Con la legge n. 162 del 2014 di conversione del decreto legge n. 132/2014, è entrata in vigore la riforma del processo civile che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, rivolgendosi al Sindaco nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
Ai coniugi è data pertanto la possibilità di presentare una richiesta congiunta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero
L'assistenza di un avvocato è facoltativa.
Requisiti
Si possono avvalere di questa modalità semplificata tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.
Modalità di richiesta
Per attivare la procedura è necessario rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo un modulo di avvio del procedimento.
Contestualmente ciascun coniuge il giorno dell'accordo, dichiarerà all'ufficiale di stato civile, la propria volontà per la separazione, il divorzio o la modifica di precedenti condizioni di separazione o divorzio, . Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.
Modalità e tempi di erogazione del servizio
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.
Documentazione da presentare e allegati da scaricare
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Documenti di identità;
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(nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Contributi a carico dell'utente
Il procedimento prevede un costo massimo di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo.