T.I.A. - tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani

SCHEDA IN FASE DI AGGIORNAMENTO

La tariffa per la gestione dei rifiuti solidi, articolata per fasce di utenza domestiche e non domestiche, è la somma di due quote, una fissa e una variabile, che viene applicata per il finanziamento delle spese relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale.


La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica) e territoriali. E' inoltre commisurata ai giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) occupi o conduca, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) locali od aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi di cui all'art. 817 del codice civile, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal Contratto di Servizio tra Comune e Gestore.

SOGGETTI PASSIVI  DELLA TARIFFA

I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

  1. La tariffa per i locali ad uso domestico è dovuta da un componente del nucleo familiare che vi abbia stabilito la residenza o da chi conduce od occupa o detiene a qualsiasi titolo i locali. 
  2. La tariffa per i locali ad uso domestico ceduti ad utilizzatori occasionali è dovuta dal proprietario dei medesimi; si intende occasionale l'uso di durata non superiore ai 12 mesi. 
  3. La tariffa per i locali ad uso domestico è applicata con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali stessi o fra i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo. 
  4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso domestico la tariffa è dovuta dalla persona giuridica, ovvero dal soggetto, che occupa, gestisce o detiene tali superfici. 
  5. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori o detentori delle medesime.
  6. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune. 
  7. Per le organizzazioni, associazioni etc prive di persona giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o ne ha rappresentanza legale.

LOCALI ED AREE SOGGETTI A TARIFFA

Sono soggetti a tariffa, se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani:

  • Tutti i locali qualunque ne sia la destinazione o l'uso a cui sono adibiti destinati ad uso privato o pubblico esistenti nel territorio del Comune.

  • Tutte le aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza di locali.

Per una corretta definizione delle superfici soggette a tariffa si precisa che: 

  • per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc..);
  • per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

ESCLUSIONI DALLA TARIFFA

Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani e ciò sia per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, o non possano produrre rifiuti, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

RIDUZIONI

Sono previste riduzioni della tariffa nei seguenti casi: per le utenze domestiche in caso di mancata attivazione del servizio, per le utenze non domestiche non stabilmente attive, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e assimilati, esclusi gli imballaggi secondari e terziari.

AGEVOLAZIONI 

Il Comune può prevedere forme di agevolazioni  per particolari tipologie di utenza. Il gettito tariffario deve essere comunque assicurato per intero al Gestore del servizio. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, provvedere al rimborso totale o parziale per l'agevolazione o l'esenzione riconosciuta.

L'amministrazione comunale, a sostegno dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico, eroga agevolazioni sostituendosi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa.

Le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc..);e domande presentate successivamente.

La domanda presentata è valida per il solo anno in corso.

DENUNCE

I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, dovranno presentare al Gestore del servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 4.

Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (visure CCIAA, planimetrie catastali, planimetrie operative con le superfici coperte e scoperte e la descrizione delle lavorazioni e delle relative superfici, evidenziando eventualmente quelle da esonerare per produzione di rifiuti non assimilati o pericolosi ai sensi del presente regolamento, ecc.); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse; se comunicate entro il termine indicato, esse avranno valore ai fini tariffari a partire dalla data in cui si sono verificate.

La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, anche su richiesta postale o telefonica. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o elettronica, o a mezzo fax. Si prescinde da tale obbligo per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale, concernenti le modifiche storiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.

I locali e le aree si presumono condotti o occupati e quindi soggetti a tariffa, anche ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 23, dalla data in cui sono stati predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile.

CESSAZIONE

L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dal giorno successivo alla data in cui si è verificato l'evento, purché la comunicazione sia avvenuta entro 60 giorni da esso.  In caso contrario ha valore la data della relativa comunicazione al Gestore del servizio che, in caso di comunicazione scritta, equivale alla data di ricezione risultante dal Protocollo Generale del Gestore e, in caso di inoltro a mezzo fax/posta elettronica, alla data risultante dal rapporto di ricevimento.

ACCERTAMENTI

Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo delle banche dati e dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ha facoltà di:

  • richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, come pure le relative destinazioni d'uso riferite alla produzione di rifiuti (non assimilati o pericolosi per le utenze non domestiche) e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
  • utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (Anagrafe comunale, CCIAA, Servizio Tributi del Comune, Conservatoria Beni Immobiliari, enti erogatori di servizi ecc.), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
  • accedere, su richiesta dell'utente, ai locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie, la destinazione d'uso e la tipologia di rifiuti prodotti su di esse. In tal caso il Gestore rilascerà apposito documento di riconoscimento al personale incaricato della verifica.

Per l'espletamento di queste attività il Gestore può avvalersi, previo accordo con il Comune:

  • del proprio personale dipendente;
  • della Polizia Municipale;
  • di soggetti privati o pubblici con il quale il Gestore stipuli apposite convenzioni.

Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Gestore provvede all'emissione delle bollette per l'addebito della tariffa relativa all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, ed alla conseguente riscossione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità indicate nel Contratto di servizio.

 La bolletta di addebito della tariffa può contenere anche l'addebito di altri corrispettivi attinenti al servizio di igiene urbana o di altri servizi gestiti dal medesimo Gestore.

Il pagamento della bolletta va effettuato dall'utente entro il termine indicato nella medesima bolletta. Tale termine è in ogni caso non inferiore a 20 gg. dalla data di emissione della bolletta.

L'utente potrà effettuare il pagamento attraverso la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito oppure tramite banche, uffici postali o altri mezzi di pagamento indicati in bolletta. L'utente ha inoltre facoltà di effettuare il pagamento, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso gli uffici indicati dal Gestore nel territorio della Provincia. Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente l'utente dai suoi obblighi.

Su richiesta dell'utente, è ammessa la rateizzazione del pagamento della bolletta. Il Gestore concorda con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta di cui al comma 3). In difetto di richiesta entro tale termine, il Gestore non sarà tenuto a concordare alcuna rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate di interessi pari al Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Non è consentita alcuna rateizzazione per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro.

CONGUAGLI, RETTIFICHE E RIMBORSI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa, saranno conteggiate nella fatturazione successiva al recepimento da parte del Gestore delle suddette modifiche.

In presenza di accertati errori di fatturazione a danno dell'utente, il Gestore accredita la somma non dovuta nella prima bolletta successiva con retroattività non superiore a 5 anni.

In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Gestore, potranno essere da questi rettificati con retroattività non superiore a 365 giorni dalla comunicazione dell'accertamento all'utente e recuperati nelle fatturazioni successive, mediante conguaglio.

SANZIONI ED INTERESSI

L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura, è considerato ‘moroso'.

Il Gestore, trascorsi inutilmente 20 gg. dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente un sollecito, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Gestore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procederà al recupero del credito anche tramite esazione domiciliare o vie legali.

Qualora l'utente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Gestore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente Regolamento, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita all'utente interessi di mora calcolati su base annua e pari al vigente Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. All'utente ‘buon pagatore' il Gestore, per i primi 10 gg. di ritardo, non applica alcun interesse. Si considera ‘buon pagatore' l'utente che ha adempiuto regolarmente e senza alcun ritardo al pagamento di tutte le fatture degli ultimi 24 mesi. Il Gestore addebita inoltre all'utente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

Nel caso di presentazione, oltre i termini stabiliti, della dichiarazione di inizio utenza, il Gestore, in aggiunta alla tariffa dovuta, applicherà all'utente, a titolo di risarcimento per il danno finanziario, gli interessi calcolati su base annua pari al:

  • Tasso Ufficiale di Riferimento, se il ritardo non supera i 30 giorni;
  • Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali, se il ritardo supera i 30 giorni.

Nel caso di mancata presentazione o errata dichiarazione di inizio utenza ed in conseguenza del percorso di attivazione dell'accertamento, il Gestore, per i recuperi di tariffa superiori a Euro 25, in aggiunta al recupero della stessa, applicherà all'utente, oltre agli interessi di cui al punto precedente, a titolo di rimborso delle spese di accertamento, una penalità pari al 25% della maggiore tariffa dovuta fino ad un massimo di Euro 100. Nel caso di ritardata denuncia di inizio utenza o di variazione prodotta in ritardo, ma prima che il Gestore del servizio abbia iniziato le procedure di cui all'art. 24 del presente regolamento, si applica una penalità pari al 10% della somma dovuta.

Le penalità non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente d'ufficio presso l'anagrafe comunale concernenti le modifiche della composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo della denuncia.

Allegati da scaricare
Allegati da scaricare
  PDF17,3K Denuncia per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani - Utenze Domestiche
  PDF60,4K Domanda di riduzione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti - Utenze Domestiche
  PDF50,2K Domanda di riduzione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani - Utenze non Domestiche
  PDF138,1K Denuncia per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani - Utenze non Domestiche
  PDF116,1K Tariffe T.I.A. 2018

Ufficio di riferimento

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