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Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (SCIA alternativa al PdC)

  • Servizio attivo

La SCIA può essere presentata in alternativa al permesso di costruire nei casi previsti dall’ art. 134 comma 2 della L.R. 65/2014.

A chi è rivolto

Ai soggetti aventi titolo per la presentazione della SCIA

Come fare

Accedi al servizio per scaricare la modulistica

Cosa serve

La presentazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica dedicata, comprensiva della documentazione allegata prevista dalla normativa vigente.

Cosa si ottiene

non è previsto il rilascio di alcun titolo

Tempi e scadenze

Gli interventi subordinati a SCIA alternativa al Permesso di Costruire devono essere segnalati dall’interessato almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori (art. 23, comma 1, D.P.R. n. 380/2001).

Il termine massimo di efficacia della SCIA alternativa al PdC è pari a tre (3) anni. 

Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune la "Comunicazione di fine lavori".

30 giorni

Comunicare interventi

3 anni

Termine massimo di efficacia SCIA alternativa al PdC

Costi

La stessa dovrà essere corredata dell'attestazione di versamento di € 52,00 da effettuarsi tramite il sistema PagoPA alla voce -diritti segreteria ufficio tecnico- seguendo le istruzioni presso il seguente link: https://montale.comune.plugandpay.it/

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio_v1

Altre informazioni

La SCIA può essere presentata in alternativa al permesso di costruire nei casi previsti dall’ art. 134 comma 2 , 2 bis e 2 ter della L.R. 65/2014, ovvero per la realizzazione dei seguenti interventi:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria; 
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; 
  • gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche; 
  • installazione di serre e di altri manufatti aziendali per lo svolgimento dell’attività agricola, realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche, per un periodo superiore a due anni;
  • le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente, nonché interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ove non ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
  • i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
  • i manufatti per esigenze venatorie, per lo svolgimento di attività di supporto e servizio alle squadre di caccia al cinghiale . 

La SCIA deve essere trasmessa al SUAP nel caso di interventi che interessino immobili aventi destinazioni d’uso diverse da quella residenziale 

Ultima modifica: martedì, 19 marzo 2024

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