SCHEDA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO
QUANDO SI APPLICA
Il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche viene applicato quando si occupa spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio a vantaggio di singoli soggetti.
Le occupazioni di spazio pubblico possono essere permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee:
a) le occupazioni di durata inferiore all'anno solare;
b) le occupazioni abusive, non relative a passi carrabili, e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno solare.
DA CHI E' DOVUTO IL CANONE
1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, l'intero canone è dovuto, da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l'amministratore.In assenza della figura dell'amministratore si applica quanto previsto dal precedente comma.
4. Qualora in corso d'anno nell'occupazione subentri altro soggetto ed il canone sia già pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative.
In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue. Il subentrante è comunque tenuto alla presentazione della domanda di volturazione della concessione di cui all'art. 12.
COME SI DETERMINA IL CANONE
I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati secondo i seguenti elementi:
- la classificazione delle strade;
- l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- la durata dell'occupazione;
- il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- il valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
Misura delle tariffe di base:
occupazioni permanenti euro 25,00 annue al mq.;
occupazioni temporanee euro 1,20 giornaliere al mq.
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Le occupazioni, permanenti e temporanee, sono assoggettate al canone proporzionalmente alla durata stabilita nell'atto di concessione e nella misura prevista per le singole tipologie.
Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di più occupazioni, anche della medesima natura, il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
Non si fà comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
RIDUZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo.
- Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 %.
- La tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- La tariffa è ridotta al 30% per l'occupazione di passi carrabili di accesso ai distributori di carburante.
- La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni effettuate da apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi o di altri prodotti.
RIDUZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo il canone è ridotto ad un terzo.
- Per le occupazioni effettuate da operatori commerciali in mercati settimanali il canone è ridotto del 40%;
- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni il canone è ridotto del 20%.
- Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, il canone è ridotto del 50%.
- Per le occupazioni temporanee poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per quelle poste in essere in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive e folcloristiche il canone è ridotto dell'80%.
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone è ridotto del 50%. Ai fini della individuazione del carattere ricorrente viene utilizzato il criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità.
- Per le occupazioni temporanee effettuate per il deposito di materiali connesso alla posa e installazione di condutture, cavi e impianti in genere, la tariffa è ridotta del 50%.
ESENZIONE DEL CANONE
Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
- occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carrabili destinati a favorire la mobilità da parte di soggetti portatori di handicap;
- le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
- le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale, benefico, promosse da organizzazioni senza fine di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore alle 6 ore;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
ESCLUSIONE DAL CANONE
Il canone non si applica:
- alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bacheche e simili infissi di carattere stabile;
- alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
- nel caso di occupazione di suolo pubblico comunale da parte di imprese eseguenti lavori per conto del Comune per il periodo strettamente necessario al compimento dei lavori.
SANZIONI
- Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
- una indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50 per cento;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla precedente lettera a);
- Le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, risultanti da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, determinato per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
- una indennità per la maggiore durata accertata dell'occupazione nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 25 per cento;
- una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150 per cento dell'indennità di cui sopra;
VERSAMENTO DEL CANONE
Il versamento del canone dovuto, oltre alle eventuali imposte che dovessero gravare su di esso ai sensi di legge, deve essere effettuato al rilascio dell'atto di concessione.
Per le occupazioni permanenti, negli anni successivi a quello del rilascio e in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile.
Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a:
COMUNE DI MONTALE - SERVIZIO TESORERIA - RISCOSSIONE COSAP C/C N. 35466531 o direttamente all'ufficio U.R.P.tramite bancomat.
E' ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza ciascuna nell'ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio, settembre e novembre dell'anno di riferimento del canone, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 516,46.
RIMBORSI
I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
MODIFICHE TARIFFE
Le tariffe di base, previste dall'art. 20 del presente Regolamento, sono aggiornate con delibera di Giunta Comunale. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.
Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socioeconomico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
MODALITA' DI RICHIESTA DELLE OCCUPAZIONI
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta scritta in bollo all'Amministrazione Comunale entro i seguenti termini:
- almeno dieci giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione temporanea;
- almeno sessanta giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione permanente.