L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla Legge.
Nei 12 mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno 3 anni.
Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato dal Comune di residenza ed è valido in tutto il territorio nazionale.
Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta.
Requisiti
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Essere residenti nel Comune;
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Aver compiuto il 18° anno di età;
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Essere in possesso del porto d'armi per uso caccia in regola con le tasse di concessione governativa e regionale.
Modalità di richiesta
Richiesta verbale presso l'ufficio U.R.P.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Ai fini del rilascio del tesserino non è necessario dimostrare l'avvenuta iscrizione all'ATC, prevista invece qualora il Comune debba convalidare l'iscrizione al primo ATC richiesta dal cacciatore.
CONVALIDA A.T.C. (Primo ATC di residenza venatoria e ulteriore ATC NON toscani).
Il Comune è abilitato a confermare l'iscrizione all'A.T.C. sul tesserino venatorio esclusivamente nei seguente casi:
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ai cacciatori con residenza venatoria (non pre-stampata nel tesserino) coincidente con la residenza anagrafica, previa esibizione di una ricevuta attestante il pagamento della quota di iscrizione.
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ai cacciatori con ATC di residenza venatoria diverso da quello di residenza anagrafica, con tesserino senza ATC prestampato, previa esibizione della ricevuta di pagamento del bollettino prestampato dell'ATC o di altra ricevuta di pagamento purché accompagnato da idonea documentazione rilasciata dall'ATC attestante l'avvenuta accettazione.
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Cacciatore che ha richiesto un ATC non toscano, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata dall'ATC competente e della ricevuta di pagamento.
Nei casi diversi da quelli elencati il cacciatore deve rivolgersi all'ATC di competenza per l'apposizione del timbro ATC di vidimazione sulla ricevuta di versamento.
Per i cacciatori toscani autorizzati ad esercitare la caccia in A.T.C. non toscani, il Comune annoterà sul tesserino, su richiesta dell'interessato e dietro esibizione di avvenuto versamento della quota, la sigla dell'A.T.C. dove è stato autorizzato.
Per coloro che abbiano ottenuto il porto d'armi per la prima volta, il Comune su richiesta dell'interessato, attribuirà il codice cacciatore.
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
All'atto del ritiro del tesserino venatorio è necessario presentarsi muniti di:
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Licenza di porto di fucile per uso caccia in regola con le tasse di concessione governativa e regionale
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Tesserino stagione venatoria precedente (o ricevuta se già riconsegnato);
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Allegato alla licenza di caccia (modello di colore giallo);
In caso di smarrimento, furto, deterioramento dei documenti di cui ai punti 2 e 3 è necessaria denuncia in originale rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
N.B. I documenti di cui ai punti 2 e 3 non sono richiesti per i nuovi titolari di porto d'armi.
Contributi a carico dell'utente
Il rilascio del tesserino non comporta alcuna spesa.
NOTA: Il versamento della Tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi ad uso di caccia ed ha validità di 1 anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata; La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia;
La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno
Eventuali note per l'utente
Dalla stagione venatoria 2017/2018, è stata adottata dalla Regione la App denominata "TosCaccia" http://supporto.toscaccia.it/ , relativa alla digitalizzazione del Tesserino Venatorio, che da la facoltà ad ogni cacciatore toscano di scaricare gratuitamente su ogni telefono cellulare compatibile, relativa alle procedure di configurazione e alle modalità di utilizzazione e registrazione dei dati richiesti dalla normativa vigente, in particolare contenute nell'Art 6 della L.R. 10 giugno 2002 n. 20.
Tale applicativo contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo.
L'utilizzo di tale applicazione è facoltativa e non obbligatoria, i cacciatori toscani possono scegliere di continuare ad utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale.
L'adozione e l'utilizzo di tale App, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione del Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo.
Tutte le informazioni relative alla App. TosCaccia sono comunque contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 803 del 24/07/2017.
Nelle aziende agrituristico venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.
Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato al Comune di residenza all'atto del ritiro del tesserino valido per la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 agosto di ciascun anno. La riconsegna è condizione necessaria per il ritiro del tesserino relativo all'annata venatoria successiva.
Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio è prevista una sanzione amministrativa da €. 5 a €. 30 (art. 14)
Validità
Annuale