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Comunicazione Inizio lavori attività edilizia libera (CIL-CILA)

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La Comunicazione inizio lavori (C.I.L.) e la Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) sono adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione di interventi rientranti nell'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 136 della L.R.65/2014.

A chi è rivolto

Ai soggetti aventi titolo

Descrizione

Comunicazione del proprietario o di chi ne abbia titolo (persona fisica o giuridica) da trasmettere alla U.O. Edilizia Privata (oppure al SUAP nel caso di destinazioni d’uso diverse da quella residenziale): - Comunicazione di inizio lavori (CIL) per interventi di cui all'art. 136 comma 2, lettere c), c bis), f) - Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per interventi di cui all'art. 136 comma 2 lettere a), a bis), a ter) a quater), f bis), f ter), f quater)

Come fare

Accedi al servizio per scaricare la modulistica

Cosa serve

La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica unificata predisposta dalla Regione Toscana; solo in caso di CILA l'interessato deve trasmettere anche l'elaborato progettuale, e la comunicazione di inizio dei lavori deve essere accompagnata dall'asseverazione di un tecnico abilitato.

Cosa si ottiene

Non è previsto il rilascio di alcun titolo

Tempi e scadenze

La CIL e la CILA non hanno scadenza, trattandosi di adempimento amministrativo è necessaria la trasmissione prima dell'inizio dei relativi lavori.

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Diritti per pratica edilizia di euro 15,49 da versare tramite il sistema PagoPA alla voce -diritti segreteria ufficio tecnico- seguendo le istruzioni presso il seguente link: https://montale.comune.plugandpay.it/

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Altre informazioni

Nel caso in cui in corso d’opera siano apportate modifiche al progetto allegato alla comunicazione di inizio lavori asseverata, è facoltà dell’interessato depositare allo sportello unico, ad ultimazione dei lavori, l’elaborato tecnico aggiornato relativo allo stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, unitamente alla asseverazione di un tecnico abilitato.

La mancata comunicazione dell’inizio lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000,00 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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