Carta d'identità cartacea (dal 8 GENNAIO 2018 solo in casi eccezionali)
Requisiti
Essere cittadini residenti o temporaneamente dimoranti nel comune di Montale.
Reale e documentata urgenza segnalata dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire).
Modalità di richiesta
La richiesta si può fare in qualunque momento presentandosi personalmente o, se minorenne, accompagnato da entrambi i genitori o tutore.
Dal gennaio 2016, firmando un semplice modulo al momento del rilascio della carta d'identità, è possibile manifestare il proprio consenso sulla donazione di organi e tessuti.
La decisione, libera e volontaria, viene registrata dal Comune e trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti (SIT), la banca dati del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni.
E' sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo, recandosi presso gli sportelli ASL di appartenenza.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Rilascio immediato, fatti salvi casi particolari
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
PRIMO RILASCIO
- Presentarsi con un valido documento di riconoscimento o, in mancanza, con due persone maggiorenni munite di un documento d'identità in corso di validità, che dichiarino la conoscenza personale dell'interessato
- Tre fotografie recenti con sfondo esclusivamente bianco, a mezzo busto , a capo scoperto ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro, sia imposta da motivi religiosi purché i tratti del viso siano ben visibili.
Autorizzazione dal Giudice Tutelare, necessaria solo in quei casi in cui l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso ed in quei casi relativi a situazioni in cui debba esprimersi altra Autorità Giudiziaria.
Rinnovo
Vecchia carta d'identità e tre fotografie recenti aventi le stesse caratteristiche di cui sopra
Autorizzazione dal Giudice Tutelare, necessaria solo in quei casi in cui l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso ed in quei casi relativi a situazioni in cui debba esprimersi altra Autorità Giudiziaria.
Rilascio a seguito di smarrimento o furto
- Presentarsi con altro valido documento di riconoscimento; se l'interessato non è in possesso di nessun documento, deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento in corso di validità, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato
- Denuncia di furto o smarrimento, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Carabinieri)
- Tre fotografie recenti aventi le stesse caratteristiche come per il primo rilascio.
Autorizzazione dal Giudice Tutelare, necessaria solo in quei casi in cui l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso ed in quei casi relativi a situazioni in cui debba esprimersi altra Autorità Giudiziaria.
Rilascio a seguito di deterioramento
Presentarsi con il documento deteriorato e altro valido documento di riconoscimento nel caso in cui il deterioramento lo abbia reso illeggibile. Se l'interessato non è in possesso di nessun documento, deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento in corso di validità, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato; sarà cura dell'impiegato addetto redigere il verbale di deterioramento, Tre fotografie recenti come sopra descritte.
Autorizzazione dal Giudice Tutelare, necessaria solo in quei casi in cui l'altro genitore rifiuti di dare il proprio assenso ed in quei casi relativi a situazioni in cui debba esprimersi altra Autorità Giudiziaria.
Rilascio a cittadini stranieri residenti nel comune
Oltre ai documenti indicati nei precedenti casi, occorre presentare il permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato dalla Questura territorialmente competente. Il documento viene rilasciato non valido ai fini dell'espatrio.
Rilascio a minorenni
Il Decreto legge n. 70 del 13-5-2011, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta di identità. In particolare è stato soppresso il limite di età precedentemente fissato in anni 15, per cui ai sensi della nuova normativa, anche i bambini possono ottenere tale documento.
E' stata prevista una VALIDITA' del documento diversificata a seconda dell'età del minore:
- da 0 a 3 anni : validità di 3 anni
- da 3 a 18 anni: validità di 5 anni
- maggiori di 18 anni: validità di 10 anni
Per il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio, è necessario acquisire l'atto di assenso da parte di ambedue i genitori.
Per i minori di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio, è subordinata alla condizione che il minore viaggi in presenza dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenzo o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari in caso di rilascio all'estero. Su richiesta potrà essere riportata sulla carta d'identità il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Nel caso di viaggi con accompagnatore è necessaria una dichiarazione rilasciata dai genitori e validata dalla Questura competente, contenente il nome della persona a cui il minore è affidato.
Contributi a carico dell'utente
Diritto fisso di €. 5,16 (Art. 12 ter L. 68/1993) oltre a €. 0,26 per diritti di segreteria.
Nota: I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o rinnovo dei documenti stessi. (D.P.R. 18.01.2002, n. 54)
Eventuali note per l'utente
Sulla carta d'identità viene riportata la condizione dello stato civile solo su precisa richiesta del titolare.
Gli stati, fatti, e qualità personali desumibili dalla carta d'identità, possono sostituire i relativi certificati quando richiesti da Pubbliche Amministrazioni, Gestori o Esercenti di Pubblici Servizi. Vedi scheda AUTOCERTIFICAZIONE.
PAESI IN CUI E' CONSENTITO L'INGRESSO CON LA CARTA DI IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO
Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Rep. Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco-Principato, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Romania, Bulgaria, Gibilterra e Montenegro.
Egitto, Marocco, Tunisia e Turchia, solo se viaggi organizzati.
Validità
L'art. 31 del D.L. 25.6.2008 n. 112, entrato in vigore immediatamente, ha elevato da 5 a 10 anni la validità temporale della carta di identità.
Le carte di identità che compiono scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, saranno convalidate dall'Ufficio Comunale per ulteriori cinque anni, mediante apposita annotazione sul documento stesso. Per l'annotazione non e' necessaria la presenza del titolare. Il documento può essere presentato all'ufficio comunale anche da terza persona e l'adempimento è immediato.
Il rinnovo può essere richiesto 180 giorni precedenti la scadenza.
Per essere valida per l'espatrio, il richiedente maggiorenne dovrà dichiarare al momento del rilascio, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto
Per i minorenni e gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o tutore.
Per i minori di anni 18 la validità della carta d'identità è diversa a seconda dell'età:
- per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d'identità ha una validità di 3 anni
- per i minori da 3 a 18 anni la carta d'identità ha una validità di 5 anni.