SCHEDA IN FASE DI AGGIORNAMENTO
L'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2013, la Tariffa di Igiene ambientale istituita con il
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istituendo e disciplinando il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
COSA E' LA TARES
La TARES è un TRIBUTO, al pari degli altri tributi locali (quali, ad esempio l'IMU, l'imposta sulla pubblicità, etc.).
Pertanto, soggiace a tutte le regole previste in campo tributario, circa l'obbligo di dichiarazione (nei casi in cui è prevista), di versamento entro i termini prestabiliti, nonché in materia di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di contenzioso e di riscossione coattiva.
Per l'anno 2013, il Comune di Montale ha stabilito 3 (tre) scadenze per il versamento Tares:
• la prima, a titolo di acconto, entro il 31 luglio 2013
• la seconda, sempre a titolo di acconto entro il 30 settembre 2013
• la terza, conguaglio e saldo, entro il 30 novembre 2013.
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Presupposto della nuova imposta è l'occupazione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
CHI E' SOGGETTO AL PAGAMENTO
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
SU COSA SI PAGA
Attualmente è tassata la superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nonchè delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Quando saranno completate le procedure previste per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune sarà tassato l'80% delle superfici catastali.
Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini del previgente prelievo tariffario sui rifiuti (c.d. "TIA").
Per chi fosse già iscritto alla TIA, pertanto, NON sarà necessario presentare la dichiarazione TARES.
QUANDO C'E' L'OBBLIGO DICHIARATIVO
Sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per l'iscrizione di una nuova utenza, per la variazione di una utenza precedentemente iscritta o per il subentro ad una già esistente.
In questi casi, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dagli uffici comunali.
Nel caso di occupazione di un fabbricato in comune tra più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
I modelli possono essere reperiti on-line scaricandoli dal sito internet istituzionale del comune ovvero dal sito del gestore.
QUANTO SI PAGA
La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
MAGGIORAZIONE DI SPETTANZA STATALE
Per l'anno 2013, alla tariffa come sopra determinata, dovrà essere applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a titolo di copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Tale quota è di spettanza dello Stato.
SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Per l'anno 2013, le scadenze del versamento TARES sono le seguenti:
- 1° rata - 31 LUGLIO 2013
- 1° rata a titolo di acconto TARES 2013
- 2° rata - 30 SETTEMBRE 2013
- 2° rata a titolo di acconto TARES 2013
- SALDO - 30 NOVEMBRE 2013
Saldo a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2013, comprensiva della maggiorazione statale.