Autenticazione della firma su atti e dichiarazioni di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
L'art.7 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 immediatamente esecutivo, prevede che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. 19/09/2000, n 358 (titolari delle delegazioni ACI e delle imprese di consulenza automobilistica, oltre che gli Uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA) che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella data della stessa richiesta, salvo motivato diniego".
L'autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi), per gli atti di accettazione di eredità e per quelli di rettifica autenticati con le nuove modalità.
La norma non prevede gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere autenticati solo dal notaio.
Requisiti
La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario comunale il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità, oppure mediante altre forme previste dalla (conoscenza diretta, mediante testimoni). Le modalità di riconoscimento del sottoscrittore devono essere riportate nell'atto di autentica.
Il funzionario che esegue l'autenticazione deve indicare la data ed il luogo in cui avviene l'autentica, il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile e per esteso ed il proprio timbro recante nome e cognome e l'indicazione dell'ufficio comunale;
L'atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nel riquadro T utilizzando lo spazio già previsto per l'autentica notarile.
Qualora l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere apposta dal venditore e dall'acquirente ed entrambe devono essere autenticate.
Qualora il venditore sia nel regime di comunione dei beni sarà necessario far apporre ed autenticare la firma del coniuge.
Se il venditore ricade invece sotto il regime di separazione dei beni è consigliabile fornirsi di estratto di matrimonio riportante il suddetto regime da esibire eventualmente agli uffici competenti alla registrazione della vendita.
Modalità di richiesta
Verbale
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Rilascio immediato
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento
Contributi a carico dell'utente
L'art. 7 precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria. Pertanto l'autentica di firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese per il Comune. Si applicheranno soltanto l'imposta di bollo ( € 16,00) ed il diritto di segreteria (0,52).
Eventuali note per l'utente
Attualmente i tempi per la registrazione del passaggio di proprietà e l'aggiornamento della carta di circolazione sono di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma dell'atto di vendita, si consiglia però, per non incorrere in sanzioni, di rivolgersi agli Uffici della Motorizzazione Civile o consultare i siti elencati nella sezione "link utili".