Requisiti
La richiesta di autorizzazione al passo carrabile può essere presentata sia dal proprietario dell'immobile collegato al passo stesso, che dall'utilizzatore o dall'affittuario del medesimo. Non occorrono requisiti particolari.
Modalità di richiesta
La domanda deve essere presentata in bollo (€. 16,00) all'ufficio protocollo del Comune e redatta su un apposito modello. Nella stessa debbono essere dichiarati obbligatoriamente i dati catastali dell'immobile servito dal passo carrabile.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
La domanda debitamente compilata è istruita dall'ufficio competente per procedimento. La stessa viene trasmessa, per il rilascio dei relativi nulla - osta:
- all'Ufficio Tecnico comunale, per l'espressione di parere relativo agli aspetti urbanistici;
- alla Polizia Municipale, per l'espressione di parere relativo agli aspetti di conformità al nuovo Codice della Strada.
Ottenuti i nulla osta sopra indicati, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione e del relativo cartello di divieto di sosta dinanzi al passo stesso. In caso di diniego, l'ufficio effettuerà apposita comunicazione indicandone i motivi.
Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della stessa, deve essere presentata all'ufficio tributi una denuncia redatta su un apposito modello.
Il provvedimento definitivo viene emesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
All'atto della domanda il richiedete dovrà presentarsi munito di:
- N. 2 marche da bollo da €. 16,00 (1 da applicare sulla domanda e 1 da applicare sull'autorizzazione);
- Ricevuta di versamento di €. 15,00 (costo del cartello) effettuato tramite il sistema PagoPA alla voce -incassi vari- seguendo le istruzioni presso il seguente link:
https://www.comune.montale.pt.it/home/Servizi-Online/PagoPA.html; - Planimetria in scala 1:1000 o 1:2000 dell'ubicazione del passo ed eventuale nulla osta dell'Amministrazione Provinciale per i passi carrabili posti su strade provinciali all'interno dei centri abitati.
- Documento di identità del richiedente
Contributi a carico dell'utente
La concessione del passo carrabile è soggetta al canone annuale (COSAP) la cui tariffa corrisponde attualmente ad euro 14,00 al ml..
Il primo pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, tramite il sistema PagoPA alla voce -COSAP- seguendo le istruzioni presso il seguente link:
https://www.comune.montale.pt.it/home/Servizi-Online/PagoPA.html;. Per gli anni successivi la scadenza corrisponde al 30 aprile ed il versamento deve essere effettuato sempre tramite il sistema PagoPA alla voce -COSAP-.
Il canone non è dovuto:
- per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico;
- per gli accessi carrabili destinati a favorire la mobilità da parte di soggetti portatori di Handicap.
Il canone è ridotto al
- 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
- 30% per l'occupazione di passi carrabili di accesso di distributori di carburante.
Eventuali note per l'utente
(ART. 22, COMMA 11 - Decreto L.gs. n. 285/1992)
Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695.
La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.