Duplicato patente di guida

Rilascio duplicato della patente di guida a seguito di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.

Requisiti

Essere titolare della patente di guida

Modalità e tempi di erogazione del servizio

All'atto della denuncia deve essere compilato, a cura dell'interessato apposito modello su cui verrà applicata la fotografia ed autenticata a cura dell'addetto alla ricezione della denuncia, il quale rilascerà contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Dal momento del rilascio provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida.

Entro 7 giorni dalla data di presentazione della denuncia gli organi di polizia ne danno comunicazione all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, trasmettendo il modulo debitamente compilato in tutte le sue parti. 

Conseguentemente, l'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, predispone il duplicato della patente smarrita, sottratta o distrutta, inviandolo per posta-contrassegno all'indirizzo di residenza del titolare entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio di guida.

Nei casi in cui, gli organi di polizia all'atto della denuncia, facciano presente che è impossibile estrarre il duplicato della patente dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, al rilascio del duplicato provvedono, entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte del titolare, di apposita domanda, gli uffici Provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Alla medesima domanda è allegata l'attestazione di resa denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano, contestualmente, un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.

Documentazione da presentare e allegati da scaricare

Valido documento di riconoscimento ed una fotografia formato tessera.

Chiunque circola senza avere con sè la patente di guida è soggetto a sanzione amministrativa da €. 38,00 a €. 155,00.

Eventuali note per l'utente

Il titolare che, successivamente alla denuncia, rientra in possesso della patente di guida deve provvedere alla sua distruzione.

Nel caso in cui la patente di guida sia deteriorata al punto di rendere illeggibile i dati in essa contenuti, al rilascio del duplicato provvedono, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di apposita domanda da parte del titolare.

Validità

Ove il duplicato non pervenga entro il termine prestabilito al domicilio dell'interessato, la validità del permesso provvisorio si intende prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Allegati da scaricare
Allegati da scaricare
  PDF91,8K Duplicato patente di guida - modello denuncia - permesso provvisorio
  PDF52,4K Patente deteriorata -modello verbale di ritiro - permesso provvisorio

Ufficio di riferimento

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