Autentica firma

CHI PUO' AUTENTICARE LE FIRME

L'autenticazione di firma può essere fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, nonché da un Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

L'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 contenuto nel testo unico, ha notevolmente ridotto l'obbligo di autentica di firma disponendo che, le sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi, non devono essere più autenticate. Le stesse, possono essere presentate personalmente o inviate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità del sottoscrittore.
L'autentica della firma rimane per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le dichiarazioni rivolte ai privati, non prevista fino all'entrata in vigore del D.P.R. 445/2000.

Requisiti

L'autentica di firma la può richiedere qualsiasi persona maggiore di età capace di intendere e volere.

  • Per i minori, la firma deve essere apposta da chi esercita la potestà o dal tutore
  • Per gli interdetti, la firma deve essere apposta dal tutore.
  • Per chi non sa o non può firmare, sarà cura del Pubblico Ufficiale ricevere la dichiarazione ed attestare le cause dell'impedimento senza bisogno di testimoni; al riguardo, si specifica che deve trattarsi di impedimenti fisici o di analfabetismo.
  • Per impedimenti temporanei di salute, la firma deve essere apposta dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Modalità di richiesta

Verbale

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Rilascio immediato

Documentazione da presentare e allegati da scaricare

L'atto dove deve essere apposta la firma e valido documento di riconoscimento

Contributi a carico dell'utente

A secondo dell'uso della stessa, possono essere richiesti €. 0,26 o €. 0,52 per diritti di segreteria e €. 16,00 per imposta di bollo. Detta imposta deve essere assolta applicando apposita marca da acquistare dall'utente

Eventuali note per l'utente

  • Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
  • Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
  • Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31 del D.P.R. n. 445/2000.
  • Agli atti e documenti formati indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
  • Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.
  • Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Per legalizzazione della firma si intende l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché della autenticità della firma stessa.

Validità

Le firme apposte su atti, dichiarazioni, istanze, ecc. hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ufficio di riferimento

torna all'inizio del contenuto