L'assegno di maternità è un contributo concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS alle madri che non svolgono attività lavorativa, per ogni figlio nato, o minore adottato o in affidamento preadottivo.
Per l'anno 2019 l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è di €. 346,39 per 5 mensilità per ogni figlio nato o adottato, per un totale di €. 1731,95, erogati dall'INPS in un unica soluzione.
Requisiti del richiedente
Possono richiedere l'assegno: le madri cittadine italiane,comunitarie, extracomunitarie in possesso di Permesso di Soggiorno CE (ex carta di soggiorno), residenti nel Comune di Montale, che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.
Si può richiedere l'assegno anche per figli minori adottati, o in affidamento preadottivo.
Le rifugiate politiche hanno diritto all'assegno di maternità anche se non sono in possesso della carta di soggiorno.
La cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare, entro sei mesi dall'evento, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all'esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell'interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi. I Comuni procederanno in tal senso anche riguardo a quelle domande di assegno presentate nei termini, già tenute in sospeso in vista del loro possibile perfezionamento. (Circolare INPS 35/2010)
L'assegno spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri sia in possesso di risorse economiche con ISEE inferiore alla soglia di 17.330,01 euro (per l'anno 2019)
Possono inoltre presentare domanda:
- a) il padre che, al momento della nascita del figlio sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi.
- b) l'affidatario preadottivo che al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione. L'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; vale anche per l'adottante in caso di adozione senza affidamento.
- c) l'adottante non coniugato, residente cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
Modalità di richiesta
La richiesta deve essere presentata dalla madre, entro sei mesi dalla data del parto, su apposito modulo predisposto dall'Ente, alla stessa devono essere allegati o autocertificati i seguenti documenti:
- Copia dell'Attestazione I.S.E.E+D.S.U. (Indicatore della Situazione Economica e Dichiarazione Sostitutiva Unica);
- Copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
- Codice IBAN c/c intestato (o cointestato) del richiedente da indicare nel modulo della domanda.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
La richiesta è esaminata dall'ufficio competente sulla base dei requisiti e dei termini sopra indicati.
Il responsabile del procedimento, una volta acquisita tutta la documentazione ed effettuati gli accertamenti previsti dalla legge, concede con proprio provvedimento gli assegni per il nucleo familiare.
Al pagamento degli assegni concessi dal Comune con il provvedimento di cui sopra, provvede l' I.N.P.S., attraverso le proprie strutture con cadenza semestrale posticipata.
Il provvedimento finale è emesso entro 30 giorni dalla presentazione, in forma completa, della richiesta.
Qualora la richiedente percepisca un'indennità di maternità corrisposta da parte di enti previdenziali, ma di importo inferiore dell'assegno di maternità di cui sopra, può essere richiesta la concessione di una quota di assegno pari alla differenza fra i due importi.
Per quanto inerente all'assegno di cui si tratta, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto, e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.
Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell' I.N.P.S. o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.