L'esercizio della pesca é consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze
E' previsto il rilascio in quattro tipi di licenza:
Tipo A - di durata annuale e del costo di €. 50:00 autorizza la pesca professionale agli imprenditori ittici, nonché quella dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia; La licenza di pesca professionale é rilasciata dalla Provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
Tipo B - di durata annuale e del costo di €. 35:00, autorizza l'esercizio della pesca con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia; La licenza di pesca dilettantistica é costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta del versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido;
Tipo C - di durata di quindici giorni (consecutivi) e del costo di €. 10:00, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla licenza Tipo B; La licenza é costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta del versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido;
Tipo D - di durata giornaliera e del costo di €. 1:00, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche; La licenza di Tipo D é costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso della licenza di pesca, gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento,
La licenza di pesca dilettantistica non é richiesta:
- ai minori di 12 anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
-
agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da Enti locali;
-
per la pesca a pagamento negli impianti, in acque private o pubbliche in derivazione.
Requisiti
Aver compiuto il 12° anno di età.
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento.
Per esercitare il diritto di pesca il titolare dovrà esibire ad eventuali richieste degli agenti, la ricevuta di versamento insieme a un documento di identità valido.
Il versamento degli importi richiesti va effettuato sul c/c postale n° 26730507 intestato a "Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l'esercizio della pesca", indicando la causale del versamento.
Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare.
Altre modalità di pagamento
Pagamenti tramite banca:
IBAN : IT41G0760102800000026730507
TASSA PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
ESEGUITO DA ..................NATO A ...............IL..................RESIDENTE A..........
Pagamento online
Collegarsi al sito ufficiale di Open Toscana. Cliccare su "servizi toscana" dove si aprono anche i possibili pagamenti che si possono effettuare online cliccare su "pesca". Pagamento della tassa regionale di concessione dell'esercizio della pesca.
In fondo alla pagina il collegamento diretto alla pagina del pagamento.
CONTRIBUTI A CARICO DELL'UTENTE
Importi tasse regionali:
Sono previsti due tipi di licenza che autorizzano la pesca dilettantistica:
- di durata annuale al costo di €. 35,00 (licenza di tipo B)
- di durata quindicinale al costo di €. 10,00 (licenza di tipo C) - (15 giorni consecutivi a partire dalla data del versamento)
Entrambi autorizzano la pesca con canna semplice, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia.
Un terzo tipo di licenza (tipo D), valevole per una giornata al costo di €. 1,00 è riservato a chi, iscritto a gare o manifestazioni sportive, non sia in possesso di licenza. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a redigere un elenco recante i dati anagrafici degli interessati, mantenendolo a disposizione degli agenti. Gli organizzatori sono tenuti inoltre ad effettuare il versamento anche cumulativo, entro cinque giorni e a darne notizia alla polizia provinciale.
L'elenco, le ricevute dei versamenti e della comunicazione alla polizia provinciale vengono conservati a termini di legge nelle sedi dei soggetti organizzatori della manifestazione.
Un quarto tipo di licenza (tipo A), di durata annuale al costo di €. 50,00, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica di tipo B e viene rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente.
Sanzioni
1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.
4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.
5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.
11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione
Validità
Ogni anno il pescatore deve provvedere al versamento della tassa regionale vigente nell'anno.
La licenza di pesca rilasciata nelle altre Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.