Canone unico - Imposta sulla pubblicità

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

E' soggetta ad imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura ed i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

TIPI DI PUBBLICITA'

Ai fini dell'applicazione dell'imposta esistono quattro tipi di pubblicità:

  • pubblicità ordinaria, che viene effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi;
  • pubblicità effettuata con veicoli, ovvero quella fatta all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato
  • pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, cioè quella che prevede l'utilizzo di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare
  • pubblicità varia, effettata attraverso striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, palloni frenati o simili.

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PUBBLICITA'

Colui che intende effettuare un qualsiasi tipo di pubblicità deve richiedere un'autorizzazione al Comune in originale e copia allegando:

  • una attestazione, redatta ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità
  • un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  • una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
  • il nullaosta tecnico del proprietario della strada  se questa non è di proprietà del Comune.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione.

La copia della domanda deve essere restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento al protocollo comunale.

L'Ufficio competente istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne. In base ai risultati il Comune rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione richiesta. In caso di diniego sono comunicati al richiedenti, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO PASSIVO

Il titolare del mezzo pubblicitario, una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Comune, deve presentare, su apposito modulo disponibile nel Comune stesso, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari, ai fini dell'applicazione dell'imposta. Detta dichiarazione è esente da bollo.

La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

La dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno in riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.

RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI

Entro due anni dalla data in cui è stata, o avrebbe dovuto essere presentata, la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale A.R.

Nell'avviso devono essere indicati:

  • il soggetto passivo
  • le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo
  • l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi
  • il termine di sessanta giorni per il pagamento
  • l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo, numero telefonico e orario di servizio
  • il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario incaricato della gestione dell'imposta (nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario) 
  • il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare.

RIDUZIONI

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo l'art. 16 del D. L.vo n. 507/93:

  • per la pubblicità effettuata da Comuni, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro
  • per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per usufruire di tale riduzione, secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale, il soggetto passivo deve indicare nella dichiarazione di pubblicità una formula predisposta dall'ufficio attestante i requisiti per ottenere tale beneficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario Responsabile.

Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere.

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

  • la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi
  • gli avvisi al pubblico
  • la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti
  • la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali
  • le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro

Ai fini dell'esenzione dall'imposta l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Per lo Stato e gli enti pubblici, l'esenzione dall'imposta compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

Le sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopi di lucro, per ottenere tale agevolazione devono presentare idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione.

La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta di pubblicità avente carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento è allegata alle dichiarazioni di inizio, tipologia e termini della pubblicità.

Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

L'imposta relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

L'imposta annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Allegati da scaricare
Allegati da scaricare
  PDF106,4K Modello denuncia imposta comunale sulla pubblicità
  PDF196,1K Modulo per la dichiarazione di nuove esposizioni pubblicitarie
  PDF29,5K Istanza installazione frecce direzionali
Allegato da scaricare
Allegato da scaricare
  PDF76,8K Elenco degli atti e dei documenti da allegare alle istanze presentate dai contribuenti ai sensi dell'art. 6 c.1 lett b) e c. 2 lett. b) della Legge n.106/2011

Contatti

IRTEL SRL

  • e.mail: irtelsrl@virgilio.it
  • pec: irtel@legalmail.it
  • tel. 0144-356856
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