Duplicato carta di circolazione

Rilascio duplicato della carta di circolazione a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale

Requisiti

Essere titolare della carta di circolazione.

Modalità di richiesta

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione, l'intestatario deve farne denuncia, compilando apposito modulo,  entro 48 ore dalla constatazione agli organi di polizia che rilasciano contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni.

ATTENZIONE:
Dal momento del rilascio del suddetto permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida.

Modalità e tempi di erogazione del servizio

Entro 7 giorni dalla data di presentazione della denuncia, gli organi di polizia ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione trasmettendo il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti. 

Conseguentemente l'ufficio medesimo, eseguiti gli adempimenti di sua competenza, predispone il duplicato della carta di circolazione, smarrita, sottratta o distrutta, inviandolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce in modo che vi giunga entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di circolazione.

Documentazione da presentare e allegati da scaricare

Valido documento di riconoscimento.

Sanzioni

Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione.
Chiunque circola senza avere con sè l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 38,00 a €. 155,00.

Eventuali note per l'utente

Qualora, gli organi di polizia, all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della carta di circolazione dall'archivio nazionale dei veicoli, al rilascio del duplicato provvedono, entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'intestatario di apposita domanda, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni.
Nel caso in cui la carta di circolazione sia deteriorata al punto da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono gli uffici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte dell'intestatario.

Validità

Nel caso in cui il duplicato della carta di circolazione non pervenga entro il termine stabilito, al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Allegati da scaricare
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  PDF90,1K Carta di circolazione - modello denuncia - permesso provvisorio

Ufficio di riferimento

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