CESSIONE E/O OSPITALITA' - CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(Comunicazione ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico 25.07.1998, n. 286)
Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Requisiti
Vedi sopra
Modalità di richiesta
La cessione o l'ospitalità a favore di un cittadino non appartenente alla Comunità Europea va effettuata in tre copie, entro 48 ore, su apposito modello disponibile presso gli uffici U.R.P. e Polizia Municipale; tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro (art. 8, comma 1, Legge 30/07/2002, n. 189).
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Copia della comunicazione viene inviata alla Questura territorialmente competente
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Contributi a carico dell'utente
Nessuno
Eventuali note per l'utente
Per le comunicazioni fatte a mezzo di lettera raccomandata, ai fini dell'osservanza dei termini sopra detti, vale la data della ricevuta postale.
L'obbligo di comunicazione di cessione e/o ospitalità era stato abrogato dall'art. 5 del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 in vigore dal 16 febbraio 2007, l'abrogazione non è più prevista dopo la conversione in Legge del suddetto decreto (legge 6 aprile 2007, n. 46).