Semplificazione Amministrativa, guida all'autocertificazione

Nel dicembre 2000 è stato emanato il D.P.R. 445 recante il Testo Unico sulla documentazione amministrativa:
in un solo documento viene raccolta tutta la normativa di legge e regolamentare in materia, segnando una nuova importante tappa nel processo di semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione e nel rapporto con i cittadini.

In questa ottica il T.U., oltre che armonizzare le norme esistenti, ha introdotto elementi di novità significativi che hanno contribuito e contribuiranno all'innovazione della Pubblica Amministrazione.

Tre sono gli elementi importanti:

  1. il divieto posto a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di richiedere certificati ai cittadini;

  2. l'abrogazione esplicita dell'autentica della firma su istanze e dichiarazioni sostitutive dirette alla Pubblica Amministrazione;

  3. la possibilità di utilizzare le autocertificazioni da parte dei privati.

Dal 1 GENNAIO 2012 entra in vigore la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

L' Ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2 DPR 445/2000).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l'imposta di bollo ne' diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

E' stato inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 41 del DPR 445/2000, che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni (certificati di nascita, morte...) mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.

Che cosa si può autocertificare?

Con l'autocertificazione si sostituiscono in modo definitivo i seguenti certificati, estratti o documenti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Che cosa non si può autocertificare?

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

N.B.: Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Come si fa?

Le pubbliche amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare.

In detti moduli, le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Nei moduli è contenuta anche l'informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla protezione dei dati personali.

Come si presenta?

Si può presentare personalmente all'ufficio che la richiede, si può spedire per posta o via fax, tramite posta elettronica, terze persone o incaricati di agenzie.

Perchè conviene farla?

Presentando l'autocertificazione in sostituzione del normale certificato il cittadino risparmierà tempo perché eviterà di andare in comune e soprattutto denaro perché la firma sull'autocertificazione non dovrà essere autenticata, cosi che viene meno anche l'imposta di bollo (€. 14,62).

Per quanto tempo è valida?

Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

Cosa fare quando non si può usare l'autocertificazione?

Il cittadino può avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Ufficio di riferimento

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