all'esistenza di una serie di condizioni quando non è possibile procedere in Comune, le parti possono ricorrere all'assistenza del  legale:

Con l'approvazione della L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà) , le norme sullo scioglimento del matrimonio si applicano anche allo scioglimento delle unioni civile fra persone dello stesso sesso.

 

Condizioni

La separazione, il divorzio e/o le modifiche degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio si possono svolgere davanti all'Ufficiale dello Stato civile SOLO alle seguenti condizioni  (come chiarite dalla circolare Min. Interno n. 6 del 24/4/2015):

1) I coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi: nel caso di figli di una solo della parti si può procedere).
Inoltre:
2) L'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale: la circolare 6/2015 ha precisato che non possono essere stipulati patti che siano produttivi di effetti reali (ovvero effetti traslativi di un bene), nè concordata la previsione dell'assegno periodico di divorzio in un'unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum).
Le parti possono prevedere e concordare il pagamento dell'assegno di 

mantenimento (nel caso di separazione) e dell'assegno divorzile (nel caso di divorzio) 

Attenzione: la Legge n. 55 del 3/5/2015 ha introdotto il cd. DIVORZIO BREVE, per cui la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere presentata dopo:

-12 mesi se la separazione è stata giudiziale.

-6 mesi se la separazione è stata avviata in forma giudiziale ma, in corso di causa, sia stata trasformata in “consensuale”.

-6 mesi se la separazione è stata consensuale.

-6 mesi in caso di separazione in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile.

-6 mesi in caso di negoziazione assistita.

I cittadini che vogliono divorziare i Comune dovranno esibire copia della sentenza di separazione o del decreto di omologazione per permettere la verifica del decorso dei requisiti di legge.

Le norme sullo scioglimento si applicano anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso: non è richiesto, però, il trascorrere di un precedente periodo di separazione come nel matrimonio.
 

Procedimento di separazione o divorzio

I coniugi che intendono separarsi o divorziare*  devono:
- compilare il modello con le dichiarazioni sostitutive di certificazione  ed inviarlo all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno di loro, oppure del Comune di celebrazione del matrimonio(civile o religioso con effetti civili;
- presentarsi personalmente econgiuntamente-con l'assistenza facoltativa di un avvocato - all'appuntamento che sarà comunicato dall'ufficio di Stato civile per  sottoscrivere l'accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate.  In tale occasione è previsto il pagamento del diritto fisso di € 16,00 direttamente all'Ufficio;
 -confermare l'accordo di separazione o di divorzio ripresentandosi in Comune nella data concordata con dell'Ufficiale dello Stato civile  e non inferiore a 30 giorni dalla data dell'accordo. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell'accordo.   La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del  divorzio dalla data della prima sottoscrizione.

*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

 

Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Le parti possono procedere davanti all'ufficiale dello Stato civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.
Anche in questo caso le parti dovranno rendere la dichiarazione personalmente, con l'assistenza facoltativa di un legale e sottoscrivere l'accordo modificativo. Il procedimento è analogo a quello previsto per la separazione e il divorzio e valgono 

gli stessi limiti e condizioni, ma non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell'accordo, il quale è dunque immediatamente efficace. 

Costi

Il costo  del procedimento di  separazione, di divorzio e/o di modifica degli accordi patrimoniali di separazione o di divorzio è di € 16,00 i quali dovranno essere versati direttamente all'Ufficiale dello Stato civile al momento della redazione dell'accordo.

 

L'ufficio competente a gestire il procedimento di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.
Considerata la rilevanza e la complessità degli adempimenti da svolgere, il servizio è effettuato su appuntamento.
Per informazioni in merito contattare l'Ufficiale dello Stato civile .
 

Recapiti dell'Ufficio dello Stato civile

Ufficio di Stato civile
telefono: 0573 - 992213/992218/992251

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