ATTENZIONE: NUOVE MODALITA' PER COMUNICARE LA CESSIONE DI FABBRICATO
Dal 21 giugno 2012, con l'entrata in vigore del D.L. n. 79 del 20/06/2012 (decreto sicurezza) non è più dovuta la comunicazione di "cessione di fabbricato" relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione di fabbricato, conosciuta anche come "denuncia antiterrorismo", prevista dall'art. 12 del D.L. n. 59/78 (decreto antiterrorismo), in caso di permanenza nell'immobile superiore a trenta giorni.
La registrazione del contratto, infatti "assorbe" l'obbligo in questione (vedi circolare del ministero dell'Interno del 20 luglio 2012).
Nel caso di concessione in godimento di fabbricati o porzioni di essi sulla base di contratti verbali, non soggetti a registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Dl 79/12, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero l'obbligo di comunicazione anche attraverso l'invio di un modello informatico redatto secondo il facsimile che sarà definito dal decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Dl 79/2012(in vigore dal 21.06.2012).
IL D.L. 79/2012 dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea. (Modello (pdf) disponibile presso l'U.R.P.; tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189).
Modalità di richiesta
La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata in tre copie su apposito modello disponibile presso l'ufficio U.R.P.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Copia della comunicazione viene inviata: alla Questura territorialmente competente ed alla locale Stazione dei Carabinieri
Contributi a carico dell'utente
Nessuno
Eventuali note per l'utente
Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data della ricevuta postale.
Sanzioni: Sanzione amministrativa di euro 206,58 per chi omette o presenta in ritardo la comunicazione